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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1460/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TORBINI GIOVANNA, presso il cui studio, in Augusta, via Principe
Umberto n. 79/B, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CARAMAGNO SIMONA, presso il cui studio, in Augusta, via
Principe Umberto n. 230, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art. 189 c.p.c. di precisazione delle conclusioni,
depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
precetto notificatogli in data 15 maggio 2023 dalla moglie per il pagamento Controparte_1
dell'importo di euro 12.611,46, in virtù del titolo esecutivo costituito sia dall'ordinanza del Presidente
del Tribunale di Siracusa, emessa in data 23 febbraio 2017, dovuto a titolo di assegni di mantenimento in favore della moglie.
A sostegno dell'opposizione, il ha eccepito l'errata quantificazione della somma precettata Pt_1
asserendo che in talune delle buste paga emesse nel periodo compreso tra agosto 2018 e marzo 2021
dal terzo pignorato “Business Projecet Industriali Service s.r.l.”, in qualità di datore di lavoro dell'opponente, vi era stata una trattenuta superiore all'importo prestabilito;
di conseguenza, il Pt_1
risulterebbe essere debitore della per un importo pari ad €. 1.788,54 a titolo di arretrati CP_2
relativi all'assegno di mantenimento con riferimento al predetto periodo.
In secondo luogo, ha rilevato che l'ordinanza di assegnazione somme era stata notificata al datore di lavoro del ovvero alla “Business Project Industriali Service Srl”, per cui, soggetto obbligato ad Pt_1
erogare la prestazione alimentare dovuta al coniuge beneficiario sia il terzo – debitore ceduto.
Per altro verso, con riferimento al periodo successivo al mese di aprile 2021, il ha eccepito di Pt_1
pagina 2 di 6 avere regolarmente corrisposto l'assegno di mantenimento pari ad €. 400,00 e che nel periodo in cui è
rimasto disoccupato, dal gennaio 2021 al marzo 2021, ha comunque corrisposto una somma di €.
200,00.
Quindi, ha formulato la seguenti conclusioni: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito 1) in via preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
in via principale nel merito, accogliere
l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiarare la nullità parziale del precetto, relativamente
alla somma di euro 10.822,92, precetto che resta valido ed efficace per l'importo di euro 1.788,54,
dovuta alla data di notifica del medesimo;
condannare parte opposta alle spese e compensi del
presente giudizio”.
Radicato il contraddittorio, si è costituita contestando integralmente la domanda di Controparte_1
controparte, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, assolutamente infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prova.
La causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
***
2. L'opposizione è priva di pregio e va rigettata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che con atto di precetto regolarmente notificato in data
15/02/2023, la signora in forza dell'ordinanza presidenziale del 28/02/2017, Controparte_1
nonchè della sentenza n. 2011/2019 del 22/10/2019, ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 12.611,46.
In particolare, con riferimento al procedimento n.° 775/2019 R. Es. civili (pignoramento presso terzi), a pagina 3 di 6 seguito dell'ordinanza di assegnazione somme, la sig.ra risulta essere creditrice del Controparte_1
sig. della somma di euro 4.211,46 (relativamente agli assegni di mantenimento non Parte_1
pagati sino al mese di marzo del 2019) oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo nonché della somma di euro 855,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario 15 % e i relativi accessori come per legge.
Tale provvedimento ordinava dunque al terzo pignorato “Business Project Industrial Service Srl”,
all'epoca datore di lavoro del sig. di provvedere al pagamento delle somme assegnate nella Pt_1
misura di un quinto della retribuzione mensile allo stesso dovuta.
Non risulta che l'ordinanza in questione sia stato reclamato;
per cui, le somme nello stesso riconosciute costituiscono ad oggi un credito certo, liquido ed esigibile.
Il terzo pignorato, in qualità di datore di lavoro del sig. la Business Project Industrial Service Pt_1
Srl, a seguito della notifica dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del proc. n. 775/2019 R.
Es., ha provveduto però a rimettere solo le somme per compensi professionali pari ad euro 1.350,00
direttamente al procuratore intestatario, risultando, conseguentemente, inadempiente ad oggi del debito residuo di euro 4.211,46 nei confronti della signora per gli assegni di mantenimento non CP_1
pagati sino al mese di marzo del 2019, così come intimate anche dall'ultimo atto di precetto oggi opposto.
A seguito del fallimento della società, il rapporto di lavoro tra il sig. e la Business Project Pt_1
Industrial Service s.r.l. si è dunque estinto;
conseguentemente alcuna quota di stipendio del debitore poteva essere prelevata in favore del creditore procedente.
È evidente che la parte opposta, sig.ra , non avendo alcun diritto di credito nei confronti della CP_1
pagina 4 di 6 società dichiarata fallita, se non un'assegnazione di pagamento del quinto dello stipendio del debitore esecutato e, non potendosi insinuare al passivo del fallimento, abbia il diritto ad agire esecutivamente nei confronti del sig. per recuperare il credito residuo. Pt_1
Con riferimento alle ulteriori somme intimate, pari ad euro 4.750,00, dagli atti risulta che le somme che il sig. dichiara di aver versato alla moglie rappresentano piuttosto versamenti che la società Pt_1
datrice di lavoro ha rimesso in favore della signora a seguito di un precedente pignoramento CP_1
del 2017 e conclusosi nel 2018 anch'esso con un ordinanza di assegnazione somme, così come si evince dalla dichiarazione del terzo ex art. 547 cpc del 13 giugno del 2019 a firma della CP_3
ove si legge: sul netto della busta paga grava un precedente pignoramento presso terzi promosso dalla stessa signora il cui debito residuo ammonta ad euro 2.320,82 a fronte del debito totale di CP_1
euro 3.433,01 con una trattenuta mensile di euro 262,51 mensili.
L'inadempimento da parte del circa il versamento dell'assegno di mantenimento nella misura di Pt_1
euro 400,00 si evince, peraltro, dal fatto che la signora ha richiesto la corresponsione diretta CP_1
dell'assegno di mantenimento alla società datrice di lavoro dell'opponente, la quale ha cominciato a versare a partire dal mese di agosto del 2020 sino al mese di novembre dello stesso anno per un totale di euro 1600,00 come risulta dagli estratti conto allegati.
L'opposizione oggi proposta appare dunque priva di qualsiasi fondamento e va, pertanto, rigettate, non avendo il assolto l'onere probatorio di quanto ad oggi dovuto a titolo di assegni di Pt_1
mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Parte_2
liquida in €. 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 18 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1460/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TORBINI GIOVANNA, presso il cui studio, in Augusta, via Principe
Umberto n. 79/B, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CARAMAGNO SIMONA, presso il cui studio, in Augusta, via
Principe Umberto n. 230, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art. 189 c.p.c. di precisazione delle conclusioni,
depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
precetto notificatogli in data 15 maggio 2023 dalla moglie per il pagamento Controparte_1
dell'importo di euro 12.611,46, in virtù del titolo esecutivo costituito sia dall'ordinanza del Presidente
del Tribunale di Siracusa, emessa in data 23 febbraio 2017, dovuto a titolo di assegni di mantenimento in favore della moglie.
A sostegno dell'opposizione, il ha eccepito l'errata quantificazione della somma precettata Pt_1
asserendo che in talune delle buste paga emesse nel periodo compreso tra agosto 2018 e marzo 2021
dal terzo pignorato “Business Projecet Industriali Service s.r.l.”, in qualità di datore di lavoro dell'opponente, vi era stata una trattenuta superiore all'importo prestabilito;
di conseguenza, il Pt_1
risulterebbe essere debitore della per un importo pari ad €. 1.788,54 a titolo di arretrati CP_2
relativi all'assegno di mantenimento con riferimento al predetto periodo.
In secondo luogo, ha rilevato che l'ordinanza di assegnazione somme era stata notificata al datore di lavoro del ovvero alla “Business Project Industriali Service Srl”, per cui, soggetto obbligato ad Pt_1
erogare la prestazione alimentare dovuta al coniuge beneficiario sia il terzo – debitore ceduto.
Per altro verso, con riferimento al periodo successivo al mese di aprile 2021, il ha eccepito di Pt_1
pagina 2 di 6 avere regolarmente corrisposto l'assegno di mantenimento pari ad €. 400,00 e che nel periodo in cui è
rimasto disoccupato, dal gennaio 2021 al marzo 2021, ha comunque corrisposto una somma di €.
200,00.
Quindi, ha formulato la seguenti conclusioni: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito 1) in via preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
in via principale nel merito, accogliere
l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiarare la nullità parziale del precetto, relativamente
alla somma di euro 10.822,92, precetto che resta valido ed efficace per l'importo di euro 1.788,54,
dovuta alla data di notifica del medesimo;
condannare parte opposta alle spese e compensi del
presente giudizio”.
Radicato il contraddittorio, si è costituita contestando integralmente la domanda di Controparte_1
controparte, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, assolutamente infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prova.
La causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
***
2. L'opposizione è priva di pregio e va rigettata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che con atto di precetto regolarmente notificato in data
15/02/2023, la signora in forza dell'ordinanza presidenziale del 28/02/2017, Controparte_1
nonchè della sentenza n. 2011/2019 del 22/10/2019, ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 12.611,46.
In particolare, con riferimento al procedimento n.° 775/2019 R. Es. civili (pignoramento presso terzi), a pagina 3 di 6 seguito dell'ordinanza di assegnazione somme, la sig.ra risulta essere creditrice del Controparte_1
sig. della somma di euro 4.211,46 (relativamente agli assegni di mantenimento non Parte_1
pagati sino al mese di marzo del 2019) oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo nonché della somma di euro 855,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario 15 % e i relativi accessori come per legge.
Tale provvedimento ordinava dunque al terzo pignorato “Business Project Industrial Service Srl”,
all'epoca datore di lavoro del sig. di provvedere al pagamento delle somme assegnate nella Pt_1
misura di un quinto della retribuzione mensile allo stesso dovuta.
Non risulta che l'ordinanza in questione sia stato reclamato;
per cui, le somme nello stesso riconosciute costituiscono ad oggi un credito certo, liquido ed esigibile.
Il terzo pignorato, in qualità di datore di lavoro del sig. la Business Project Industrial Service Pt_1
Srl, a seguito della notifica dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del proc. n. 775/2019 R.
Es., ha provveduto però a rimettere solo le somme per compensi professionali pari ad euro 1.350,00
direttamente al procuratore intestatario, risultando, conseguentemente, inadempiente ad oggi del debito residuo di euro 4.211,46 nei confronti della signora per gli assegni di mantenimento non CP_1
pagati sino al mese di marzo del 2019, così come intimate anche dall'ultimo atto di precetto oggi opposto.
A seguito del fallimento della società, il rapporto di lavoro tra il sig. e la Business Project Pt_1
Industrial Service s.r.l. si è dunque estinto;
conseguentemente alcuna quota di stipendio del debitore poteva essere prelevata in favore del creditore procedente.
È evidente che la parte opposta, sig.ra , non avendo alcun diritto di credito nei confronti della CP_1
pagina 4 di 6 società dichiarata fallita, se non un'assegnazione di pagamento del quinto dello stipendio del debitore esecutato e, non potendosi insinuare al passivo del fallimento, abbia il diritto ad agire esecutivamente nei confronti del sig. per recuperare il credito residuo. Pt_1
Con riferimento alle ulteriori somme intimate, pari ad euro 4.750,00, dagli atti risulta che le somme che il sig. dichiara di aver versato alla moglie rappresentano piuttosto versamenti che la società Pt_1
datrice di lavoro ha rimesso in favore della signora a seguito di un precedente pignoramento CP_1
del 2017 e conclusosi nel 2018 anch'esso con un ordinanza di assegnazione somme, così come si evince dalla dichiarazione del terzo ex art. 547 cpc del 13 giugno del 2019 a firma della CP_3
ove si legge: sul netto della busta paga grava un precedente pignoramento presso terzi promosso dalla stessa signora il cui debito residuo ammonta ad euro 2.320,82 a fronte del debito totale di CP_1
euro 3.433,01 con una trattenuta mensile di euro 262,51 mensili.
L'inadempimento da parte del circa il versamento dell'assegno di mantenimento nella misura di Pt_1
euro 400,00 si evince, peraltro, dal fatto che la signora ha richiesto la corresponsione diretta CP_1
dell'assegno di mantenimento alla società datrice di lavoro dell'opponente, la quale ha cominciato a versare a partire dal mese di agosto del 2020 sino al mese di novembre dello stesso anno per un totale di euro 1600,00 come risulta dagli estratti conto allegati.
L'opposizione oggi proposta appare dunque priva di qualsiasi fondamento e va, pertanto, rigettate, non avendo il assolto l'onere probatorio di quanto ad oggi dovuto a titolo di assegni di Pt_1
mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Parte_2
liquida in €. 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 18 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6