Articolo 115 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 114Articolo 116
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 115. ((Azioni del liquidatore giudiziale)) 1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilita'. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilita' prevista dall' articolo 2394 del codice civile .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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