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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1670/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1670/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 27 febbraio 2025, fino ad ore 11.59, innanzi al Giudice dott. Andrea Marangoni nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Andrea
Marangoni in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1670/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA DEI Parte_1 P.IVA_1
MILLE N. 24, rappresentato e difeso dall'avv. VICINO MAURIZIO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, la ha spiegato le seguenti Parte_1
conclusioni:”In via principale: - Accertare e dichiarare che il Sig. (C.F. Controparte_1
) residente in [...], abbia violato il C.F._1
patto di non concorrenza sottoscritto con;
- Per l'effetto condannare il lavoratore Parte_1 all'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di non concorrenza sino alla naturale scadenza dello stesso (10/05/2025) e pertanto inibire l'immeditata prosecuzione del rapporto di lavoro tra il sig. e la e Controparte_1 Parte_2
contestualmente condannare il Sig. al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 33.069,00 dovuta a titolo di penale per la violazione del sopracitato patto di non concorrenza stipulato tra le Parti (o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare da giustizia);
In via subordinata: - In caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma di € 12.884,00 versata a titolo di indennità per patto di non concorrenza sia da ripetere in favore della società ”. Parte_1
La controparte non si è costituita e all'odierna udienza nessuno è comparso.
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha pagina 2 di 4 dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche
Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 27 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1670/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 27 febbraio 2025, fino ad ore 11.59, innanzi al Giudice dott. Andrea Marangoni nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Andrea
Marangoni in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1670/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA DEI Parte_1 P.IVA_1
MILLE N. 24, rappresentato e difeso dall'avv. VICINO MAURIZIO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, la ha spiegato le seguenti Parte_1
conclusioni:”In via principale: - Accertare e dichiarare che il Sig. (C.F. Controparte_1
) residente in [...], abbia violato il C.F._1
patto di non concorrenza sottoscritto con;
- Per l'effetto condannare il lavoratore Parte_1 all'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di non concorrenza sino alla naturale scadenza dello stesso (10/05/2025) e pertanto inibire l'immeditata prosecuzione del rapporto di lavoro tra il sig. e la e Controparte_1 Parte_2
contestualmente condannare il Sig. al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 33.069,00 dovuta a titolo di penale per la violazione del sopracitato patto di non concorrenza stipulato tra le Parti (o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare da giustizia);
In via subordinata: - In caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma di € 12.884,00 versata a titolo di indennità per patto di non concorrenza sia da ripetere in favore della società ”. Parte_1
La controparte non si è costituita e all'odierna udienza nessuno è comparso.
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha pagina 2 di 4 dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche
Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 27 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4