Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2017, n. 11163
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Sentenza 8 maggio 2017

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L'art. 21, comma 7, del c.c.n.l. per il personale degli enti pubblici non economici del quadriennio 1994-1997 si interpreta nel senso che il trattamento economico accessorio, spettante per i primi nove mesi di assenza nell'ipotesi di malattie superiori a quindici giorni lavorativi, periodi di ricovero ospedaliero e per quello di convalescenza post-ricovero, è dovuto anche per i successivi tre mesi e gli ulteriori sei mesi di assenza ove essa sia ascrivibile alle predette situazioni, deponendo in tal senso univocamente, sia il dato letterale della norma, attraverso il richiamo dell'intera previsione di cui alla lett. a) del citato comma 7, sia la "ratio" della stessa, intesa a tutelare eventi espressivi di stati morbosi di maggiore gravità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2017, n. 11163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11163
    Data del deposito : 8 maggio 2017

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