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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1629/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDO MARIA,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. BUSCAINO DONATELLA
PEC: Email_2
appellato e appellante incidentale
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 525/2024 resa dal Tribunale di Trapani il
2.8.24, nella causa n. 2260/2020, per i motivi dedotti in premessa, - dichiarare l'addebito della separazione in capo al coniuge Sig. in considerazione del suo Controparte_1 comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
- stabilire e porre a carico dell'odierno appellato Sig. , un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
1 Sig.ra dell'importo di € 700,00 assegno rivalutabile da corrispondere Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda;
Condannare alle spese ed ai compensi professionali del primo e del secondo grado di giudizio”
Conclusioni per l'appellante incidentale:
- Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra notificato in data 21.10.2024 Parte_2
avverso la sentenza emessa n. 525/2024 emessa dal Tribunale di Trapani in composizione collegiale in data 31.07.2024 e pubblicata in data 02.08.2024”.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 525/2024 del 10 luglio 2024, il Tribunale di Trapani, per quello che in questa sede rileva, ha pronunciato la separazione personale tra le parti, che avevano contratto matrimonio a Trapani in data 13 luglio 1999; ha assegnato a la casa Parte_2
coniugale affinché vi coabiti con la GL (nata il [...], Persona_1 dunque maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente); ha rigettato la domanda di addebito della separazione spiegata da;
ha posto a carico di Parte_2 [...]
l'obbligo di concorrere al mantenimento della GL Controparte_1 Persona_1 nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie e di corrispondere a l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento. Parte_2
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 1° ottobre 2024 e articolato in due motivi di gravame: con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di addebito della separazione a;
con il secondo motivo ha lamentato Controparte_1
l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale fissato l'ammontare del suo assegno di mantenimento in soli € 300,00 anziché in € 700,00 mensili.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con atto depositato il 15 gennaio 2025, si è costituito proponendo altresì appello incidentale nel quale ha Controparte_1
chiesto la riduzione del contributo al mantenimento della GL a € 250,00 mensili in ragione dei mutati tempi di permanenza della stessa presso i genitori e di disporre la corresponsione di tale mantenimento direttamente nelle mani della GL in ragione della volontà in tal senso dalla stessa manifestata.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
2 5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 febbraio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello principale è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono. L'appello incidentale è invece parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni che seguono.
7. Con riferimento all'appello principale, con il primo motivo Parte_2
ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di addebito della separazione a . Ha infatti dedotto l'appellante che attraverso Controparte_1
le dichiarazioni della GL , sentita quale testimone all'udienza del 20 Persona_1 luglio 2023, era stata fornita la prova delle violenze subite da parte di CP_1
- calci inferti con scarpe antinfortunistica, morsi alla spalla, taglio dei fili del
[...] condizionatore - e che, nonostante ciò, il Tribunale non ha di esse tenuto conto evidenziando invece l'elevata e reciproca conflittualità tra i coniugi.
8. Il motivo è infondato.
9. Appare opportuno premettere che, al fine di ottenere la pronuncia di addebito della separazione, è necessario provare il nesso di causalità fra le condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio e l'irrimediabilità della crisi coniugale (v. Cass. Civ. n. 16287/2023)
e che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (v. Cass. civ. Ord. n. 5171/2024).
10. Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che tale prova sia stata raggiunta in quanto non può ritenersi credibile come testimone e, di conseguenza, Persona_1
non possono ritenersi attendibili le sue dichiarazioni. E invero, ella, se da un lato ha riferito con precisione a proposito degli episodi di violenza asseritamente subiti dalla madre,
3 dall'altro, con riferimento alle offese verbali che il padre avrebbe subito da parte della madre, si è invece limitata a dichiarare “Non ho mai fatto caso a quello che mia madre diceva a mio padre”. La non credibilità della teste e l'inattendibilità delle sue dichiarazioni si palesano con ancora maggiore chiarezza se si esaminano le dichiarazioni della teste , Testimone_1 madre di , escussa nel corso dell'udienza del 20 settembre 2022, la Controparte_1
quale deve ritenersi credibile e le sue dichiarazioni attendibili in quanto ha spontaneamente riferito anche fatti non favorevoli al figlio: “però devo aggiungere che sempre per placare le liti è capitato che mi chiamasse anche la sig. , moglie di mio figlio”. La teste ha riferito Pt_2
di un grado di conflittualità tra i coniugi particolarmente elevato, che spesso sfociava in liti anche alla presenza di altri parenti o di soggetti estranei al nucleo familiare: “ci vedevamo principalmente per il pranzo della domenica. Dopo un po' di tempo, però ho deciso di interrompere questi inviti perché tra mio figlio e sua moglie accadevano anche in queste occasioni liti, scatenate, in particolare dall'atteggiamento della sig.a che si alterava Pt_2 facilmente. Visto che la domenica c'erano anche altri parenti o amici invitati, per la situazione ho preferito che mio figlio e sua moglie non venissero più”. Appare dunque quantomai inverosimile che in un siffatto clima la GL della coppia non abbia mai fatto caso a quello che la madre dicesse al padre. La credibilità di , inoltre, risulta Persona_1
ulteriormente minata dalle successive dichiarazioni della nonna paterna relative all'astio provato dalla OT nei confronti del figlio: “In una occasione, anche a casa mia dove mio figlio alloggiava perché era stato buttato fuori di casa, venne mia OT , che Persona_1 non ricordo cosa volesse comprato e visto che mio figlio si è negato, mia OT ha fatto un casino, appellandolo “pezzo di merda” […] mi ricordo l'espressione “alcolizzato di merda” utilizzata da mia OT nei confronti di mio figlio anche nell'occasione in cui venne a casa mia e che ho appena riferito”.
Alla luce dei superiori elementi, pertanto, non possono ritenersi provate, nemmeno secondo lo standard probatorio del “più probabile che non” caratterizzante il processo civile, le Con condotte violente attribuite a e da ciò discende la correttezza del Controparte_1 rigetto da parte del Tribunale della domanda di addebito spiegata da Parte_2 in prime cure.
11. Non può trovare accoglimento il secondo motivo dell'appello principale, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale fissato l'ammontare
4 dell'assegno di mantenimento dovuto da in € 300,00 anziché in € Controparte_1
700,00 mensili, importo che sarebbe stato più proporzionato in relazione ai consistenti redditi dallo stesso percepiti.
12. Occorre premettere al riguardo che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. Cass. civ. n. 12196/2017). Appare altresì opportuno premettere che la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute (v. Cass. Civ. ord. n. 25781/2017).
13. Nel caso di specie, pacifica la sperequazione reddituale al momento esistente tra le parti e non potendosi ritenere che una donna disoccupata di età superiore ai cinquant'anni quale l'appellante possa fruttuosamente inserirsi nel mondo del lavoro,
[...]
non ha allegato specifici elementi utili alla ricostruzione del tenore di vita Parte_2 goduto dalla coppia durante la vita matrimoniale. Esaminando le ultime dichiarazioni dei redditi prodotte da , emerge un reddito mensile medio – al netto Controparte_1 delle profonde variazioni dell'ammontare dell'effettivo reddito mensile così come si evince dagli estratti conto dallo stesso prodotti – pari a circa € 2.100,00 mensili. Egli ha dedotto e provato mediante la produzione dei relativi contratti nel primo grado di giudizio di sostenere spese pari a € 400,00 mensili a titolo di canone di locazione dell'immobile ove vive e a €
230,00 mensili a titolo di rata di un prestito contratto nel 2018, dunque in costanza di
5 matrimonio e per il quale deve presumersi la finalità familiare non essendo stato sul punto allegato o contestato nulla da parte di . Parte_2
Alla luce dei superiori dati, pertanto, e tenuto conto che su grava Controparte_1
altresì l'ulteriore spesa pari a € 500,00 mensili per il mantenimento della GL, deve ritenersi corretta la quantificazione in € 300,00 mensili dell'assegno di mantenimento in favore di effettuata dal Tribunale, non ravvisandosi lo spazio per disporne un Parte_2 aumento così come da ella richiesto.
14. Passando all'esame dell'appello incidentale, deve trovare parziale accoglimento la domanda di riduzione del contributo al mantenimento di in ragione dei Persona_1 mutati tempi della sua permanenza presso il padre.
Ha dedotto l'appellante incidentale che la GL, successivamente alla sentenza di primo grado, si è trasferita a vivere prevalentemente presso di sé, trascorrendo quattro giorni a settimana presso la casa paterna. Tuttavia, ciò può ritenersi pacifico soltanto con riferimento ai mesi di settembre e ottobre 2024, poiché , nella memoria ex art. Parte_2
473-bis 32 c.p.c., ha ammesso la prevalente permanenza della GL presso il padre in tali mesi, ma ha contestato che ciò sia avvenuto anche in seguito, sostenendo invece che la GL
è tornata a vivere prevalentemente presso la madre così come in precedenza. Tale contestazione, sebbene contenuta nella memoria tardivamente depositata - come correttamente ha eccepito l'appellante incidentale - non può per questo ritenersi inefficace in quanto avente ad oggetto un diritto indisponibile quale il mantenimento della GL maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Pertanto, non avendo CP_1
offerto alcun elemento utile a ritenere, anche in via presuntiva, che la GL abbia
[...]
continuato a vivere prevalentemente presso di sé oltre i mesi di settembre e ottobre 2024, la richiesta rimodulazione del contributo al mantenimento in € 250,00 mensili può essere disposta solo con riferimento a tali mesi, in cui la prevalente permanenza presso il padre è pacifica.
15. Non può invece trovare accoglimento la domanda volta a ottenere la corresponsione del contributo al mantenimento direttamente nelle mani della GL . Persona_1
Ancor prima del valore meramente indiziario della dichiarazione sottoscritta dalla GL (cfr.
Cass. Civ. n. 38805/2021), deve infatti rilevarsi che il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio – che non può ritenersi proposta con una mera scrittura
6 privata - , non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (v.
Cass. Civ. ord. n. 34100/2021).
16. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante principale e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza Parte_2 in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 525/2024, emessa dal Tribunale di Trapani il 2 Controparte_1 agosto 2024; in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 525/2024, emessa dal Tribunale di Trapani il 2 agosto 2024, ridetermina, per i soli mesi di settembre e ottobre 2024, in € 250,00 mensili il contributo al mantenimento indiretto di;
Persona_1 conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_2
3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 7 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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