Sentenza 8 maggio 2017
Massime • 1
L'art. 21, comma 7, del c.c.n.l. per il personale degli enti pubblici non economici del quadriennio 1994-1997 si interpreta nel senso che il trattamento economico accessorio, spettante per i primi nove mesi di assenza nell'ipotesi di malattie superiori a quindici giorni lavorativi, periodi di ricovero ospedaliero e per quello di convalescenza post-ricovero, è dovuto anche per i successivi tre mesi e gli ulteriori sei mesi di assenza ove essa sia ascrivibile alle predette situazioni, deponendo in tal senso univocamente, sia il dato letterale della norma, attraverso il richiamo dell'intera previsione di cui alla lett. a) del citato comma 7, sia la "ratio" della stessa, intesa a tutelare eventi espressivi di stati morbosi di maggiore gravità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2017, n. 11163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11163 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2017 |
Testo completo
T AULA 'B' T I 8 MAG. 2017 R I D 11 1 63/ 17° E T N E S E - I L L Oggetto O REPUBBLICA ITALIANA B E T N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E - E N O I Z LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A R. G. N. 19559/2011 R T S I G Cron.11163 E SEZIONE LAVORO R E T N E S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Rep. Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Presidente Ud. 02/02/2017 Consigliere PU Dott. AMELIA TORRICE Consigliere Dott. LUCIA TRIA Rel. Consigliere BOLL. DANIELA BLASUTTO Dott. NNLISA DI PAOLANTONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19559-2011 proposto da: I.N.P.D.A. P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER PUBBLICA C.F.I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 97095380586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 291 presso lo studio dell'avvocatoCESARE BECCARIA PAOLA MASSAFRA, che lo rappresenta e difende giusta 2017 delega in atti;
483 - ricorrente
contro
RO NN C. F. [...], nella qualità di erede di TR PA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA URBANO RATTAZZI 2-C, presso 10 studio dell'avvocato DORODEA CIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato COSIMO BISBIGLIA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
TR PA;
- intimato n. 6257/2010 della CORTEavversO la sentenza D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2010, R.G. N. 5926/2007; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. RITA SANLORENZO, il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato COSIMO BISBIGLIA. RG 19559/2010 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6257/2010, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da NO LO nei confronti dell'Inpdap diretta alla corresponsione del compenso di produttività per il periodo di malattia da maggio a settembre 2004. 2. Ad avviso della Corte di merito, l'art. 21, comma 7°, CCNL di comparto, nel regolare il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia, rinvia, quanto al periodo di assenza successivo ai primi nove mesi, nell'ipotesi di ricovero ospedaliero e di convalescenza post-ricovero, al concetto di "retribuzione" previsto contrattualmente, e dunque all'art. 28 del medesimo contratto, il quale adotta un concetto onnicomprensivo, prevedendo che nella "struttura della retribuzione" sono compresi i "compensi incentivanti". In particolare, poi, il rinvio contenuto nelle lettere b) e c) alla lettera a) del comma 7° dell'art. 21, senza alcuna limitazione, non poteva che riferirsi all'intero trattamento ivi previsto, con inclusione dei compensi accessori. Né la ratio della maggiore tutela prevista per chi subisce un ricovero viene meno dopo i primi nove mesi di assenza, permanendo anche per il periodo successivo l'esigenza di una tutela differenziata rispetto alla semplice assenza per malattia. Infine, non era contestato in giudizio che il compenso di produttività rientrasse tra le "indennità pensionabili" previste nella prima parte della lettera a).
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Inpdap sulla base di due motivi. Resiste RO NN, nella qualità di erede di NO LO, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si contesta l'interpretazione della clausola contrattuale prevista dall'art. 21, comma 7°, CCNL enti pubblici non economici 1994-1997 del 6.7.95, relativa al trattamento economico spettante al dipendente assentatosi per malattia, per violazione dei canoni di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. ed anche per violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. ed in particolare del comma 7°, in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU. Deduce l'Inpdap che, mentre nessun dubbio sorge sulla spettanza del trattamento economico accessorio per i primi nove mesi di assenza in caso di malattia superiore a quindici giorni lavorativi o per i periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza successiva al ricovero, poiché in tal senso ha disposto dalla seconda parte della lettera a) del comma 7° dell'art. 21, quanto al trattamento spettante nel caso di assenza protrattasi nei successivi 3 mesi/6 mesi di assenza dal servizio di cui alle lettere b) e c), la sentenza impugnata aveva fornito un'interpretazione delle clausole negoziali contraria al tenore letterale delle norma ed anche al suo significato logico-sistematico. 1 RG 19559/2010 2. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione alla violazione dei principi di cui all'articolo 111 Cost., in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU. Si afferma che non è dato comprendere in forza di quale ragionamento, a fronte chiaro dettato dell'art. 21, comma 7, la Corte di appello abbia ritenuto di dover fare riferimento al predetto articolo 28 sulla "struttura della retribuzione".
3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente vertendo su questioni connesse, sono infondati.
4. Il CCNL comparto Enti Pubblici non economici 1994/1007, all'art. 21, comma 7°, disciplina il trattamento in caso di assenze per malattia. Esso così dispone: "7. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a. intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato a norma dell' art. 32, comma 1, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario;
b. 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c. 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1".
5. Sia la lettera b), sia la lettera c) rinviano alla "retribuzione di cui alla lettera a)". L'espressione usata, priva di ulteriori specificazioni o limitazioni, porta a ritenere - alla stregua del significato proprio delle parole usate - che sia stata richiamata l'intera previsione di cui alla lettera a) del comma 7° e non solo la prima parte di essa. Se dunque il trattamento economico accessorio va incluso ove, nell'arco temporale dei primi nove mesi, l'assenza sia ascrivibile a malattie superiori a quindici giorni lavorativi, oppure a periodi di ricovero ospedaliero e a periodi di convalescenza post-ricovero, altrettanto deve ritenersi ove i medesimi eventi si verifichino nei successivi tre mesi/sei mesi di assenza.
5.1. Oltre al dato testuale, anche la ratio della norma depone in tal senso, poiché il rafforzamento della tutela previsto dalle parti sociali con il riconoscimento anche del trattamento accessorio (nei termini di cui alla previsione contrattuale) non trova giustificazione logica nel dato temporale costituito dal momento del verificarsi dell'assenza, ma è chiaramente posto in relazione ad eventi che normalmente costituiscono espressione di stati morbosi di maggiore gravità, la cui tutela non può mutare in ragione del momento del loro verificarsi. 2 RG 19559/2010 6. Per tali assorbenti ragioni, il ricorso va respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPDAP al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2017 Il Consigliere est. Il Presidente Giuseppe Napoletano Daniela Blasutto Funzionario Giudiziario Blech Dott.ssa Donatella COLETTA Depositato in Cancellería EAD oggi, 8 MAG 2017 1 Funzionerio Giudiziario Love Vellish Dott.ssa Donatella COLETTA 3