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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. RE Basta, all'esito dell'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nelle cause riunite iscritte al n.8598/2022 R.G. (cui è riunito il proc. n.12341/2022 R.G.)
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Inguscio come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con un primo ricorso depositato il 02.08.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della azienda agricola di con sede in Copertino, negli CP_2 anni dal 2016 al 2021, rispettivamente per nn.110, 55, 52, 80, 160 e 75 giornate, esponeva che l aveva CP_1 disconosciuto i suoi rapporti di lavoro in agricoltura per gli anni indicati, per l'effetto cancellandola dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Ritenuta ingiustificata siffatta determinazione, stante la genuinità dei rapporti di lavoro in agricoltura intrattenuti nel periodo in considerazione, chiedeva annullarsi il provvedimento di cancellazione e confermarsi la sua iscrizione negli elenchi per il numero di giornate indicato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda richiamando le risultanze del CP_1 verbale di accertamento ispettivo del 27.07.2021.
Con successivo ricorso depositato il 15.11.2022, parte istante chiedeva condannarsi l al pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola negatale in relazione all'anno 2020, sul presupposto della mancata iscrizione negli elenchi predetti.
Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione ed espletata la prova testimoniale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui
1 dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D. 24 settembre
1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n.
16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sulla scorta CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 27.07.2021, in atti, nel quale sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di ed il CP_2 fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni;
l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati;
plurime e significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese da buona parte dei lavoratori escussi in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche del lavoro svolto;
significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo compiute tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021 e quanto risultante, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate, dalle denunce
2 trasmesse dal datore di lavoro.
A fronte degli elementi di valutazione raccolti in sede ispettiva - gravi, precisi e concordanti nel supportare il convincimento circa la insussistenza dei rapporti di lavoro per come denunciati dal datore di lavoro – le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio risultano inidonee a fornire prova, in termini sufficientemente rigorosi, dell'esistenza e della durata dei rapporti in questione,
Invero, la deposizioni dei testi sono generiche dato che, per quanto abbiano confermato la presenza della ricorrente sui terreni e l'attività lavorativa svolta, non consentono di individuare il numero di giornate lavorative svolte nel corso di ciascun anno.
Inoltre, tutti i testimoni escussi hanno riferito di essere stati a loro volta destinatari di provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro e di aver incardinato analoghi giudizi (anche chiamando a testimoniare l'odierna ricorrente), per cui la loro attendibilità - che pure non può essere per ciò solo esclusa
- è fortemente ridimensionata.
Infine, non risultano svolte considerazioni al fine di fornire al Tribunale gli elementi per giungere ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella effettuata dagli ispettori, tanto più che la ricorrente non è mai stata trovata al lavoro dagli ispettori nel corso dei sopralluoghi compiuti tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021 (circostanza difficilmente spiegabile se si considera che la ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 160 giornate nel 2020 e 75 nel 2021).
Per le ragioni che precedono, facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2967 c.c, la domanda giudiziale volta ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di cancellazione e la reiscrizione di parte istante negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per il numero di giornate indicato in atti, deve essere rigettata.
In assenza dei presupposti per l'erogazione del trattamento di disoccupazione agricola, anche la relativa domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, così decide:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. RE Basta, all'esito dell'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nelle cause riunite iscritte al n.8598/2022 R.G. (cui è riunito il proc. n.12341/2022 R.G.)
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Inguscio come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con un primo ricorso depositato il 02.08.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della azienda agricola di con sede in Copertino, negli CP_2 anni dal 2016 al 2021, rispettivamente per nn.110, 55, 52, 80, 160 e 75 giornate, esponeva che l aveva CP_1 disconosciuto i suoi rapporti di lavoro in agricoltura per gli anni indicati, per l'effetto cancellandola dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Ritenuta ingiustificata siffatta determinazione, stante la genuinità dei rapporti di lavoro in agricoltura intrattenuti nel periodo in considerazione, chiedeva annullarsi il provvedimento di cancellazione e confermarsi la sua iscrizione negli elenchi per il numero di giornate indicato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda richiamando le risultanze del CP_1 verbale di accertamento ispettivo del 27.07.2021.
Con successivo ricorso depositato il 15.11.2022, parte istante chiedeva condannarsi l al pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola negatale in relazione all'anno 2020, sul presupposto della mancata iscrizione negli elenchi predetti.
Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione ed espletata la prova testimoniale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui
1 dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D. 24 settembre
1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n.
16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sulla scorta CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 27.07.2021, in atti, nel quale sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di ed il CP_2 fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni;
l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati;
plurime e significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese da buona parte dei lavoratori escussi in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche del lavoro svolto;
significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo compiute tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021 e quanto risultante, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate, dalle denunce
2 trasmesse dal datore di lavoro.
A fronte degli elementi di valutazione raccolti in sede ispettiva - gravi, precisi e concordanti nel supportare il convincimento circa la insussistenza dei rapporti di lavoro per come denunciati dal datore di lavoro – le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio risultano inidonee a fornire prova, in termini sufficientemente rigorosi, dell'esistenza e della durata dei rapporti in questione,
Invero, la deposizioni dei testi sono generiche dato che, per quanto abbiano confermato la presenza della ricorrente sui terreni e l'attività lavorativa svolta, non consentono di individuare il numero di giornate lavorative svolte nel corso di ciascun anno.
Inoltre, tutti i testimoni escussi hanno riferito di essere stati a loro volta destinatari di provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro e di aver incardinato analoghi giudizi (anche chiamando a testimoniare l'odierna ricorrente), per cui la loro attendibilità - che pure non può essere per ciò solo esclusa
- è fortemente ridimensionata.
Infine, non risultano svolte considerazioni al fine di fornire al Tribunale gli elementi per giungere ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella effettuata dagli ispettori, tanto più che la ricorrente non è mai stata trovata al lavoro dagli ispettori nel corso dei sopralluoghi compiuti tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021 (circostanza difficilmente spiegabile se si considera che la ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 160 giornate nel 2020 e 75 nel 2021).
Per le ragioni che precedono, facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2967 c.c, la domanda giudiziale volta ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di cancellazione e la reiscrizione di parte istante negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per il numero di giornate indicato in atti, deve essere rigettata.
In assenza dei presupposti per l'erogazione del trattamento di disoccupazione agricola, anche la relativa domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, così decide:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
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