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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 700/'08 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “contratti”
TRA
rappresenta e difesa in forza di mandato a margine Parte_1
dell'atto di citazione dall'Avv. Vincenzo MANNA ed elettivamente domiciliata presso il
Suo studio in Isernia alla via E. De Nicola n° 10;
-attrice-
E
rappresentata e difesa in forza di mandato a margine della CP_1
comparsa di costituzione dall'Avv. Stefano CAPPELLU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia alla Via Umbria int. B/25;
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose, l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
E' necessario in limine, decidere in ordine alla fondatezza o meno dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita cosi come spiegata da parte convenuta.
La convenuta, si costituiva nel presente giudizio eccependo in via CP_1
preliminare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita essendo competente il collegio arbitrale cosi come previsto dall'art. 24 del contratto di appalto.
Questo Giudice ritiene che la sollevata eccezione è infondata.
Questo Giudice osserva che la suddetta clausola va qualificata come clausola compromissoria per la cui efficacia l'art. 1341 c. c. prevede la specifica approvazione scritta. Su tale circostanza la giurisprudenza è pacifica ed ha affermata che “l'efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 c.c. per le clausole contrattuali onerose per le quali appunto la sottoscrizione deve essere effettuata separatamente e in maniera distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte (Cass. 9/12/97
n. 124556).
L'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una tale clausola, la cui
2 mancanza comporta nullità assoluta, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali, e pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente.
Pertanto, la clausola ex art. 24 del contratto di subappalto de quo è da considerarsi inefficace e di conseguenza la competenza rimane in capo al Tribunale
adito.
Entrando a trattare il merito del presente giudizio Questo Giudice da un attento esame degli atti di causa ritiene la domanda attorea meritevole di accoglimento.
L'attrice, evocava in giudizio la nella sua qualità di Parte_1 CP_1
aggiudicataria dei lavori di "Progettazione e realizzazione dei lavori di costruzione di un
ponte sul fiume Arno che collega il Comune di Empoli con il Comune di Vinci Loc.
Sovigliana sulla S.P. 13", esponendo che in data 04.08.2009 stipulava con quest'ultima un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di pali trivellati, la posa in opera di armatura metallica e tubo forma e il getto di calcestruzzo. I suddetti lavori venivano eseguiti dall'attrice sino a quando ossia in data 16.12.2009 la CP_1
ordinava alla la sospensione dei lavori. Parte_1
In data 07.10.2011 la conventa invitava l'attrice alla ripresa dei lavori, ma quest'ultima dato il lasso di tempo trascorso dalla sospensione dei lavori, comunicava l'avvenuta risoluzione contrattuale.
Agli atti di causa è stato prodotto il verbale di sospensione dei lavori datato
3 16.12.2019, con il quale veniva disposta detta sospensione dalla Dalla CP_1
lettura del predetto verbale emerge che la decideva di sospendere i lavori CP_1
per cause imprecisate e che gli stessi sarebbero stati ripresi qualora cessavano le cause che ne avevano determinato la sospensione.
Sul punto questo Giudice osserva che l'art. 107 del Codice dei contratti pubblici recita che in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedono utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può
disporre la sospensione del contratto, compilando il verbale di sospensione con le l'indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere a cui l'esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possono essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri. Inoltre, qualora la sospensione dura per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superano sei mesi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto e in caso di opposizione l'esecutore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
Nel caso in esame Questo giudice ritiene che la sospendeva i lavori CP_1
per cause rimaste del tutto ignote per poi chiedere all'attrice la ripresa degli stessi dopo circa due anni;
legittimamente l'attrice comunicava all'odierna convenuta la risoluzione contrattuale avanzando la richiesta del pagamento delle somme ancora dovutole.
Del tutto infondata è la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta,
4 infatti nel verbale di sospensione testualmente si legge: “…considerato che sono
terminate le lavorazioni dei pali sulle spalle non è possibile proseguire i lavori…” e solo dopo due anni contestava il mancato completamento dei lavori, quindi oltre i sessanta giorni previsti per legge a pena di decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c. c.
Accertata la fondatezza della domanda attorea, va quantificato il quantum
debeatur.
L'attrice nel libello introduttivo del presente giudizio chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 28.569,05 di cui € 11.764,27 a titolo di differenza del corrispettivo pattuito in contratto oltre la somma di € 10.000,00 oltre
IVA per lavori extra e ritenute a garanzia pari ad € 3.500,22.
Dette somme risultano documentalmente provate, pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 28.569,05
(ventottomilacinquecentosessantanove/05) , oltre IVA, se dovuta ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G. O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1011/'12 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1 CP_1
concernente contratti, così decide:
[...]
1)accoglie la domanda attorea;
5 2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la convenuta, in persona del Suo Sindaco Legale CP_1
Rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
28.569,05(ventottomilacinquecentosessantanove/05), oltre IVA, se dovuta ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento in favore del procuratore dell'attrice
Avv. Vincenzo MANNA dichiaratosi antistatario delle competenze di giudizio che si liquidano in € 8.000,00 (ottomila/00) di cui € 214,00 (duecentoquattordici/00), oltre
IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario 12,5% ex art. 15 T. F..
Così deciso in Isernia il 4 Febbraio 2025.
IL G.O.P.
\ Avv. Giovanna ZARONE
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 700/'08 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “contratti”
TRA
rappresenta e difesa in forza di mandato a margine Parte_1
dell'atto di citazione dall'Avv. Vincenzo MANNA ed elettivamente domiciliata presso il
Suo studio in Isernia alla via E. De Nicola n° 10;
-attrice-
E
rappresentata e difesa in forza di mandato a margine della CP_1
comparsa di costituzione dall'Avv. Stefano CAPPELLU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia alla Via Umbria int. B/25;
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose, l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
E' necessario in limine, decidere in ordine alla fondatezza o meno dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita cosi come spiegata da parte convenuta.
La convenuta, si costituiva nel presente giudizio eccependo in via CP_1
preliminare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita essendo competente il collegio arbitrale cosi come previsto dall'art. 24 del contratto di appalto.
Questo Giudice ritiene che la sollevata eccezione è infondata.
Questo Giudice osserva che la suddetta clausola va qualificata come clausola compromissoria per la cui efficacia l'art. 1341 c. c. prevede la specifica approvazione scritta. Su tale circostanza la giurisprudenza è pacifica ed ha affermata che “l'efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 c.c. per le clausole contrattuali onerose per le quali appunto la sottoscrizione deve essere effettuata separatamente e in maniera distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte (Cass. 9/12/97
n. 124556).
L'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una tale clausola, la cui
2 mancanza comporta nullità assoluta, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali, e pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente.
Pertanto, la clausola ex art. 24 del contratto di subappalto de quo è da considerarsi inefficace e di conseguenza la competenza rimane in capo al Tribunale
adito.
Entrando a trattare il merito del presente giudizio Questo Giudice da un attento esame degli atti di causa ritiene la domanda attorea meritevole di accoglimento.
L'attrice, evocava in giudizio la nella sua qualità di Parte_1 CP_1
aggiudicataria dei lavori di "Progettazione e realizzazione dei lavori di costruzione di un
ponte sul fiume Arno che collega il Comune di Empoli con il Comune di Vinci Loc.
Sovigliana sulla S.P. 13", esponendo che in data 04.08.2009 stipulava con quest'ultima un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di pali trivellati, la posa in opera di armatura metallica e tubo forma e il getto di calcestruzzo. I suddetti lavori venivano eseguiti dall'attrice sino a quando ossia in data 16.12.2009 la CP_1
ordinava alla la sospensione dei lavori. Parte_1
In data 07.10.2011 la conventa invitava l'attrice alla ripresa dei lavori, ma quest'ultima dato il lasso di tempo trascorso dalla sospensione dei lavori, comunicava l'avvenuta risoluzione contrattuale.
Agli atti di causa è stato prodotto il verbale di sospensione dei lavori datato
3 16.12.2019, con il quale veniva disposta detta sospensione dalla Dalla CP_1
lettura del predetto verbale emerge che la decideva di sospendere i lavori CP_1
per cause imprecisate e che gli stessi sarebbero stati ripresi qualora cessavano le cause che ne avevano determinato la sospensione.
Sul punto questo Giudice osserva che l'art. 107 del Codice dei contratti pubblici recita che in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedono utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può
disporre la sospensione del contratto, compilando il verbale di sospensione con le l'indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere a cui l'esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possono essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri. Inoltre, qualora la sospensione dura per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superano sei mesi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto e in caso di opposizione l'esecutore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
Nel caso in esame Questo giudice ritiene che la sospendeva i lavori CP_1
per cause rimaste del tutto ignote per poi chiedere all'attrice la ripresa degli stessi dopo circa due anni;
legittimamente l'attrice comunicava all'odierna convenuta la risoluzione contrattuale avanzando la richiesta del pagamento delle somme ancora dovutole.
Del tutto infondata è la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta,
4 infatti nel verbale di sospensione testualmente si legge: “…considerato che sono
terminate le lavorazioni dei pali sulle spalle non è possibile proseguire i lavori…” e solo dopo due anni contestava il mancato completamento dei lavori, quindi oltre i sessanta giorni previsti per legge a pena di decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c. c.
Accertata la fondatezza della domanda attorea, va quantificato il quantum
debeatur.
L'attrice nel libello introduttivo del presente giudizio chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 28.569,05 di cui € 11.764,27 a titolo di differenza del corrispettivo pattuito in contratto oltre la somma di € 10.000,00 oltre
IVA per lavori extra e ritenute a garanzia pari ad € 3.500,22.
Dette somme risultano documentalmente provate, pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 28.569,05
(ventottomilacinquecentosessantanove/05) , oltre IVA, se dovuta ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G. O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1011/'12 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1 CP_1
concernente contratti, così decide:
[...]
1)accoglie la domanda attorea;
5 2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la convenuta, in persona del Suo Sindaco Legale CP_1
Rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
28.569,05(ventottomilacinquecentosessantanove/05), oltre IVA, se dovuta ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento in favore del procuratore dell'attrice
Avv. Vincenzo MANNA dichiaratosi antistatario delle competenze di giudizio che si liquidano in € 8.000,00 (ottomila/00) di cui € 214,00 (duecentoquattordici/00), oltre
IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario 12,5% ex art. 15 T. F..
Così deciso in Isernia il 4 Febbraio 2025.
IL G.O.P.
\ Avv. Giovanna ZARONE
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