CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1468/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...], il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta, procura in atti, dall'avv. Rosalia Agata Giudice;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi, CP_2 C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Uva;
APPELLATI
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
La Corte ha osservato: Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1519, pubblicata il 4 ottobre 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, accoglieva l'opposizione proposta da e da , Controparte_2 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2205/2018, che revocava, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 15-16/11/2018 su ricorso di (col quale veniva ingiunto ad essi Parte_1 opponenti il pagamento della somma di € 11.730,32, oltre interessi e spese di procedura monitoria) e regolava le spese processuali secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “.... l'opponente CP_2
e l'opposta hanno stipulato in data 3/1/2018 una “scrittura di transazione” .....
[...] secondo la predetta scrittura privata, “le parti … convengono e stipulano quanto segue …
2) il signor si obbliga altresì a versare i compensi in favore del Controparte_2
Commissario giudiziale”. Dunque .... l'opposta, quale debitrice accollata, ha convenuto con
l'opponente , quale terzo accollante, l'assunzione, da parte di costui, del Controparte_2 peso del debito dell'opposta avente ad oggetto il pagamento dei compensi del “commissario giudiziale delegato alle vendite” (rectius, del professionista nominato quale delegato alle vendite e custode) ....... alla luce della formulazione letterale dell'accordo (che menziona i soli compensi del “commissario giudiziale” o, più precisamente, del delegato-custode), deve escludersi che con la predetta scrittura privata sia stato posto a carico dell'opponente
(e dell'opponente , quale garante) il peso del debito Controparte_2 Controparte_1 dell'opposta nei confronti dell'esperto stimatore .... Quanto, invece, ai compensi del delegato-custode (liquidati in euro 7.721,56), va osservato che le pattuizioni sopra citate della “scrittura di transazione” del 3/1/2018 danno luogo ad un accollo interno, in quanto non
è stato attribuito al delegato-custode, quale creditore accollatario, il diritto di pretendere
l'adempimento direttamente nei confronti dell'opponente (quale terzo Controparte_2 accollante) .... nella predetta scrittura privata non è stato previsto alcun obbligo a carico dell'opponente di fornire preventivamente all'opposta la provvista Controparte_2 necessaria a pagare la somma in questione al delegato-custode ..... Ne segue che, in mancanza di una pattuizione di tal genere, potrebbe riconoscersi in capo all'opposta, quale debitrice accollata, il diritto di pretendere la somma in questione dall'opponente CP_2
(quale terzo accollante) e dall'opponente (quale garante) solo in
[...] Controparte_1 caso di prova del preventivo esborso della somma, da parte dell'opposta, in favore del delegatocustode, quale creditore accollatario. Orbene, non vi è prova che i compensi del delegato-custode (euro 7.721,56) siano stati pagati dall'opposta, in quanto: - l'opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (per quanto qui di rilievo) solo due fatture del delegato-custode (dott.ssa ), una per l'importo di euro 685,73 e una per Persona_1
l'importo di euro 7.035,83, peraltro non sottoscritte;
- nella prima fattura si legge che “la fattura è stata pagata con prelievo delle somme dal conto corrente intestato alla procedura”, ma non si comprende se sia stata l'opposta, quale creditrice procedente, a versare sul conto intestato alla procedura le somme mediante le quali è stata pagata la prima fattura;
- nella seconda fattura non viene dato atto del pagamento della stessa;
- l'opposta non ha prodotto altri documenti né con la comparsa di risposta, né con le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., e non ha articolato richieste di prova orale in merito al pagamento dei compensi del delegato-custode; - è vero che in data 2/10/2019 l'opposta ha depositato una “dichiarazione di quietanza di pagamento”; - tuttavia, anche a voler ritenere ammissibile la produzione di tale documento (effettuata successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.), esso non risulta sottoscritto dal delegato-custode, dott.ssa , con Persona_1 conseguente sua irrilevanza probatoria;
inoltre, da tale dichiarazione non si evince che sia stata l'opposta a pagare i compensi liquidati al delegato-custode”.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 5 novembre 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio e , resistendo al Controparte_1 Controparte_2 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
Motivi della decisione
Osserva anzitutto che deve ritenersi coperta dal giudicato il capo della sentenza impugnata laddove il primo giudice ha disatteso la pretesa creditoria monitoriamnete avanzata da in relazione alla somma di € 4.008,76 dovuta in favore del perito Parte_1 estimatore, non essendo stata svolta censura alcuna riguardo al percorso argomentativo tracciato dal primo giudice e culminato con l'affermazione che “Deve perciò negarsi che l'opposta possa pretendere dall'opponente (e dall'opponente Controparte_2 CP_1
, quale garante) il pagamento dell'importo (euro 4.008,76) liquidato dal giudice
[...] dell'esecuzione in favore dell'esperto stimatore a titolo di compensi per l'attività svolta nella procedura esecutiva iscritta al n. 121/2014 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Ragusa, con conseguente infondatezza della domanda monitoria con riguardo a tale importo”.
Ciò detto, col primo motivo dell'appello, deduce il vizio di motivazione Parte_1 per omessa e/o mancata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali e per mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia. Sostiene che dalle risultanze documentali acquisite al giudizio, e, in particolare, dalle quietanze provenienti dagli ausiliari del giudice emerge l'integrale pagamento da parte di delle somme dovute a titolo di compensi in favore dei professionisti nominati Parte_1 dal G.E. nella procedura esecutiva n° 212/2014 R.G.Es. Tribunale di Ragusa, e, segnatamente, euro 4.008,46 in favore del CTU stimatore, Arch. ed euro 7.721,56 Per_2 in favore del custode delegato alla vendita, dott.ssa ; che, in particolare, la Persona_1 quietanza rilasciata dalla Dott.ssa , quale custode-delegato, comprova Persona_1
l'avvenuto pagamento, riportando chiaramente sia la dizione “dichiaro di aver ricevuto il pagamento”, sia l'indicazione delle fatture pagate, sia l'indicazione del titolo per il quale tale pagamento è avvenuto, ovvero “per l'attività svolta quale custode e professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva N. 121/2014 R.G. Tribunale di Ragusa”; che la circostanza che la sia in possesso di tale quietanza liberatoria denota ai sensi dell'art. Pt_1
1199 c.c. che la stessa sia stata rilasciata dalla professionista;
che la sottoscrizione di una dichiarazione di quietanza può essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura “pagato”.
L'appellante, “alla luce della questione sollevata dal giudice a quo in sentenza in ordine alla riferibilità alla Dott.ssa della quietanza di pagamento”, produce, firmata Per_1 digitalmente, la medesima dichiarazione prodotta in giudizio, “per eliminare qualsivoglia dubbio in ordine alla riferibilità della dichiarazione alla professionista delegata”.
Col secondo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere probatorio.
Sostiene che in caso di rigetto del motivo principale, la sentenza impugnata deve essere, comunque, riformata, poiché il giudice di prime cure ha trascurato di considerare il principio ormai consolidato in materia di inadempimento espresso dalla Suprema Corte, in base al quale era tenuta unicamente a fornire la prova del titolo da cui deriva Parte_1 il suo credito nei confronti del e della , in quali, dal conto loro, erano gravati CP_2 CP_1 dell'onere probatorio del pagamento;
che è stata fornita la prova dell'esistenza del titolo, ovvero la scrittura di transazione del 03/01/2018, da cui deriva il diritto al pagamento delle spese della procedura esecutiva n° 121/2014 R.G. Es., mentre parte opponente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, avrebbe dovuto dar prova di aver estinto l'obbligazione di pagamento scaturente dalla medesima scrittura;
che il giudice a quo è incorso in un'evidente violazione dell'art. 2697 c.c., stante che la scrittura privata del giorno
03/01/2018 contiene una espressa ricognizione di debito.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono infondati. È corretto l'apprezzamento espresso dal primo giudice riguardo alla infondatezza della domanda proposta da nei confronti di ed Parte_1 Controparte_2 CP_1
, dovendosi ritenere condivisibile la sussunzione della fattispecie nell'ambito della
[...] figura contrattuale atipica dell'accollo interno e della conseguente insussistenza a carico dell'opponente , dell'obbligo di pagamento della somma dovuta al Controparte_2 custode delegato alla vendita, in favore di . Parte_1
In base alla scrittura transattiva intervenuta tra le parti in data 3/1/2018 CP_2
(quale terzo accollante), ha assunto l'obbligo, gravante sulla (quale debitrice
[...] Pt_1 accollata) del pagamento dei compensi del custode delegato alla vendita, senza che sia stato previsto alcun obbligo a carico di di fornire preventivamente alla Controparte_2
la provvista necessaria a pagare la somma in questione al delegato-custode. Pt_1
Ciò comporta che il diritto di di pretendere la somma in questione Parte_1 dall'opponente (quale terzo accollante) e dall'opponente Controparte_2 CP_1
(quale garante) avrebbe potuto sussistere solo nel caso in cui la avesse
[...] Pt_1 estinto l'obbligazione in favore del delegato-custode, pagando la somma dovuta.
Non sussistendo la prova dell'avvenuto pagamento, non potendosi all'uopo attribuire l'invocata valenza probatoria all'atto di quietanza del creditore prodotto dalla , siccome Pt_1 privo di sottoscrizione, correttamente il primo giudice ha ritenuto l'infondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata, accogliendo la domanda e revocando l'opposto decreto ingiuntivo.
La produzione nel presente grado di giudizio della medesima quietanza recante la sottoscrizione del creditore è da ritenere inammissibile, siccome preclusa dal chiaro divieto di cui all'art. 345 comma 3 cpc.
La formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. – a mente della quale “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, restando solo ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Ora, posto che non è stata neppure dedotta l'impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, devesi ritenere l'inammissibilità della produzione documentale in questione.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022
n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
Tali spese vanno liquidate in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 1519, pubblicata il 4 ottobre 2024, del giudice unico del Tribunale di
Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna Pt_1
a rifondere, in favore di e , le spese del giudizio
[...] Controparte_2 Controparte_1 che liquida, in favore del procuratore antistatario, in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €.
600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre € 804,00 per esborsi, IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 7 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1468/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...], il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta, procura in atti, dall'avv. Rosalia Agata Giudice;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi, CP_2 C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Uva;
APPELLATI
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
La Corte ha osservato: Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1519, pubblicata il 4 ottobre 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, accoglieva l'opposizione proposta da e da , Controparte_2 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2205/2018, che revocava, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 15-16/11/2018 su ricorso di (col quale veniva ingiunto ad essi Parte_1 opponenti il pagamento della somma di € 11.730,32, oltre interessi e spese di procedura monitoria) e regolava le spese processuali secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “.... l'opponente CP_2
e l'opposta hanno stipulato in data 3/1/2018 una “scrittura di transazione” .....
[...] secondo la predetta scrittura privata, “le parti … convengono e stipulano quanto segue …
2) il signor si obbliga altresì a versare i compensi in favore del Controparte_2
Commissario giudiziale”. Dunque .... l'opposta, quale debitrice accollata, ha convenuto con
l'opponente , quale terzo accollante, l'assunzione, da parte di costui, del Controparte_2 peso del debito dell'opposta avente ad oggetto il pagamento dei compensi del “commissario giudiziale delegato alle vendite” (rectius, del professionista nominato quale delegato alle vendite e custode) ....... alla luce della formulazione letterale dell'accordo (che menziona i soli compensi del “commissario giudiziale” o, più precisamente, del delegato-custode), deve escludersi che con la predetta scrittura privata sia stato posto a carico dell'opponente
(e dell'opponente , quale garante) il peso del debito Controparte_2 Controparte_1 dell'opposta nei confronti dell'esperto stimatore .... Quanto, invece, ai compensi del delegato-custode (liquidati in euro 7.721,56), va osservato che le pattuizioni sopra citate della “scrittura di transazione” del 3/1/2018 danno luogo ad un accollo interno, in quanto non
è stato attribuito al delegato-custode, quale creditore accollatario, il diritto di pretendere
l'adempimento direttamente nei confronti dell'opponente (quale terzo Controparte_2 accollante) .... nella predetta scrittura privata non è stato previsto alcun obbligo a carico dell'opponente di fornire preventivamente all'opposta la provvista Controparte_2 necessaria a pagare la somma in questione al delegato-custode ..... Ne segue che, in mancanza di una pattuizione di tal genere, potrebbe riconoscersi in capo all'opposta, quale debitrice accollata, il diritto di pretendere la somma in questione dall'opponente CP_2
(quale terzo accollante) e dall'opponente (quale garante) solo in
[...] Controparte_1 caso di prova del preventivo esborso della somma, da parte dell'opposta, in favore del delegatocustode, quale creditore accollatario. Orbene, non vi è prova che i compensi del delegato-custode (euro 7.721,56) siano stati pagati dall'opposta, in quanto: - l'opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (per quanto qui di rilievo) solo due fatture del delegato-custode (dott.ssa ), una per l'importo di euro 685,73 e una per Persona_1
l'importo di euro 7.035,83, peraltro non sottoscritte;
- nella prima fattura si legge che “la fattura è stata pagata con prelievo delle somme dal conto corrente intestato alla procedura”, ma non si comprende se sia stata l'opposta, quale creditrice procedente, a versare sul conto intestato alla procedura le somme mediante le quali è stata pagata la prima fattura;
- nella seconda fattura non viene dato atto del pagamento della stessa;
- l'opposta non ha prodotto altri documenti né con la comparsa di risposta, né con le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., e non ha articolato richieste di prova orale in merito al pagamento dei compensi del delegato-custode; - è vero che in data 2/10/2019 l'opposta ha depositato una “dichiarazione di quietanza di pagamento”; - tuttavia, anche a voler ritenere ammissibile la produzione di tale documento (effettuata successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.), esso non risulta sottoscritto dal delegato-custode, dott.ssa , con Persona_1 conseguente sua irrilevanza probatoria;
inoltre, da tale dichiarazione non si evince che sia stata l'opposta a pagare i compensi liquidati al delegato-custode”.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 5 novembre 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio e , resistendo al Controparte_1 Controparte_2 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
Motivi della decisione
Osserva anzitutto che deve ritenersi coperta dal giudicato il capo della sentenza impugnata laddove il primo giudice ha disatteso la pretesa creditoria monitoriamnete avanzata da in relazione alla somma di € 4.008,76 dovuta in favore del perito Parte_1 estimatore, non essendo stata svolta censura alcuna riguardo al percorso argomentativo tracciato dal primo giudice e culminato con l'affermazione che “Deve perciò negarsi che l'opposta possa pretendere dall'opponente (e dall'opponente Controparte_2 CP_1
, quale garante) il pagamento dell'importo (euro 4.008,76) liquidato dal giudice
[...] dell'esecuzione in favore dell'esperto stimatore a titolo di compensi per l'attività svolta nella procedura esecutiva iscritta al n. 121/2014 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Ragusa, con conseguente infondatezza della domanda monitoria con riguardo a tale importo”.
Ciò detto, col primo motivo dell'appello, deduce il vizio di motivazione Parte_1 per omessa e/o mancata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali e per mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia. Sostiene che dalle risultanze documentali acquisite al giudizio, e, in particolare, dalle quietanze provenienti dagli ausiliari del giudice emerge l'integrale pagamento da parte di delle somme dovute a titolo di compensi in favore dei professionisti nominati Parte_1 dal G.E. nella procedura esecutiva n° 212/2014 R.G.Es. Tribunale di Ragusa, e, segnatamente, euro 4.008,46 in favore del CTU stimatore, Arch. ed euro 7.721,56 Per_2 in favore del custode delegato alla vendita, dott.ssa ; che, in particolare, la Persona_1 quietanza rilasciata dalla Dott.ssa , quale custode-delegato, comprova Persona_1
l'avvenuto pagamento, riportando chiaramente sia la dizione “dichiaro di aver ricevuto il pagamento”, sia l'indicazione delle fatture pagate, sia l'indicazione del titolo per il quale tale pagamento è avvenuto, ovvero “per l'attività svolta quale custode e professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva N. 121/2014 R.G. Tribunale di Ragusa”; che la circostanza che la sia in possesso di tale quietanza liberatoria denota ai sensi dell'art. Pt_1
1199 c.c. che la stessa sia stata rilasciata dalla professionista;
che la sottoscrizione di una dichiarazione di quietanza può essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura “pagato”.
L'appellante, “alla luce della questione sollevata dal giudice a quo in sentenza in ordine alla riferibilità alla Dott.ssa della quietanza di pagamento”, produce, firmata Per_1 digitalmente, la medesima dichiarazione prodotta in giudizio, “per eliminare qualsivoglia dubbio in ordine alla riferibilità della dichiarazione alla professionista delegata”.
Col secondo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere probatorio.
Sostiene che in caso di rigetto del motivo principale, la sentenza impugnata deve essere, comunque, riformata, poiché il giudice di prime cure ha trascurato di considerare il principio ormai consolidato in materia di inadempimento espresso dalla Suprema Corte, in base al quale era tenuta unicamente a fornire la prova del titolo da cui deriva Parte_1 il suo credito nei confronti del e della , in quali, dal conto loro, erano gravati CP_2 CP_1 dell'onere probatorio del pagamento;
che è stata fornita la prova dell'esistenza del titolo, ovvero la scrittura di transazione del 03/01/2018, da cui deriva il diritto al pagamento delle spese della procedura esecutiva n° 121/2014 R.G. Es., mentre parte opponente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, avrebbe dovuto dar prova di aver estinto l'obbligazione di pagamento scaturente dalla medesima scrittura;
che il giudice a quo è incorso in un'evidente violazione dell'art. 2697 c.c., stante che la scrittura privata del giorno
03/01/2018 contiene una espressa ricognizione di debito.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono infondati. È corretto l'apprezzamento espresso dal primo giudice riguardo alla infondatezza della domanda proposta da nei confronti di ed Parte_1 Controparte_2 CP_1
, dovendosi ritenere condivisibile la sussunzione della fattispecie nell'ambito della
[...] figura contrattuale atipica dell'accollo interno e della conseguente insussistenza a carico dell'opponente , dell'obbligo di pagamento della somma dovuta al Controparte_2 custode delegato alla vendita, in favore di . Parte_1
In base alla scrittura transattiva intervenuta tra le parti in data 3/1/2018 CP_2
(quale terzo accollante), ha assunto l'obbligo, gravante sulla (quale debitrice
[...] Pt_1 accollata) del pagamento dei compensi del custode delegato alla vendita, senza che sia stato previsto alcun obbligo a carico di di fornire preventivamente alla Controparte_2
la provvista necessaria a pagare la somma in questione al delegato-custode. Pt_1
Ciò comporta che il diritto di di pretendere la somma in questione Parte_1 dall'opponente (quale terzo accollante) e dall'opponente Controparte_2 CP_1
(quale garante) avrebbe potuto sussistere solo nel caso in cui la avesse
[...] Pt_1 estinto l'obbligazione in favore del delegato-custode, pagando la somma dovuta.
Non sussistendo la prova dell'avvenuto pagamento, non potendosi all'uopo attribuire l'invocata valenza probatoria all'atto di quietanza del creditore prodotto dalla , siccome Pt_1 privo di sottoscrizione, correttamente il primo giudice ha ritenuto l'infondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata, accogliendo la domanda e revocando l'opposto decreto ingiuntivo.
La produzione nel presente grado di giudizio della medesima quietanza recante la sottoscrizione del creditore è da ritenere inammissibile, siccome preclusa dal chiaro divieto di cui all'art. 345 comma 3 cpc.
La formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. – a mente della quale “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, restando solo ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Ora, posto che non è stata neppure dedotta l'impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, devesi ritenere l'inammissibilità della produzione documentale in questione.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022
n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
Tali spese vanno liquidate in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 1519, pubblicata il 4 ottobre 2024, del giudice unico del Tribunale di
Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna Pt_1
a rifondere, in favore di e , le spese del giudizio
[...] Controparte_2 Controparte_1 che liquida, in favore del procuratore antistatario, in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €.
600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre € 804,00 per esborsi, IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 7 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena