Versione
10 novembre 1970
10 novembre 1970
Art. 16-quater. ((Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato disposizione che:
attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16;
stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;
adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.
Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale gia' in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973))
attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16;
stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;
adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.
Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale gia' in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973))
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/03/2014, n. 3093Provvedimento: […] I.1) – Punto di partenza di tale indagine è la legge n.804 del 1973, testo primario che segna il raccordo tra i trattamenti economici della dirigenza civile e quella militare, che introduce un dato significativo che diventerà una costante nella legislazione successiva: essa legge difatti è attuativa dell'art. 16 quater della legge n. 249 del 1968 che aveva disposto l'emanazione di una novella che estendesse “ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell'art.16 bis” della stessa legge e cioè “dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparate o superiore”.Leggi di più...
- art. 1 lett. b) d.p.c.m. 3 gennaio 2001·
- omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali delle Forze Armate·
- indennità perequativa·
- diritto alla corresponsione di indennità·
- art. 3 comma 72 della legge n.350 del 2003·
- interpretazione autentica delle leggi·
- perenzione del ricorso·
- art. 19 comma 4 della legge n.266 del 1999·
- non compatibilità con trattamenti dirigenziali·
- revoca della perenzione·
- eccesso di potere·
- violazione e falsa applicazione di leggi e decreti