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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
MORIZIO ALBERTO che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
Contro
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. SERALE ALDO che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha chiesto la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio da Parte_1 CP_1
sposata in data 15.10.12 in Cervasca e da cui sono nati i figli ( 10.7.2006) e
[...] Persona_1
(28.1.2009), riferiva che dal 2017 la si era trasferita nel Regno Unito – Manche- Per_2 CP_1 ster- portando con sé i figli, con il consenso paterno;
erano addivenuti a separazione consensuale con la previsione dell'affido condiviso dei figli e loro collocazione presso la madre nel Regno
Unito, ampio diritto di visita in favore del padre, gravato da contenuto al mantenimento della prole;
la separazione veniva omologata con decreto del Tribunale di Cuneo 10.2.22.
Non avendo ripreso la convivenza instava per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio senza nulla chiedere in punto affidamento dei figli.
1 La si costituiva in giudizio nulla opponendo alla domanda sullo status, ma chiedendo che CP_1 venisse regolamentato anche l'affidamento dei figli, con conferma delle disposizioni assunte con- cordemente in sede di separazione.
Il ricorrente aderiva a tale domanda, sicchè la causa poteva essere decisa senza attività istruttoria.
Si osserva.
La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta congiunta: la nel costituirsi ha CP_1 dichiarato di accetta la proroga di giurisdizione e l'applicazione della legge italiana in relazione alle domande anche inerenti la prole , conformemente al disposto di cui all'art. 10 Regolamento (UE)
n. 1111/2019, agli artt. 37 e 45 L. 218/1995 ed all'art. 8 del richiamato Protocollo dell'Aja del
2007.
Le conclusioni assunte congiuntamente dalle parti sono le seguenti:
“affidare la minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsa- Persona_3 bilità genitoriale in merito all'ordinaria amministrazione;
confermare la collocazione prevalente della minore presso la madre, oggi in Manchester (Regno
Unito) al fine di consentirle il completamento del percorso scolastico avviato e la sua residenza anagrafica e domicilio con il padre, di cui è figlia minorenne fiscalmente a carico;
confermare che il figlio maggiorenne è fiscalmente a carico del padre;
Persona_4 disporre che il padre possa visitare la minore e tenerla con sé liberamente, tenuto Persona_3 conto delle sue esigenze, anche conducendola in Italia a sue spese e provvedendo al suo rientro, in periodi da previamente concordare con l'altro genitore;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli nella misura complessiva di
€ 400,00 mensili, da corrispondersi a su IBAN da lei indicato entro il giorno 15 Controparte_1 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Ciascun genitore si farà carico nella misura del 50% delle spe- se mediche, scolastiche, sportive e ricreative, relative ai figli secondo quanto stabilito dal Proto- collo d'intesa siglato dal Tribunale di Torino del 15/03/2016, di cui le parti hanno preso visione dichiarando di richiamarne i contenuti. È facoltà delle parti provvedere, ciascuno con spese a proprio carico, nell'interesse del minore, ad ulteriori spese straordinarie facoltative;
prendere atto che i genitori concordano che l'assegno unico erogato in favore dei figli così come ogni altro beneficio di diritto italiano sarà trattenuto e riscosso dal padre, in capo al quale sono fiscalmente a carico;
accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
prendere atto che con la sottoscrizione delle presenti condizioni i coniugi dichiarano di aver risol- to ogni questione economica tra di loro dandosi reciproca quietanza. Spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13.8 LPF”
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle condi- zioni congiunte. 2 La domanda può essere accolta in quanto le condizioni sulle quali i coniugi hanno trovato ac- cordo come da note autorizzate e sopra riportate sono conformi alla legge: quanto alla figlia mi- nore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, le condizioni ine- Per_2 renti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario paiono adeguate, quanto al mantenimento di entrambi i figli, per essere divenuto maggiorenne, ma ancora stu- Persona_1 dente, le stesse rispondono agli interessi della prole;
non risultano formulate condizioni quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi che hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da rite- nersi disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cervasca in data 15.10.2012 da
n. il 19/12/1982 in NIGERIA, Parte_1
E
n. il 26/12/1975 in NIGERIA, Controparte_1 alle condizioni dagli stessi concordate nelle note del 9.1.2025 come in parte motiva trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Cervasca ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
MORIZIO ALBERTO che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
Contro
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. SERALE ALDO che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha chiesto la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio da Parte_1 CP_1
sposata in data 15.10.12 in Cervasca e da cui sono nati i figli ( 10.7.2006) e
[...] Persona_1
(28.1.2009), riferiva che dal 2017 la si era trasferita nel Regno Unito – Manche- Per_2 CP_1 ster- portando con sé i figli, con il consenso paterno;
erano addivenuti a separazione consensuale con la previsione dell'affido condiviso dei figli e loro collocazione presso la madre nel Regno
Unito, ampio diritto di visita in favore del padre, gravato da contenuto al mantenimento della prole;
la separazione veniva omologata con decreto del Tribunale di Cuneo 10.2.22.
Non avendo ripreso la convivenza instava per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio senza nulla chiedere in punto affidamento dei figli.
1 La si costituiva in giudizio nulla opponendo alla domanda sullo status, ma chiedendo che CP_1 venisse regolamentato anche l'affidamento dei figli, con conferma delle disposizioni assunte con- cordemente in sede di separazione.
Il ricorrente aderiva a tale domanda, sicchè la causa poteva essere decisa senza attività istruttoria.
Si osserva.
La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta congiunta: la nel costituirsi ha CP_1 dichiarato di accetta la proroga di giurisdizione e l'applicazione della legge italiana in relazione alle domande anche inerenti la prole , conformemente al disposto di cui all'art. 10 Regolamento (UE)
n. 1111/2019, agli artt. 37 e 45 L. 218/1995 ed all'art. 8 del richiamato Protocollo dell'Aja del
2007.
Le conclusioni assunte congiuntamente dalle parti sono le seguenti:
“affidare la minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsa- Persona_3 bilità genitoriale in merito all'ordinaria amministrazione;
confermare la collocazione prevalente della minore presso la madre, oggi in Manchester (Regno
Unito) al fine di consentirle il completamento del percorso scolastico avviato e la sua residenza anagrafica e domicilio con il padre, di cui è figlia minorenne fiscalmente a carico;
confermare che il figlio maggiorenne è fiscalmente a carico del padre;
Persona_4 disporre che il padre possa visitare la minore e tenerla con sé liberamente, tenuto Persona_3 conto delle sue esigenze, anche conducendola in Italia a sue spese e provvedendo al suo rientro, in periodi da previamente concordare con l'altro genitore;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli nella misura complessiva di
€ 400,00 mensili, da corrispondersi a su IBAN da lei indicato entro il giorno 15 Controparte_1 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Ciascun genitore si farà carico nella misura del 50% delle spe- se mediche, scolastiche, sportive e ricreative, relative ai figli secondo quanto stabilito dal Proto- collo d'intesa siglato dal Tribunale di Torino del 15/03/2016, di cui le parti hanno preso visione dichiarando di richiamarne i contenuti. È facoltà delle parti provvedere, ciascuno con spese a proprio carico, nell'interesse del minore, ad ulteriori spese straordinarie facoltative;
prendere atto che i genitori concordano che l'assegno unico erogato in favore dei figli così come ogni altro beneficio di diritto italiano sarà trattenuto e riscosso dal padre, in capo al quale sono fiscalmente a carico;
accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
prendere atto che con la sottoscrizione delle presenti condizioni i coniugi dichiarano di aver risol- to ogni questione economica tra di loro dandosi reciproca quietanza. Spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13.8 LPF”
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle condi- zioni congiunte. 2 La domanda può essere accolta in quanto le condizioni sulle quali i coniugi hanno trovato ac- cordo come da note autorizzate e sopra riportate sono conformi alla legge: quanto alla figlia mi- nore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, le condizioni ine- Per_2 renti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario paiono adeguate, quanto al mantenimento di entrambi i figli, per essere divenuto maggiorenne, ma ancora stu- Persona_1 dente, le stesse rispondono agli interessi della prole;
non risultano formulate condizioni quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi che hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da rite- nersi disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cervasca in data 15.10.2012 da
n. il 19/12/1982 in NIGERIA, Parte_1
E
n. il 26/12/1975 in NIGERIA, Controparte_1 alle condizioni dagli stessi concordate nelle note del 9.1.2025 come in parte motiva trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Cervasca ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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