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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025, vertente
1
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Bernardini.
APPELLANTE
E
(C.F. e P. Controparte_1
IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parigi. P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Parte_2 P.IVA_2
Patrizi.
(C.F. Controparte_2
), contumace. P.IVA_3
APPELLATE
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
2 “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame: accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa degli appellati e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa ed anche ai sensi degli artt.
822 e 823 c.c., dell'art.2051 c.c., nonché dell'art.2043 c.c. e dell'art.2059 c.c., art.185 c.p., dell'art.1226, c.c., dell'art.1224 c.c., art.32 Costituzione, condannarli, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'appellante nella misura e per
i titoli come precisati nel giudizio di primo grado, ovvero in quella diversa, anche in via equitativa, che fosse ritenuta di giustizia.
Con rivalutazione ed il riconoscimento del lucro cessante per la mancata percezione dei frutti, che si sarebbero potuti conseguire dalla tempestiva disponibilità delle somme dovute dal responsabile ed il maggior danno.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
ha così Controparte_3
concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in
[...] premessa e perché non provata. Con vittoria di spese funzioni ed onorari.
In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, graduate le rispettive responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa, liquidare il danno nei limiti del giusto
e di quanto effettivamente provato e documentato.
Con vittoria di competenze professionali ex D.M. 147/2022.”
ha così concluso: Parte_2
“ Piaccia all'On.le Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, : in via preliminare ed assorbente :- dichiarare l'appello proposto da inammissibile ex art. 342 c.p.c. per Parte_1 mancanza di specificità dei motivi;
- nel merito: - rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
in subordine inella denegata ipotesi di accoglimento dello spiegato appello accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_4 nella causazione del sinistro de quo con conseguente condanna della stessa;
- con vittoria
[...] di spese, ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, e Parte_1 Parte_2
la per ottenere la condanna delle Controparte_5
3 stesse, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta, avvenuta a causa della presenza di brecciolino, fanghiglia e materiale di risulta, in data 28.9.2010 alle ore 12.30 circa, in mentre l'attore percorreva a piedi in Pt_2
compagnia di altre persone via del Crocefisso.
Interveniva in giudizio Controparte_2
compagnia assicuratrice di chiedendo preliminarmente di ordinare Parte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Ferrovie o, in difetto, di Controparte_6
autorizzare la chiamata in causa della predetta società, e, in ogni caso, dell'impresa D.C.E.
Appalti CP_1
Nel merito l'intervenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata,
eccepiva l'esclusiva responsabilità delle terze chiamate in causa, nonché, in via ulteriormente subordinata, chiedeva di essere eventualmente manlevata dalle pretese risarcitorie da queste ultime.
La (già Controparte_3 [...]
si costituiva in giudizio, ritenendo Controparte_5
addebitabile la caduta esclusivamente alla condotta imprudente dell'attore e in ogni caso non provata la dinamica dei fatti.
eccepiva, in via principale, l'esclusiva responsabilità della Parte_2 [...]
, in quanto società esecutrice Controparte_3
dei lavori nelle vicinanze del luogo del sinistro, e, in via subordinata, contestava la dinamica dei fatti, deducendo che comunque la condotta colposa dell'attore era idonea a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e i danni lamentati, nonché la quantificazione dei danni stessi.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20448/2018, a seguito di istruttoria orale e di
C.T.U. medico-legale, rigettava la domanda di parte attrice.
4 Il giudice riteneva che non fosse possibile individuare il punto esatto della caduta né la causa della stessa ed escludeva comunque che la dinamica dell'incidente potesse essere ricondotta alla presenza di brecciolino.
Riteneva inoltre che, in ogni caso, l'evento fosse attribuibile a caso fortuito consistente nella colpa del danneggiato il quale, adottando un comportamento ordinariamente cauto,
avrebbe potuto evitare la caduta.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'erronea valutazione da parte del Tribunale del compendio probatorio in atti, ritenendo che invece fosse stato dimostrato con precisione il luogo della caduta, individuato in corrispondenza della sede di accesso del cantiere.
Con il secondo motivo ha lamentato che pure erroneamente non era stata ritenuta provata la causa della caduta, rappresentata dalla presenza di brecciolino, fanghiglia e materiale di risulta in quel tratto, non visibili per via dei cassonetti ubicati sul marciapiede.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il giudice aveva erroneamente ravvisato il caso fortuito nella condotta imprudente del danneggiato, dato che invece non era prevedibile in quel tratto di marciapiede un simile degrado del pavimento.
Con il quarto motivo ha lamentato l'erroneità della statuizione sulle spese di lite sia stante la fondatezza della domanda, sia tenuto conto dell'intervento spontaneo della parte di Controparte_2 Pt_2
4. La ha ribadito nel giudizio di Controparte_3
appello la mancata prova del luogo esatto del sinistro e della causa dello stesso, ritenendo in ogni caso riconducibile al comportamento negligente del danneggiato la caduta. Inoltre
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in assenza di una diretta domanda nei confronti della stessa proposta dal danneggiato. Infine ha contestato il quantum dei danni asseritamente subiti dall'appellante. Pertanto, in via principale, ha chiesto il rigetto
5 dell'appello e, in via subordinata, ha chiesto di graduare eventualmente le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nella determinazione del sinistro.
5. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 Parte_2
c.p.c..
Nel merito ha ribadito l'insussistenza dei presupposti per ravvisare una propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., dato che l'attore non aveva fornito la prova né della posizione precisa della caduta, né della presenza di materiale di risulta sul luogo del sinistro. In ogni caso ha ritenuto che la condotta colposa del danneggiato integrasse il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di casualità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
In via subordinata ha eccepito l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro della , società Controparte_3
esecutrice dei lavori in prossimità dell'area interessata.
6. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è
pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
7. Nel merito l'appello è infondato.
Quanto al primo e al secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi alla prova della dinamica dei fatti, si rileva quanto segue.
L'attore ha riferito di essere caduto mentre attraversava la rampa di uscita del cantiere,
dopo essere sceso dal marciapiede e, in sede di interrogatorio formale ha precisato che “si
6 trovavano due strisce dei camion evidentemente lasciate delle fuoriuscite del fango dai camion del
cantiere; era fango e ghiaia”.
Tes_ La teste ha riferito come “il cadde alla fine dell'ultimo cassonetto in direzione P.le Pt_1
Gregorio VII;
all'altezza dell'entrata del cantiere”.
Il teste che camminava appena dietro l'attore, ha confermato che la caduta si era Tes_2
verificata poco dopo l'ultimo cassonetto posizionato sul marciapiede.
Dalle fotografie in atti si evince come i cassonetti fossero disposti sopra il marciapiede,
sul lato confinante con la strada, uno accanto all'altro fino all'ingresso carrabile del cantiere e come non risultasse una netta delimitazione tra il marciapiede e l'area carrabile di accesso al cantiere, apparendo il primo privo di una chiara discontinuità e progressivamente degradante nella seconda.
Inoltre il teste a riferito di aver visto in terra, avvicinatosi per soccorrere , Tes_2 Pt_1
ghiaia e fanghiglia. In tal senso si è espressa anche la teste a quale ha dichiarato di Tes_2
essersi accorta della presenza di acqua e fango.
Tuttavia i testi non precisano di avere effettivamente visto scivolare l'attore proprio sulle strisce di fango e detriti a cui fa riferimento l'attore e a causa delle stesse.
Mancano inoltre rilievi fotografici dello stato dei luoghi al momento del sinistro che mostrino la presenza di fanghiglia e brecciolino idonee a costituire un concreto pericolo per i pedoni.
In ogni caso nemmeno è provato, anche in assenza dei rilievi fotografici, che vi sia stato uno sversamento di materiale di risulta da parte di camion che uscivano dal cantiere, ai fini dell'individuazione di responsabilità a carico dell'impresa convenuta, né che tale materiale si fosse accumulato nel tempo così da rendere ragionevole che avesse avuto Parte_2
l'effettiva possibilità di intervenire quale custode del passo carrabile.
7 8. Quanto al terzo motivo, anche ritenendo comprovata la riferita dinamica dei fatti, la condotta dell'appellante sarebbe stata idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, in quanto con l'uso dell'ordinaria diligenza il Pt_1
avrebbe potuto evitare la caduta.
Sul punto la Corte di Cassazione precisato che «in tema di responsabilità civile per danni da
cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche
ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del
dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da
escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un
criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale
nella produzione del sinistro» (Cass. n. 29821/24).
Invero, il sinistro si è verificato in pieno giorno, alle 12.30 circa, in condizioni atmosferiche ottimali. Infatti i testi e lo stesso hanno riferito che la giornata era soleggiata. Pt_1
La documentazione fotografica versata in atti attesta sia la visibilità della presenza di un cantiere, sia che lo spazio carrabile antistante al cantiere era sufficientemente ampio da assicurare al un congruo margine di movimento, tale da consentire allo stesso di Pt_1
evitare agevolmente l'area ove erano presenti la ghiaia e la fanghiglia.
Né può ritenersi, come asserito dall'appellante, che la visibilità risultasse compromessa dalla presenza dei cassonetti, atteso che la ristrettezza della porzione del marciapiede,
8 delimitato dal cantiere, da un lato, e dai cassonetti, dall'altro, non ostacolava la visibilità del successivo tratto del passaggio carrabile.
9. Dal rigetto dei predetti motivi d'appello discende anche l'infondatezza del quarto
motivo relativo alle spese di lite, dovendosi osservare che il principio della soccombenza comporta il rimborso delle spese anche della compagnia di la quale Controparte_2 Pt_2
è intervenuta spontaneamente in giudizio ma in relazione a un concreto interesse a partecipare alla causa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_3
e di delle spese di lite del presente grado di
[...] Parte_2
giudizio che liquida in favore di ciascuna in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 22.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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