Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1359/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'avv. Umberto Parte_1
Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Piazza Principe
Umberto n. 35;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) accertare e dichiarare l'inabilità civile totale (100%); 2) per l'effetto condannare le convenute amministrazioni, in persona dei rispettivi rapp.ti p.t., come sopra indicati e domiciliati, per quanto di diritto, a corrispondere a favore dell'istante la pensione d'inabilità, ex art. 12 L. 118/71 e tanto a partire dalla data della visita di revisione del 17/12/19 o comunque subordinatamente da quando ritenuto di diritto ed accertato in corso di causa, con maggiorazione degli interessi di mora, come per legge, quantificando ex art. 38 DL98/2011, convertito in L.
111/11, l'importo della prestazione dedotta in giudizio, per i ratei fino al deposito del presente atto in € 12177,00 circa oltre gli interessi a tutt'oggi, e il valore complessivo della stessa, determinato ex art. 13 cpc., fino ad € 26.000,00; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 12.03.2022, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato a decorrere dalla data della revoca amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisite la relazione integrativa, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1 Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico, avendo, in particolare, sottovalutato il linfoma non HO di cui
è affetto, cui andrebbe attribuito un codice tabellare diverso con una maggiore percentuale invalidante. Deduceva, inoltre, un significativo peggioramento delle proprie condizioni di salute, come da documentazione medica sopravvenuta.
2.1 In ragione dell'ulteriore documentazione medica prodotta, di formazione successiva alla conclusione delle operazioni peritali di prima fase, si è ritenuto necessario un approfondimento medico, disponendo che il c.t.u. già nominato in ATP, dott. procedesse ad una Persona_1 integrazione della consulenza, anche al fine di verificare l'eventuale aggravamento delle infermità sofferte dall'odierno istante.
All'esito del nuovo accesso peritale, il consulente ha rilevato un effettivo peggioramento delle condizioni cliniche del sig. , giungendo così a ritenere sussistente il requisito sanitario per la Pt_1 pensione di inabilità civile a decorrere dal mese di luglio 2023.
3. In prima fase, il consulente tecnico, sulla scorta dell'esame obiettivo praticato e delle risultanze della documentazione medica allegata, formulava la seguente diagnosi: “1) Linfoma non
HO già trattato con resezione chirurgica di localizzazione neoplastica all'arto superiore destro integrata da chemioterapia adiuvante e trapianto autologo di cellule staminali, in attuale follow-up e terapia farmacologica di supporto per residua ipogammaglobulinemia;
2) Disturbo ansioso-depressivo reattivo”, precisando che “entrambe le suddette infermità erano già presenti all'epoca di effettuazione della visita medica di revisione del 17.12.2019 e, successivamente, CP_1 nessuna di esse risulta aver subito alcun significativo aggravamento nel corso del tempo, anche in considerazione del fatto che la stessa patologia neoplastica risulta tuttora in fase di remissione clinica”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il perito così argomentava: “Sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 29.2.92 supp. ord.), la valutazione del grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa derivante dalle affezioni descritte, singolarmente considerate, è la seguente:
• Linfoma non HO già trattato con resezione chirurgica di localizzazione neoplastica all'arto superiore destro integrata da chemioterapia adiuvante e trapianto autologo di cellule staminali, in attuale follow-up e terapia farmacologica di supporto per residua ipogammaglobulinemia: 70%.Tenuto conto sia della mancanza di qualsivoglia segno di recidiva o di progressione neoplastica ai vari controlli clinici e strumentali effettuati fino ad oggi, tale patologia non può essere più ritenuta una neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, anche in considerazione del periodo di tempo ormai trascorso dall'esecuzione della terapia chirurgica (più di 6 anni). Pertanto, tenuto debitamente conto che a suddetta patologia risulta residuata una lieve paresi post-chirurgica dell'avambraccio destro, nonché una ridotta concentrazione di gammaglobuline nel sangue (ipogammaglobulinemia) con conseguente possibile alterazione della capacità del sistema immunitario di rispondere ad eventuali infezioni, così da comportare la necessità di uno specifico trattamento infusionale endovenoso praticato mensilmente in regime di day hospital, si ritiene che la riduzione percentuale della capacità lavorativa del ricorrente sia congruamente valutabile nella misura percentuale del 70%, così come previsto in misura fissa dal codice tabellare 9323 relativo all'infermità “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”.
• Disturbo ansioso-depressivo reattivo: 15%. Valutazione effettuata per analogia con l'infermità
“nevrosi ansiosa (codice 2207, valutazione indicata nella misura fissa del 15%)”. Che, peraltro,
l'entità clinica di tale patologia sia del tutto modesta, risulta avvalorato dal fatto che, al colloquio psichico condotto all'atto della visita peritale dallo scrivente CTU, pur in presenza di una lieve deflessione del tono dell'umore e di note d'ansia, entrambe da correlare ad una costante preoccupazione per il timore di eventuali recidive della patologia neoplastica, non sono assolutamente emerse alterazioni delle capacità relazionali interpersonali e sociali, né sono stati in alcun modo rilevati disturbi fobico-ossessivi, idee deliranti o fenomeni dispercettivi. A tal proposito, peraltro, vi è da rilevare che, né dall'esame degli atti, né da quanto riferito anamnesticamente in prima persona dal periziato, risulta assolutamente che lo stesso abbia mai avuto necessità di sottoporsi a controlli psichiatrici o di praticare specifica terapia psicofarmacologica.
Le suddette patologie risultano in coesistenza tra di loro per cui, applicando i criteri di cui al
D.M. Sanità 5.02.1992, (calcolo riduzionistico secondo la formula di Balthazard), il grado percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa complessivamente determinabile risulta pari al 75% (settantacinque per cento) a far data sin dall'epoca di effettuazione della visita di revisione del 17.12.2019”. CP_1
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta del documentato aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
All'esito del nuovo accesso peritale, in considerazione della documentazione sanitaria sopravvenuta, il c.t.u. ha accertato che “…successivamente al precedente accesso peritale del
5.11.2021, si è verificato il sopravvenuto riscontro delle seguenti ulteriori patologie: “1)
Broncopneumopatia cronica enfisematosa;
2) Cardiopatia ischemica post-infartuale; 3) Ernia inguinale a destra”.
In particolare, la prima di tali infermità risulta documentata per la prima volta nel mese di gennaio 2022 (cfr. relativa consulenza pneumologica del 24.01.2022), mentre le altre due solo nel recente mese di luglio 2023: più precisamente, la cardiopatia ischemica è stata riscontrata nel corso di ricovero per precordialgia presso l'Ospedale Villa Betania di Napoli (cfr. relative certificazioni del 13.07.2023), mentre la patologia erniaria risulta documentata agli atti a seguito di esame TAC addome del 6.07.2023, oltre ad essere stata poi confermata anche clinicamente in occasione della visita peritale effettuata dallo scrivente CTU.
Per quanto invece riguarda quella “ipoacusia percettiva bilaterale” menzionata dal referto audiometrico del 31.01.2023, vi è da rilevare che , anche nel corso dell'attuale accertamento medico -legale, il periziato ha mostrato di udire abbastanza agevolmente la voce di conversazione alla distanza interlocutoria, per cui è del tutto verosimilmente da ritenere che l'anomalia del tracciato audiometrico descritta in tale referto sia da imputare con ogni probabilità ad una non ottimale collaborazione offerta dal soggetto durante l'esecuzione dell'esame e che, di conseguenza,
l'eventuale deficit uditivo, ove mai effettivamente presente, non sia comunque tale da comportare di fatto una reale riduzione della sua capacità lavorativa.
Con specifico riferimento alle tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, la valutazione del grado percentuale di invalidità derivante dalle affezioni sopravvenute successivamente alla valutazione già operata nel corso del precedente accertamento tecnico preventivo, è la seguente:
• Broncopneumopatia cronica enfisematosa: 65%. Considerata l'evidenza radiologica agli atti di riscontro di enfisema polmonare (cfr. referti TAC torace del 24.01.2022 e del 6.07.2023), e tenuto altresì conto che in occasione dell'attuale visita medica peritale è stata obiettivamente rilevata una riduzione del murmure vescicolare associata a ronchi e rantoli diffusi su tutto l'ambito toracico , in assenza di contestuale rilievo clinico di cianosi o dispnea a riposo, nel caso in esame risulta congruamente applicabile lo specifico codice tabellare 6456, che valuta in misura fissa del
65% la “broncopneumopatia ostruttiva cronica, prevalentemente enfisema.
• Cardiopatia ischemica post -infartuale: 50%. In considerazione del discreto compenso emodinamico e pressorio rilevato clinicamente, con assenza di cianosi, angor, dispnea ed edemi declivi, e tenuto nel contempo conto del fatto che, pur in assenza di fenomeni dilatativi delle cavità cardiache e di una funzione sistolica globale da considerare semplicemente ai limiti bassi della norma (FE 50%), l'esame ecocardiografico documenta comunque “evidenza di ipocinesia medio - basale della parete anteriore e di acinesia con evoluzione aneurismatica della parete antero- laterale medio -basale”, nonché una “insufficienza tricuspidale di grado moderato severo”, tale patologia, valutata nella sua globalità, è da ritenere responsabile di una riduzione della capacità lavorativa equivalente a quella prevista in misura massima per l'infermità “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) (codice 6442, valutazione indicata in misura compresa tra 41% e 50%)”.
• Ernia inguinale a destra: 1 1%. In presenza di sola sintomatologia algica ricorrente a livello inguinale, senza alcuna evidenza clinica o anamnestica di eventuali complicanze erniarie o di significativi disturbi del transito intestinale, per tale patologia si propende per analogia per l'applicazione in misura minima del codice tabellare 7338, che valuta in misura compresa tra 11%
e 20% l'infermità “paresi dell'arto inferiore con deficit di forza lieve”.
Tenuto conto della percentuale invalidante già stabilita all'epoca della visita medica di CP_1 revisione del 17.12.2019 (75%) ed operando per la valutazione delle patologie di nuova insorgenza il calcolo riduzionistico della formula di Balthazard prevista per le infermità coesistenti dal D.M.
Sanità 5 febbraio 1992,si ottiene un grado percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente pari al 91% (novantuno per cento) a far data dal mese di gennaio 2022
(allorché risulta documentata la presenza della pneumopatia enfisematosa) ed al 96% (novantasei per cento) a far data dal successivo mese di luglio 2023 (epoca di riscontro della cardiopatia ischemica e della patologia erniaria).
In realtà, vi è a tal proposito da rilevare che, incidendo entrambe su apparati tra di loro in stretta correlazione funzionale, la patologia respiratoria e quella cardiaca non possono essere considerate coesistenti in senso stretto, ma sono da ritenere almeno parzialmente in concorrenza tra di loro , per cui la semplice applicazione per esse della rigida formula di Balthazard appare certamente riduttiva, così da rendere certamente sottostimata quella complessiva percentuale invalidante del 96% in tal modo calcolata a seguito dell'insorgenza nel luglio 2023 della patologia cardiaca .
Pertanto, tenuto debitamente in considerazione il reciproco potenziamento delle ripercussioni funzionali determinate dalla patologia respiratoria e da quella cardiaca, si può a giusta ragione affermare che, a far data dal mese di luglio 2023 (epoca a cui risale il riscontro della cardiopatia), il grado percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa del periziato possa essere congruamente quantificato nella misura massima del 100% (cento per cento)”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dal mese di luglio 2023.
4.1. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
5. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario da data successiva al deposito del ricorso in opposizione, si dispone la compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dal luglio 2023;
• Compensa le spese di entrambe le fasi di giudizio;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno