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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 887/2019 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Baldinelli Francesco e Buttò Matteo) Parte_1
-ricorrente-
contro
(avv. Valentini Andrea) Controparte_1
-resistente-
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13 agosto 2019, è rivolto all'intestato Controparte_1
Tribunale affinché - previo accertamento dell'assenza di giusta causa, ai sensi degli artt. 3 e
8 della L. 604/1966, posta a fondamento del licenziamento intimatogli in data 11 gennaio
2019 da qualità di titolare dell'omonima impresa individuale – la ditta Controparte_1
convenuta venisse condannata a riassumerlo entro il termine di tre giorni ovvero al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità nonché al pagamento, in suo favore, della complessiva somma capitale di € 37.189,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive, per lavoro supplementare non retribuito prestato durante il periodo 12 maggio 2016 - 11 gennaio 2019 nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti.
assunto dall'impresa individuale in titolarità a TT OV in forza di Parte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale per 33 ore settimanali dal
12 maggio 2016 all'11 gennaio 2019 e inquadrato al quarto livello del CCNL terziario - ha allegato a sostegno della propria azione:
- di aver svolto la propria attività presso la stazione di servizio gestita, dal 17 febbraio 2016, da in precedenza (anteriormente al gennaio 2016) dalla Controparte_1 [...]
della quale era socio al 50 % insieme a l quale, Controparte_2 Controparte_1
divenuto titolare dell'omonima impresa individuale, lo aveva assunto con la mansione di
“pompista” e addetto ad attività di pulizia giornaliera del piazzale e dei bagni dell'esercizio, al lavaggio e alla manutenzione ordinaria dei veicoli, con orario di lavoro formale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
e il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 a fronte di orario effettivo di circa 22-23 ore settimanali in più rispetto alla previsione contrattuale (dal lunedì al venerdì, dalle ore
7:30 alle ore 13:00, e dalle 15:00 alle 19:30 e il sabato mattina dalle 7:30 alle 13:00), mai e retribuite e mai computate a fini contributivi e previdenziali ed oggetto di pretesa retributiva;
- di aver ricevuto, in data 3 gennaio 2019, lettera di contestazione disciplinare con la quale gli venivano addebitati generici ammanchi di cassa, per erogazione carburante ad ignoto cliente direzionale in misura inferiore rispetto a quella pagata e appropriazione della differenza, nonché per indebita sottrazione di gratta e vinci;
- di aver fornito, in data 7 gennaio 2019, le proprie giustificazioni al datore di lavoro, il quale, nonostante ciò, si era determinato alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante lettera di licenziamento per giusta causa in data 11 gennaio 2019: recesso datoriale impugnato in via stragiudiziale con lettera del 27 febbraio 2019. quale titolare dell'omonima impresa individuale, si è costituito in Controparte_1
giudizio eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente con
2 riferimento all'azione di condanna al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
(spettante in via esclusiva ad e e, nel merito, ribadendo la correttezza del proprio CP_3 CP_4
operato e la legittimità del licenziamento impugnato (in ipotesi contraria soltanto tale da consentire operatività della tutela obbligatoria prevista, ratione temporis, dall'art. 8 l.
604/1966) e l'infondatezza di tutte le pretese risarcitorie e retributive del ricorrente, chiedendo, in via subordinata, declaratoria della compensazione tra quanto riconosciuto al lavoratore e quanto da questo dovuto a titolo di ripetizione dell'indebito.
Al fine di confutare in fatto e in diritto le domande ex adverso formulate, la ditta individuale convenuta ha affermato in fatto che:
- in data 11 maggio 2016, ra stato assunto con contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo parziale affinché prestasse la propria attività lavorativa, con la mansione di “pompista” e con orario di lavoro, sino al termine del 2018, nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30 ed il sabato dalle 9 alle
12, mentre, nel periodo invernale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15,00 alle
18,00 ed il sabato dalle 9 alle 12;
- sin dall'ottobre del 2017, erano stati notati degli ammanchi di cassa, sia con riferimento alla stazione di servizio che al bar adiacente atteso che, nei quaderni in cui venivano annotati i corrispettivi quotidiani risultavano cancellature e correzioni non autorizzate, così che, dopo aver interpellato tutti i dipendenti, si arrivava a scoprire che Parte_1
aveva erogato ad un cliente direzionale quantitativi di carburante in misura
[...]
assolutamente inferiore rispetto a quella effettivamente corrisposta onde appropriarsi indebitamente della differenza e che aveva messo in atto altre condotte gravemente lesive dell'attività della ditta individuale ello specifico era stato Controparte_1
accertato che:
a) sebbene avesse fornito alla in data 23 giugno 2018, un Controparte_5
rifornimento di carburante di € 60,00 al veicolo targato FF 483 NK, 1 kg di olio per €
23,00 ed una lampada verso il corrispettivo di € 9,50, per un totale complessivo di €
92,50, veva emesso un buono di €137,50 sì da sottrarre dalla cassa Parte_1
3 in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato pari ad € 45,00 (all.ti 11-13 fasc. parte res.te);
b) nonostante avesse fornito alla in data 29 giugno 2018, Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 75,51 al proprio veicolo targato FF 483 NK eva emesso un buono di € 118,50, sì da sottrarre dalla cassa in Parte_1
denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad € 42,99 (all.14-16 fasc. parte res.te);
c) sebbene avesse fornito alla in data 10 agosto 2018, Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 96,00 ad un veicolo non meglio identificato, veva emesso un buono di € 123,00, onde sottrarre dalla Parte_1
cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad € 27,00 (all.ti 17-19 fasc. parte res.te);
d) sebbene avesse fornito alla in data 29 agosto 2018, Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 100,04 ad un proprio veicolo non meglio identificato, allegando all'operazione uno scontrino di € 114,00 riferibile ad altro cliente della stazione di servizio, veva sottratto dalla cassa in denaro Parte_1
la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad €
13,96 (all.ti 20-23 fasc. parte res.te);
e) In data 03 settembre 2018, rniva alla un rifornimento di CP_1 CP_6
carburante di € 108,01 ed un lavaggio verso il corrispettivo di € 25,00, per un totale di
€ 133,04, incassando l'importo complessivo di € 148,00, onde sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad
€ 14,96 (all.ti 24-26 fasc. parte res.te);
f) in data 15 settembre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 75,00 al proprio veicolo targato FF 483 NK, emettendo alla cliente della stazione di servizio un buono di € 85,00, Parte_1
aveva sottratto dalla cassa la differenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad € 10,00 (all.ti 27 e 28 fasc. parte res.te);
4 g) in data 19 settembre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 70,01 al proprio veicolo targato ET 379
WP, eva emesso due buoni di € 60,00 e 20,80, conseguendo un Parte_1
pagamento di € 110,52, onde sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 29,72 (all.ti 29-33 fasc. parte res.te);
h) in data 27 settembre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 78,01 al proprio veicolo targato FF 483 NK, aveva consegnato al cliente un buono di € 118,00, al fine di sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad € 39,99 (all.ti 34-36 fasc. parte res.te);
i) in data 12 ottobre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 65,01 al proprio veicolo targato FF 483 NK, eva emesso al cliente della stazione di servizio un buono di € Parte_1
105,00, al fine di sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 39,99 (all.ti 37-40 fasc. parte res.te);
j) in data 31 ottobre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 95,03 al proprio veicolo targato FF 483 NK, eva emesso al cliente un buono di € 120,00, onde sottrarre dalla Parte_1
cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 24,97 (all.ti 41-42 fasc. parte res.te);
k) in data 09 novembre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 84,50 al proprio veicolo targato FF 483 NK, eva emesso alla cliente della stazione di servizio un buono di € Parte_1
104,00, ancora una volta, al fine di sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 19,50 (all.ti 43-45 fasc. parte res.te);
5 l) in data 13 novembre 2018, nonostante avesse rifornito di carburante il Sig. CP_7
per un importo di € 80,01, li consegnava anche un buono
[...] Parte_1
da € 20,00, non riferibile ad alcuna prestazione, ricevendo il versamento della somma complessiva di € 103,00, onde sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 23,00 (all.ti 46-49 fasc. parte res.te);
m) in data 16 novembre 2018, rniva alla Parte_1 Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 67,01 al proprio veicolo targato FF 483 NK, emettendo al cliente un buono di € 90,00, al fine di sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 22,99
(all.ti 50-53 fasc. parte res.te);
n) in data 08 novembre 2018 venivano ritrovati solo 8 gratta e vinci nonostante la chiusura della cassa, il giorno precedente, con 12 di gratta e vinci ancora da vendere, per un valore complessivo di ammanco corrispondente a € 80,00, e in data 9 novembre 2018 veniva portato all'incasso un RA e NC Maxi Miliardario vincente l'importo di € 40,00, avente n. seriale 11277405612004 risultato mancante insieme agli altri tre oggetto di sottrazione, (all.ti 54-56 fasc. parte res.te);
o) nel mese di novembre 2018, era stata attribuita a ppropriazione Parte_1
indebita di vari gratta e vinci dal valore complessivo di €40,00 di cui uno incassato in data 14 novembre 2018 da , risultato vincente per la somma di € Controparte_8
500,00 alla presenza di oi ritenuto responsabile dell'appropriazione Parte_1
delle banconote destinate al cliente vincitore (10 banconote da 50 euro), rimaste incustodite nei locali dell'esercizio ove lo stesso dipendente d esito di CP_1
controllo dei dispositivi di sorveglianza, risultava essersi introdotto di notte (all. 57 e
58 fasc. parte res.te);
- dopo aver licenziato il lavoratore, aveva presentato denuncia-querela in data 29 maggio
2019 per i reati di truffa aggravata e appropriazione indebita, cui era seguita richiesta di archiviazione in data 3 giugno 2020 da parte del PM e conseguente opposizione, ove veniva
6 ribadita la responsabilità di relazione alle condotte di appropriazione Parte_1
sopra descritte.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi di parte ricorrente ( , Testimone_1
e ) e di parte resistente Testimone_2 Testimone_3 Controparte_7 Testimone_4
( , , Controparte_9 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
Ad udienza odierna, ad esito di contraddittorio scritto mediante deposito di note conclusive, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c
2. Motivi della decisione
2.1. In via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda di integrazione contributiva e previdenziale di parte ricorrente atteso che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito chiedere una pronuncia a favore (o contro) un terzo, estraneo al processo, sicché la domanda in questione che, se accolta, comporterebbe l'obbligo della parte convenuta di corrispondere una determinata contribuzione ad , non poteva CP_3
essere proposta se non dall'Istituto previdenziale (così Cass. 19398/2014).
2.2. Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito riportate.
In primo luogo, va respinta siccome infondata la domanda di condanna della onvenuta CP_10
al pagamento delle differenze retributive pretese a titolo di lavoro supplementare non retribuito, in difetto di idonea dimostrazione, da parte del ricorrente, nel rispetto del canone generale posto dall'art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi del diritto vantato.
Tale delibazione si impone ad esito di esame delle risultanze della prova testimoniale.
In primis, tanto si desume dalle dichiarazioni della teste indotta da parte ricorrete
[...]
(ex dipendente della resistente) che, con dichiarazioni dettagliate, lineari e Tes_2
coerenti, della cui attendibilità non ha questo Giudice ragione di dubitare, ha reso ricostruzione dei fatti che non ha consentito conferma della versione dei fatti offerta nella narrativa della memoria ex art. 416 c.p.c. (e nella lettera di contestazione disciplinare posta a fondamento dell'atto di recesso datoriale impugnato).
La teste ha invero affermato: “Posso dire che, come sopra già anticipato, io e la mia collega arrivavamo sul posto di lavoro qualche minuto prima delle ore 07:00; pochi minuti dopo
7 arrivava il titolare solo in un secondo momento ero intenta al mio Per_1 Persona_2
lavoro e quindi non facevo troppa attenzione all'orario in cui arrivava l quale Persona_2
tuttavia arrivava in un secondo momento in un orario che ricordo poteva essere attorno alle
08:00 e faceva colazione presso il banco del bar dove io servivo. Per le medesime ragioni, non sono in grado di dire con precisione l'orario in cui accava dal lavoro, Persona_2
secondo me dalle ore 12:30 alle 13:00. Ricordo però con certezza che, quando alle ore 13:00 facevo il cambio con la mia collega a già andato via” e rispetto alla Persona_2
circostanza secondo cui avrebbe svolto quotidianamente attività lavorativa con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.30: “Confermo quanto mi si chiede” e infine che svolgeva un orario “anche il sabato ma arrivava sempre attorno alle ore otto e terminava di lavorare attorno alle ore 12:00”.
Dalla deposizione in esame si desume che rispetto all'orario svolto la mattina, la teste ha riferito di non essere grado di ricordare l'effettiva durata della prestazione lavorativa del ricorrente, cui riferisce l'arrivo ad inizio della giornata lavorativa prima delle 8:00, momento in cui costui iniziava non a lavorare, ma consumava la colazione. La testimone ha anche negato che il rebbe lavorato il sabato dalle ore 7:30 alle 13:00 riferendo la CP_1
prestazione lavorativa ad intervallo più breve (8 – 12).
Con riferimento all'orario pomeridiano in relazione al quale il ricorrente rivendica 1 ora e mezza aggiuntiva giornaliera, non sembra poter essere dirimente la generica conferma della onsiderate la precisazione di ricordo sfumato e la differenza temporale tra l'orario Tes_2
pomeridiano formale e quello rivendicato.
Anche le dichiarazioni del teste on offrono idoneo riscontro alla Testimone_3
versione dei fatti posti a fondamento della lettera di recesso datoriale in quanto, oltre a risultare eccessivamente compiacenti, sembrano anche inverosimili nella parte in cui il teste afferma di essersi recato nel luogo costantemente mattina e sera negli orari di interesse, ove si consideri che la ddetta alla stazione di rifornimento non prima delle 8, ha affermato Tes_2
senza esitazione di non mai visto il ricorrente in servizio prima delle 8 mentre il teste a sostenuto di averlo incontrato: “Quasi tutti i giorni, passavo di lì per la Tes_3
8 colazione: dalle 7.15 circa alle ore 8,00, dal lunedì al venerdì.”: duplice ricostruzione dei fatti dal contenuto e perimetro del tutto generico e contraddittorio.
Neppure il teste di parte ricorrente , gestore di un locale commerciale Controparte_7
vicino alla resistente, ha riferito circostanze utili, in quanto ha affermato che: “Posso dire che, se passavo la mattina, spesso trovavo i è capitato di trovarlo anche il Parte_1
pomeriggio; non sono in grado di dire, dato il tempo trascorso, per quanto tempo ed a quali specifici orari. Anche passando di sera o di pomeriggio lì mi è capitato di trovare
[...]
i riferisco alle occasioni in cui, dopo il lavoro, passavo al bar per prendere Parte_1
qualcosa; a volte ero da solo, a volte andavo lì in compagnia con i colleghi”. Adr: “Preciso di aver visto sia e lle pompe e non al bar;
al bar c'erano Parte_1 Controparte_1
delle ragazze, il personale intendo dire. Non so essere più preciso, dato il tempo trascorso.
Non sono in grado di dire se, passando il pomeriggio, abbia visto sempre Parte_1
c'era sì, ma non sono in grado di dire con quale frequenza”. Adr: “In tali frangenti mi trattenevo al massimo dieci minuti, giusto il tempo di un caffè o del rifornimento di carburante poi salutavo e andavo via”. Adr: “Anche il sabato, mio giorno libero, mi capitava di recarmi al bar per un caffè o una birra;
per lo più, il pomeriggio andavo per una birra e la mattina per un caffè, sempre al bar, dove trovavo il personale. Il sabato, alle pompe, invece, ricordo di aver visto indistintamente sia l'uno che l'altro (sia che ) ma non so CP_1 Pt_1
essere più preciso”. Adr: “Circa il periodo e la frequenza di tali visite posso dire che dal 2015
-2016 al 2019 era quotidiano il rifornimento del carburante da erché Controparte_1
lavoravo per una ditta che lì si riforniva per il gasolio dei mezzi al 99%; poi ho cambiato lavoro
e le mie frequentazioni sono state più rare;
comunque andavo sempre minimo una volta o due la settimana, essendo comodo rispetto a casa mia, distante circa un chilometro e mezzo”.
“Non sono in grado di dire oggi, dato il tempo trascorso, se il sabato capitavo lì dopo le ore 12 o prima delle ore nove. Se ero libero mi capitava anche ma non posso dire quante volte ciò sia capitato”.
9 Tutte descrizioni, pertanto, non decisive riguardo l'orario effettivamente svolto dal ricorrente, recanti menzione, a volte, della contemporanea e indistinta presenza alla stazione di servizio e al bar di Parte_1 Controparte_1
Le medesime considerazioni vanno svolte per il teste di parte ricorrente e abituale frequentatore della stazione di servizio, , il quale si è limitato a riferire di aver Testimone_4
incontrato la mattina il ricorrente occasionalmente, anch'egli in via alternativa o coincidente con la presenza del titolare “Ho lavorato per il Comune di Gualdo, dal Controparte_1
2010 al 2020; quasi tutte le mattine mi recavo presso il distributore in questione, per far rifornimento di carburante per i mezzi del Comune a me affidati o per riempire le taniche di carburante destinato agli escavatori o alle motopale, mezzi di movimento terra in dotazione al Comune. Non mi recavo mai presso questo distributore di pomeriggio”. Adr: “Ciò accadeva nell'intervallo tra le 7,15 e le 7,30 perché io iniziavo a lavorare alle ore 7 in Comune ed era la prima cosa a cui provvedevo. Trovavo alle pompe sia che a volte insieme Pt_1 CP_1
ed a volte soltanto uno dei due. Quando vi era solo uno dei due si trattava di non CP_1
di . Il pomeriggio preciso che non mi è mai capitato di fare rifornimento presso il Pt_1
distributore di cui mi si chiede;
poteva al massimo capitare, dopo le sei, che mi recassi al bar per un aperitivo. In tali frangenti – ossia quando mi recavo al bar per l'aperitivo – ricordo di aver visto alle pompe sempre insieme, indistintamente, sia che OV TT. Pt_1
Rimanevo lì il tempo di due chiacchiere con gli amici per poi andare via;
non rimanevo di certo fino alla chiusura”. Adr: “Quanto alla frequenza con cui mi recavo lì per l'aperitivo, posso dire che per una settimana poteva capitare di non andare affatto poi un sabato o altro giorno feriale di andare e poi, di nuovo, nella settimana successiva andare anche tutti i giorni.
Andavo lì nell'intervallo 18 – 18,30 poteva capitare anche verso le 17,30; mai dopo le 19.
Non so essere più preciso dato il tempo trascorso”).
Né è consentito superamento delle lacune evidenziate avuto riguardo alle dichiarazioni del teste di parte ricorrente che non ha risposto a domande riguardanti l'orario Testimone_1
di lavoro svolto dal CP_1
10 A fronte di tale lacunosa ricostruzione dei fatti operata dai testi di parte ricorrente si pongono le dichiarazioni più circostanziate dei testi di parte convenuta che - ad eccezione di on hanno riferito alcunchè in relazione alla durata Testimone_6 Testimone_7
effettiva della prestazione lavorativa del ricorrente.
Invero, la teste - dipendente della dividuale resistente - ha affermato Controparte_9 CP_10
che “Sicuramente rrivava sul lavoro dopo le 08:0-08:30; confermo che Persona_2
prendeva il caffè e dopo di che cominciava a lavorare;
non posso essere più precisa sull'orario di cui mi si chiede”, così come , consulente del lavoro della resistente, ha Testimone_5
dichiarato che: “Nemmeno sull'orario di lavoro effettivo di no in grado di Parte_1
riferire alcunché, salvo che, a volte, quando mi recavo a fare rifornimento di benzina – il distributore di l'unico che frequento – spesso, se si trattava della Controparte_1
mattina presto, intorno alle ore 8,00; mi è capitato di non vedere al lavoro Parte_1
Sui capitoli di cui al ricorso: “quanto agli orari di i cui mi si chiede (lunedì – Parte_1
venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15 – 19,30 nonché sabato 7,30 – 13) ripeto quanto detto: nessuno mi ha mai segnalato differenze tra orario e retribuzione calcolata ed erogata. Di persona, mi capitava di frequentare il bar ma non sono in grado di dire, non facendoci caso, se ra al lavoro alle pompe di benzina o meno”. Io mi recavo Parte_1
al distributore dei a come cliente per il rifornimento di benzina con frequenza CP_1
settimanale sia come cliente del bar, per trascorrere un po' di tempo in amicizia proprio con
e con qualche volta, non so dire di più”. Pt_1 CP_1
Né può desumersi dalla complessive risultanze documentali riferibilità della prestazione lavorativa ai ritardi quotidiani, sì da potersi ritenere esclusivamente accertato che il lavoratore ha prestato la propria attività esclusivamente nell'orario indicato in premessa e riportato nelle buste paga e nel Libro Unico del Lavoro offerti in comunicazione (all. 2 fasc. parte res.te).
A tanto aggiungasi la contraddittorietà e inverisimiglianza dell'orario rivendicato rispetto agli orari di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale: estivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, il sabato dalle ore 8,00 alle 12,30; invernale dal
11 lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00, il sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,30.
Pertanto, alla luce del contesto probatorio evidenziato, va esclusa la sussistenza di un lavoro supplementare non retribuito, con conseguente infondatezza della pretesa retributiva azionata.
2.3. Di contro, ritiene questo Giudice fondata la domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell' 11 gennaio 2019, a cui fondamento vengono poste le condotte secondo cui il ogava “ad un cliente dei quantitativi di CP_1
carburante in misura assolutamente inferiore rispetto a quella effettivamente corrisposta onde appropriarsi indebitamente della differenza, tanto in danno del datore di lavoro quanto della clientela … e negli stessi giorni un altro sommario informatore riferiva di aver ricevuto da lei un gratta e vinci, peraltro vincente, che viceversa risultava essere stato rubato dai locali del datore di lavoro, affinché ne curasse l'incasso presso l'esercizio dello scrivente”.
È noto che, in applicazione del canone generale posto dall'art. 2697 c.c., nella fattispecie evocata (art. 2119 c.c.), il datore di lavoro ha l'onere di provare la reale sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento impugnato.
Tanto non può dirsi nel caso di specie atteso che dalla ricostruzione dei fatti offerta dai testi indotti da parte resistente, emerge lacunosa e incompleta ricostruzione delle condotte oggetto di contestazione disciplinare.
In particolare, il teste non ha fornito dichiarazioni utili se non quella di Testimone_1
specificare il funzionamento dei buoni carburante (“Confermo che i due mezzi di cui mi si chiede sono in proprietà o, comunque, in uso alla i buoni di cui mi si chiede venivano CP_5
consegnati in azienda in quanto a fronte dei medesimi poi il distributore emetteva nei confronti della la relativa fattura relativa ai diversi servizi erogati, che venivano poi CP_5
saldati periodicamente. Ritengo che quando i nostri operatori andavano all a fare il rifornimento veniva loro rilasciata una copia dei suddetti buoni;
io personalmente per il rifornimento della vettura aziendale utilizzo una tessera carburante, che rappresenta una sorta di carta di credito;
sui buoni, a volte, risultavano anche dei servizi di cui mi si chiede.
12 A.D.R.: io non uso mezzi di lavoro ma solo la vettura di servizio per cui io, salve rarissime eccezioni in passato, non ho mai visto redigere i suddetti buoni dal personale in servizio nella suddetta stazione ”). fornito informazioni che non sono certamente idonee a provare la Testimone_2
sottrazione di gratta e vinci da parte del n quanto la semplice circostanza che CP_1
alcuni dei gratta e vinci siano stati smarriti e che alcuni di questi siano stati incassati da amici o soggetti vicini al ricorrente, è manifestatamente inidonea a dimostrare un nesso o la sovrapposizione tra la sottrazione dei gratta e vinci e la condotta appropriativa del ricorrente, atteso che circostanze quali il fatto che la moglie di (colui che ha incassato Controparte_8
la vincita) non sapesse nulla del premio incassato dal marito è irrilevante (“Confermo la circostanza. Avendo visto che il RA e NC incassato era uno di quelli contrassegnato e che non era stato venduto né da me né dalla mia collega, ho pensato di complimentarmi con la moglie di per la vincita e lei si è mostrata ignara di questa vincita nulla sapendo CP_8
al riguardo;
e lei a mia espressa domanda negò anche di avere acquistato personalmente il tagliando e si mostrò stupita come se non sapesse di cosa io stessi parlando”).
Analoga valutazione di irrilevanza va riservata alle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sempre generiche e lacunose, carenti di riscontri idonei a consentire integrazione della fattispecie di riferimento (art. 2119 c.c.).
Infatti, la teste si è limitata a confermare la sottrazione dei gratta e vinci, Controparte_9
l'incasso del montepremi da parte di e altri elementi di contorno sfumato Controparte_8
e contraddittorio (lo spessore del mazzetto di banconote destinate al cliente ), CP_8
avendo costei nel dettaglio affermato: “Ricordo di avere visto, nell'occasione di cui mi si chiede, il mazzetto di banconote da 50 euro che mostrava lo stesso spessore del mazzetto di banconote dato a e sono convinta che le banconote erano le stesse che ho dato al CP_8
oiché i ha riferito di avere parlato con l quale gli aveva CP_8 Per_1 Controparte_8
confermato quanto detto”).
Del pari irrilevanti si ritengono le dichiarazioni del teste , tutte de relato, che, Testimone_9
nel dettaglio, ha dichiarato: ... (“Sulle difformità in ordine all'emissione dei buoni di cui mi si
13 chiede ho sentito parlare altri. Intendo dire che ne ho sentito parlare proprio i CP_1
diretti interessati;
non sono entrato nel merito della vicenda;
nulla so direttamente;
io mi occupavo solo della consulenza del lavoro e delle buste paga dell'azienda. Nulla so - ripeto - su differenze tra buoni pasto emessi e rifornimenti effettuati;
è materia di contabilità, di cui si occupava il ragionier Adr: “Anche sulla vicenda dei “RA e vinci” e sulla Testimone_6
vincita di tale – che non conosco - ho sentito parlare solo i diretti Controparte_8
interessati; null'altro so;
neppure sulla vincita di cui mi si chiede, salvo aver sentito i racconti dei diretti interessati che - ripeto - per me erano e sono ugualmente amici e conoscenti da vecchia data”), l quale riporta in sostanza quanto appreso da Testimone_6 CP_1
“Fu lamentarsi con me del fatto che i corrispettivi di vendita non erano
[...] CP_1
stati indicati correttamente e cioè che vi erano maggiorazioni sui buoni, che venivano probabilmente scalati sul successivo incasso in contanti. mi diceva che aveva il CP_1
sospetto che maggiorasse, per alcuni clienti, la benzina erogata, che poi scalava al Pt_1
cliente successivo, per far tornare alla sera, come corretti, il totale dei prelievi effettuati dall'erogatore”. Adr: “Io non ho mai avuto personalmente occasione di verificare, presso la stazione di servizio o in altro modo, l'operato di Adr: i raccontò Parte_1 CP_1
di tali situazioni in occasione della chiusura dei conti di fine mese;
non ricordo se si trattava del mese di agosto o settembre, comunque ricordo di un solo colloquio, su tali questioni, con
“Preciso che la contabilità richiedeva, per le verifiche di mia Persona_3
competenza, che alla fine di ogni mese i contatori delle pompe di benzina della ditta di portassero i litri erogati nel mese e che, considerando l'entità dei litri Persona_3
erogati nel mese e moltiplicandoli per il costo del ricavo del carburante dello stesso periodo, si poteva pervenire ad individuare il totale delle vendite da dichiarare a fini fiscali. Gli importi indicati quali vendite venivano suddivisi in incassi contanti e vendite per le quali veniva emessa fattura. I destinatari della fattura erano le società che avevano effettuato rifornimento (le stesse che potevano utilizzare buoni carburanti che, per praticità, consentivano erogazione del carburante, per avere poi, a fine mese, emissione di corrispondente fattura)”. Adr: “Nel colloquio di cui ho riferito, ebbe a lamentarsi CP_1
14 con me che qualche volta trovava in cassa appunti, come forniture fatte da qualcuno, di cui non c'era traccia nel risultato della giornata, intendo dire nel riepilogo delle vendite del giorno. Comunque, dalle verifiche contabili effettuate anche dopo tali colloqui ricordo che alla fine, per il carburante, i conti tornavano, cioè che l'erogato corrispondeva al venduto
(ossia a quanto incassato, da fatturare e in contanti)”. Adr: non mi fece alcuna CP_1
menzione di é del suo operato, in relazione a tali fatti. Si limitò soltanto a Parte_1
lamentare l'incongruenza di alcuni buoni, che non risultavano incassati rispetto all'erogato e di altri buoni che riportavano altri tipi di servizi offerti al cliente. Non ho avuto né modo né occasione di verificare ammanchi di qualsiasi tipo;
anzi, preciso che non ero tenuto ad alcun tipo di verifica in tal senso, neppure al riscontro della merce nell'inventario, ma solo alla registrazione fiscale dei dati contabili che mi venivano riferiti da CP_1
Identica valutazione di irrilevanza va riferita alle dichiarazioni del teste di parte convenuta
… “Si trattava di soli buoni per il rifornimento del carburante;
loro – Testimone_7
facevano il pieno, poi mi rilasciavano ricevuta scritta a mano ed CP_1 Parte_1
io la firmavo, per portarla al mio datore di lavoro, al quale veniva addebitato il costo del rifornimento. Io non ho mai verificato la corrispondenza del buono, ossia della ricevuta da me sottoscritta rispetto a quanto erogato. Il rifornimento avveniva sia quando c'era
[...]
e, quando c'era distintamente. E del tutto indistintamente Parte_1 Controparte_1
– ricordo lo facevano entrambi – costoro provvedevano alla compilazione del buono, che poi io firmavo e riportavo in azienda”. Adr: “Io riportavo le ricevute – i buoni – nell'azienda dove lavoravo;
così mi avevano detto di fare, poi loro dovevano provvedere al pagamento del carburante;
non so dire se l'abbiano fatto o meno, ma non era mio compito verificarlo”).
All'esito della istruttoria, dunque, non può ritenersi assolto l'onere della prova, gravante sul datore di lavoro, il quale non è stato in grado di dimostrare la sussistenza e fondatezza degli addebiti contestati al ricorrente.
Peraltro, va brevemente evidenziata l'irrilevanza del procedimento in sede penale, su cui parte resistente ha posto più volte l'attenzione e che comunque si è concluso con ordinanza di archiviazione del 28 maggio 2021 (Dott. Frabotta), in cui si evidenzia l'irresistibile
15 contrapposizione tra le differenti versioni: contrapposizione non superata nel presente procedimento.
Né è consentita prova, alla luce delle complessive emergenze processuali, della possibilità di introdursi nei locali aziendali durante la loro chiusura, risultando pertanto di difficile configurazione la sottrazione di qualsiasi oggetto in orario notturno.
Ne deriva che, in difetto di dimostrazione, da parte datoriale, di condotta idonea ad integrare gli estremi della giusta causa, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento per cui è causa e, in applicazione dell'art. 8 l. 604/1966, la parte resistente, tenendo conto della contenuta durata del rapporto di lavoro (dal maggio 2016 al gennaio 2019) nonché, nondimeno, delle modalità di cessazione del rapporto unitamente alle ridotte dimensioni dell'esercizio commerciale, va condannata a pagare alla ricorrente n. 3 mensilità della retribuzione globale di fatto, quantificata - sulla base degli importi risultanti dai cedolini paga allegati al ricorso e riferibili ad ultimo periodo di durata del rapporto di lavoro per cui è causa (all. 8 fasc. parte ric.te) - per importo medio mensile di €2290,36 e, dunque, per un complessivo importo lordo di € 6.871,08.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., su detto importo competono, altresì, alla parte ricorrente, gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria dalla data dell'anticipata illegittima risoluzione del rapporto di lavoro de quo al saldo effettivo (ex multis, Cass. 24277/08 e Cass.
29936/08).
2.4. Stante l'esito della lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre i residui 2/3 di tali spese vanno posti a carico di parte ricorrente e liquidati, come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014 come modificato da DM 147/2022, tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
16 definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di regolarizzazione della posizione contributiva
e previdenziale del ricorrente;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell'11 gennaio
2019 e, per l'effetto, condanna l'impresa individuale TT l pagamento, in CP_1
favore del ricorrente medesimo, del complessivo importo lordo di €6.871,08 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'anticipata illegittima risoluzione (12 gennaio 2019) al saldo effettivo;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e la ditta resistente in ragione di 1/3 (un terzo)
e condanna la parte ricorrente a rifondere alla convenuta i residui 2/3 (due terzi) di tali spese, liquidate pro quota in €3.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve modif.ni, IVA e CPA come per legge.
Perugia 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Colaiacovo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 887/2019 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Baldinelli Francesco e Buttò Matteo) Parte_1
-ricorrente-
contro
(avv. Valentini Andrea) Controparte_1
-resistente-
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13 agosto 2019, è rivolto all'intestato Controparte_1
Tribunale affinché - previo accertamento dell'assenza di giusta causa, ai sensi degli artt. 3 e
8 della L. 604/1966, posta a fondamento del licenziamento intimatogli in data 11 gennaio
2019 da qualità di titolare dell'omonima impresa individuale – la ditta Controparte_1
convenuta venisse condannata a riassumerlo entro il termine di tre giorni ovvero al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità nonché al pagamento, in suo favore, della complessiva somma capitale di € 37.189,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive, per lavoro supplementare non retribuito prestato durante il periodo 12 maggio 2016 - 11 gennaio 2019 nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti.
assunto dall'impresa individuale in titolarità a TT OV in forza di Parte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale per 33 ore settimanali dal
12 maggio 2016 all'11 gennaio 2019 e inquadrato al quarto livello del CCNL terziario - ha allegato a sostegno della propria azione:
- di aver svolto la propria attività presso la stazione di servizio gestita, dal 17 febbraio 2016, da in precedenza (anteriormente al gennaio 2016) dalla Controparte_1 [...]
della quale era socio al 50 % insieme a l quale, Controparte_2 Controparte_1
divenuto titolare dell'omonima impresa individuale, lo aveva assunto con la mansione di
“pompista” e addetto ad attività di pulizia giornaliera del piazzale e dei bagni dell'esercizio, al lavaggio e alla manutenzione ordinaria dei veicoli, con orario di lavoro formale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
e il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 a fronte di orario effettivo di circa 22-23 ore settimanali in più rispetto alla previsione contrattuale (dal lunedì al venerdì, dalle ore
7:30 alle ore 13:00, e dalle 15:00 alle 19:30 e il sabato mattina dalle 7:30 alle 13:00), mai e retribuite e mai computate a fini contributivi e previdenziali ed oggetto di pretesa retributiva;
- di aver ricevuto, in data 3 gennaio 2019, lettera di contestazione disciplinare con la quale gli venivano addebitati generici ammanchi di cassa, per erogazione carburante ad ignoto cliente direzionale in misura inferiore rispetto a quella pagata e appropriazione della differenza, nonché per indebita sottrazione di gratta e vinci;
- di aver fornito, in data 7 gennaio 2019, le proprie giustificazioni al datore di lavoro, il quale, nonostante ciò, si era determinato alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante lettera di licenziamento per giusta causa in data 11 gennaio 2019: recesso datoriale impugnato in via stragiudiziale con lettera del 27 febbraio 2019. quale titolare dell'omonima impresa individuale, si è costituito in Controparte_1
giudizio eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente con
2 riferimento all'azione di condanna al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
(spettante in via esclusiva ad e e, nel merito, ribadendo la correttezza del proprio CP_3 CP_4
operato e la legittimità del licenziamento impugnato (in ipotesi contraria soltanto tale da consentire operatività della tutela obbligatoria prevista, ratione temporis, dall'art. 8 l.
604/1966) e l'infondatezza di tutte le pretese risarcitorie e retributive del ricorrente, chiedendo, in via subordinata, declaratoria della compensazione tra quanto riconosciuto al lavoratore e quanto da questo dovuto a titolo di ripetizione dell'indebito.
Al fine di confutare in fatto e in diritto le domande ex adverso formulate, la ditta individuale convenuta ha affermato in fatto che:
- in data 11 maggio 2016, ra stato assunto con contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo parziale affinché prestasse la propria attività lavorativa, con la mansione di “pompista” e con orario di lavoro, sino al termine del 2018, nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30 ed il sabato dalle 9 alle
12, mentre, nel periodo invernale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15,00 alle
18,00 ed il sabato dalle 9 alle 12;
- sin dall'ottobre del 2017, erano stati notati degli ammanchi di cassa, sia con riferimento alla stazione di servizio che al bar adiacente atteso che, nei quaderni in cui venivano annotati i corrispettivi quotidiani risultavano cancellature e correzioni non autorizzate, così che, dopo aver interpellato tutti i dipendenti, si arrivava a scoprire che Parte_1
aveva erogato ad un cliente direzionale quantitativi di carburante in misura
[...]
assolutamente inferiore rispetto a quella effettivamente corrisposta onde appropriarsi indebitamente della differenza e che aveva messo in atto altre condotte gravemente lesive dell'attività della ditta individuale ello specifico era stato Controparte_1
accertato che:
a) sebbene avesse fornito alla in data 23 giugno 2018, un Controparte_5
rifornimento di carburante di € 60,00 al veicolo targato FF 483 NK, 1 kg di olio per €
23,00 ed una lampada verso il corrispettivo di € 9,50, per un totale complessivo di €
92,50, veva emesso un buono di €137,50 sì da sottrarre dalla cassa Parte_1
3 in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato pari ad € 45,00 (all.ti 11-13 fasc. parte res.te);
b) nonostante avesse fornito alla in data 29 giugno 2018, Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 75,51 al proprio veicolo targato FF 483 NK eva emesso un buono di € 118,50, sì da sottrarre dalla cassa in Parte_1
denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad € 42,99 (all.14-16 fasc. parte res.te);
c) sebbene avesse fornito alla in data 10 agosto 2018, Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 96,00 ad un veicolo non meglio identificato, veva emesso un buono di € 123,00, onde sottrarre dalla Parte_1
cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad € 27,00 (all.ti 17-19 fasc. parte res.te);
d) sebbene avesse fornito alla in data 29 agosto 2018, Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 100,04 ad un proprio veicolo non meglio identificato, allegando all'operazione uno scontrino di € 114,00 riferibile ad altro cliente della stazione di servizio, veva sottratto dalla cassa in denaro Parte_1
la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad €
13,96 (all.ti 20-23 fasc. parte res.te);
e) In data 03 settembre 2018, rniva alla un rifornimento di CP_1 CP_6
carburante di € 108,01 ed un lavaggio verso il corrispettivo di € 25,00, per un totale di
€ 133,04, incassando l'importo complessivo di € 148,00, onde sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad
€ 14,96 (all.ti 24-26 fasc. parte res.te);
f) in data 15 settembre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 75,00 al proprio veicolo targato FF 483 NK, emettendo alla cliente della stazione di servizio un buono di € 85,00, Parte_1
aveva sottratto dalla cassa la differenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad € 10,00 (all.ti 27 e 28 fasc. parte res.te);
4 g) in data 19 settembre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 70,01 al proprio veicolo targato ET 379
WP, eva emesso due buoni di € 60,00 e 20,80, conseguendo un Parte_1
pagamento di € 110,52, onde sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 29,72 (all.ti 29-33 fasc. parte res.te);
h) in data 27 settembre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 78,01 al proprio veicolo targato FF 483 NK, aveva consegnato al cliente un buono di € 118,00, al fine di sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato e quanto incassato, pari ad € 39,99 (all.ti 34-36 fasc. parte res.te);
i) in data 12 ottobre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 65,01 al proprio veicolo targato FF 483 NK, eva emesso al cliente della stazione di servizio un buono di € Parte_1
105,00, al fine di sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 39,99 (all.ti 37-40 fasc. parte res.te);
j) in data 31 ottobre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 95,03 al proprio veicolo targato FF 483 NK, eva emesso al cliente un buono di € 120,00, onde sottrarre dalla Parte_1
cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 24,97 (all.ti 41-42 fasc. parte res.te);
k) in data 09 novembre 2018, sebbene avesse fornito alla Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 84,50 al proprio veicolo targato FF 483 NK, eva emesso alla cliente della stazione di servizio un buono di € Parte_1
104,00, ancora una volta, al fine di sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 19,50 (all.ti 43-45 fasc. parte res.te);
5 l) in data 13 novembre 2018, nonostante avesse rifornito di carburante il Sig. CP_7
per un importo di € 80,01, li consegnava anche un buono
[...] Parte_1
da € 20,00, non riferibile ad alcuna prestazione, ricevendo il versamento della somma complessiva di € 103,00, onde sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 23,00 (all.ti 46-49 fasc. parte res.te);
m) in data 16 novembre 2018, rniva alla Parte_1 Controparte_5
soltanto un rifornimento di carburante di € 67,01 al proprio veicolo targato FF 483 NK, emettendo al cliente un buono di € 90,00, al fine di sottrarre dalla cassa in denaro la relativa eccedenza tra quanto effettivamente erogato ed incassato, pari ad € 22,99
(all.ti 50-53 fasc. parte res.te);
n) in data 08 novembre 2018 venivano ritrovati solo 8 gratta e vinci nonostante la chiusura della cassa, il giorno precedente, con 12 di gratta e vinci ancora da vendere, per un valore complessivo di ammanco corrispondente a € 80,00, e in data 9 novembre 2018 veniva portato all'incasso un RA e NC Maxi Miliardario vincente l'importo di € 40,00, avente n. seriale 11277405612004 risultato mancante insieme agli altri tre oggetto di sottrazione, (all.ti 54-56 fasc. parte res.te);
o) nel mese di novembre 2018, era stata attribuita a ppropriazione Parte_1
indebita di vari gratta e vinci dal valore complessivo di €40,00 di cui uno incassato in data 14 novembre 2018 da , risultato vincente per la somma di € Controparte_8
500,00 alla presenza di oi ritenuto responsabile dell'appropriazione Parte_1
delle banconote destinate al cliente vincitore (10 banconote da 50 euro), rimaste incustodite nei locali dell'esercizio ove lo stesso dipendente d esito di CP_1
controllo dei dispositivi di sorveglianza, risultava essersi introdotto di notte (all. 57 e
58 fasc. parte res.te);
- dopo aver licenziato il lavoratore, aveva presentato denuncia-querela in data 29 maggio
2019 per i reati di truffa aggravata e appropriazione indebita, cui era seguita richiesta di archiviazione in data 3 giugno 2020 da parte del PM e conseguente opposizione, ove veniva
6 ribadita la responsabilità di relazione alle condotte di appropriazione Parte_1
sopra descritte.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi di parte ricorrente ( , Testimone_1
e ) e di parte resistente Testimone_2 Testimone_3 Controparte_7 Testimone_4
( , , Controparte_9 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
Ad udienza odierna, ad esito di contraddittorio scritto mediante deposito di note conclusive, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c
2. Motivi della decisione
2.1. In via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda di integrazione contributiva e previdenziale di parte ricorrente atteso che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito chiedere una pronuncia a favore (o contro) un terzo, estraneo al processo, sicché la domanda in questione che, se accolta, comporterebbe l'obbligo della parte convenuta di corrispondere una determinata contribuzione ad , non poteva CP_3
essere proposta se non dall'Istituto previdenziale (così Cass. 19398/2014).
2.2. Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito riportate.
In primo luogo, va respinta siccome infondata la domanda di condanna della onvenuta CP_10
al pagamento delle differenze retributive pretese a titolo di lavoro supplementare non retribuito, in difetto di idonea dimostrazione, da parte del ricorrente, nel rispetto del canone generale posto dall'art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi del diritto vantato.
Tale delibazione si impone ad esito di esame delle risultanze della prova testimoniale.
In primis, tanto si desume dalle dichiarazioni della teste indotta da parte ricorrete
[...]
(ex dipendente della resistente) che, con dichiarazioni dettagliate, lineari e Tes_2
coerenti, della cui attendibilità non ha questo Giudice ragione di dubitare, ha reso ricostruzione dei fatti che non ha consentito conferma della versione dei fatti offerta nella narrativa della memoria ex art. 416 c.p.c. (e nella lettera di contestazione disciplinare posta a fondamento dell'atto di recesso datoriale impugnato).
La teste ha invero affermato: “Posso dire che, come sopra già anticipato, io e la mia collega arrivavamo sul posto di lavoro qualche minuto prima delle ore 07:00; pochi minuti dopo
7 arrivava il titolare solo in un secondo momento ero intenta al mio Per_1 Persona_2
lavoro e quindi non facevo troppa attenzione all'orario in cui arrivava l quale Persona_2
tuttavia arrivava in un secondo momento in un orario che ricordo poteva essere attorno alle
08:00 e faceva colazione presso il banco del bar dove io servivo. Per le medesime ragioni, non sono in grado di dire con precisione l'orario in cui accava dal lavoro, Persona_2
secondo me dalle ore 12:30 alle 13:00. Ricordo però con certezza che, quando alle ore 13:00 facevo il cambio con la mia collega a già andato via” e rispetto alla Persona_2
circostanza secondo cui avrebbe svolto quotidianamente attività lavorativa con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.30: “Confermo quanto mi si chiede” e infine che svolgeva un orario “anche il sabato ma arrivava sempre attorno alle ore otto e terminava di lavorare attorno alle ore 12:00”.
Dalla deposizione in esame si desume che rispetto all'orario svolto la mattina, la teste ha riferito di non essere grado di ricordare l'effettiva durata della prestazione lavorativa del ricorrente, cui riferisce l'arrivo ad inizio della giornata lavorativa prima delle 8:00, momento in cui costui iniziava non a lavorare, ma consumava la colazione. La testimone ha anche negato che il rebbe lavorato il sabato dalle ore 7:30 alle 13:00 riferendo la CP_1
prestazione lavorativa ad intervallo più breve (8 – 12).
Con riferimento all'orario pomeridiano in relazione al quale il ricorrente rivendica 1 ora e mezza aggiuntiva giornaliera, non sembra poter essere dirimente la generica conferma della onsiderate la precisazione di ricordo sfumato e la differenza temporale tra l'orario Tes_2
pomeridiano formale e quello rivendicato.
Anche le dichiarazioni del teste on offrono idoneo riscontro alla Testimone_3
versione dei fatti posti a fondamento della lettera di recesso datoriale in quanto, oltre a risultare eccessivamente compiacenti, sembrano anche inverosimili nella parte in cui il teste afferma di essersi recato nel luogo costantemente mattina e sera negli orari di interesse, ove si consideri che la ddetta alla stazione di rifornimento non prima delle 8, ha affermato Tes_2
senza esitazione di non mai visto il ricorrente in servizio prima delle 8 mentre il teste a sostenuto di averlo incontrato: “Quasi tutti i giorni, passavo di lì per la Tes_3
8 colazione: dalle 7.15 circa alle ore 8,00, dal lunedì al venerdì.”: duplice ricostruzione dei fatti dal contenuto e perimetro del tutto generico e contraddittorio.
Neppure il teste di parte ricorrente , gestore di un locale commerciale Controparte_7
vicino alla resistente, ha riferito circostanze utili, in quanto ha affermato che: “Posso dire che, se passavo la mattina, spesso trovavo i è capitato di trovarlo anche il Parte_1
pomeriggio; non sono in grado di dire, dato il tempo trascorso, per quanto tempo ed a quali specifici orari. Anche passando di sera o di pomeriggio lì mi è capitato di trovare
[...]
i riferisco alle occasioni in cui, dopo il lavoro, passavo al bar per prendere Parte_1
qualcosa; a volte ero da solo, a volte andavo lì in compagnia con i colleghi”. Adr: “Preciso di aver visto sia e lle pompe e non al bar;
al bar c'erano Parte_1 Controparte_1
delle ragazze, il personale intendo dire. Non so essere più preciso, dato il tempo trascorso.
Non sono in grado di dire se, passando il pomeriggio, abbia visto sempre Parte_1
c'era sì, ma non sono in grado di dire con quale frequenza”. Adr: “In tali frangenti mi trattenevo al massimo dieci minuti, giusto il tempo di un caffè o del rifornimento di carburante poi salutavo e andavo via”. Adr: “Anche il sabato, mio giorno libero, mi capitava di recarmi al bar per un caffè o una birra;
per lo più, il pomeriggio andavo per una birra e la mattina per un caffè, sempre al bar, dove trovavo il personale. Il sabato, alle pompe, invece, ricordo di aver visto indistintamente sia l'uno che l'altro (sia che ) ma non so CP_1 Pt_1
essere più preciso”. Adr: “Circa il periodo e la frequenza di tali visite posso dire che dal 2015
-2016 al 2019 era quotidiano il rifornimento del carburante da erché Controparte_1
lavoravo per una ditta che lì si riforniva per il gasolio dei mezzi al 99%; poi ho cambiato lavoro
e le mie frequentazioni sono state più rare;
comunque andavo sempre minimo una volta o due la settimana, essendo comodo rispetto a casa mia, distante circa un chilometro e mezzo”.
“Non sono in grado di dire oggi, dato il tempo trascorso, se il sabato capitavo lì dopo le ore 12 o prima delle ore nove. Se ero libero mi capitava anche ma non posso dire quante volte ciò sia capitato”.
9 Tutte descrizioni, pertanto, non decisive riguardo l'orario effettivamente svolto dal ricorrente, recanti menzione, a volte, della contemporanea e indistinta presenza alla stazione di servizio e al bar di Parte_1 Controparte_1
Le medesime considerazioni vanno svolte per il teste di parte ricorrente e abituale frequentatore della stazione di servizio, , il quale si è limitato a riferire di aver Testimone_4
incontrato la mattina il ricorrente occasionalmente, anch'egli in via alternativa o coincidente con la presenza del titolare “Ho lavorato per il Comune di Gualdo, dal Controparte_1
2010 al 2020; quasi tutte le mattine mi recavo presso il distributore in questione, per far rifornimento di carburante per i mezzi del Comune a me affidati o per riempire le taniche di carburante destinato agli escavatori o alle motopale, mezzi di movimento terra in dotazione al Comune. Non mi recavo mai presso questo distributore di pomeriggio”. Adr: “Ciò accadeva nell'intervallo tra le 7,15 e le 7,30 perché io iniziavo a lavorare alle ore 7 in Comune ed era la prima cosa a cui provvedevo. Trovavo alle pompe sia che a volte insieme Pt_1 CP_1
ed a volte soltanto uno dei due. Quando vi era solo uno dei due si trattava di non CP_1
di . Il pomeriggio preciso che non mi è mai capitato di fare rifornimento presso il Pt_1
distributore di cui mi si chiede;
poteva al massimo capitare, dopo le sei, che mi recassi al bar per un aperitivo. In tali frangenti – ossia quando mi recavo al bar per l'aperitivo – ricordo di aver visto alle pompe sempre insieme, indistintamente, sia che OV TT. Pt_1
Rimanevo lì il tempo di due chiacchiere con gli amici per poi andare via;
non rimanevo di certo fino alla chiusura”. Adr: “Quanto alla frequenza con cui mi recavo lì per l'aperitivo, posso dire che per una settimana poteva capitare di non andare affatto poi un sabato o altro giorno feriale di andare e poi, di nuovo, nella settimana successiva andare anche tutti i giorni.
Andavo lì nell'intervallo 18 – 18,30 poteva capitare anche verso le 17,30; mai dopo le 19.
Non so essere più preciso dato il tempo trascorso”).
Né è consentito superamento delle lacune evidenziate avuto riguardo alle dichiarazioni del teste di parte ricorrente che non ha risposto a domande riguardanti l'orario Testimone_1
di lavoro svolto dal CP_1
10 A fronte di tale lacunosa ricostruzione dei fatti operata dai testi di parte ricorrente si pongono le dichiarazioni più circostanziate dei testi di parte convenuta che - ad eccezione di on hanno riferito alcunchè in relazione alla durata Testimone_6 Testimone_7
effettiva della prestazione lavorativa del ricorrente.
Invero, la teste - dipendente della dividuale resistente - ha affermato Controparte_9 CP_10
che “Sicuramente rrivava sul lavoro dopo le 08:0-08:30; confermo che Persona_2
prendeva il caffè e dopo di che cominciava a lavorare;
non posso essere più precisa sull'orario di cui mi si chiede”, così come , consulente del lavoro della resistente, ha Testimone_5
dichiarato che: “Nemmeno sull'orario di lavoro effettivo di no in grado di Parte_1
riferire alcunché, salvo che, a volte, quando mi recavo a fare rifornimento di benzina – il distributore di l'unico che frequento – spesso, se si trattava della Controparte_1
mattina presto, intorno alle ore 8,00; mi è capitato di non vedere al lavoro Parte_1
Sui capitoli di cui al ricorso: “quanto agli orari di i cui mi si chiede (lunedì – Parte_1
venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15 – 19,30 nonché sabato 7,30 – 13) ripeto quanto detto: nessuno mi ha mai segnalato differenze tra orario e retribuzione calcolata ed erogata. Di persona, mi capitava di frequentare il bar ma non sono in grado di dire, non facendoci caso, se ra al lavoro alle pompe di benzina o meno”. Io mi recavo Parte_1
al distributore dei a come cliente per il rifornimento di benzina con frequenza CP_1
settimanale sia come cliente del bar, per trascorrere un po' di tempo in amicizia proprio con
e con qualche volta, non so dire di più”. Pt_1 CP_1
Né può desumersi dalla complessive risultanze documentali riferibilità della prestazione lavorativa ai ritardi quotidiani, sì da potersi ritenere esclusivamente accertato che il lavoratore ha prestato la propria attività esclusivamente nell'orario indicato in premessa e riportato nelle buste paga e nel Libro Unico del Lavoro offerti in comunicazione (all. 2 fasc. parte res.te).
A tanto aggiungasi la contraddittorietà e inverisimiglianza dell'orario rivendicato rispetto agli orari di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale: estivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, il sabato dalle ore 8,00 alle 12,30; invernale dal
11 lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00, il sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,30.
Pertanto, alla luce del contesto probatorio evidenziato, va esclusa la sussistenza di un lavoro supplementare non retribuito, con conseguente infondatezza della pretesa retributiva azionata.
2.3. Di contro, ritiene questo Giudice fondata la domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell' 11 gennaio 2019, a cui fondamento vengono poste le condotte secondo cui il ogava “ad un cliente dei quantitativi di CP_1
carburante in misura assolutamente inferiore rispetto a quella effettivamente corrisposta onde appropriarsi indebitamente della differenza, tanto in danno del datore di lavoro quanto della clientela … e negli stessi giorni un altro sommario informatore riferiva di aver ricevuto da lei un gratta e vinci, peraltro vincente, che viceversa risultava essere stato rubato dai locali del datore di lavoro, affinché ne curasse l'incasso presso l'esercizio dello scrivente”.
È noto che, in applicazione del canone generale posto dall'art. 2697 c.c., nella fattispecie evocata (art. 2119 c.c.), il datore di lavoro ha l'onere di provare la reale sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento impugnato.
Tanto non può dirsi nel caso di specie atteso che dalla ricostruzione dei fatti offerta dai testi indotti da parte resistente, emerge lacunosa e incompleta ricostruzione delle condotte oggetto di contestazione disciplinare.
In particolare, il teste non ha fornito dichiarazioni utili se non quella di Testimone_1
specificare il funzionamento dei buoni carburante (“Confermo che i due mezzi di cui mi si chiede sono in proprietà o, comunque, in uso alla i buoni di cui mi si chiede venivano CP_5
consegnati in azienda in quanto a fronte dei medesimi poi il distributore emetteva nei confronti della la relativa fattura relativa ai diversi servizi erogati, che venivano poi CP_5
saldati periodicamente. Ritengo che quando i nostri operatori andavano all a fare il rifornimento veniva loro rilasciata una copia dei suddetti buoni;
io personalmente per il rifornimento della vettura aziendale utilizzo una tessera carburante, che rappresenta una sorta di carta di credito;
sui buoni, a volte, risultavano anche dei servizi di cui mi si chiede.
12 A.D.R.: io non uso mezzi di lavoro ma solo la vettura di servizio per cui io, salve rarissime eccezioni in passato, non ho mai visto redigere i suddetti buoni dal personale in servizio nella suddetta stazione ”). fornito informazioni che non sono certamente idonee a provare la Testimone_2
sottrazione di gratta e vinci da parte del n quanto la semplice circostanza che CP_1
alcuni dei gratta e vinci siano stati smarriti e che alcuni di questi siano stati incassati da amici o soggetti vicini al ricorrente, è manifestatamente inidonea a dimostrare un nesso o la sovrapposizione tra la sottrazione dei gratta e vinci e la condotta appropriativa del ricorrente, atteso che circostanze quali il fatto che la moglie di (colui che ha incassato Controparte_8
la vincita) non sapesse nulla del premio incassato dal marito è irrilevante (“Confermo la circostanza. Avendo visto che il RA e NC incassato era uno di quelli contrassegnato e che non era stato venduto né da me né dalla mia collega, ho pensato di complimentarmi con la moglie di per la vincita e lei si è mostrata ignara di questa vincita nulla sapendo CP_8
al riguardo;
e lei a mia espressa domanda negò anche di avere acquistato personalmente il tagliando e si mostrò stupita come se non sapesse di cosa io stessi parlando”).
Analoga valutazione di irrilevanza va riservata alle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sempre generiche e lacunose, carenti di riscontri idonei a consentire integrazione della fattispecie di riferimento (art. 2119 c.c.).
Infatti, la teste si è limitata a confermare la sottrazione dei gratta e vinci, Controparte_9
l'incasso del montepremi da parte di e altri elementi di contorno sfumato Controparte_8
e contraddittorio (lo spessore del mazzetto di banconote destinate al cliente ), CP_8
avendo costei nel dettaglio affermato: “Ricordo di avere visto, nell'occasione di cui mi si chiede, il mazzetto di banconote da 50 euro che mostrava lo stesso spessore del mazzetto di banconote dato a e sono convinta che le banconote erano le stesse che ho dato al CP_8
oiché i ha riferito di avere parlato con l quale gli aveva CP_8 Per_1 Controparte_8
confermato quanto detto”).
Del pari irrilevanti si ritengono le dichiarazioni del teste , tutte de relato, che, Testimone_9
nel dettaglio, ha dichiarato: ... (“Sulle difformità in ordine all'emissione dei buoni di cui mi si
13 chiede ho sentito parlare altri. Intendo dire che ne ho sentito parlare proprio i CP_1
diretti interessati;
non sono entrato nel merito della vicenda;
nulla so direttamente;
io mi occupavo solo della consulenza del lavoro e delle buste paga dell'azienda. Nulla so - ripeto - su differenze tra buoni pasto emessi e rifornimenti effettuati;
è materia di contabilità, di cui si occupava il ragionier Adr: “Anche sulla vicenda dei “RA e vinci” e sulla Testimone_6
vincita di tale – che non conosco - ho sentito parlare solo i diretti Controparte_8
interessati; null'altro so;
neppure sulla vincita di cui mi si chiede, salvo aver sentito i racconti dei diretti interessati che - ripeto - per me erano e sono ugualmente amici e conoscenti da vecchia data”), l quale riporta in sostanza quanto appreso da Testimone_6 CP_1
“Fu lamentarsi con me del fatto che i corrispettivi di vendita non erano
[...] CP_1
stati indicati correttamente e cioè che vi erano maggiorazioni sui buoni, che venivano probabilmente scalati sul successivo incasso in contanti. mi diceva che aveva il CP_1
sospetto che maggiorasse, per alcuni clienti, la benzina erogata, che poi scalava al Pt_1
cliente successivo, per far tornare alla sera, come corretti, il totale dei prelievi effettuati dall'erogatore”. Adr: “Io non ho mai avuto personalmente occasione di verificare, presso la stazione di servizio o in altro modo, l'operato di Adr: i raccontò Parte_1 CP_1
di tali situazioni in occasione della chiusura dei conti di fine mese;
non ricordo se si trattava del mese di agosto o settembre, comunque ricordo di un solo colloquio, su tali questioni, con
“Preciso che la contabilità richiedeva, per le verifiche di mia Persona_3
competenza, che alla fine di ogni mese i contatori delle pompe di benzina della ditta di portassero i litri erogati nel mese e che, considerando l'entità dei litri Persona_3
erogati nel mese e moltiplicandoli per il costo del ricavo del carburante dello stesso periodo, si poteva pervenire ad individuare il totale delle vendite da dichiarare a fini fiscali. Gli importi indicati quali vendite venivano suddivisi in incassi contanti e vendite per le quali veniva emessa fattura. I destinatari della fattura erano le società che avevano effettuato rifornimento (le stesse che potevano utilizzare buoni carburanti che, per praticità, consentivano erogazione del carburante, per avere poi, a fine mese, emissione di corrispondente fattura)”. Adr: “Nel colloquio di cui ho riferito, ebbe a lamentarsi CP_1
14 con me che qualche volta trovava in cassa appunti, come forniture fatte da qualcuno, di cui non c'era traccia nel risultato della giornata, intendo dire nel riepilogo delle vendite del giorno. Comunque, dalle verifiche contabili effettuate anche dopo tali colloqui ricordo che alla fine, per il carburante, i conti tornavano, cioè che l'erogato corrispondeva al venduto
(ossia a quanto incassato, da fatturare e in contanti)”. Adr: non mi fece alcuna CP_1
menzione di é del suo operato, in relazione a tali fatti. Si limitò soltanto a Parte_1
lamentare l'incongruenza di alcuni buoni, che non risultavano incassati rispetto all'erogato e di altri buoni che riportavano altri tipi di servizi offerti al cliente. Non ho avuto né modo né occasione di verificare ammanchi di qualsiasi tipo;
anzi, preciso che non ero tenuto ad alcun tipo di verifica in tal senso, neppure al riscontro della merce nell'inventario, ma solo alla registrazione fiscale dei dati contabili che mi venivano riferiti da CP_1
Identica valutazione di irrilevanza va riferita alle dichiarazioni del teste di parte convenuta
… “Si trattava di soli buoni per il rifornimento del carburante;
loro – Testimone_7
facevano il pieno, poi mi rilasciavano ricevuta scritta a mano ed CP_1 Parte_1
io la firmavo, per portarla al mio datore di lavoro, al quale veniva addebitato il costo del rifornimento. Io non ho mai verificato la corrispondenza del buono, ossia della ricevuta da me sottoscritta rispetto a quanto erogato. Il rifornimento avveniva sia quando c'era
[...]
e, quando c'era distintamente. E del tutto indistintamente Parte_1 Controparte_1
– ricordo lo facevano entrambi – costoro provvedevano alla compilazione del buono, che poi io firmavo e riportavo in azienda”. Adr: “Io riportavo le ricevute – i buoni – nell'azienda dove lavoravo;
così mi avevano detto di fare, poi loro dovevano provvedere al pagamento del carburante;
non so dire se l'abbiano fatto o meno, ma non era mio compito verificarlo”).
All'esito della istruttoria, dunque, non può ritenersi assolto l'onere della prova, gravante sul datore di lavoro, il quale non è stato in grado di dimostrare la sussistenza e fondatezza degli addebiti contestati al ricorrente.
Peraltro, va brevemente evidenziata l'irrilevanza del procedimento in sede penale, su cui parte resistente ha posto più volte l'attenzione e che comunque si è concluso con ordinanza di archiviazione del 28 maggio 2021 (Dott. Frabotta), in cui si evidenzia l'irresistibile
15 contrapposizione tra le differenti versioni: contrapposizione non superata nel presente procedimento.
Né è consentita prova, alla luce delle complessive emergenze processuali, della possibilità di introdursi nei locali aziendali durante la loro chiusura, risultando pertanto di difficile configurazione la sottrazione di qualsiasi oggetto in orario notturno.
Ne deriva che, in difetto di dimostrazione, da parte datoriale, di condotta idonea ad integrare gli estremi della giusta causa, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento per cui è causa e, in applicazione dell'art. 8 l. 604/1966, la parte resistente, tenendo conto della contenuta durata del rapporto di lavoro (dal maggio 2016 al gennaio 2019) nonché, nondimeno, delle modalità di cessazione del rapporto unitamente alle ridotte dimensioni dell'esercizio commerciale, va condannata a pagare alla ricorrente n. 3 mensilità della retribuzione globale di fatto, quantificata - sulla base degli importi risultanti dai cedolini paga allegati al ricorso e riferibili ad ultimo periodo di durata del rapporto di lavoro per cui è causa (all. 8 fasc. parte ric.te) - per importo medio mensile di €2290,36 e, dunque, per un complessivo importo lordo di € 6.871,08.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., su detto importo competono, altresì, alla parte ricorrente, gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria dalla data dell'anticipata illegittima risoluzione del rapporto di lavoro de quo al saldo effettivo (ex multis, Cass. 24277/08 e Cass.
29936/08).
2.4. Stante l'esito della lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre i residui 2/3 di tali spese vanno posti a carico di parte ricorrente e liquidati, come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014 come modificato da DM 147/2022, tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
16 definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di regolarizzazione della posizione contributiva
e previdenziale del ricorrente;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell'11 gennaio
2019 e, per l'effetto, condanna l'impresa individuale TT l pagamento, in CP_1
favore del ricorrente medesimo, del complessivo importo lordo di €6.871,08 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'anticipata illegittima risoluzione (12 gennaio 2019) al saldo effettivo;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e la ditta resistente in ragione di 1/3 (un terzo)
e condanna la parte ricorrente a rifondere alla convenuta i residui 2/3 (due terzi) di tali spese, liquidate pro quota in €3.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve modif.ni, IVA e CPA come per legge.
Perugia 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Colaiacovo
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