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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 17/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 17/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato CHIONNA MARIA GRAZIA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: pensione ordinaria di invalidità – assegno ordinario di invalidità
1
Con ricorso depositato il 17/11/2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto alla pensione ordinaria di invalidità o, in subordine, all'assegno ordinario di invalidità, negatole in sede amministrativa ed in sede di giudizio di atp. Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. CP_1
Disposto il rinnovo della ctu, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente al 01.04.2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in CP_1 materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”. Ciò posto, l'opposizione risulta fondata nei limiti che seguono. Ai sensi dell' art. 2 della l. n° 224/84 ed ai fini del diritto alla pensione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è considerato inabile l'assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Secondo l'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, confermavano a carico del ricorrente un grado di compromissione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ridotta in misura superiore a 2/3 con conseguente riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di ottobre 2023, decorrenza successiva alla proposizione della domanda amministrativa (26.04.2021). Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami
2 specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta
3 evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L' elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011). Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna alla prestazione, considerato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione. Ovviamente, il giudice dell'Atp non deve esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza o meno delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario, onde vagliare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso: ma tale attività di indagine è priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 8932/2015, Cass. n. 16685/2018, Cass. n. 9755/2019). La decorrenza del beneficio successiva alla fase di atp ed antecedente all'introduzione del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con conseguente condanna alla restante metà in capo all' Le spese di ctu, CP_1 liquidate con separati decreti, restano a carico dell CP_1
Le spese di ctu, liquidate con separati decreti, restano a carico dell' CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 17/11/2023 da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
- dichiara in capo a la riduzione Parte_1 in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le proprie attitudini a decorrere da Ottobre 2023;
- dichiara compensate nella misura della metà le spese processuali tra le parti, con conseguente condanna dell' alla restante CP_1
4 metà, liquidata in euro 1.300,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP_1 con separati decreti. Brindisi, 17/06/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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