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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1979/2023 promossa da:
CP_1 Parte_1 [...]
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GERARDO GATTI e dell'avv. PIER FRANCESCO FERRARI, elettivamente domiciliato in STRADA PETRARCA 9, 43121 PARMA presso il difensore avv. GERARDO GATTI.
APPELLANTE
contro
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
ANNAMARIA SOAVI e dell'avv. EMILIA BRIDELLI, elettivamente domiciliato in pagina 1 di 12 VIALE PANZACCHI 5, 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. MARIA LEA
MALTONI.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica a far parte integrante del verbale d'udienza tenuta il 28/01/25.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Controparte_3
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, il Fallimento
[...]
e in concordato preventivo, proponendo Controparte_4
opposizione avverso il decreto n. 637/2021, con cui l'adìto Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore della Curatela convenuta, la somma di euro 34.244,35, oltre interessi moratori e spese legali, a titolo di residuo corrispettivo pattuito dalle parti con il contratto di appalto stipulato in data 01/04/2011 ed avente ad oggetto la realizzazione, da parte dell'ingiungente, allora in bonis, di un pontile d'attracco.
In particolare, l'opponente esponeva che il regolamento contrattuale prevedeva l'esecuzione di lavori per un controvalore complessivo di euro 281.481,05, di cui le prime due quote versate in concomitanza dell'approvazione dei primi due SAL, rispettivamente, in data 15/12/2011 e 05/04/2012. Contr Asseriva altresì l'opponente che la terza e ultima rata di non era stata liquidata in ragione, da un lato, del mancato trasferimento alla committente della proprietà del pontile galleggiante, ancora intestata in capo alla subappaltatrice e cessionaria del credito in questione, e, dall'altro, della irregolarità della Controparte_6 posizione dell'appaltatrice rispetto alle prescrizioni relative Controparte_4
al Durc, a causa di un'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS di euro 26.919,00.
pagina 2 di 12 L'opponente aveva, quindi, concluso chiedendo di “revocare l'opposto decreto e dichiarare non dovuta la somma richiesta, e per l'effetto accertare e dichiarare
l'inadempimento del fallimento e in Controparte_4
concordato preventivo in punto a trasferimento in proprietà al di del CP_3 CP_3
pontile galleggiante, registrato con la matricola 4028 PVG al registro delle navi minori
e galleggianti della provincia di Pavia, intestato alla ditta costruttrice CP_6
via Piarda Vecchia 9, Travacò Siccomario - PAVIA;
con vittoria di spese di
[...] giudizio.”
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la Curatela opposta aveva contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti e, conseguentemente, aveva concluso come segue: “in via principale, respingere l'opposizione proposta dal
[...]
siccome inammissibile, improcedibile, infondata, in fatto e in diritto, non CP_3 provata o come meglio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, condannare il a corrispondere al Fallimento della Controparte_3
società e in Concordato Preventivo le Controparte_4
somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, o quella diversa somma che risulterà dovuta a seguito di istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge del presente giudizio nonché della fase monitoria”.
L'adìto Tribunale di Parma, con sentenza n. 940/2023, resa in data 07/07/23, in accoglimento dell'opposizione proposta dal e previa revoca del Controparte_3
decreto ingiuntivo opposto, ha rigettato la pretesa creditoria fatta valere dall'ingiungente, per grave inadempimento dell'appaltatrice, consistito nell'omessa intestazione a favore della Stazione Appaltante della titolarità dell'opera oggetto di appalto, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dal di Controparte_3
corrispondere il saldo del pattuito compenso.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il
[...]
e in concordato preventivo ha Controparte_7
pagina 3 di 12 proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di impugnazione : 1) violazione dell'art. 1460, comma 1 c.c. e 72, comma 1, l. 267/1942
Inammissibilità, nella fattispecie, dell'eccezione di inadempimento spiegata dal
[...]
; 2) insussistenza di un “grave inadempimento al contratto” della società CP_3
Controparte_4
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, “previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 940/2023 emessa dal Tribunale di Parma, Giudice Dott.ssa A. Ioffredi, nell'ambito del giudizio n.
2247/2021 R.G., depositata in cancelleria in data 10.7.2023, non notificata, condannare il a corrispondere al della società Controparte_3 CP_1 [...]
e in Concordato Preventivo la somma di euro 34.244,35 IVA Controparte_4
inclusa, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo a titolo di residuo corrispettivo dovuto in relazione al contratto di appalto n. rep. 14129 del 1.4.2011 del stipulato in data 1.4.2011. Con vittoria Controparte_3
di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre a quelli relativi alla fase monitoria”.
Il appellato si è costituito in giudizio e, contestando la fondatezza, in fatto e in CP_3 diritto, dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo, “confermare in toto l'impugnata sentenza n° 930/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data
10/07/2023 e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dal
[...]
e in concordato preventivo perché infondato in Controparte_7
fatto e diritto. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 28 gennaio 2025, la Corte, acquisite le comparse conclusionali e le memorie di replica già depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 4 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi d'impugnazione dedotti dall'appellante non siano meritevoli di accoglimento, e che, per l'effetto, l'appellata sentenza debba essere integralmente confermata.
1) Violazione dell'art. 1460, comma 1 c.c. e 72, comma 1, l. 267/1942
Inammissibilità, nella fattispecie, dell'eccezione di inadempimento sollevata dal
. Controparte_3
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato l'ammissibilità dell'eccezione sollevata dall'opponente di inadempimento ex art. Controparte_3
1460, comma 1, c.c., evidenziando, preliminarmente, come la stessa Stazione Appaltante non avesse mai contestato il credito de quo, né negato l'esecuzione a regola d'arte, e nei tempi prefissati, dell'opera.
A sostegno del suddetto motivo di impugnazione, la Curatela appellante ha richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “A seguito del fallimento che rende il contratto di appalto, anche di opera pubblica, inefficace 'ex nunc' e, dunque, non più eseguibile (arg. L. Fall., ex art. 72, comma 1), al curatore spetta il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento; la stazione appaltante può rifiutare il pagamento delle opere ineseguite o eseguite non a regola d'arte, ma non può invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., in tema di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora sciolto e quindi eseguibile (…)
L'eccezione d'inadempimento, che consente la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, in presenza di inadempimento della controparte, configura uno strumento accordato alla parte che voglia salvaguardare i propri interessi, nella prospettiva della esecuzione (e dunque conservazione) del contratto, alla quale
l'eccezione serve appunto di stimolo (cfr. Cass. n. 2923 del 1986).
pagina 5 di 12 Una volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa e, quindi, anche per il fallimento, l'art. 1460 c.c. non può essere invocato …” (SS.UU. n. 5685/2020; grassetto e sottolineatura dell'appellante).
Il motivo di appello è infondato.
Tanto la deduzione in sé, quanto l'esegesi pretoria richiamata, infatti, non sono conferenti alla fattispecie concreta in esame, in quanto l'eccezione di inadempimento di cui trattasi era stata sollevata dalla Stazione Appaltante, in via stragiudiziale, quando l'appaltatrice era ancora in bonis, sicchè, in linea con il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. 20-11-2015, n.
23810; in senso conforme anche la più recente Cass. Civ., Ord. 30-09-2021 n. 26573), il contratto oggetto di causa non si ancora “sciolto”.
Infatti, già in data 7 settembre 2012, in occasione della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il aveva diffidato l'appaltatrice S.O.V.E. ad Controparte_3
adempiere alle ulteriori obbligazioni dedotte in contratto, tra cui quella oggetto di causa, assegnandole, a tal fine, un termine di sessanta giorni, inutilmente decorso.
Risulta, per ciò, che il contratto inter partes si era già risolto, ope iuris, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a seguito del vano decorso del termine assegnato per l'adempimento, in epoca ben antecedente alla sottoposizione dell'appaltatrice alla Controparte_4
procedura fallimentare, dichiarata dal Tribunale di Parma con sentenza n. 10 del 2018.
Oltretutto, nel caso di specie, non sembrano ricorrere le condizioni richieste ai fini dell'applicazione dell'invocato art. 72 L. Fall., che, come noto, presuppone che il contratto sia ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti.
Tale condizione è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che a non dover essere state eseguite, da ciascuna delle due parti, sono le prestazioni fondamentali scaturenti dal contratto (Cass. civ., Sez. I, Sent., 04/04/1973, n. 934; Cass. civ., Sez. I,
05/09/2000, n. 11627).
In particolare, nel contratto di appalto d'opera pubblica queste ultime, per l'appaltatore, coincidono indubbiamente con quelle operazioni che, d'insieme, concorrono alla realizzazione materiale del bene, con la conseguenza che, nella fattispecie concreta in pagina 6 di 12 esame, dalla mancata consegna dei documenti necessari per l'immatricolazione del bene non può farsi discendere la non completa esecuzione delle obbligazioni principali a carico dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., 30/05/1983, n. 3708).
La conclusione appena raggiunta non impedisce, però, che la stessa circostanza di fatto
(mancata consegna dei suddetti documenti) possa essere presa in considerazione, senza incorrere in contraddizioni di sorta, al fine di valutare l'esistenza di un grave inadempimento ai sensi degli artt. 1454-1455 c.c. (tema, quest'ultimo, che verrà trattato, infra, in relazione al secondo motivo di gravame).
Detta valutazione, infatti, ancorata al criterio normativo di cui al citato art. 1455 c.c., ovvero l'interesse della parte non inadempiente, e a quelli elaborati dalla giurisprudenza, non coincide con quella atta a verificare l'operatività dell'art. 72 L. Fall., da condursi, nei termini delineati dall'esegesi della giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'esecuzione delle sole obbligazioni principali oggetto del contratto (cfr. Cass., Sez.
III, 26 maggio 1959, n.1616).
Per mera completezza argomentativa, si rileva che, in un'ottica sistemica, siffatta interpretazione è, del resto, in linea con la ratio sottesa all'art. 81 L.Fall. secondo la cui lettera “Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche”.
Si evince che, in caso di fallimento di una delle parti, viene meno la causa del contratto di appalto e, in particolare, quando la decozione interessi l'appaltatore, lo scioglimento è imposto dal rilievo che questi non sarebbe comunque nelle condizioni di proseguire l'opera, ne consegue che non può ritenersi la norma operativa nei casi in cui i lavori oggetto di appalto siano stati, come nella fattispecie in commento, interamente eseguiti dall'appaltatore prima della declaratoria del suo fallimento. pagina 7 di 12 2) Insussistenza di un grave inadempimento da parte della società
[...]
Controparte_4
Con il secondo motivo di appello, il Controparte_7
e in concordato preventivo ha, come detto, censurato l'impugnata sentenza
[...]
nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente a suo carico un grave inadempimento, consistito nella mancata consegna dei documenti di immatricolazione del pontile di acciaio.
A dire dell'appellante, l'omissione contestata all'appaltatrice, anche a volerla qualificare in termini di inadempimento contrattuale, non potrebbe in ogni caso assumere connotati di gravità tali da provocare lo scioglimento del rapporto, tenuto conto tanto degli interessi e delle posizioni delle parti contrattuali, quanto del sinallagma e della funzione economico-sociale del contratto, e, ciò, anche in ragione del fatto che, da un lato, i suddetti documenti non avrebbero alcuna incidenza sul trasferimento della proprietà dell'opera, in quanto regolarmente perfezionato con l'incontro delle volontà negoziali delle parti, e, dall'altro, che il committente in quanto divenuto Controparte_3
proprietario del pontile, avrebbe potuto esigere la consegna dei documenti direttamente dalla sub-appaltatrice Costruzioni navali s.p.a.
Al riguardo, occorre evidenziare che, se è incontestabile che il trasferimento della proprietà in capo alla Stazione Appaltante si sia effettivamente realizzato, quale effetto reale dell'incontro dei consensi manifestati dalle parti al di là degli adempimenti relativi all'intestazione dell'opera alla Stazione Appaltante (cfr. Cass., Sez. III, 11 agosto 2004,
n. 15569), è, però, altrettanto vero che la mancata consegna della documentazione necessaria per il trasferimento dell'intestazione del bene possa costituire un inadempimento di rilievo tale da giustificare la risoluzione stragiudiziale del contratto.
Infatti, l'immatricolazione, con contestuale intestazione, nei pubblici registri, assolve sì ad una funzione di mera pubblicità dichiarativa (art 2683 c.c.), ma essa, in questa sua funzione, vale a dirimere eventuali conflitti tra più aventi causa, ed è, rispetto a tale finalità, che l'omessa consegna della documentazione va valutata ai fini dell'accertamento dei profili di inadempimento ascritto all'appellante . CP_1
pagina 8 di 12 Sul punto, occorre premettere che, diversamente da altre forme di risoluzione stragiudiziale del contratto in cui la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento è già stata compiuta dalle parti, quali la clausola risolutiva espressa (Cass 28 gennaio 1993, n.
1029; Cass., Sez. VI, 12 novembre 2019, n. 29301) e il termine essenziale per l'adempimento (cfr. Cass., Sez. II, 20 aprile 2023, n. 10682), la diffida ad adempiere, art. 1454 c.c., presuppone un inadempimento grave, che deve essere valutato dal giudice ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In base a consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida senza esito intimata dalla parte adempiente, il Giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento, considerato che l'art. 1454 c.c., quando fa riferimento alla parte "inadempiente", presuppone che l'inadempimento si sia già manifestato, con tutti i suoi connotati, ed accorda alla parte adempiente, quale alternativa alla facoltà di adire il Giudice per ottenere la sentenza costitutiva ex art. 1453
c.c., una possibilità di autotutela, che pur costituendo esercizio di un diritto potestativo, non è tuttavia rimessa al mero arbitrio, occorrendo pur sempre che l'inadempienza già manifestatasi, per la cui cessazione l'intimante accorda un termine perentorio oltre il quale la stessa non viene più tollerata risponda agli ordinari ed indispensabili requisiti di imputabilità ed importanza, a tal ultimo riguardo va sempre applicata la disposizione di cui all'art. 1455 c.c., che riferendosi all'inadempimento in genere, e facendo seguito sia alla norma disciplinante l'azione costitutiva ex art. 1453 c.c., sia a quella relativa alla risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., senza operare alcuna distinzione, non può che riferirsi ad entrambi gli istituti (Cass., Sez. II, 13 marzo 2006, n. 5407; Cass,, Sez. II, 16 dicembre 2021, n. 40325; Cass., Sez. I, 19 marzo 2020, n. 7463).
Orbene, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, pagina 9 di 12 nonchè di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cass. civ., Sez. II,
Ord. 05/03/2019, n. 6364).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere accertata non solo in relazione alla sua entità oggettiva, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito.
Ne consegue che, nel caso di inadempimento parziale, il giudizio della non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione (Cass. civ., Sez. II, Sent., 28/03/1995,
n. 3669; Cass. civ., Sez. II, Sent., 21/02/2006, n. 3742).
Invero, la non scarsa importanza dell'inadempimento in questione, lungi dal poter essere aprioristicamente esclusa in ragione della realizzazione a regola d'arte dell'opera o dell'effettiva acquisizione della proprietà del bene da parte del committente, può, nel caso di specie, desumersi agevolmente avuto anche riguardo alla causa e alla funzione del contratto de quo (appalto di opera pubblica), all'interesse della Stazione Appaltante all'esatto adempimento, comprensivo anche della consegna della documentazione necessaria per il trasferimento dell'intestazione per esigenze relative alla pubblicità- notizia e, dunque, alla certezza della circolazione, anche futura, dei beni mobili pagina 10 di 12 registrati, il cui soddisfacimento verrebbe di certo vanificato dalla denunciata carenza documentale.
Del resto, la stessa presentazione della diffida ad adempiere e il contestuale ricorso all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., affatto pretestuosi e, come detto, invece, del tutto giustificati, depongono nel senso che l'omissione direttamente imputabile all'appaltatrice ha concretamente assunto, rispetto all'interesse della Stazione
Appaltante, una valenza tutt'altro che trascurabile e, anzi, oltremodo significativa (cfr.
Cass., Sez. II, 12 maggio 1994, n. 4630), giustificando, così, il rifiuto di pagamento del saldo e la intimata caducazione degli effetti del contratto inter partes.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell'appellante.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, nella fattispecie in esame, ricorrono anche le condizioni per dichiarare l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto dal Controparte_7
e in concordato preventivo e, per l'effetto, conferma integralmente
[...]
l'impugnata sentenza n. 940, resa dal Tribunale di Parma in data 7 luglio 2023.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 9.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
pagina 11 di 12 DICHIARA
la soccombente tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1979/2023 promossa da:
CP_1 Parte_1 [...]
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GERARDO GATTI e dell'avv. PIER FRANCESCO FERRARI, elettivamente domiciliato in STRADA PETRARCA 9, 43121 PARMA presso il difensore avv. GERARDO GATTI.
APPELLANTE
contro
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
ANNAMARIA SOAVI e dell'avv. EMILIA BRIDELLI, elettivamente domiciliato in pagina 1 di 12 VIALE PANZACCHI 5, 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. MARIA LEA
MALTONI.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica a far parte integrante del verbale d'udienza tenuta il 28/01/25.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Controparte_3
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, il Fallimento
[...]
e in concordato preventivo, proponendo Controparte_4
opposizione avverso il decreto n. 637/2021, con cui l'adìto Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore della Curatela convenuta, la somma di euro 34.244,35, oltre interessi moratori e spese legali, a titolo di residuo corrispettivo pattuito dalle parti con il contratto di appalto stipulato in data 01/04/2011 ed avente ad oggetto la realizzazione, da parte dell'ingiungente, allora in bonis, di un pontile d'attracco.
In particolare, l'opponente esponeva che il regolamento contrattuale prevedeva l'esecuzione di lavori per un controvalore complessivo di euro 281.481,05, di cui le prime due quote versate in concomitanza dell'approvazione dei primi due SAL, rispettivamente, in data 15/12/2011 e 05/04/2012. Contr Asseriva altresì l'opponente che la terza e ultima rata di non era stata liquidata in ragione, da un lato, del mancato trasferimento alla committente della proprietà del pontile galleggiante, ancora intestata in capo alla subappaltatrice e cessionaria del credito in questione, e, dall'altro, della irregolarità della Controparte_6 posizione dell'appaltatrice rispetto alle prescrizioni relative Controparte_4
al Durc, a causa di un'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS di euro 26.919,00.
pagina 2 di 12 L'opponente aveva, quindi, concluso chiedendo di “revocare l'opposto decreto e dichiarare non dovuta la somma richiesta, e per l'effetto accertare e dichiarare
l'inadempimento del fallimento e in Controparte_4
concordato preventivo in punto a trasferimento in proprietà al di del CP_3 CP_3
pontile galleggiante, registrato con la matricola 4028 PVG al registro delle navi minori
e galleggianti della provincia di Pavia, intestato alla ditta costruttrice CP_6
via Piarda Vecchia 9, Travacò Siccomario - PAVIA;
con vittoria di spese di
[...] giudizio.”
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la Curatela opposta aveva contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti e, conseguentemente, aveva concluso come segue: “in via principale, respingere l'opposizione proposta dal
[...]
siccome inammissibile, improcedibile, infondata, in fatto e in diritto, non CP_3 provata o come meglio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, condannare il a corrispondere al Fallimento della Controparte_3
società e in Concordato Preventivo le Controparte_4
somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, o quella diversa somma che risulterà dovuta a seguito di istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge del presente giudizio nonché della fase monitoria”.
L'adìto Tribunale di Parma, con sentenza n. 940/2023, resa in data 07/07/23, in accoglimento dell'opposizione proposta dal e previa revoca del Controparte_3
decreto ingiuntivo opposto, ha rigettato la pretesa creditoria fatta valere dall'ingiungente, per grave inadempimento dell'appaltatrice, consistito nell'omessa intestazione a favore della Stazione Appaltante della titolarità dell'opera oggetto di appalto, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dal di Controparte_3
corrispondere il saldo del pattuito compenso.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il
[...]
e in concordato preventivo ha Controparte_7
pagina 3 di 12 proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di impugnazione : 1) violazione dell'art. 1460, comma 1 c.c. e 72, comma 1, l. 267/1942
Inammissibilità, nella fattispecie, dell'eccezione di inadempimento spiegata dal
[...]
; 2) insussistenza di un “grave inadempimento al contratto” della società CP_3
Controparte_4
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, “previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 940/2023 emessa dal Tribunale di Parma, Giudice Dott.ssa A. Ioffredi, nell'ambito del giudizio n.
2247/2021 R.G., depositata in cancelleria in data 10.7.2023, non notificata, condannare il a corrispondere al della società Controparte_3 CP_1 [...]
e in Concordato Preventivo la somma di euro 34.244,35 IVA Controparte_4
inclusa, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo a titolo di residuo corrispettivo dovuto in relazione al contratto di appalto n. rep. 14129 del 1.4.2011 del stipulato in data 1.4.2011. Con vittoria Controparte_3
di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre a quelli relativi alla fase monitoria”.
Il appellato si è costituito in giudizio e, contestando la fondatezza, in fatto e in CP_3 diritto, dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo, “confermare in toto l'impugnata sentenza n° 930/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data
10/07/2023 e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dal
[...]
e in concordato preventivo perché infondato in Controparte_7
fatto e diritto. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 28 gennaio 2025, la Corte, acquisite le comparse conclusionali e le memorie di replica già depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 4 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi d'impugnazione dedotti dall'appellante non siano meritevoli di accoglimento, e che, per l'effetto, l'appellata sentenza debba essere integralmente confermata.
1) Violazione dell'art. 1460, comma 1 c.c. e 72, comma 1, l. 267/1942
Inammissibilità, nella fattispecie, dell'eccezione di inadempimento sollevata dal
. Controparte_3
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato l'ammissibilità dell'eccezione sollevata dall'opponente di inadempimento ex art. Controparte_3
1460, comma 1, c.c., evidenziando, preliminarmente, come la stessa Stazione Appaltante non avesse mai contestato il credito de quo, né negato l'esecuzione a regola d'arte, e nei tempi prefissati, dell'opera.
A sostegno del suddetto motivo di impugnazione, la Curatela appellante ha richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “A seguito del fallimento che rende il contratto di appalto, anche di opera pubblica, inefficace 'ex nunc' e, dunque, non più eseguibile (arg. L. Fall., ex art. 72, comma 1), al curatore spetta il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento; la stazione appaltante può rifiutare il pagamento delle opere ineseguite o eseguite non a regola d'arte, ma non può invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., in tema di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora sciolto e quindi eseguibile (…)
L'eccezione d'inadempimento, che consente la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, in presenza di inadempimento della controparte, configura uno strumento accordato alla parte che voglia salvaguardare i propri interessi, nella prospettiva della esecuzione (e dunque conservazione) del contratto, alla quale
l'eccezione serve appunto di stimolo (cfr. Cass. n. 2923 del 1986).
pagina 5 di 12 Una volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa e, quindi, anche per il fallimento, l'art. 1460 c.c. non può essere invocato …” (SS.UU. n. 5685/2020; grassetto e sottolineatura dell'appellante).
Il motivo di appello è infondato.
Tanto la deduzione in sé, quanto l'esegesi pretoria richiamata, infatti, non sono conferenti alla fattispecie concreta in esame, in quanto l'eccezione di inadempimento di cui trattasi era stata sollevata dalla Stazione Appaltante, in via stragiudiziale, quando l'appaltatrice era ancora in bonis, sicchè, in linea con il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. 20-11-2015, n.
23810; in senso conforme anche la più recente Cass. Civ., Ord. 30-09-2021 n. 26573), il contratto oggetto di causa non si ancora “sciolto”.
Infatti, già in data 7 settembre 2012, in occasione della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il aveva diffidato l'appaltatrice S.O.V.E. ad Controparte_3
adempiere alle ulteriori obbligazioni dedotte in contratto, tra cui quella oggetto di causa, assegnandole, a tal fine, un termine di sessanta giorni, inutilmente decorso.
Risulta, per ciò, che il contratto inter partes si era già risolto, ope iuris, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a seguito del vano decorso del termine assegnato per l'adempimento, in epoca ben antecedente alla sottoposizione dell'appaltatrice alla Controparte_4
procedura fallimentare, dichiarata dal Tribunale di Parma con sentenza n. 10 del 2018.
Oltretutto, nel caso di specie, non sembrano ricorrere le condizioni richieste ai fini dell'applicazione dell'invocato art. 72 L. Fall., che, come noto, presuppone che il contratto sia ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti.
Tale condizione è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che a non dover essere state eseguite, da ciascuna delle due parti, sono le prestazioni fondamentali scaturenti dal contratto (Cass. civ., Sez. I, Sent., 04/04/1973, n. 934; Cass. civ., Sez. I,
05/09/2000, n. 11627).
In particolare, nel contratto di appalto d'opera pubblica queste ultime, per l'appaltatore, coincidono indubbiamente con quelle operazioni che, d'insieme, concorrono alla realizzazione materiale del bene, con la conseguenza che, nella fattispecie concreta in pagina 6 di 12 esame, dalla mancata consegna dei documenti necessari per l'immatricolazione del bene non può farsi discendere la non completa esecuzione delle obbligazioni principali a carico dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., 30/05/1983, n. 3708).
La conclusione appena raggiunta non impedisce, però, che la stessa circostanza di fatto
(mancata consegna dei suddetti documenti) possa essere presa in considerazione, senza incorrere in contraddizioni di sorta, al fine di valutare l'esistenza di un grave inadempimento ai sensi degli artt. 1454-1455 c.c. (tema, quest'ultimo, che verrà trattato, infra, in relazione al secondo motivo di gravame).
Detta valutazione, infatti, ancorata al criterio normativo di cui al citato art. 1455 c.c., ovvero l'interesse della parte non inadempiente, e a quelli elaborati dalla giurisprudenza, non coincide con quella atta a verificare l'operatività dell'art. 72 L. Fall., da condursi, nei termini delineati dall'esegesi della giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'esecuzione delle sole obbligazioni principali oggetto del contratto (cfr. Cass., Sez.
III, 26 maggio 1959, n.1616).
Per mera completezza argomentativa, si rileva che, in un'ottica sistemica, siffatta interpretazione è, del resto, in linea con la ratio sottesa all'art. 81 L.Fall. secondo la cui lettera “Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche”.
Si evince che, in caso di fallimento di una delle parti, viene meno la causa del contratto di appalto e, in particolare, quando la decozione interessi l'appaltatore, lo scioglimento è imposto dal rilievo che questi non sarebbe comunque nelle condizioni di proseguire l'opera, ne consegue che non può ritenersi la norma operativa nei casi in cui i lavori oggetto di appalto siano stati, come nella fattispecie in commento, interamente eseguiti dall'appaltatore prima della declaratoria del suo fallimento. pagina 7 di 12 2) Insussistenza di un grave inadempimento da parte della società
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Controparte_4
Con il secondo motivo di appello, il Controparte_7
e in concordato preventivo ha, come detto, censurato l'impugnata sentenza
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nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente a suo carico un grave inadempimento, consistito nella mancata consegna dei documenti di immatricolazione del pontile di acciaio.
A dire dell'appellante, l'omissione contestata all'appaltatrice, anche a volerla qualificare in termini di inadempimento contrattuale, non potrebbe in ogni caso assumere connotati di gravità tali da provocare lo scioglimento del rapporto, tenuto conto tanto degli interessi e delle posizioni delle parti contrattuali, quanto del sinallagma e della funzione economico-sociale del contratto, e, ciò, anche in ragione del fatto che, da un lato, i suddetti documenti non avrebbero alcuna incidenza sul trasferimento della proprietà dell'opera, in quanto regolarmente perfezionato con l'incontro delle volontà negoziali delle parti, e, dall'altro, che il committente in quanto divenuto Controparte_3
proprietario del pontile, avrebbe potuto esigere la consegna dei documenti direttamente dalla sub-appaltatrice Costruzioni navali s.p.a.
Al riguardo, occorre evidenziare che, se è incontestabile che il trasferimento della proprietà in capo alla Stazione Appaltante si sia effettivamente realizzato, quale effetto reale dell'incontro dei consensi manifestati dalle parti al di là degli adempimenti relativi all'intestazione dell'opera alla Stazione Appaltante (cfr. Cass., Sez. III, 11 agosto 2004,
n. 15569), è, però, altrettanto vero che la mancata consegna della documentazione necessaria per il trasferimento dell'intestazione del bene possa costituire un inadempimento di rilievo tale da giustificare la risoluzione stragiudiziale del contratto.
Infatti, l'immatricolazione, con contestuale intestazione, nei pubblici registri, assolve sì ad una funzione di mera pubblicità dichiarativa (art 2683 c.c.), ma essa, in questa sua funzione, vale a dirimere eventuali conflitti tra più aventi causa, ed è, rispetto a tale finalità, che l'omessa consegna della documentazione va valutata ai fini dell'accertamento dei profili di inadempimento ascritto all'appellante . CP_1
pagina 8 di 12 Sul punto, occorre premettere che, diversamente da altre forme di risoluzione stragiudiziale del contratto in cui la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento è già stata compiuta dalle parti, quali la clausola risolutiva espressa (Cass 28 gennaio 1993, n.
1029; Cass., Sez. VI, 12 novembre 2019, n. 29301) e il termine essenziale per l'adempimento (cfr. Cass., Sez. II, 20 aprile 2023, n. 10682), la diffida ad adempiere, art. 1454 c.c., presuppone un inadempimento grave, che deve essere valutato dal giudice ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In base a consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida senza esito intimata dalla parte adempiente, il Giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento, considerato che l'art. 1454 c.c., quando fa riferimento alla parte "inadempiente", presuppone che l'inadempimento si sia già manifestato, con tutti i suoi connotati, ed accorda alla parte adempiente, quale alternativa alla facoltà di adire il Giudice per ottenere la sentenza costitutiva ex art. 1453
c.c., una possibilità di autotutela, che pur costituendo esercizio di un diritto potestativo, non è tuttavia rimessa al mero arbitrio, occorrendo pur sempre che l'inadempienza già manifestatasi, per la cui cessazione l'intimante accorda un termine perentorio oltre il quale la stessa non viene più tollerata risponda agli ordinari ed indispensabili requisiti di imputabilità ed importanza, a tal ultimo riguardo va sempre applicata la disposizione di cui all'art. 1455 c.c., che riferendosi all'inadempimento in genere, e facendo seguito sia alla norma disciplinante l'azione costitutiva ex art. 1453 c.c., sia a quella relativa alla risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., senza operare alcuna distinzione, non può che riferirsi ad entrambi gli istituti (Cass., Sez. II, 13 marzo 2006, n. 5407; Cass,, Sez. II, 16 dicembre 2021, n. 40325; Cass., Sez. I, 19 marzo 2020, n. 7463).
Orbene, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, pagina 9 di 12 nonchè di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cass. civ., Sez. II,
Ord. 05/03/2019, n. 6364).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere accertata non solo in relazione alla sua entità oggettiva, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito.
Ne consegue che, nel caso di inadempimento parziale, il giudizio della non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione (Cass. civ., Sez. II, Sent., 28/03/1995,
n. 3669; Cass. civ., Sez. II, Sent., 21/02/2006, n. 3742).
Invero, la non scarsa importanza dell'inadempimento in questione, lungi dal poter essere aprioristicamente esclusa in ragione della realizzazione a regola d'arte dell'opera o dell'effettiva acquisizione della proprietà del bene da parte del committente, può, nel caso di specie, desumersi agevolmente avuto anche riguardo alla causa e alla funzione del contratto de quo (appalto di opera pubblica), all'interesse della Stazione Appaltante all'esatto adempimento, comprensivo anche della consegna della documentazione necessaria per il trasferimento dell'intestazione per esigenze relative alla pubblicità- notizia e, dunque, alla certezza della circolazione, anche futura, dei beni mobili pagina 10 di 12 registrati, il cui soddisfacimento verrebbe di certo vanificato dalla denunciata carenza documentale.
Del resto, la stessa presentazione della diffida ad adempiere e il contestuale ricorso all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., affatto pretestuosi e, come detto, invece, del tutto giustificati, depongono nel senso che l'omissione direttamente imputabile all'appaltatrice ha concretamente assunto, rispetto all'interesse della Stazione
Appaltante, una valenza tutt'altro che trascurabile e, anzi, oltremodo significativa (cfr.
Cass., Sez. II, 12 maggio 1994, n. 4630), giustificando, così, il rifiuto di pagamento del saldo e la intimata caducazione degli effetti del contratto inter partes.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell'appellante.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, nella fattispecie in esame, ricorrono anche le condizioni per dichiarare l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto dal Controparte_7
e in concordato preventivo e, per l'effetto, conferma integralmente
[...]
l'impugnata sentenza n. 940, resa dal Tribunale di Parma in data 7 luglio 2023.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 9.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
pagina 11 di 12 DICHIARA
la soccombente tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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