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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 863 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, Parte_1 con sede legale in Montecastrilli (TR), voc. Torre di Picchio n.117, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2 domiciliata in Terni, via E. Barbarasa n.46, presso lo studio del procuratore Avv. Giulia Minucci che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in atti
-RICORRENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1 Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 22.03.2024 rep.n.37875 ed Per_1 CP_ elettivamente domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, via Bramante n.13
(già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore dottoressa
[...] della giusta procura speciale Controparte_4 Controparte_5 per atto Notaio con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Per_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'avv. Damiano Camillò che la rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 agosto 2024 parte ricorrente, premesso di aver ricevuto in data 19.07.2024 intimazione di pagamento n.109 2024 90025837 43/000 per il pagamento della somma di € 344.489,95 a titolo di contributi, interessi, sanzioni e oneri di riscossione, ha impugnato il titolo indicato limitatamente all'avviso di addebito n.409 2020 00000764 52 000, notificato il 28/08/2020, dell'importo di € 300.479,24, inserito, insieme ad altri AVA e a cartelle nell'intimazione impugnata, deducendo: - che l'AVA era stato già annullato con Sentenza del Tribunale di Terni n. 375/2022, pubblicata il 2/11/2022, passata in giudicato;
- che l'opponente aveva impugnato l'avviso di addebito citato dell'importo di € 402.872,98, limitatamente al periodo 4/1009- 1/2013, sull'assunto della differente classificazione del personale impiegato nella
, collocato dagli organi ispettivi nel Parte_1 settore industria anzichè in quello agricoltura, dichiarato dalla società; - che la Contr società deducente chiedeva, in opposizione al citato la rideterminazione degli importi, allegando i versamenti effettuati alla Gestione Agricola e da CP_1 portarsi in detrazione sull'importo calcolato nell'avviso di addebito;
- che, all'esito del giudizio, il Giudice, pur confermando l'inquadramento dei dipendenti operato dall' nel settore industria, annullava l'AVA impugnato CP_1 riconoscendo solo una parte del credito contributivo e precisamente l'inferiore importo pari ad € 245.208,19, oltre accessori di legge;
- che, pertanto, l'avviso di addebito n.40920200000076452000 notificato il 28/08/2020, è stato illegittimamente inserito nell'intimazione di pagamento impugnata che, per l'effetto deve essere annullata e/o resa inefficace. CP_ Ha convenuto, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Terni l' e l'Agente della Riscossione ( chiedendo, previa sospensione del titolo CP_7 impugnato: - in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullarla, in ragione dell'erroneo inserimento nella stessa dall' n. CP_8 40920200000076452000 notificato il 28/08/2020, già annullato dal Tribunale di Terni - Giudice del Lavoro - con sentenza n. 372/2022, non impugnata, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si è costituito l' insistendo per il rigetto del ricorso e deducendo, mediante espresso richiamo alla relazione di reparto: - che non era stato possibile annullare l'avviso di addebito ed emettere un avviso di addebito nuovo, tuttavia, che l'avviso di addebito di cui si è chiesto il pagamento con l'intimazione opposta, anche se reca lo stesso numero del precedente avviso di addebito annullato dalla sentenza, è stato sgravato degli importi non dovuti in virtù della sentenza n. 375/2022; - che l'intimazione, con riferimento all'ava n. 409 2020 00000764 52 000, è diretta al recupero non dell'originario importo di euro 402.872,98 ma del minore importo dovuto in base alla sentenza;
- che l'importo richiesto comprende euro 245.208,19 e oneri accessori come residuo dovuto a seguito di sgravio parziale. Si è costituita l' eccependo preliminarmente: - il difetto di CP_7 legittimazione passiva trattandosi di contestazioni riguardanti il merito della pretesa dell'ente impositore;
- la carenza di interesse ad agire avendo parte deducente aderito alla Rottamazione dei ruoli per cui è causa, in data 27.6.2023, per l'importo complessivo di euro 296.073,90 proprio con riferimento all'avviso di addebito oggetto di causa, tuttavia senza dare seguito ai pagamenti che avrebbero, peraltro, visto diminuire il credito previdenziale ad euro 139.198,66 pagabile in 18 rate come previsto dalla legge;
- l'inammissibilità del ricorso posto che l'importo di euro 300.479,24 corrisponde a quello discendente dal ricalcolo eseguito dall'ente successivamente alla rimodulazione del credito previsto nella sentenza di condanna al versamento dell'importo di euro 245.208,19 oltre accessori di legge emessa dal Tribunale di Terni in data 2.11.2022. In particolare, ha dedotto che dal ricalcolo eseguito dall'ente a seguito della suddetta decisione si evince che l'importo richiesto è di euro 272,858,96 a titolo di sorte ed oneri dell' , così come dovuti ed indicati in sentenza, oltre CP_1 euro 17.025,09 a titolo di oneri di riscossione ed euro 10.892,65 per interessi di mora dovute all'Agente della Riscossione. Ha insistito, pertanto, nel rigetto del ricorso, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La causa è stata istruita mediante l'escussione di un funzionario dell' ed il deposito di conteggi aggiornati da parte dell'Ente impositore. CP_1 Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il presente contenzioso nasce dal recupero contributivo, a fronte della diversa classificazione del personale occupato dalla società opponente (classificato nel settore industria piuttosto che in quello dell'agricoltura), operato dall' , effettuato con avviso di addebito n. CP_1
40920200000076452000 notificato in data 28.08.2020, limitatamente al periodo 4/2009 – 1/2013, avviso di addebito emesso successivamente ad una verifica ispettiva il cui verbale unico di accertamento e notificazione CP_1 n.000333114/DDL del 18.3.2013, notificato il 29.3.2013, veniva impugnato dall'odierna opponente (causa R.G. n. 1086/2014) dinanzi al Tribunale al Terni e si concludeva con sentenza n.86 del 4.03.2020 (estensore Dott.ssa Foderaro) di rigetto dell'opposizione. E' opportuno, altresì, evidenziare che la Corte d'Appello di Perugia con sentenza n.24 del 25.03.2022 (estensore dott.ssa Simonetta Liscio, causa n.182/2020 R.G.) condivideva le argomentazioni spese dal giudice di prime cure nel provvedimento impugnato con il quale era stata riconosciuta la correttezza dell'accertamento condotto dagli ispettori con l'esito oggetto di CP_1 contestazione, rigettando l'appello proposto con la sentenza indicata passata in giudicato. Successivamente, come sopra già riferito, l' notificava in data CP_1 28.08.2020 alla società ricorrente AVA n.
40920200000076452000 chiedendo il pagamento della somma di € 402.872,98 a titolo di contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti, titolo opposto dalla società ricorrente con ricorso assegnato allo scrivente Giudice (causa R.G. n.565/2020) e concluso con sentenza n.375/2022 con la quale è stato “annullato l'avviso di addebito n.409 2020 00000764 52 000 notificato in data 28.08.2020 per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto (è stata) condanna(ta) la “
[...]
” a versare in favore dell' la somma di Parte_3 CP_1
€ 245.208,19 oltre accessori di legge” (così il dispositivo della sentenza, cfr. sentenza all.ta al ricorso) importo così rideterminato e dovuto alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti in accoglimento dell'eccezione di parte ricorrente di compensazione del credito azionato dall'Istituto con le somme versate dalla medesima società alla gestione Agricola dell' nel periodo CP_1 oggetto di accertamento, dal 04/2009 - 01/2013. Orbene con l'intimazione di pagamento opposta si chiede alla società opponente la somma di € 300.479,24 portata dall'avviso di addebito n. 40920200000076452000, notificato il 28/08/2020. Occorre premettere che non è dirimente al fine del decidere la circostanza che l'AVA n. 40920200000076452000, sebbene annullato con sentenza n.375/2022, sia stato nuovamente inserito nell'intimazione di pagamento opposta, avendo l' spiegato che solo per questioni tecniche non è stato CP_1 possibile procedere all'annullamento dell'avviso 40920200000076452000 e riemettere un nuovo avviso per la stessa contribuzione, tuttavia che l'Istituto ha provveduto allo sgravio parziale dell'importo versato dalla società alla Gestione
. Pt_1 La sentenza n.375/2022 emessa dal Tribunale di Terni ed allegata in atti è passata in giudicato così come dedotto dalla difesa attorea ai fini della cristallizzazione della somma dovuta dalla propria assistita nella misura di € 245.208,19. L'eccezione di giudicato sollevata dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Sul punto va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 13916/2006; Cass. civ., sent. n. 20802/2010; Cass. civ., sent. n. 8614/2011; Cass. civ., sent. n. 6102/2014; Cass. civ., sent. n. 11365/2015; Cass. civ., sent. n. 9059/2016). Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica in definitiva il giudicato al pari della norma di diritto da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio. La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato (vd. Cass. Civ., SS.UU. sent. n.226/2001) che: “l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito”. È tuttavia necessario distinguere la rilevabilità d'ufficio del giudicato dalla prova che deve essere presente nel processo per consentire al giudice di rilevare il giudicato esterno eccepito. Ebbene, nel presente giudizio caratterizzato dalla cognizione piena, si ritiene sufficiente ed adeguata la prova fornita da parte attrice mediante il deposito della copia della sentenza di annullamento dell'AVA sotteso all'intimazione di pagamento opposta in questa sede e resa dal Tribunale di Terni, anche se non corredata dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione, ritenendo che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione, ovvero dell'avvenuta riforma della decisione in appello, sia onerata parte convenuta (vd. Cass. civ., sent. n. 1833/1998). Opinando diversamente risulterebbe minata la garanzia di effettività del principio di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità delle decisioni. Va rilevato, inoltre, che nè l' , né l' hanno contestato la CP_1 CP_7 circostanza dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Terni d'accoglimento per quanto qui di interesse del ricorso proposto dalla società, anzi hanno confermato quanto eccepito dalla difesa attorea. CP_ La somma di € 245.208,19, quindi, dovuta alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti di cui alla sentenza n.375/2022 non può più essere oggetto di contestazione stante il passaggio in giudicato della sentenza citata, circostanza come detto pacifica tra le parti. A tale importo devono comunque aggiungersi gli interessi di mora pari ad
€ 10.608,16 stante l'aggiornamento degli stessi fino alla notifica dell'intimazione e così per un totale di € 255.816,35 (come indicato nel prospetto depositato dall' in data 28.3.25, cfr. all.to in atti). CP_1 All'importo da ultimo indicato, infine, vanno aggiunti gli oneri di riscossione pari ad € 17.008,01 dovuti all' e Controparte_9 calcolati sino all'intimazione di pagamento, arrivando così ad un totale finale di
€ 272.824,36 piuttosto che di € 300.479,24 di cui all'intimazione di pagamento opposta. Come correttamente evidenziato dalla difesa attorea all'odierna udienza dalla somma di cui all'intimazione di pagamento di € 300.479,24 (riferita all'avviso di addebito n.40920200000076452000) avrebbe dovuto essere decurtato l'importo dei contributi già versati dall'opponente alla gestione agricola pari ad euro 27.654,88 come riconosciuto dall'Istituto nel calcolo CP_1 allegato alle note di cui al 28.03.2025, decurtazione che all'evidenza non è stata operata dall'Agente per la Riscossione con il titolo opposto che per l'effetto deve essere annullato. Mette conto evidenziare che all'odierna udienza tutte le parti in causa hanno concordato che l'importo dovuto all' dalla società opponente, CP_1 ingiunto con l'intimazione di pagamento opposta ed afferente l'AVA n.40920200000076452000 è pari ad euro 272.824,36 somma comprensiva di interessi ed oneri calcolati sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento. In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione, l'intimazione di pagamento n.109 2024 90025837 43/000 notificata in data 19.07.2024 opposta nel presente giudizio limitatamente all'avviso di addebito n.409 2020 00000764 52 000 dell'importo di € 300.479,24, dovuti a titolo di contributi Gestione aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 04/2009 - 01/2013, deve essere annullata e la ” deve essere Parte_3 condannata a versare all' , per le stesse causali, la minore somma di € CP_1 272.824,36 comprensiva di interessi di mora ed oneri di riscossione calcolati sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, oltre accessori di legge dalla data di pubblicazione al soddisfo.. Restano assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida. L'accoglimento solo in parte dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
parte opponente, comunque soccombente, deve essere condannata al pagamento dei due terzi delle spese di lite nei confronti dell' e dell' come liquidate CP_1 CP_7 in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della concentrazione dell'attività processuale, da distrarsi in favore del procuratore dell' dichiaratosi antistatario. CP_7
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento parziale dell'opposizione annulla l'intimazione di pagamento n.109 2024 90025837 43/000 notificata in data 19.07.2024 limitatamente all'avviso di addebito n.409 2020 00000764 52 000 dell'importo di € 300.479,24, per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna la “ Parte_3
” a versare in favore dell' la minore somma di € 272.824,36
[...] CP_1 (comprensiva di interessi di mora ed oneri di riscossione sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento) oltre accessori di legge dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra la società Parte_3
” e l' e l' nella misura di 1/3;
[...] CP_1 CP_7
- condanna la ” al Parte_3 pagamento in favore dell' e dell' delle spese di lite nella CP_1 CP_7 misura di due terzi che liquida per ciascuno in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell' antistatario. CP_7 Terni, lì 25 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 863 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, Parte_1 con sede legale in Montecastrilli (TR), voc. Torre di Picchio n.117, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2 domiciliata in Terni, via E. Barbarasa n.46, presso lo studio del procuratore Avv. Giulia Minucci che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in atti
-RICORRENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1 Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 22.03.2024 rep.n.37875 ed Per_1 CP_ elettivamente domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, via Bramante n.13
(già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore dottoressa
[...] della giusta procura speciale Controparte_4 Controparte_5 per atto Notaio con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Per_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'avv. Damiano Camillò che la rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 agosto 2024 parte ricorrente, premesso di aver ricevuto in data 19.07.2024 intimazione di pagamento n.109 2024 90025837 43/000 per il pagamento della somma di € 344.489,95 a titolo di contributi, interessi, sanzioni e oneri di riscossione, ha impugnato il titolo indicato limitatamente all'avviso di addebito n.409 2020 00000764 52 000, notificato il 28/08/2020, dell'importo di € 300.479,24, inserito, insieme ad altri AVA e a cartelle nell'intimazione impugnata, deducendo: - che l'AVA era stato già annullato con Sentenza del Tribunale di Terni n. 375/2022, pubblicata il 2/11/2022, passata in giudicato;
- che l'opponente aveva impugnato l'avviso di addebito citato dell'importo di € 402.872,98, limitatamente al periodo 4/1009- 1/2013, sull'assunto della differente classificazione del personale impiegato nella
, collocato dagli organi ispettivi nel Parte_1 settore industria anzichè in quello agricoltura, dichiarato dalla società; - che la Contr società deducente chiedeva, in opposizione al citato la rideterminazione degli importi, allegando i versamenti effettuati alla Gestione Agricola e da CP_1 portarsi in detrazione sull'importo calcolato nell'avviso di addebito;
- che, all'esito del giudizio, il Giudice, pur confermando l'inquadramento dei dipendenti operato dall' nel settore industria, annullava l'AVA impugnato CP_1 riconoscendo solo una parte del credito contributivo e precisamente l'inferiore importo pari ad € 245.208,19, oltre accessori di legge;
- che, pertanto, l'avviso di addebito n.40920200000076452000 notificato il 28/08/2020, è stato illegittimamente inserito nell'intimazione di pagamento impugnata che, per l'effetto deve essere annullata e/o resa inefficace. CP_ Ha convenuto, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Terni l' e l'Agente della Riscossione ( chiedendo, previa sospensione del titolo CP_7 impugnato: - in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullarla, in ragione dell'erroneo inserimento nella stessa dall' n. CP_8 40920200000076452000 notificato il 28/08/2020, già annullato dal Tribunale di Terni - Giudice del Lavoro - con sentenza n. 372/2022, non impugnata, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si è costituito l' insistendo per il rigetto del ricorso e deducendo, mediante espresso richiamo alla relazione di reparto: - che non era stato possibile annullare l'avviso di addebito ed emettere un avviso di addebito nuovo, tuttavia, che l'avviso di addebito di cui si è chiesto il pagamento con l'intimazione opposta, anche se reca lo stesso numero del precedente avviso di addebito annullato dalla sentenza, è stato sgravato degli importi non dovuti in virtù della sentenza n. 375/2022; - che l'intimazione, con riferimento all'ava n. 409 2020 00000764 52 000, è diretta al recupero non dell'originario importo di euro 402.872,98 ma del minore importo dovuto in base alla sentenza;
- che l'importo richiesto comprende euro 245.208,19 e oneri accessori come residuo dovuto a seguito di sgravio parziale. Si è costituita l' eccependo preliminarmente: - il difetto di CP_7 legittimazione passiva trattandosi di contestazioni riguardanti il merito della pretesa dell'ente impositore;
- la carenza di interesse ad agire avendo parte deducente aderito alla Rottamazione dei ruoli per cui è causa, in data 27.6.2023, per l'importo complessivo di euro 296.073,90 proprio con riferimento all'avviso di addebito oggetto di causa, tuttavia senza dare seguito ai pagamenti che avrebbero, peraltro, visto diminuire il credito previdenziale ad euro 139.198,66 pagabile in 18 rate come previsto dalla legge;
- l'inammissibilità del ricorso posto che l'importo di euro 300.479,24 corrisponde a quello discendente dal ricalcolo eseguito dall'ente successivamente alla rimodulazione del credito previsto nella sentenza di condanna al versamento dell'importo di euro 245.208,19 oltre accessori di legge emessa dal Tribunale di Terni in data 2.11.2022. In particolare, ha dedotto che dal ricalcolo eseguito dall'ente a seguito della suddetta decisione si evince che l'importo richiesto è di euro 272,858,96 a titolo di sorte ed oneri dell' , così come dovuti ed indicati in sentenza, oltre CP_1 euro 17.025,09 a titolo di oneri di riscossione ed euro 10.892,65 per interessi di mora dovute all'Agente della Riscossione. Ha insistito, pertanto, nel rigetto del ricorso, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La causa è stata istruita mediante l'escussione di un funzionario dell' ed il deposito di conteggi aggiornati da parte dell'Ente impositore. CP_1 Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il presente contenzioso nasce dal recupero contributivo, a fronte della diversa classificazione del personale occupato dalla società opponente (classificato nel settore industria piuttosto che in quello dell'agricoltura), operato dall' , effettuato con avviso di addebito n. CP_1
40920200000076452000 notificato in data 28.08.2020, limitatamente al periodo 4/2009 – 1/2013, avviso di addebito emesso successivamente ad una verifica ispettiva il cui verbale unico di accertamento e notificazione CP_1 n.000333114/DDL del 18.3.2013, notificato il 29.3.2013, veniva impugnato dall'odierna opponente (causa R.G. n. 1086/2014) dinanzi al Tribunale al Terni e si concludeva con sentenza n.86 del 4.03.2020 (estensore Dott.ssa Foderaro) di rigetto dell'opposizione. E' opportuno, altresì, evidenziare che la Corte d'Appello di Perugia con sentenza n.24 del 25.03.2022 (estensore dott.ssa Simonetta Liscio, causa n.182/2020 R.G.) condivideva le argomentazioni spese dal giudice di prime cure nel provvedimento impugnato con il quale era stata riconosciuta la correttezza dell'accertamento condotto dagli ispettori con l'esito oggetto di CP_1 contestazione, rigettando l'appello proposto con la sentenza indicata passata in giudicato. Successivamente, come sopra già riferito, l' notificava in data CP_1 28.08.2020 alla società ricorrente AVA n.
40920200000076452000 chiedendo il pagamento della somma di € 402.872,98 a titolo di contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti, titolo opposto dalla società ricorrente con ricorso assegnato allo scrivente Giudice (causa R.G. n.565/2020) e concluso con sentenza n.375/2022 con la quale è stato “annullato l'avviso di addebito n.409 2020 00000764 52 000 notificato in data 28.08.2020 per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto (è stata) condanna(ta) la “
[...]
” a versare in favore dell' la somma di Parte_3 CP_1
€ 245.208,19 oltre accessori di legge” (così il dispositivo della sentenza, cfr. sentenza all.ta al ricorso) importo così rideterminato e dovuto alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti in accoglimento dell'eccezione di parte ricorrente di compensazione del credito azionato dall'Istituto con le somme versate dalla medesima società alla gestione Agricola dell' nel periodo CP_1 oggetto di accertamento, dal 04/2009 - 01/2013. Orbene con l'intimazione di pagamento opposta si chiede alla società opponente la somma di € 300.479,24 portata dall'avviso di addebito n. 40920200000076452000, notificato il 28/08/2020. Occorre premettere che non è dirimente al fine del decidere la circostanza che l'AVA n. 40920200000076452000, sebbene annullato con sentenza n.375/2022, sia stato nuovamente inserito nell'intimazione di pagamento opposta, avendo l' spiegato che solo per questioni tecniche non è stato CP_1 possibile procedere all'annullamento dell'avviso 40920200000076452000 e riemettere un nuovo avviso per la stessa contribuzione, tuttavia che l'Istituto ha provveduto allo sgravio parziale dell'importo versato dalla società alla Gestione
. Pt_1 La sentenza n.375/2022 emessa dal Tribunale di Terni ed allegata in atti è passata in giudicato così come dedotto dalla difesa attorea ai fini della cristallizzazione della somma dovuta dalla propria assistita nella misura di € 245.208,19. L'eccezione di giudicato sollevata dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Sul punto va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 13916/2006; Cass. civ., sent. n. 20802/2010; Cass. civ., sent. n. 8614/2011; Cass. civ., sent. n. 6102/2014; Cass. civ., sent. n. 11365/2015; Cass. civ., sent. n. 9059/2016). Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica in definitiva il giudicato al pari della norma di diritto da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio. La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato (vd. Cass. Civ., SS.UU. sent. n.226/2001) che: “l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito”. È tuttavia necessario distinguere la rilevabilità d'ufficio del giudicato dalla prova che deve essere presente nel processo per consentire al giudice di rilevare il giudicato esterno eccepito. Ebbene, nel presente giudizio caratterizzato dalla cognizione piena, si ritiene sufficiente ed adeguata la prova fornita da parte attrice mediante il deposito della copia della sentenza di annullamento dell'AVA sotteso all'intimazione di pagamento opposta in questa sede e resa dal Tribunale di Terni, anche se non corredata dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione, ritenendo che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione, ovvero dell'avvenuta riforma della decisione in appello, sia onerata parte convenuta (vd. Cass. civ., sent. n. 1833/1998). Opinando diversamente risulterebbe minata la garanzia di effettività del principio di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità delle decisioni. Va rilevato, inoltre, che nè l' , né l' hanno contestato la CP_1 CP_7 circostanza dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Terni d'accoglimento per quanto qui di interesse del ricorso proposto dalla società, anzi hanno confermato quanto eccepito dalla difesa attorea. CP_ La somma di € 245.208,19, quindi, dovuta alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti di cui alla sentenza n.375/2022 non può più essere oggetto di contestazione stante il passaggio in giudicato della sentenza citata, circostanza come detto pacifica tra le parti. A tale importo devono comunque aggiungersi gli interessi di mora pari ad
€ 10.608,16 stante l'aggiornamento degli stessi fino alla notifica dell'intimazione e così per un totale di € 255.816,35 (come indicato nel prospetto depositato dall' in data 28.3.25, cfr. all.to in atti). CP_1 All'importo da ultimo indicato, infine, vanno aggiunti gli oneri di riscossione pari ad € 17.008,01 dovuti all' e Controparte_9 calcolati sino all'intimazione di pagamento, arrivando così ad un totale finale di
€ 272.824,36 piuttosto che di € 300.479,24 di cui all'intimazione di pagamento opposta. Come correttamente evidenziato dalla difesa attorea all'odierna udienza dalla somma di cui all'intimazione di pagamento di € 300.479,24 (riferita all'avviso di addebito n.40920200000076452000) avrebbe dovuto essere decurtato l'importo dei contributi già versati dall'opponente alla gestione agricola pari ad euro 27.654,88 come riconosciuto dall'Istituto nel calcolo CP_1 allegato alle note di cui al 28.03.2025, decurtazione che all'evidenza non è stata operata dall'Agente per la Riscossione con il titolo opposto che per l'effetto deve essere annullato. Mette conto evidenziare che all'odierna udienza tutte le parti in causa hanno concordato che l'importo dovuto all' dalla società opponente, CP_1 ingiunto con l'intimazione di pagamento opposta ed afferente l'AVA n.40920200000076452000 è pari ad euro 272.824,36 somma comprensiva di interessi ed oneri calcolati sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento. In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione, l'intimazione di pagamento n.109 2024 90025837 43/000 notificata in data 19.07.2024 opposta nel presente giudizio limitatamente all'avviso di addebito n.409 2020 00000764 52 000 dell'importo di € 300.479,24, dovuti a titolo di contributi Gestione aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 04/2009 - 01/2013, deve essere annullata e la ” deve essere Parte_3 condannata a versare all' , per le stesse causali, la minore somma di € CP_1 272.824,36 comprensiva di interessi di mora ed oneri di riscossione calcolati sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, oltre accessori di legge dalla data di pubblicazione al soddisfo.. Restano assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida. L'accoglimento solo in parte dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
parte opponente, comunque soccombente, deve essere condannata al pagamento dei due terzi delle spese di lite nei confronti dell' e dell' come liquidate CP_1 CP_7 in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della concentrazione dell'attività processuale, da distrarsi in favore del procuratore dell' dichiaratosi antistatario. CP_7
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento parziale dell'opposizione annulla l'intimazione di pagamento n.109 2024 90025837 43/000 notificata in data 19.07.2024 limitatamente all'avviso di addebito n.409 2020 00000764 52 000 dell'importo di € 300.479,24, per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna la “ Parte_3
” a versare in favore dell' la minore somma di € 272.824,36
[...] CP_1 (comprensiva di interessi di mora ed oneri di riscossione sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento) oltre accessori di legge dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra la società Parte_3
” e l' e l' nella misura di 1/3;
[...] CP_1 CP_7
- condanna la ” al Parte_3 pagamento in favore dell' e dell' delle spese di lite nella CP_1 CP_7 misura di due terzi che liquida per ciascuno in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell' antistatario. CP_7 Terni, lì 25 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri