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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9325/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
ZZ (Na) alla Via A. Artiaco n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Tafuto che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 3918/2024, pubblicata in data 06.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
7458/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3918/2024, emessa in
[...] data 16.11.2021 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 7458/2021, pubblicata in data 06.06.2024 e non notificata. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820160002945639000, avente ad oggetto contravvenzioni del Codice della Strada elevate nel 2014.
, quindi, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. eccependo CP_1
l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale del sotteso diritto credito, data l'assenza di atti interruttivi.
Costituitasi nel giudizio di primo grado l' rilevava, in via Parte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, nonché l'errata qualificazione della domanda attorea e la conseguente incompetenza per materia del giudice adito;
nel merito, evidenziava la regolarità della notifica al debitore della cartella in data
16.04.2016, nonché la successiva notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale, pertanto, deduceva l'infondatezza dell'avversa eccezione.
Il Giudice di pace di Napoli nord, in accoglimento dell'opposizione proposta, annullava la cartella di esattoriale e dichiarava estinto il diritto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
L'appellante, a sostegno del gravame, ha ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire e violazione di legge;
oltre a tale assorbente motivo, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento. Dunque, ha concluso per la riforma della pronuncia impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
e la seppur ritualmente citati, non si sono costituiti e CP_1 Controparte_2 ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Si osserva che assume rilievo derimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 3
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6
Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9325/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Napoli nord, n. 3918/2024, pubblicata in data 06.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 7458/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
3. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 15.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9325/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
ZZ (Na) alla Via A. Artiaco n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Tafuto che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 3918/2024, pubblicata in data 06.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
7458/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3918/2024, emessa in
[...] data 16.11.2021 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 7458/2021, pubblicata in data 06.06.2024 e non notificata. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820160002945639000, avente ad oggetto contravvenzioni del Codice della Strada elevate nel 2014.
, quindi, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. eccependo CP_1
l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale del sotteso diritto credito, data l'assenza di atti interruttivi.
Costituitasi nel giudizio di primo grado l' rilevava, in via Parte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, nonché l'errata qualificazione della domanda attorea e la conseguente incompetenza per materia del giudice adito;
nel merito, evidenziava la regolarità della notifica al debitore della cartella in data
16.04.2016, nonché la successiva notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale, pertanto, deduceva l'infondatezza dell'avversa eccezione.
Il Giudice di pace di Napoli nord, in accoglimento dell'opposizione proposta, annullava la cartella di esattoriale e dichiarava estinto il diritto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
L'appellante, a sostegno del gravame, ha ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire e violazione di legge;
oltre a tale assorbente motivo, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento. Dunque, ha concluso per la riforma della pronuncia impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
e la seppur ritualmente citati, non si sono costituiti e CP_1 Controparte_2 ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Si osserva che assume rilievo derimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 3
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6
Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9325/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Napoli nord, n. 3918/2024, pubblicata in data 06.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 7458/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
3. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 15.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione