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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4283 2021
TRA
Parte_1 con l'avv. ITTA ROBERTO
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. LEONE FABIOLA e MATTIA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 01.12.2021 e regolarmente notificato, il ricorrente ha convenuto l' davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare l' in persona del Presidente pro-tempore, tenuta a riconoscere la pensione di CP_1
vecchiaia VOART 33033974 , previo riconoscimento ed erogazione dei Supplementi ex-art. 6 L. 2 agosto 1990 n. 233, art. 4 L. 12 agosto 1962 n. 1338, come sostituito dall'art. 19 del d.p.r. 27 aprile
1968 n. 488, nella misura di legge, accertanda in giudizio.
2. Condannare l' in persona del CP_1
Presidente pro-tempore, al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente, delle differenze di quote di pensione relative ai Supplementi, nella misura dovuta determinanda in giudizio, per il maturato nei limiti della prescrizione quinquennale ante-TE 08 5/11/2020 e nel prosieguo dalla scadenza di ciascun rateo maturato e maturando, oltre agli interessi legali maturati maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo, per le causali di cui alla narrativa che precede.
3. Condannare, altresì, il convenuto , sempre in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese, CP_2
diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”
In particolare, allegava il ricorrente, titolare di pensione cat VOART n. 33033974 in godimento da
CP_ 08/2005, avrebbe errato nella determinazione dei tre supplementi di pensioni liquidati con decorrenza rispettivamente 09/2007, 09/2014 e 11/2020.
Sulla scorta di tanto chiedeva disporsi, previo accertamento dell'errore in cui era incorso il convenuto
, la correzione e la riliquidazione della prestazione pensionistica, oltre al pagamento degli CP_2 importi differenziali arretrati. All'uopo allegava analitici conteggi. CP_ Si costituiva in giudizio l' riconoscendo la correttezza del supplemento con decorrenza 09/2014, correttamente determinato e, per cui è spirato il termine di decadenza di cui all'art. 47 dpr 639/1970, sugli altri supplementi si rendeva disponibile alla ricostituzione così deducendo: “Infatti, in merito al primo supplemento, liquidato con decorrenza 09/2007, propone di computare le settimane del CP_1
2007 con ogni probabilità non presenti in estratto al momento della liquidazione. Quanto al terzo supplemento, liquidato con decorrenza 11/2020, si propone l'aggiornamento del montante contributivo in cui ad oggi risultano considerate solo le retribuzioni relative al periodo dal 09/2014 al 12/2016 (121 settimane), ma non quelle retribuzioni relative agli anni 2017/2020 probabilmente perché, al momento della liquidazione del supplemento, tali redditi d'impresa erano ancora da verificare. In virtù di quanto dedotto sinora, si evidenzia la possibilità di ricostituire il supplemento con decorrenza 09/2007 (incremento alla decorrenza di circa 14 euro) ed il supplemento con decorrenza 11/2020 (incremento alla decorrenza di circa 31 euro) al fine di addivenire a bonario componimento. Si allegano i ricalcoli dei supplementi evidenziando che il supplemento con dec.
11/2020 deve essere ridotto del 50% (all.ti 1 e 2).”
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ovvero, in via preliminare di rito: la decadenza dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere la ricostituzione della pensione ex art. 47 dpr 639\1970; in ogni caso, rigettare la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, nonché dichiarare prescritti i ratei differenziali.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti ed espletamento di Ctu contabile, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Preliminarmente con riferimento all'eccezione di decadenza la stessa implica solo la perdita dei ratei pregressi inerenti il triennio antecedente il deposito giudiziario del ricorso.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Va osservato che parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione VOART contestando la
CP_ correttezza dei calcoli disposti da nel 2020 ai fini del computo dei supplementi.
All'uopo pertanto è stata disposta ctu contabile a firma della dott.ssa la quale ha Persona_1 osservato come “l'importo di € 1.078,95 sommato ad € 75,66 da l'importo della pensione mensile che sarebbe dovuta essere dal 1/11/2020 ossia €uro 1.154,61.
La pensione, secondo le stesse determinazioni peritali ma con giusta perequazione di legge, sarà così determinata:
Da 1.01.2018 mensili €uro 1.061,90
Da 1.01.2019 mensili €uro 1.073,58 (+1,1%)
Da 1.01.2020 mensili €uro 1.078,95 (+1,1%)
Da 1.11.2020 mensili €uro 1.154,61 (+1,1%).
Verrà come di seguito esposto operata la giusta perequazione sulla base dei conteggi della pensione che avrebbe dovuto effettivamente percepire la Sig.ra:
Da 1.11.2020 mensili €uro 1.154,61
Da 1.01.2021 mensili €uro 1.154.61”… giungendo ad accertare un credito di euro 9315,40 fino a febbraio 2025.
Tali argomentazioni del ctu, immuni da vizi e censure, appaiono pienamente condivisibili e inducono a ritenere fondato il ricorso.
Il ricorso deve pertanto esser accolto nei limiti di quanto accertato nella CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza e le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto e
CP_ sono poste a carico dell'
Pqm
1) dichiara il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione VOART così come determinata nella CTU;
2) dichiara conseguentemente che l'importo dovuto da riliquidare in favore della ricorrente nei limiti dei ratei mensili a far data da dicembre 2018 a febbraio 2025 è pari a euro 9315,40
CP_ come da tabella riportata nella CTU e per l'effetto condanna al pagamento di detti ratei dovuti oltre i maturandi;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2700,00, oltre CP_1
accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
4) condanna l' al pagamento delle spese di CTU che si liquidano come da separato CP_1
decreto.
Brindisi, 13/05/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4283 2021
TRA
Parte_1 con l'avv. ITTA ROBERTO
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. LEONE FABIOLA e MATTIA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 01.12.2021 e regolarmente notificato, il ricorrente ha convenuto l' davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare l' in persona del Presidente pro-tempore, tenuta a riconoscere la pensione di CP_1
vecchiaia VOART 33033974 , previo riconoscimento ed erogazione dei Supplementi ex-art. 6 L. 2 agosto 1990 n. 233, art. 4 L. 12 agosto 1962 n. 1338, come sostituito dall'art. 19 del d.p.r. 27 aprile
1968 n. 488, nella misura di legge, accertanda in giudizio.
2. Condannare l' in persona del CP_1
Presidente pro-tempore, al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente, delle differenze di quote di pensione relative ai Supplementi, nella misura dovuta determinanda in giudizio, per il maturato nei limiti della prescrizione quinquennale ante-TE 08 5/11/2020 e nel prosieguo dalla scadenza di ciascun rateo maturato e maturando, oltre agli interessi legali maturati maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo, per le causali di cui alla narrativa che precede.
3. Condannare, altresì, il convenuto , sempre in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese, CP_2
diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”
In particolare, allegava il ricorrente, titolare di pensione cat VOART n. 33033974 in godimento da
CP_ 08/2005, avrebbe errato nella determinazione dei tre supplementi di pensioni liquidati con decorrenza rispettivamente 09/2007, 09/2014 e 11/2020.
Sulla scorta di tanto chiedeva disporsi, previo accertamento dell'errore in cui era incorso il convenuto
, la correzione e la riliquidazione della prestazione pensionistica, oltre al pagamento degli CP_2 importi differenziali arretrati. All'uopo allegava analitici conteggi. CP_ Si costituiva in giudizio l' riconoscendo la correttezza del supplemento con decorrenza 09/2014, correttamente determinato e, per cui è spirato il termine di decadenza di cui all'art. 47 dpr 639/1970, sugli altri supplementi si rendeva disponibile alla ricostituzione così deducendo: “Infatti, in merito al primo supplemento, liquidato con decorrenza 09/2007, propone di computare le settimane del CP_1
2007 con ogni probabilità non presenti in estratto al momento della liquidazione. Quanto al terzo supplemento, liquidato con decorrenza 11/2020, si propone l'aggiornamento del montante contributivo in cui ad oggi risultano considerate solo le retribuzioni relative al periodo dal 09/2014 al 12/2016 (121 settimane), ma non quelle retribuzioni relative agli anni 2017/2020 probabilmente perché, al momento della liquidazione del supplemento, tali redditi d'impresa erano ancora da verificare. In virtù di quanto dedotto sinora, si evidenzia la possibilità di ricostituire il supplemento con decorrenza 09/2007 (incremento alla decorrenza di circa 14 euro) ed il supplemento con decorrenza 11/2020 (incremento alla decorrenza di circa 31 euro) al fine di addivenire a bonario componimento. Si allegano i ricalcoli dei supplementi evidenziando che il supplemento con dec.
11/2020 deve essere ridotto del 50% (all.ti 1 e 2).”
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ovvero, in via preliminare di rito: la decadenza dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere la ricostituzione della pensione ex art. 47 dpr 639\1970; in ogni caso, rigettare la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, nonché dichiarare prescritti i ratei differenziali.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti ed espletamento di Ctu contabile, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Preliminarmente con riferimento all'eccezione di decadenza la stessa implica solo la perdita dei ratei pregressi inerenti il triennio antecedente il deposito giudiziario del ricorso.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Va osservato che parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione VOART contestando la
CP_ correttezza dei calcoli disposti da nel 2020 ai fini del computo dei supplementi.
All'uopo pertanto è stata disposta ctu contabile a firma della dott.ssa la quale ha Persona_1 osservato come “l'importo di € 1.078,95 sommato ad € 75,66 da l'importo della pensione mensile che sarebbe dovuta essere dal 1/11/2020 ossia €uro 1.154,61.
La pensione, secondo le stesse determinazioni peritali ma con giusta perequazione di legge, sarà così determinata:
Da 1.01.2018 mensili €uro 1.061,90
Da 1.01.2019 mensili €uro 1.073,58 (+1,1%)
Da 1.01.2020 mensili €uro 1.078,95 (+1,1%)
Da 1.11.2020 mensili €uro 1.154,61 (+1,1%).
Verrà come di seguito esposto operata la giusta perequazione sulla base dei conteggi della pensione che avrebbe dovuto effettivamente percepire la Sig.ra:
Da 1.11.2020 mensili €uro 1.154,61
Da 1.01.2021 mensili €uro 1.154.61”… giungendo ad accertare un credito di euro 9315,40 fino a febbraio 2025.
Tali argomentazioni del ctu, immuni da vizi e censure, appaiono pienamente condivisibili e inducono a ritenere fondato il ricorso.
Il ricorso deve pertanto esser accolto nei limiti di quanto accertato nella CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza e le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto e
CP_ sono poste a carico dell'
Pqm
1) dichiara il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione VOART così come determinata nella CTU;
2) dichiara conseguentemente che l'importo dovuto da riliquidare in favore della ricorrente nei limiti dei ratei mensili a far data da dicembre 2018 a febbraio 2025 è pari a euro 9315,40
CP_ come da tabella riportata nella CTU e per l'effetto condanna al pagamento di detti ratei dovuti oltre i maturandi;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2700,00, oltre CP_1
accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
4) condanna l' al pagamento delle spese di CTU che si liquidano come da separato CP_1
decreto.
Brindisi, 13/05/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio