TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 7907/2025 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_1 P.IVA_1
Gaspare Gozzi n. 5, presso lo studio dell'avv. Sara Rinaudo
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf. ), titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._1 [...]
(P.Iva. ); Controparte_2 P.IVA_2 convenuto contumace.
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… In via principale
§ Dichiarare tenuta e condannare la in persona del Controparte_2 titolare al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di Euro Controparte_1
16.850,56 e/o della veriore e diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, anche in relazione alle singole voci dedotte, oltre interessi legali di mora per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231/2002 sulla somma oggetto del finanziamento, dalla data della sua erogazione sino al saldo effettivo, come da
Accordo di convenzionamento, ed oltre interessi legali di mora ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla proposizione della domanda sino al saldo effettivo, sulla somma dovuta a titolo di ripetizione delle provvigioni, per i motivi tutti in atti.
§ Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite tutte (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori).”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la condanna di (titolare Controparte_1 dell'impresa individuale al pagamento di complessivi € CP_2 Controparte_1
16.850,56 - somma dovuta in forza delle previsioni contrattuali di cui agli art. 3 e 14 dell'Accordo di convenzionamento sottoscritto da con la Controparte_1 Parte_1
in data 9/02/2022 (cfr. doc. 3 fasc. att.) e così determinata: € 13.900,00 a titolo di
[...]
“restituzione somma finanziamento”; € 2.931,04 a titolo di “storno provvigioni indebite”, €
19,59 a titolo di “costo visure PRA” (cfr. ric., p. 5).
A fondamento della domanda di condanna, la -società che Parte_1 esercita attività di concessione di finanziamenti (cfr. doc. 1 fasc. att.)- ha allegato:
- di aver sottoscritto, in data 9/02/2022, con -la cui impresa Controparte_1 individuale svolge attività di commercio all'ingrosso di autovetture (cfr. visura camerale doc. 2 fasc. att.)- un Accordo di convenzionamento (cfr. doc. 3 fasc. att.), con cui si era impegnata
“ad esaminare ed eventualmente soddisfare le richieste di credito inoltrate per il tramite del
Convenzionato ( , unicamente dai Clienti dello stesso, finalizzate al Controparte_1 pagamento dei beni o servizi forniti dal Convenzionato, mediante un'operazione di credito a consumatori e non consumatori” (cfr. ric., p. 2);
- che per l'attività di intermediazione svolta veniva riconosciuto a il Controparte_1 diritto di ottenere una provvigione, riservando tuttavia alla “la Parte_1 facoltà di stornare per intero le provvigioni erogate, ovvero di non erogare le provvigioni medesime, sui contratti di finanziamento che non abbiano avuto regolare esecuzione” (cfr. art. 3 dell'Accordo di convenzionamento, doc. 3 fasc. att.);
- di aver concesso, con contratto n. 3473258 del 25/08/2022, per il tramite di
[...] un finanziamento in favore di , finalizzato all'acquisto dell'autovettura CP_1 Parte_2
“FIAT 1.3 Multijet 95 CV Trekking tg. FC 785 MF telaio ZFA19900005290241” (cfr. ric., CP_3
2 p. 2; doc. 4 fasc. att.), erogando a tal fine l'importo di € 13.900,00 mediante bonifico bancario emesso a favore di cfr. dichiarazione contabile di cui al doc. 5 fasc. att.); Controparte_1
- che aveva provveduto a trasferire a la proprietà del Controparte_1 Parte_2 veicolo in oggetto, trascrivendo il passaggio di proprietà presso il Pubblico Registro
Automobilistico in data 5/09/2022 (cfr. doc. 8 fasc. att.);
- di aver liquidato, a favore di a titolo di provvigione per l'attività di Controparte_1 intermediazione svolta, complessivi € 2.931,04 (cfr. distinta liquidazione compensi periodo
1/08/2022-31/08/2022 di cui al doc. 6 fasc. att.; fattura emessa da di cui al Controparte_1 doc. 7 fasc. att.);
- che, in data 20/10/2022, “in violazione degli accordi con Controparte_1 [...]
e della Convenzione… riacquistava dal sig. il bene Parte_1 Parte_2 CP_4
tg. FC 785 MF telaio ZFA19900005290241 senza procedere all'estinzione del
[...] finanziamento” (cfr. ric., p. 3; visura di cui al doc. 8 fasc. att.);
- che, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo di convenzionamento, “il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da nei confronti del Cliente, dovrà Parte_1 rimborsare a immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, Controparte_5
l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi legali di mora per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 231/2002, maturati dalla data di erogazione del finanziamento fino al saldo effettivo, in caso di: …- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato” (cfr. doc. 3 fasc. att.);
- di avere, pertanto, diritto alla restituzione, da parte di di quanto Controparte_1 erogatogli: sia a titolo di finanziamento ex art. 14 dell'Accordo di convenzionamento -poiché il bene oggetto di finanziamento “è stato restituito dal Cliente al Convenzionato, con pacifica accettazione da parte dello stesso…a nemmeno un mese e mezzo di distanza dall'operazione di finanziamento posta in essere mediante il contratto n. 3473258 in favore del sig. ”-, sia a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta ex art. 3 Parte_2 dell'Accordo di convenzionamento, tenuto conto che il contratto di finanziamento in favore di
“non ha avuto regolare esecuzione” (cfr. ric., p. 4); Parte_2
- di aver più volte sollecitato al fine di ottenere la restituzione delle Controparte_1 citate somme, senza ottenere riscontro (cfr. doc.
9-10 fasc. att.).
3 nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito, sicché, alla Controparte_1 prima udienza del 17/09/2025, ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del
17/09/2025).
Con ordinanza del 17/09/2025, la scrivente Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies Cpc, disponendone lo svolgimento mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter Cpc con termine al 10/10/2025
(cfr. ordinanza del 17/09/2025).
2. In punto di diritto, occorre richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte circa l'onere della prova in ambito contrattuale, secondo cui il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto (così come per la risoluzione o il risarcimento del danno) deve provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento o ritardo nell'adempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto o tempestivo adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere o di adempiere tempestivamente per causa a sé non imputabile ex art. 1218 Cc (cfr. Cass. Su 13533/2001).
2.1. Nel caso di specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico, atteso che:
- ha provato la fonte del suo diritto, producendo a tal fine:
✓ l'Accordo di convenzionamento concluso con in data 9/02/2022 Controparte_1
(cfr. doc. 3 fasc. att.);
✓ il contratto di finanziamento n. 3473258 sottoscritto da in data Parte_2
25/08/2022, finalizzato all'acquisto dell'autovettura “FIAT 500L 1.3 Multijet 95 CV
Trekking” (cfr. doc. 4 fasc. att.);
✓ la dichiarazione contabile da cui consta l'avvenuta erogazione della somma finanziata, pari a € 13.900,00, mediante bonifico bancario emesso a favore di
[...] cfr. dichiarazione contabile di cui al doc. 5 fasc. att.); CP_1
✓ la documentazione comprovante la liquidazione in favore di di € Controparte_1
2.931,04 a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta (cfr. distinta liquidazione compensi periodo 1/08/2022-31/08/2022 di cui al doc. 6 fasc. att.; fattura emessa da di cui al doc. 7 fasc. att.; facsimile per verifica Controparte_1 convenzionato di cui al doc. 11 fasc. att.);
✓ la visura relativa al veicolo FIAT 500L (targa FC785MF, telaio ZFA199000057290241) da cui risulta il trasferimento di proprietà in favore di in data 5/09/2022 e il Parte_2
4 successivo trasferimento in favore di in data 20/10/2022 (cfr. doc. 8 Controparte_1 fasc. att.);
- ha allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (mancata restituzione da parte di delle somme erogate a titolo di finanziamento e provvigione in Controparte_1 violazione delle previsioni contenute negli artt. 3 e 14 dell'Accordo di convenzionamento).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene:
- rispetto alla voce di € 13.900,00 [somma richiesta a titolo di “restituzione somma finanziamento” (cfr. ric. p. 5)], che risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 14 dell'Accordo di convenzionamento (“restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato”), essendo provata in atti la restituzione a Controparte_1 dell'autoveicolo oggetto del finanziamento in data 20/10/2022, a distanza di poco più di un mese dall'avvenuto passaggio di proprietà in favore di (5/09/2022 - cfr. doc. 8 Parte_2 fasc. att.); conseguentemente, il convenuto va condannato a rimborsare alla Parte_1
l'importo del finanziamento erogatogli (€ 13.900,00), oltre interessi di mora per il
[...] ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.lgs. 231/2002 dalla data dell'erogazione del finanziamento (25/08/2022) sino al saldo (così come previsto dall'art. 14
Accordo di convenzionamento);
- rispetto alla voce di € 2.931,04 [somma richiesta a titolo di “storno provvigioni indebite”
(cfr. ric. p. 5)], che risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 dell'Accordo di convenzionamento, non potendosi certamente qualificare il finanziamento emesso in favore di come Parte_2 avente “regolare esecuzione”; ne deriva la condanna di lla restituzione di Controparte_1 quanto ricevuto a titolo di provvigione, pari a € 2.931,04, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dalla costituzione in mora (19/05/2023; cfr. doc. 9 fasc. att.) alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- va altresì riconosciuta la voce di € 19,52 [somma richiesta a titolo di “costo visure PRA”
(cfr. ric. p. 5)], atteso che parte attrice ha prodotto documentazione a supporto di tale spesa
(cfr. doc. 12 fasc. att.), che è stata sostenuta al fine di accettare le violazioni suesposte, con conseguente diritto alla refusione;
ne deriva la condanna di al rimborso di Controparte_1
€ 19,52 in favore della , oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla Parte_1 domanda giudiziale sino al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014
5 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), esclusa la fase di trattazione/istruttoria (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e conformemente alla nota spese depositata) e con riduzione del 50% rispetto alla fase decisionale (tenuto conto del carattere contumaciale della controversia)- nelle seguenti voci analitiche:
fase di studio € 919,00 (valore medio);
fase introduttiva € 777,00 (valore medio);
fase decisionale € 851,00 (valore minimo); per complessivi € 2.547,00 per compenso, oltre a € 265,00 per spese vive documentate (Cu, marca + commissione di pagamento Cu e marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
CONDANNA a pagare alla i seguenti Controparte_1 Pt_1 Parte_1 importi:
- € 13.900,00, oltre interessi di mora per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.lgs. 231/2002 dal 25/08/2022 sino al saldo;
- € 2.931,04, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal 19/05/2023 alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- € 19,52 oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale sino al saldo;
condanna a rimborsare alla le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 2.547,00 per compenso e € 265,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 28 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 7907/2025 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_1 P.IVA_1
Gaspare Gozzi n. 5, presso lo studio dell'avv. Sara Rinaudo
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf. ), titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._1 [...]
(P.Iva. ); Controparte_2 P.IVA_2 convenuto contumace.
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… In via principale
§ Dichiarare tenuta e condannare la in persona del Controparte_2 titolare al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di Euro Controparte_1
16.850,56 e/o della veriore e diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, anche in relazione alle singole voci dedotte, oltre interessi legali di mora per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231/2002 sulla somma oggetto del finanziamento, dalla data della sua erogazione sino al saldo effettivo, come da
Accordo di convenzionamento, ed oltre interessi legali di mora ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla proposizione della domanda sino al saldo effettivo, sulla somma dovuta a titolo di ripetizione delle provvigioni, per i motivi tutti in atti.
§ Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite tutte (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori).”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la condanna di (titolare Controparte_1 dell'impresa individuale al pagamento di complessivi € CP_2 Controparte_1
16.850,56 - somma dovuta in forza delle previsioni contrattuali di cui agli art. 3 e 14 dell'Accordo di convenzionamento sottoscritto da con la Controparte_1 Parte_1
in data 9/02/2022 (cfr. doc. 3 fasc. att.) e così determinata: € 13.900,00 a titolo di
[...]
“restituzione somma finanziamento”; € 2.931,04 a titolo di “storno provvigioni indebite”, €
19,59 a titolo di “costo visure PRA” (cfr. ric., p. 5).
A fondamento della domanda di condanna, la -società che Parte_1 esercita attività di concessione di finanziamenti (cfr. doc. 1 fasc. att.)- ha allegato:
- di aver sottoscritto, in data 9/02/2022, con -la cui impresa Controparte_1 individuale svolge attività di commercio all'ingrosso di autovetture (cfr. visura camerale doc. 2 fasc. att.)- un Accordo di convenzionamento (cfr. doc. 3 fasc. att.), con cui si era impegnata
“ad esaminare ed eventualmente soddisfare le richieste di credito inoltrate per il tramite del
Convenzionato ( , unicamente dai Clienti dello stesso, finalizzate al Controparte_1 pagamento dei beni o servizi forniti dal Convenzionato, mediante un'operazione di credito a consumatori e non consumatori” (cfr. ric., p. 2);
- che per l'attività di intermediazione svolta veniva riconosciuto a il Controparte_1 diritto di ottenere una provvigione, riservando tuttavia alla “la Parte_1 facoltà di stornare per intero le provvigioni erogate, ovvero di non erogare le provvigioni medesime, sui contratti di finanziamento che non abbiano avuto regolare esecuzione” (cfr. art. 3 dell'Accordo di convenzionamento, doc. 3 fasc. att.);
- di aver concesso, con contratto n. 3473258 del 25/08/2022, per il tramite di
[...] un finanziamento in favore di , finalizzato all'acquisto dell'autovettura CP_1 Parte_2
“FIAT 1.3 Multijet 95 CV Trekking tg. FC 785 MF telaio ZFA19900005290241” (cfr. ric., CP_3
2 p. 2; doc. 4 fasc. att.), erogando a tal fine l'importo di € 13.900,00 mediante bonifico bancario emesso a favore di cfr. dichiarazione contabile di cui al doc. 5 fasc. att.); Controparte_1
- che aveva provveduto a trasferire a la proprietà del Controparte_1 Parte_2 veicolo in oggetto, trascrivendo il passaggio di proprietà presso il Pubblico Registro
Automobilistico in data 5/09/2022 (cfr. doc. 8 fasc. att.);
- di aver liquidato, a favore di a titolo di provvigione per l'attività di Controparte_1 intermediazione svolta, complessivi € 2.931,04 (cfr. distinta liquidazione compensi periodo
1/08/2022-31/08/2022 di cui al doc. 6 fasc. att.; fattura emessa da di cui al Controparte_1 doc. 7 fasc. att.);
- che, in data 20/10/2022, “in violazione degli accordi con Controparte_1 [...]
e della Convenzione… riacquistava dal sig. il bene Parte_1 Parte_2 CP_4
tg. FC 785 MF telaio ZFA19900005290241 senza procedere all'estinzione del
[...] finanziamento” (cfr. ric., p. 3; visura di cui al doc. 8 fasc. att.);
- che, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo di convenzionamento, “il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da nei confronti del Cliente, dovrà Parte_1 rimborsare a immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, Controparte_5
l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi legali di mora per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 231/2002, maturati dalla data di erogazione del finanziamento fino al saldo effettivo, in caso di: …- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato” (cfr. doc. 3 fasc. att.);
- di avere, pertanto, diritto alla restituzione, da parte di di quanto Controparte_1 erogatogli: sia a titolo di finanziamento ex art. 14 dell'Accordo di convenzionamento -poiché il bene oggetto di finanziamento “è stato restituito dal Cliente al Convenzionato, con pacifica accettazione da parte dello stesso…a nemmeno un mese e mezzo di distanza dall'operazione di finanziamento posta in essere mediante il contratto n. 3473258 in favore del sig. ”-, sia a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta ex art. 3 Parte_2 dell'Accordo di convenzionamento, tenuto conto che il contratto di finanziamento in favore di
“non ha avuto regolare esecuzione” (cfr. ric., p. 4); Parte_2
- di aver più volte sollecitato al fine di ottenere la restituzione delle Controparte_1 citate somme, senza ottenere riscontro (cfr. doc.
9-10 fasc. att.).
3 nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito, sicché, alla Controparte_1 prima udienza del 17/09/2025, ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del
17/09/2025).
Con ordinanza del 17/09/2025, la scrivente Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies Cpc, disponendone lo svolgimento mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter Cpc con termine al 10/10/2025
(cfr. ordinanza del 17/09/2025).
2. In punto di diritto, occorre richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte circa l'onere della prova in ambito contrattuale, secondo cui il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto (così come per la risoluzione o il risarcimento del danno) deve provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento o ritardo nell'adempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto o tempestivo adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere o di adempiere tempestivamente per causa a sé non imputabile ex art. 1218 Cc (cfr. Cass. Su 13533/2001).
2.1. Nel caso di specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico, atteso che:
- ha provato la fonte del suo diritto, producendo a tal fine:
✓ l'Accordo di convenzionamento concluso con in data 9/02/2022 Controparte_1
(cfr. doc. 3 fasc. att.);
✓ il contratto di finanziamento n. 3473258 sottoscritto da in data Parte_2
25/08/2022, finalizzato all'acquisto dell'autovettura “FIAT 500L 1.3 Multijet 95 CV
Trekking” (cfr. doc. 4 fasc. att.);
✓ la dichiarazione contabile da cui consta l'avvenuta erogazione della somma finanziata, pari a € 13.900,00, mediante bonifico bancario emesso a favore di
[...] cfr. dichiarazione contabile di cui al doc. 5 fasc. att.); CP_1
✓ la documentazione comprovante la liquidazione in favore di di € Controparte_1
2.931,04 a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta (cfr. distinta liquidazione compensi periodo 1/08/2022-31/08/2022 di cui al doc. 6 fasc. att.; fattura emessa da di cui al doc. 7 fasc. att.; facsimile per verifica Controparte_1 convenzionato di cui al doc. 11 fasc. att.);
✓ la visura relativa al veicolo FIAT 500L (targa FC785MF, telaio ZFA199000057290241) da cui risulta il trasferimento di proprietà in favore di in data 5/09/2022 e il Parte_2
4 successivo trasferimento in favore di in data 20/10/2022 (cfr. doc. 8 Controparte_1 fasc. att.);
- ha allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (mancata restituzione da parte di delle somme erogate a titolo di finanziamento e provvigione in Controparte_1 violazione delle previsioni contenute negli artt. 3 e 14 dell'Accordo di convenzionamento).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene:
- rispetto alla voce di € 13.900,00 [somma richiesta a titolo di “restituzione somma finanziamento” (cfr. ric. p. 5)], che risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 14 dell'Accordo di convenzionamento (“restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato”), essendo provata in atti la restituzione a Controparte_1 dell'autoveicolo oggetto del finanziamento in data 20/10/2022, a distanza di poco più di un mese dall'avvenuto passaggio di proprietà in favore di (5/09/2022 - cfr. doc. 8 Parte_2 fasc. att.); conseguentemente, il convenuto va condannato a rimborsare alla Parte_1
l'importo del finanziamento erogatogli (€ 13.900,00), oltre interessi di mora per il
[...] ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.lgs. 231/2002 dalla data dell'erogazione del finanziamento (25/08/2022) sino al saldo (così come previsto dall'art. 14
Accordo di convenzionamento);
- rispetto alla voce di € 2.931,04 [somma richiesta a titolo di “storno provvigioni indebite”
(cfr. ric. p. 5)], che risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 dell'Accordo di convenzionamento, non potendosi certamente qualificare il finanziamento emesso in favore di come Parte_2 avente “regolare esecuzione”; ne deriva la condanna di lla restituzione di Controparte_1 quanto ricevuto a titolo di provvigione, pari a € 2.931,04, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dalla costituzione in mora (19/05/2023; cfr. doc. 9 fasc. att.) alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- va altresì riconosciuta la voce di € 19,52 [somma richiesta a titolo di “costo visure PRA”
(cfr. ric. p. 5)], atteso che parte attrice ha prodotto documentazione a supporto di tale spesa
(cfr. doc. 12 fasc. att.), che è stata sostenuta al fine di accettare le violazioni suesposte, con conseguente diritto alla refusione;
ne deriva la condanna di al rimborso di Controparte_1
€ 19,52 in favore della , oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla Parte_1 domanda giudiziale sino al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014
5 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), esclusa la fase di trattazione/istruttoria (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e conformemente alla nota spese depositata) e con riduzione del 50% rispetto alla fase decisionale (tenuto conto del carattere contumaciale della controversia)- nelle seguenti voci analitiche:
fase di studio € 919,00 (valore medio);
fase introduttiva € 777,00 (valore medio);
fase decisionale € 851,00 (valore minimo); per complessivi € 2.547,00 per compenso, oltre a € 265,00 per spese vive documentate (Cu, marca + commissione di pagamento Cu e marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
CONDANNA a pagare alla i seguenti Controparte_1 Pt_1 Parte_1 importi:
- € 13.900,00, oltre interessi di mora per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.lgs. 231/2002 dal 25/08/2022 sino al saldo;
- € 2.931,04, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal 19/05/2023 alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- € 19,52 oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale sino al saldo;
condanna a rimborsare alla le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 2.547,00 per compenso e € 265,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 28 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
6