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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, lette le note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 1146/2022 promossa da:
e , rappresentati e difesi giusta procura depositate Parte_1 Parte_2
telematicamente in allegato all'atto di opposizione dall' Avv. Salvatore Fusco;
-opponenti contro
, rappresentato e difeso giusta procura depositata telematicamente in Controparte_1
allegato alla comparsa di costituzione dall' Avv. Luigi Carbone;
-opposto
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2022 del Tribunale di Nola, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro 8.800,00, oltre Parte_3
interessi e spese di lite, a titolo di canone di affitto di azienda stipulato con il ricorrente dalla società
(denominazione successivamente modificata in Controparte_2 [...]
) per le mensilità da agosto 2013 a giugno Controparte_3
2014, assistito da fideiussione per le obbligazioni derivanti dall' affitto di azienda prestata dagli odierni opponenti in favore della società affittuaria giusta scrittura privata del 5.1.2013.
Gli opponenti hanno eccepito la esistenza di un precedente relativo al medesimo rapporto, costituito dalla sentenza n. 1676 del 2021 del Tribunale di Nola (nelle more del giudizio passata in giudicato), nel pagina 1 di 6 quale è stata accertata la cessazione del rapporto contrattuale in oggetto per recesso della società affittuaria a far data dal 14 maggio 2013, con conseguente debenza dei soli canoni da agosto 2013 a novembre 2013, corrispondenti ai mesi per i quali era dovuto il recesso, per la minor somma di euro
3.200,00; hanno, altresì, contestato la illegittimità della escussione del fideiussore senza la preventiva richiesta al debitore principale;
hanno, infine, eccepito il rilascio dei locali già a far data dal maggio
2013; pertanto, hanno concluso per la revoca del decreto opposto e per la condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha contestato in toto la avversa opposizione, evidenziando che il rilascio de locali era avvenuto solo nel giugno 2014 ed insistendo, pertanto, per il pagamento della somma ingiunta.
Negata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in difetto di attività istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
Nel merito, l' opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito espressi.
Ai fini della decisione occorre premettere che, com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto, laddove l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga pagina 2 di 6 dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (nella opposizione a decreto ingiuntivo, ex multis,
Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Trib. di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Nella fattispecie è possibile affermare che la parte attrice in senso sostanziale ha fornito solo parzialmente la prova della propria pretesa ex art. 2697 c.c..
In via preliminare ed assorbente occorre dare atto, secondo quanto eccepito dagli opponenti, della esistenza di un giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 1676 del 2021 (versata in atti) sullo stesso rapporto oggetto di giudizio, ovvero la garanzia personale rilasciata dagli odierni opponenti in relazione al contratto di affitto di azienda del 17.11.2011, stipulato con la società
con previsione di un canone mensile (per il 2013) pari Controparte_2
ad euro 800,00 e di un preavviso di recesso pari a sei mesi (art. 3), e successivo atto di cessione della quota e modifica dei patti sociali, nel quale è disposta la modifica della ragione sociale in “
[...]
”; la garanzia, in particolare, consegue alla scrittura Controparte_3 Controparte_3
privata del 5.1.2013, con la quale gli opponenti prestano “fideiussione per l' adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla nel predetto contratto di affitto Controparte_2 di azienda e successiva scrittura …nonché per il risarcimento dei danni che potrebbero essere cagionati all' affittante Rag. in relazione al contratto di affitto di azienda fino Parte_3
alla concorrenza di euro 100.000,00 in solido con la Innovazione e Gusto di L. NN e R.
Palma”, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione.
Com' è noto, il cd. giudicato sostanziale di cui all' art. 2909 c.c., che costituisce riflesso di quello formale di cui all' art. 324 c.p.c., si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione. Tale vincolo si forma, da un lato, su quello che ha costituito oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, dando luogo al cd. giudicato esplicito;
dall'altro, su tutte le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia, formandone l'indispensabile presupposto, dando luogo così al cd. giudicato implicito.
Inoltre, occorre rilevare che il vincolo del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ovvero si estende
-oltre a quanto dedotto dalle parti- anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, con riferimento a quelle ragioni non dedotte che tuttavia rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia.
pagina 3 di 6 Da quanto emerso ne consegue che, una volta intervenuta tra le parti una pronuncia con efficacia di giudicato, queste non possano introdurre una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio, o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la revisio prioris instantiae.
Nella fattispecie, la sentenza in oggetto accerta espressamente che il contratto di fitto al quale accede la garanzia prestata dagli odierni opponenti si è risolto per recesso dell' affittuario e che, pertanto, sussiste il diritto di credito dell' opposto per le sei mensilità successive all' esercizio del diritto di recesso: “vi è prova documentale (missiva del 14 maggio 2013) che il rapporto contrattuale si sia interrotto per autonoma scelta della società affittuaria, ne consegue che sono dovute le mensilità successive all' esercizio del diritto di recesso, per i mesi corrispondenti al preavviso”, con la precisazione che non è stata fornita la prova, nel precedente giudizio, dell' intervento di pagamenti aventi efficacia estintiva per le predette mensilità.
In particolare, nella sentenza si perviene a tali conclusioni previo esame della documentazione versata in atti, ed in particolare della “missiva del 14 maggio 2013 con la quale , in qualità di Parte_2
amministratrice della comunica il recesso anticipato del contratto di cui in oggetto “per la CP_2 impossibilità a poter continuare l' attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per problematiche economiche” che, di conseguenza, impossibilitavano “ad onorare il contratto di affitto di azienda”, rigettandosi le eccezioni sollevate dalla controparte sul punto:“la dedotta risoluzione per mutuo dissenso del contratto di affitto di azienda risulta non solo del tutto sfornita di prova (risultando tale circostanza solo allegata dall' opponente, ma del tutto sprovvista di supporto probatorio), ma in radice contraddetta dalla documentazione prodotta dall' opposto ed, in particolare, dalla missiva del
14 maggio 2013 , recante timbro della snc e firma dell' amministratore (non Parte_2
disconosciuta), nella quale la stessa comunica la volontà unilaterale di recesso anticipato dal contratto di affitto di azienda per problematiche economiche. Tale documento, avente evidente valore confessorio, vale, unitamente alle risultanze della prova orale, anche a superare le ulteriori difese con le quali gli opponenti denunciano un inadempimento del consistente nella: “chiusura dei locali CP_1 dove si svolgeva la attività aziendale”, ciò che faceva sì che “i clienti del risto-pub fossero costretti a bussare al citofono per poter entrare nel ristorante”.
Appare evidente che tale pronuncia, nella parte in cui statuisce in ordine alla cessazione degli effetti del contratto per recesso, contiene un accertamento di merito da ritenersi del tutto definitivo in ordine al rapporto giuridico dedotto, il cui esame appare pertanto precluso nella presente sede per il principio del pagina 4 di 6 “ne bis in idem”, che costituisce principio cardine dell'ordinamento processualcivilistico in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Da tali considerazioni consegue che risultano dovute senz' altro le mensilità corrispondenti al preavviso di recesso (giugno – novembre 2013), e, pertanto, ai fini che rilevano nel presente giudizio
(in cui il ricorrente in monitorio ha agito per i canoni che vanno da agosto 2013 al maggio 2014), unicamente per le mensilità da agosto a novembre 2013, per un totale di euro 3.200,00.
Non sono, invece, dovuti gli importi richiesti per le mensilità che vanno dal dicembre 2013 all' agosto
2014, atteso che, risultando il rapporto locatizio cessato per effetto del recesso del conduttore (come accertato con sentenza passata in giudicato), tali importi potrebbero al più essere dovuti a titolo di indennità per occupazione sine titulo;
anche a tacere dell' accertamento in ordine alla prova della effettiva occupazione dei locali per tale arco temporale, appare evidente che si tratta di un credito risarcitorio derivante da una condotta antigiuridica dell' affittuario, come tale escluso dall' operatività della fideiussione (rilasciata in relazione ai soli crediti, anche risarcitori, derivanti dal contratto di affitto di azienda, come testualmente disposto nella scrittura del 5.1.2013, e non anche per i crediti derivanti da attività illecita).
Appaiono, infine, infondati gli ulteriori motivi di opposizione: in particolare, irrilevante è la mancanza di preventiva escussione del debitore, avendo i fideiussori espressamente rinunciato al beneficio della preventiva escussione (art. 2 della garanzia del 5.1.2013), mentre alcun accertamento può compiersi nella presente sede in ordine al rilascio dell' immobile, stante il giudicato di cui si è detto.
Pertanto, l' opposizione va accolta nei limiti su espressi, il decreto ingiuntivo revocato e gli opponenti condannati, in solido, al pagamento in favore dell' opposto della minor somma pari ad euro 3.200,00, oltre interessi al tasso di mora legale dalla data della notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo.
L' accoglimento parziale dell' opposizione dà luogo a soccombenza reciproca e conduce alla compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, nonché al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - accoglie l' opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 41 del 2022 e condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di euro 3.200,00, oltre interessi Controparte_1
nella misura indicata in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Nola, 16 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, lette le note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 1146/2022 promossa da:
e , rappresentati e difesi giusta procura depositate Parte_1 Parte_2
telematicamente in allegato all'atto di opposizione dall' Avv. Salvatore Fusco;
-opponenti contro
, rappresentato e difeso giusta procura depositata telematicamente in Controparte_1
allegato alla comparsa di costituzione dall' Avv. Luigi Carbone;
-opposto
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2022 del Tribunale di Nola, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro 8.800,00, oltre Parte_3
interessi e spese di lite, a titolo di canone di affitto di azienda stipulato con il ricorrente dalla società
(denominazione successivamente modificata in Controparte_2 [...]
) per le mensilità da agosto 2013 a giugno Controparte_3
2014, assistito da fideiussione per le obbligazioni derivanti dall' affitto di azienda prestata dagli odierni opponenti in favore della società affittuaria giusta scrittura privata del 5.1.2013.
Gli opponenti hanno eccepito la esistenza di un precedente relativo al medesimo rapporto, costituito dalla sentenza n. 1676 del 2021 del Tribunale di Nola (nelle more del giudizio passata in giudicato), nel pagina 1 di 6 quale è stata accertata la cessazione del rapporto contrattuale in oggetto per recesso della società affittuaria a far data dal 14 maggio 2013, con conseguente debenza dei soli canoni da agosto 2013 a novembre 2013, corrispondenti ai mesi per i quali era dovuto il recesso, per la minor somma di euro
3.200,00; hanno, altresì, contestato la illegittimità della escussione del fideiussore senza la preventiva richiesta al debitore principale;
hanno, infine, eccepito il rilascio dei locali già a far data dal maggio
2013; pertanto, hanno concluso per la revoca del decreto opposto e per la condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha contestato in toto la avversa opposizione, evidenziando che il rilascio de locali era avvenuto solo nel giugno 2014 ed insistendo, pertanto, per il pagamento della somma ingiunta.
Negata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in difetto di attività istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
Nel merito, l' opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito espressi.
Ai fini della decisione occorre premettere che, com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto, laddove l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga pagina 2 di 6 dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (nella opposizione a decreto ingiuntivo, ex multis,
Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Trib. di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Nella fattispecie è possibile affermare che la parte attrice in senso sostanziale ha fornito solo parzialmente la prova della propria pretesa ex art. 2697 c.c..
In via preliminare ed assorbente occorre dare atto, secondo quanto eccepito dagli opponenti, della esistenza di un giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 1676 del 2021 (versata in atti) sullo stesso rapporto oggetto di giudizio, ovvero la garanzia personale rilasciata dagli odierni opponenti in relazione al contratto di affitto di azienda del 17.11.2011, stipulato con la società
con previsione di un canone mensile (per il 2013) pari Controparte_2
ad euro 800,00 e di un preavviso di recesso pari a sei mesi (art. 3), e successivo atto di cessione della quota e modifica dei patti sociali, nel quale è disposta la modifica della ragione sociale in “
[...]
”; la garanzia, in particolare, consegue alla scrittura Controparte_3 Controparte_3
privata del 5.1.2013, con la quale gli opponenti prestano “fideiussione per l' adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla nel predetto contratto di affitto Controparte_2 di azienda e successiva scrittura …nonché per il risarcimento dei danni che potrebbero essere cagionati all' affittante Rag. in relazione al contratto di affitto di azienda fino Parte_3
alla concorrenza di euro 100.000,00 in solido con la Innovazione e Gusto di L. NN e R.
Palma”, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione.
Com' è noto, il cd. giudicato sostanziale di cui all' art. 2909 c.c., che costituisce riflesso di quello formale di cui all' art. 324 c.p.c., si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione. Tale vincolo si forma, da un lato, su quello che ha costituito oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, dando luogo al cd. giudicato esplicito;
dall'altro, su tutte le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia, formandone l'indispensabile presupposto, dando luogo così al cd. giudicato implicito.
Inoltre, occorre rilevare che il vincolo del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ovvero si estende
-oltre a quanto dedotto dalle parti- anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, con riferimento a quelle ragioni non dedotte che tuttavia rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia.
pagina 3 di 6 Da quanto emerso ne consegue che, una volta intervenuta tra le parti una pronuncia con efficacia di giudicato, queste non possano introdurre una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio, o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la revisio prioris instantiae.
Nella fattispecie, la sentenza in oggetto accerta espressamente che il contratto di fitto al quale accede la garanzia prestata dagli odierni opponenti si è risolto per recesso dell' affittuario e che, pertanto, sussiste il diritto di credito dell' opposto per le sei mensilità successive all' esercizio del diritto di recesso: “vi è prova documentale (missiva del 14 maggio 2013) che il rapporto contrattuale si sia interrotto per autonoma scelta della società affittuaria, ne consegue che sono dovute le mensilità successive all' esercizio del diritto di recesso, per i mesi corrispondenti al preavviso”, con la precisazione che non è stata fornita la prova, nel precedente giudizio, dell' intervento di pagamenti aventi efficacia estintiva per le predette mensilità.
In particolare, nella sentenza si perviene a tali conclusioni previo esame della documentazione versata in atti, ed in particolare della “missiva del 14 maggio 2013 con la quale , in qualità di Parte_2
amministratrice della comunica il recesso anticipato del contratto di cui in oggetto “per la CP_2 impossibilità a poter continuare l' attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per problematiche economiche” che, di conseguenza, impossibilitavano “ad onorare il contratto di affitto di azienda”, rigettandosi le eccezioni sollevate dalla controparte sul punto:“la dedotta risoluzione per mutuo dissenso del contratto di affitto di azienda risulta non solo del tutto sfornita di prova (risultando tale circostanza solo allegata dall' opponente, ma del tutto sprovvista di supporto probatorio), ma in radice contraddetta dalla documentazione prodotta dall' opposto ed, in particolare, dalla missiva del
14 maggio 2013 , recante timbro della snc e firma dell' amministratore (non Parte_2
disconosciuta), nella quale la stessa comunica la volontà unilaterale di recesso anticipato dal contratto di affitto di azienda per problematiche economiche. Tale documento, avente evidente valore confessorio, vale, unitamente alle risultanze della prova orale, anche a superare le ulteriori difese con le quali gli opponenti denunciano un inadempimento del consistente nella: “chiusura dei locali CP_1 dove si svolgeva la attività aziendale”, ciò che faceva sì che “i clienti del risto-pub fossero costretti a bussare al citofono per poter entrare nel ristorante”.
Appare evidente che tale pronuncia, nella parte in cui statuisce in ordine alla cessazione degli effetti del contratto per recesso, contiene un accertamento di merito da ritenersi del tutto definitivo in ordine al rapporto giuridico dedotto, il cui esame appare pertanto precluso nella presente sede per il principio del pagina 4 di 6 “ne bis in idem”, che costituisce principio cardine dell'ordinamento processualcivilistico in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Da tali considerazioni consegue che risultano dovute senz' altro le mensilità corrispondenti al preavviso di recesso (giugno – novembre 2013), e, pertanto, ai fini che rilevano nel presente giudizio
(in cui il ricorrente in monitorio ha agito per i canoni che vanno da agosto 2013 al maggio 2014), unicamente per le mensilità da agosto a novembre 2013, per un totale di euro 3.200,00.
Non sono, invece, dovuti gli importi richiesti per le mensilità che vanno dal dicembre 2013 all' agosto
2014, atteso che, risultando il rapporto locatizio cessato per effetto del recesso del conduttore (come accertato con sentenza passata in giudicato), tali importi potrebbero al più essere dovuti a titolo di indennità per occupazione sine titulo;
anche a tacere dell' accertamento in ordine alla prova della effettiva occupazione dei locali per tale arco temporale, appare evidente che si tratta di un credito risarcitorio derivante da una condotta antigiuridica dell' affittuario, come tale escluso dall' operatività della fideiussione (rilasciata in relazione ai soli crediti, anche risarcitori, derivanti dal contratto di affitto di azienda, come testualmente disposto nella scrittura del 5.1.2013, e non anche per i crediti derivanti da attività illecita).
Appaiono, infine, infondati gli ulteriori motivi di opposizione: in particolare, irrilevante è la mancanza di preventiva escussione del debitore, avendo i fideiussori espressamente rinunciato al beneficio della preventiva escussione (art. 2 della garanzia del 5.1.2013), mentre alcun accertamento può compiersi nella presente sede in ordine al rilascio dell' immobile, stante il giudicato di cui si è detto.
Pertanto, l' opposizione va accolta nei limiti su espressi, il decreto ingiuntivo revocato e gli opponenti condannati, in solido, al pagamento in favore dell' opposto della minor somma pari ad euro 3.200,00, oltre interessi al tasso di mora legale dalla data della notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo.
L' accoglimento parziale dell' opposizione dà luogo a soccombenza reciproca e conduce alla compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, nonché al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - accoglie l' opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 41 del 2022 e condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di euro 3.200,00, oltre interessi Controparte_1
nella misura indicata in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Nola, 16 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 6 di 6