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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 14/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC RT, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2996/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-DOPPIA IMPOSIZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4279/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
L'UFFICIO ECCEPESCIE l'Ammissibilità di ogni motivo nuovo oggi dedotto dalla difesa del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in Italia, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Milano contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla sua istanza di rimborso per la doppia imposizione subita sui dividendi percepiti nel 2022 dalla Società Società_1 di diritto olandese.
La ricorrente possiede 128.000 azioni di Società_1s, di cui 57.995 quotate al NYSE in dollari e 70.005 all'Euronext Milan in euro.
Nel 2022, l'assemblea degli azionisti di Società_1 ha deliberato un dividendo di € 1,04 per azione ordinaria, corrispondente a $ 1,125904 per le azioni quotate al NYSE. Alla Sig.ra Ricorrente_1 spettava un dividendo lordo complessivo di € 134.656,86, ma ha subito una doppia tassazione: una ritenuta del 15% in Olanda e una del 26% in Italia, per un totale del 37,1% del dividendo lordo, superiore all'aliquota italiana del 26%.
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi prevede il diritto alla detrazione dell'imposta estera, ma l'Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto tale diritto. La ricorrente ha quindi subito un prelievo fiscale illegittimo e ha richiesto il rimborso della maggiore imposta pagata, pari a € 14.946,91, oltre agli interessi di legge.
La Sig.ra Ricorrente_1 chiede alla Corte di accertare l'illegittimità del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, di ordinare il rimborso della somma richiesta e di condannare l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Le controdeduzioni dell'Ufficio, presentate dalla Direzione Provinciale I di Milano, contestano la richiesta della Sig.ra Ricorrente_1 di rimborso per la doppia imposizione sui dividendi esteri percepiti da Società_1 nel 2022. L'Ufficio precisa che, secondo la normativa italiana e la Convenzione con i Paesi Bassi, i dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti sono tassati in Italia con un'imposta sostitutiva del 26% applicata sul “netto frontiera”, cioè sull'importo già decurtato della ritenuta estera del 15%. Pertanto, la doppia imposizione sarebbe stata evitata tramite il metodo dell'esenzione, e la base imponibile italiana non considera il lordo già tassato nei Paesi Bassi.
L'Ufficio sostiene che il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero non si applica nei casi in cui il reddito è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, come stabilito dall'art. 165 del TUIR
e dall'art. 24 della Convenzione, che prevede la detrazione solo se il reddito estero concorre al reddito complessivo tassato in via ordinaria.
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, ritenendo il proprio operato conforme alla normativa nazionale e internazionale, e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla convenzione bilaterale Italia - Paesi Bassi l'Ufficio sostiene che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata una doppia imposizione, in quanto la tassazione italiana sarebbe stata applicata solo sul “netto frontiera”, ossia sull'importo dei dividendi già al netto della ritenuta estera, e che il meccanismo adottato eliminerebbe ogni fenomeno di doppia imposizione.
Tale ricostruzione non può essere condivisa. La contribuente ha subito una tassazione complessiva pari al 37,10% del dividendo lordo, superiore all'aliquota ordinaria del 26% prevista dalla normativa italiana per i dividendi esteri. La differenza, pari all'11,1%, rappresenta secondo la ricorrente un'imposta indebitamente trattenuta, in violazione dei principi sanciti dall'art. 24 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi, che impone agli Stati contraenti di evitare la doppia imposizione, anche attraverso il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
La tesi dell'Ufficio, secondo cui la tassazione italiana sul solo “netto frontiera” eliminerebbe la doppia imposizione, si scontra con la realtà dei fatti: il contribuente si vede privato della possibilità di recuperare l'imposta estera subita, nonostante la tassazione italiana sia obbligatoria e non opzionale.
La normativa convenzionale e la ratio delle convenzioni internazionali impongono di evitare che il medesimo reddito sia assoggettato a tassazione in entrambi gli Stati, come invece avvenuto nel caso di specie.
L'Ufficio tenta poi di ridimensionare la portata delle sentenze della Corte di Cassazione n. 25698/2022 e n.
10204/2024, sostenendo che il principio ivi affermato non sarebbe applicabile al caso di specie.
Tali pronunce hanno chiarito che il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero deve essere riconosciuto anche nei casi in cui i dividendi di fonte estera siano stati assoggettati in Italia a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, purché la doppia imposizione non sia conseguenza di una scelta opzionale del contribuente.
La Suprema Corte ha affermato che, in presenza di una doppia imposizione effettiva e non volontaria, la normativa interna deve essere interpretata in modo conforme ai principi delle convenzioni internazionali, che impongono agli Stati contraenti di eliminare la doppia imposizione, anche attraverso il riconoscimento del creditod'imposta.
La sentenza n. 10204/2024 ha ulteriormente rafforzato tale orientamento, precisando che il credito d'imposta spetta anche quando il reddito di fonte estera non concorre alla formazione del reddito complessivo, qualora la tassazione italiana sia avvenuta in via obbligatoria e non per opzione del contribuente.
Si evidenzia, inoltre, che la recentissima sentenza n. 8194/31/2025 del 13 giugno 2025, ha ulteriormente confermato e consolidato l'orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del credito d'imposta ex art. 165 TUIR anche in ipotesi di imposizione sostitutiva, rafforzando la tesi della contribuente in merito alla necessità di evitare la doppia imposizione sui dividendi di fonte estera.
Considerato che nel caso di specie trattandosi di un deposito amministrato direttamente dall'istituto di credito le imposte vengono applicate in automatico dall'ente gestore senza riservare opzioni diverse al contribuente si deve rilevare che, versandosi nella esatta fattispecie prevista dalla Cassazione nel suo decidere ormai consolidato anche questa Corte, che ritiene non vi siano motivi per disattendere l'orientamento del Giudice di legittimità, ritiene dovuto il rimborso e fondato il ricorso.
La particolarità della questione e la sua novità, tant'è che la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata da poco, fa ritenere opportuna la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Il Relatore Il Presidente
TR RI SC ER IC
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC RT, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2996/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-DOPPIA IMPOSIZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4279/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
L'UFFICIO ECCEPESCIE l'Ammissibilità di ogni motivo nuovo oggi dedotto dalla difesa del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in Italia, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Milano contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla sua istanza di rimborso per la doppia imposizione subita sui dividendi percepiti nel 2022 dalla Società Società_1 di diritto olandese.
La ricorrente possiede 128.000 azioni di Società_1s, di cui 57.995 quotate al NYSE in dollari e 70.005 all'Euronext Milan in euro.
Nel 2022, l'assemblea degli azionisti di Società_1 ha deliberato un dividendo di € 1,04 per azione ordinaria, corrispondente a $ 1,125904 per le azioni quotate al NYSE. Alla Sig.ra Ricorrente_1 spettava un dividendo lordo complessivo di € 134.656,86, ma ha subito una doppia tassazione: una ritenuta del 15% in Olanda e una del 26% in Italia, per un totale del 37,1% del dividendo lordo, superiore all'aliquota italiana del 26%.
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi prevede il diritto alla detrazione dell'imposta estera, ma l'Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto tale diritto. La ricorrente ha quindi subito un prelievo fiscale illegittimo e ha richiesto il rimborso della maggiore imposta pagata, pari a € 14.946,91, oltre agli interessi di legge.
La Sig.ra Ricorrente_1 chiede alla Corte di accertare l'illegittimità del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, di ordinare il rimborso della somma richiesta e di condannare l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Le controdeduzioni dell'Ufficio, presentate dalla Direzione Provinciale I di Milano, contestano la richiesta della Sig.ra Ricorrente_1 di rimborso per la doppia imposizione sui dividendi esteri percepiti da Società_1 nel 2022. L'Ufficio precisa che, secondo la normativa italiana e la Convenzione con i Paesi Bassi, i dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti sono tassati in Italia con un'imposta sostitutiva del 26% applicata sul “netto frontiera”, cioè sull'importo già decurtato della ritenuta estera del 15%. Pertanto, la doppia imposizione sarebbe stata evitata tramite il metodo dell'esenzione, e la base imponibile italiana non considera il lordo già tassato nei Paesi Bassi.
L'Ufficio sostiene che il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero non si applica nei casi in cui il reddito è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, come stabilito dall'art. 165 del TUIR
e dall'art. 24 della Convenzione, che prevede la detrazione solo se il reddito estero concorre al reddito complessivo tassato in via ordinaria.
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, ritenendo il proprio operato conforme alla normativa nazionale e internazionale, e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla convenzione bilaterale Italia - Paesi Bassi l'Ufficio sostiene che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata una doppia imposizione, in quanto la tassazione italiana sarebbe stata applicata solo sul “netto frontiera”, ossia sull'importo dei dividendi già al netto della ritenuta estera, e che il meccanismo adottato eliminerebbe ogni fenomeno di doppia imposizione.
Tale ricostruzione non può essere condivisa. La contribuente ha subito una tassazione complessiva pari al 37,10% del dividendo lordo, superiore all'aliquota ordinaria del 26% prevista dalla normativa italiana per i dividendi esteri. La differenza, pari all'11,1%, rappresenta secondo la ricorrente un'imposta indebitamente trattenuta, in violazione dei principi sanciti dall'art. 24 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi, che impone agli Stati contraenti di evitare la doppia imposizione, anche attraverso il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
La tesi dell'Ufficio, secondo cui la tassazione italiana sul solo “netto frontiera” eliminerebbe la doppia imposizione, si scontra con la realtà dei fatti: il contribuente si vede privato della possibilità di recuperare l'imposta estera subita, nonostante la tassazione italiana sia obbligatoria e non opzionale.
La normativa convenzionale e la ratio delle convenzioni internazionali impongono di evitare che il medesimo reddito sia assoggettato a tassazione in entrambi gli Stati, come invece avvenuto nel caso di specie.
L'Ufficio tenta poi di ridimensionare la portata delle sentenze della Corte di Cassazione n. 25698/2022 e n.
10204/2024, sostenendo che il principio ivi affermato non sarebbe applicabile al caso di specie.
Tali pronunce hanno chiarito che il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero deve essere riconosciuto anche nei casi in cui i dividendi di fonte estera siano stati assoggettati in Italia a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, purché la doppia imposizione non sia conseguenza di una scelta opzionale del contribuente.
La Suprema Corte ha affermato che, in presenza di una doppia imposizione effettiva e non volontaria, la normativa interna deve essere interpretata in modo conforme ai principi delle convenzioni internazionali, che impongono agli Stati contraenti di eliminare la doppia imposizione, anche attraverso il riconoscimento del creditod'imposta.
La sentenza n. 10204/2024 ha ulteriormente rafforzato tale orientamento, precisando che il credito d'imposta spetta anche quando il reddito di fonte estera non concorre alla formazione del reddito complessivo, qualora la tassazione italiana sia avvenuta in via obbligatoria e non per opzione del contribuente.
Si evidenzia, inoltre, che la recentissima sentenza n. 8194/31/2025 del 13 giugno 2025, ha ulteriormente confermato e consolidato l'orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del credito d'imposta ex art. 165 TUIR anche in ipotesi di imposizione sostitutiva, rafforzando la tesi della contribuente in merito alla necessità di evitare la doppia imposizione sui dividendi di fonte estera.
Considerato che nel caso di specie trattandosi di un deposito amministrato direttamente dall'istituto di credito le imposte vengono applicate in automatico dall'ente gestore senza riservare opzioni diverse al contribuente si deve rilevare che, versandosi nella esatta fattispecie prevista dalla Cassazione nel suo decidere ormai consolidato anche questa Corte, che ritiene non vi siano motivi per disattendere l'orientamento del Giudice di legittimità, ritiene dovuto il rimborso e fondato il ricorso.
La particolarità della questione e la sua novità, tant'è che la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata da poco, fa ritenere opportuna la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Il Relatore Il Presidente
TR RI SC ER IC