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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2326.2023 R.C. CIV.
tra residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Savona, via Sauro n. 3/1, presso e nello studio dell'avv. Daniela Crivelli che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE OPPONENTE=
contro
, residente in [...], CP_1
in proprio e quale socio ed amministratore della società
[...]
con sede in Spotorno, Controparte_2
elettivamente domiciliato in Genova, Viale Pallavicini n. 6/4, presso e nello studio degli avv. Alessandro Astengo e Federico Ferrando, entrambi del foro di Genova, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO OPPOSTO=
*******
1 CONCLUSIONI:
L'avv. Daniela Crivelli per parte attrice opponente: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, e/o comunque dichiarare inesistente il diritto di credito preteso dal signor e/o a lui non dovuta da CP_1
parte dell'odierno attore somma alcuna;
in ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
Gli avv. Alessandro Astengo e Federico Ferrando, per parte convenuta opposta: “Piaccia alla a, contrariis reiectis, in via preliminare, CP_3
confermare la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
579.2023 del 1.8.2023 stante l'infondatezza dell'opposizione; nel merito, in via principale, respingere la domanda attorea poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto;
infine, sempre in via principale, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza della opposizione ex adverso sporta ed il carattere meramente dilatorio della medesima, a tutti i fini di legge ivi compreso il disposto dell'art. 96 C.P.C. e conseguentemente ai fini della determinazione dell'importo da rifondersi a titolo di spese ed onorari di giudizio;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio tanto per il procedimento quanto per la mediazione come da separata nota che si deposita quale allegato alla presente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione in opposizione datato 23.10.2023, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona per CP_1
ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 579.2023, emesso dal
Tribunale di Savona in data 1.8.2023, con il quale gli era stato ingiunto di corrispondere allo stesso l'importo di € 10.265,02=, oltre interessi legali dalle singole scadenze, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende indicando quanto segue;
era socio al 50% con
(lui lavorando a tempo pieno e l' a tempo determinato, CP_1 CP_1
avendo altra principale attività lavorativa) della società Controparte_2
la cui attività aziendale era costituita dalla gestione di due
[...]
esercizi distinti e, segnatamente, una attività di noleggio lettini, ombrelloni, sdraio, canoe e rivendita prodotti da bar con servizio tavola calda, presso la spiaggia libera sita in Spotorno, località Maremma, nonché una rivendita di beni e prodotti presso i locali di proprietà della società siti in Vado Ligure;
l' aveva sostenuto di avere versato a titolo di CP_1
“conferimenti a copertura delle perdite” e di “pagamento dei creditori della società” a favore della società la somma complessiva di € 20.530,04=,
a mezzo versamenti diretti sul conto corrente della società stessa e pagamenti diretti a fornitori, con conseguente suo diritto alla restituzione, da parte dell'altro socio, del 50% di tale importo, pari a €
10.265,02=; fin dalla costituzione della società, nonostante il ruolo paritario dei soci quali amministratori, l' si era fatto carico degli CP_1
adempimenti amministrativi, fiscali e burocratici, con professionisti ed istituti bancari;
dopo alcuni anni di cogestione e collaborazione armonica, i rapporti si erano deteriorati con scambio di reciproche accuse di mala gestio e nell'ultimo periodo l' si era addirittura rifiutato di fornirgli CP_1
le credenziali per la gestione tramite homebanking del conto corrente
3 bancario della società e delle password per accedere alle email;
tra il 2021
e il 2023 era venuto a conoscenza di svariati insoluti a carico della società, per mancati pagamenti di fornitori, di tasse e tributi, di imposte di registrazione contratti, di cui si doveva occupare l' a cui aveva, CP_1
quindi, personalmente fatto fronte, con un esborso complessivo di €
4.458,91=; nonostante le difficoltà e le divergenze tra i soci, la società, non aveva mai avuto gravi perdite di esercizio;
i versamenti effettuati dall' sul conto corrente della società (€ 2.500,00= nel 2020, € CP_1
3.180,00= nel 2022 e € 5.500,00= nel 2023; il tutto per € 11.180,00=) erano stati da lui qualificati come “conferimento socio a copertura delle perdite”, mentre i pagamenti effettuati direttamente nei confronti dei fornitori/creditori, pari a € 9.350,04=, come “pagamenti dei creditori”; eccepiva, in via preliminare, la mancata effettuazione della procedura di mediazione obbligatoria e la sua carenza di legittimazione passiva poiché semmai l' avrebbe dovuto fare valere la sua pretesa contro la CP_1
società in nome collettivo;
nel merito il credito preteso (anche se non era, di fatto, contestata l'effettività dei pagamenti e dei versamenti su cui l'opposto aveva fondato la sua richiesta di rimborso) non era provato dalla documentazione contabile della società.
Chiedeva, pertanto, annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio che contestava le avversarie CP_1
argomentazioni; aderiva all'eccezione preliminare in punto mancata preventiva radicazione della procedura di mediazione obbligatoria;
negava la fondatezza della doglianza in punto carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto avendo esercitando quale socio una mera azione di regresso nella misura del 50% nei confronti dell'altro socio per somme anticipate per il pagamento di debiti sociali, così come previsto dall'art. 7 dell'atto
4 costitutivo della società sosteneva che il credito azionato in CP_2
sede monitoria era certo, liquido ed esigibile: nel caso specifico la fonte del debito derivava dal contratto di finanziamento sottoscritto da entrambi i soci con (in forza del quale si era limitato a Controparte_4
fornire mensilmente la provvista necessaria, prelevata dalle proprie finanze personali, per il pagamento delle rate mensili del mutuo sul conto corrente bancario n. 302449/80 sul quale la Banca mutuante addebitava i canoni concordati per un importo di € 916,40= mensili), mentre, per quanto concerneva gli altri debiti sociali, questi consistevano nel pagamento diretto e personale da lui eseguito dal proprio conto corrente bancario n. 12042/18, in favore della ditta AWS Srl per il saldo della fattura n. 72 per l'importo di € 366,00=, in favore dello studio commercialista Viale Martini Centodue Snc per gli importi di € 500,90=, di
€ 1.830,00= e € 347,70=, in favore della per l'importo di € Pt_2
686,00=, in favore dell' per l'importo di € 747,34= e in Controparte_5
favore di per l'importo di € 203,00=; in Controparte_6
conclusione aveva pagato somme nell'interesse della società per complessivi € 20.530,04= ed aveva, quindi, diritto al rimborso del 50% della somma;
infine, gli asseriti pagamenti effettuati dal non Pt_1
risultavano in alcun modo imputabili e/o riferibili all'attività di impresa
(trattavasi di spese per acquisti di generi alimentari, tra cui bevande alcoliche, neppure vendibili dalla e di attrezzi per il fai da te CP_2
non meglio specificati).
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, respingersi l'opposizione.
Con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 23.4.2024, il
Giudicante, concedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del
5 decreto ingiuntivo ed ordinava alle parti di provvedere alla radicazione della procedura di mediazione,
Disposto senza esito positivo detto adempimento, con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 14.10.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, rinviava per la decisione, concedendo i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e all'udienza del 21.1.2025 la vertenza veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in sede monitoria nei confronti di CP_1 Parte_1
(con lui socio in pari quote nella società I Lami di ET e Oliveri Snc) per ottenere, in via di regresso, in base a quanto previsto dall'atto costitutivo della società, la restituzione del 50% degli importi da lui versati a favore della stessa a titolo di conferimenti per coperture di perdite e pagamenti intervenuti a favore di fornitori e/o creditori per complessivi € 20.530,04= (e, quindi, nella misura del 50% pari a €
10.265,02=).
Il come già osservato nell'ordinanza riservata datata 24.4.2024 Pt_1
con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, non ha di fatto contestato specificamente l'effettività dei pagamenti avvenuti ad opera dell' le ragioni per le quali essi sono CP_1
avvenuti nonché la loro riconducibilità all'attività sociale ed ha fatto riferimento, da un lato, a circostanze relative alla sopravvenuta conflittualità tra i due soci, del tutto irrilevanti ai fini della decisione e, dall'altro, a altri pagamenti ed esborsi che, a sua volta, avrebbe effettuato a favore della società, senza, peraltro, (indipendentemente dal fatto che
6 detti esborsi non sembrano prima facie essere riconducibili all'attività della società) sollevare specifiche eccezione di compensazione nel presente giudizio (si è limitato ad indicare di riservarsi la richiesta di rimborso di quanto versato in altro giudizio), la quale cosa rende inutile ogni approfondimento sul punto.
Ciò premesso va osservato, in relazione all'eccezione preliminare sollevata dal di carenza di sua legittimazione passiva, che, in realtà, il socio Pt_1
di una società in nome collettivo che per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 C.C. abbia pagato un debito sociale, può direttamente poi rivalersi nei confronti dell'altro socio, che è tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 C.C opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali anticipando la quota di spettanza degli altri (ex pluribus Cass.
18185.2006; Cass. n. 4380.2013; Cass. n. 21066.2016).
In forza di quanto esposto, va respinta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 579.2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona in data 1.8.2023, con il quale gli era stato ingiunto di corrispondere a l'importo di € 10.265,02=, oltre interessi CP_1
legali dalle singole scadenze, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00=, oltre I.V.A. e
C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto il provvedimento monitorio va integralmente confermato.
7 Non esistono i presupposti per la condanna del al risarcimento del Pt_1
danno da lite temeraria ex art. 96 C.P.C
Le spese della presente fase di giudizio, seguono la soccombenza, vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo con Parte_1
applicazione del D.M. n. 147.2022, scaglione cause di valore da € 5.200,00=
a € 26.000,00= valori medi di tabella per la fase di studio, di introduzione e di decisione e minimi per la fase istruttoria (nessuna specifica attività espletata) oltre a quelle della fase di mediazione con applicazione dei valori medi di tabella (nessun rilievo assume, in tal senso, l'offerta tardiva, ma ancora in corso di causa e prima della fase di decisione, del del Pt_1
pagamento del dovuto peraltro solo con modalità di versamenti rateali) .
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
RESPINGE
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 579.2023, emesso dal Tribunale di Savona in data 1.8.2023, con il quale gli è stato ingiunto di corrispondere a l'importo di € CP_1
10.265,02=, oltre interessi legali dalle singole scadenze, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto
CONFERMA
integralmente il provvedimento monitorio;
CONDANNA
8 al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite della presente fase processuale che liquida in € 4.237,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A
e della fase di mediazione che liquida in € 156,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 28.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2326.2023 R.C. CIV.
tra residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Savona, via Sauro n. 3/1, presso e nello studio dell'avv. Daniela Crivelli che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE OPPONENTE=
contro
, residente in [...], CP_1
in proprio e quale socio ed amministratore della società
[...]
con sede in Spotorno, Controparte_2
elettivamente domiciliato in Genova, Viale Pallavicini n. 6/4, presso e nello studio degli avv. Alessandro Astengo e Federico Ferrando, entrambi del foro di Genova, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO OPPOSTO=
*******
1 CONCLUSIONI:
L'avv. Daniela Crivelli per parte attrice opponente: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, e/o comunque dichiarare inesistente il diritto di credito preteso dal signor e/o a lui non dovuta da CP_1
parte dell'odierno attore somma alcuna;
in ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
Gli avv. Alessandro Astengo e Federico Ferrando, per parte convenuta opposta: “Piaccia alla a, contrariis reiectis, in via preliminare, CP_3
confermare la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
579.2023 del 1.8.2023 stante l'infondatezza dell'opposizione; nel merito, in via principale, respingere la domanda attorea poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto;
infine, sempre in via principale, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza della opposizione ex adverso sporta ed il carattere meramente dilatorio della medesima, a tutti i fini di legge ivi compreso il disposto dell'art. 96 C.P.C. e conseguentemente ai fini della determinazione dell'importo da rifondersi a titolo di spese ed onorari di giudizio;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio tanto per il procedimento quanto per la mediazione come da separata nota che si deposita quale allegato alla presente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione in opposizione datato 23.10.2023, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona per CP_1
ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 579.2023, emesso dal
Tribunale di Savona in data 1.8.2023, con il quale gli era stato ingiunto di corrispondere allo stesso l'importo di € 10.265,02=, oltre interessi legali dalle singole scadenze, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende indicando quanto segue;
era socio al 50% con
(lui lavorando a tempo pieno e l' a tempo determinato, CP_1 CP_1
avendo altra principale attività lavorativa) della società Controparte_2
la cui attività aziendale era costituita dalla gestione di due
[...]
esercizi distinti e, segnatamente, una attività di noleggio lettini, ombrelloni, sdraio, canoe e rivendita prodotti da bar con servizio tavola calda, presso la spiaggia libera sita in Spotorno, località Maremma, nonché una rivendita di beni e prodotti presso i locali di proprietà della società siti in Vado Ligure;
l' aveva sostenuto di avere versato a titolo di CP_1
“conferimenti a copertura delle perdite” e di “pagamento dei creditori della società” a favore della società la somma complessiva di € 20.530,04=,
a mezzo versamenti diretti sul conto corrente della società stessa e pagamenti diretti a fornitori, con conseguente suo diritto alla restituzione, da parte dell'altro socio, del 50% di tale importo, pari a €
10.265,02=; fin dalla costituzione della società, nonostante il ruolo paritario dei soci quali amministratori, l' si era fatto carico degli CP_1
adempimenti amministrativi, fiscali e burocratici, con professionisti ed istituti bancari;
dopo alcuni anni di cogestione e collaborazione armonica, i rapporti si erano deteriorati con scambio di reciproche accuse di mala gestio e nell'ultimo periodo l' si era addirittura rifiutato di fornirgli CP_1
le credenziali per la gestione tramite homebanking del conto corrente
3 bancario della società e delle password per accedere alle email;
tra il 2021
e il 2023 era venuto a conoscenza di svariati insoluti a carico della società, per mancati pagamenti di fornitori, di tasse e tributi, di imposte di registrazione contratti, di cui si doveva occupare l' a cui aveva, CP_1
quindi, personalmente fatto fronte, con un esborso complessivo di €
4.458,91=; nonostante le difficoltà e le divergenze tra i soci, la società, non aveva mai avuto gravi perdite di esercizio;
i versamenti effettuati dall' sul conto corrente della società (€ 2.500,00= nel 2020, € CP_1
3.180,00= nel 2022 e € 5.500,00= nel 2023; il tutto per € 11.180,00=) erano stati da lui qualificati come “conferimento socio a copertura delle perdite”, mentre i pagamenti effettuati direttamente nei confronti dei fornitori/creditori, pari a € 9.350,04=, come “pagamenti dei creditori”; eccepiva, in via preliminare, la mancata effettuazione della procedura di mediazione obbligatoria e la sua carenza di legittimazione passiva poiché semmai l' avrebbe dovuto fare valere la sua pretesa contro la CP_1
società in nome collettivo;
nel merito il credito preteso (anche se non era, di fatto, contestata l'effettività dei pagamenti e dei versamenti su cui l'opposto aveva fondato la sua richiesta di rimborso) non era provato dalla documentazione contabile della società.
Chiedeva, pertanto, annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio che contestava le avversarie CP_1
argomentazioni; aderiva all'eccezione preliminare in punto mancata preventiva radicazione della procedura di mediazione obbligatoria;
negava la fondatezza della doglianza in punto carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto avendo esercitando quale socio una mera azione di regresso nella misura del 50% nei confronti dell'altro socio per somme anticipate per il pagamento di debiti sociali, così come previsto dall'art. 7 dell'atto
4 costitutivo della società sosteneva che il credito azionato in CP_2
sede monitoria era certo, liquido ed esigibile: nel caso specifico la fonte del debito derivava dal contratto di finanziamento sottoscritto da entrambi i soci con (in forza del quale si era limitato a Controparte_4
fornire mensilmente la provvista necessaria, prelevata dalle proprie finanze personali, per il pagamento delle rate mensili del mutuo sul conto corrente bancario n. 302449/80 sul quale la Banca mutuante addebitava i canoni concordati per un importo di € 916,40= mensili), mentre, per quanto concerneva gli altri debiti sociali, questi consistevano nel pagamento diretto e personale da lui eseguito dal proprio conto corrente bancario n. 12042/18, in favore della ditta AWS Srl per il saldo della fattura n. 72 per l'importo di € 366,00=, in favore dello studio commercialista Viale Martini Centodue Snc per gli importi di € 500,90=, di
€ 1.830,00= e € 347,70=, in favore della per l'importo di € Pt_2
686,00=, in favore dell' per l'importo di € 747,34= e in Controparte_5
favore di per l'importo di € 203,00=; in Controparte_6
conclusione aveva pagato somme nell'interesse della società per complessivi € 20.530,04= ed aveva, quindi, diritto al rimborso del 50% della somma;
infine, gli asseriti pagamenti effettuati dal non Pt_1
risultavano in alcun modo imputabili e/o riferibili all'attività di impresa
(trattavasi di spese per acquisti di generi alimentari, tra cui bevande alcoliche, neppure vendibili dalla e di attrezzi per il fai da te CP_2
non meglio specificati).
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, respingersi l'opposizione.
Con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 23.4.2024, il
Giudicante, concedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del
5 decreto ingiuntivo ed ordinava alle parti di provvedere alla radicazione della procedura di mediazione,
Disposto senza esito positivo detto adempimento, con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 14.10.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, rinviava per la decisione, concedendo i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e all'udienza del 21.1.2025 la vertenza veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in sede monitoria nei confronti di CP_1 Parte_1
(con lui socio in pari quote nella società I Lami di ET e Oliveri Snc) per ottenere, in via di regresso, in base a quanto previsto dall'atto costitutivo della società, la restituzione del 50% degli importi da lui versati a favore della stessa a titolo di conferimenti per coperture di perdite e pagamenti intervenuti a favore di fornitori e/o creditori per complessivi € 20.530,04= (e, quindi, nella misura del 50% pari a €
10.265,02=).
Il come già osservato nell'ordinanza riservata datata 24.4.2024 Pt_1
con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, non ha di fatto contestato specificamente l'effettività dei pagamenti avvenuti ad opera dell' le ragioni per le quali essi sono CP_1
avvenuti nonché la loro riconducibilità all'attività sociale ed ha fatto riferimento, da un lato, a circostanze relative alla sopravvenuta conflittualità tra i due soci, del tutto irrilevanti ai fini della decisione e, dall'altro, a altri pagamenti ed esborsi che, a sua volta, avrebbe effettuato a favore della società, senza, peraltro, (indipendentemente dal fatto che
6 detti esborsi non sembrano prima facie essere riconducibili all'attività della società) sollevare specifiche eccezione di compensazione nel presente giudizio (si è limitato ad indicare di riservarsi la richiesta di rimborso di quanto versato in altro giudizio), la quale cosa rende inutile ogni approfondimento sul punto.
Ciò premesso va osservato, in relazione all'eccezione preliminare sollevata dal di carenza di sua legittimazione passiva, che, in realtà, il socio Pt_1
di una società in nome collettivo che per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 C.C. abbia pagato un debito sociale, può direttamente poi rivalersi nei confronti dell'altro socio, che è tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 C.C opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali anticipando la quota di spettanza degli altri (ex pluribus Cass.
18185.2006; Cass. n. 4380.2013; Cass. n. 21066.2016).
In forza di quanto esposto, va respinta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 579.2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona in data 1.8.2023, con il quale gli era stato ingiunto di corrispondere a l'importo di € 10.265,02=, oltre interessi CP_1
legali dalle singole scadenze, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00=, oltre I.V.A. e
C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto il provvedimento monitorio va integralmente confermato.
7 Non esistono i presupposti per la condanna del al risarcimento del Pt_1
danno da lite temeraria ex art. 96 C.P.C
Le spese della presente fase di giudizio, seguono la soccombenza, vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo con Parte_1
applicazione del D.M. n. 147.2022, scaglione cause di valore da € 5.200,00=
a € 26.000,00= valori medi di tabella per la fase di studio, di introduzione e di decisione e minimi per la fase istruttoria (nessuna specifica attività espletata) oltre a quelle della fase di mediazione con applicazione dei valori medi di tabella (nessun rilievo assume, in tal senso, l'offerta tardiva, ma ancora in corso di causa e prima della fase di decisione, del del Pt_1
pagamento del dovuto peraltro solo con modalità di versamenti rateali) .
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
RESPINGE
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 579.2023, emesso dal Tribunale di Savona in data 1.8.2023, con il quale gli è stato ingiunto di corrispondere a l'importo di € CP_1
10.265,02=, oltre interessi legali dalle singole scadenze, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto
CONFERMA
integralmente il provvedimento monitorio;
CONDANNA
8 al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite della presente fase processuale che liquida in € 4.237,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A
e della fase di mediazione che liquida in € 156,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 28.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
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