Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177 dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10/10/2024, promossa da
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
MALDERA;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO CP_1 P.IVA_1
TAURASI;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14822/2019 pubblicata il 12/07/2019, in punto di Occupazione senza titolo di immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio al fine di Parte_1 far dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia della determinazione dirigenziale di accesso e sgombero prot. n. EL/43661/2015 adottata da il 9 CP_1 dicembre 2015 con cui le è stato intimato il rilascio immediato dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Via dell'Usignolo n. 103, Sc. D, Int. 14, da CP_1 lei occupato.
1.1. A seguito della sentenza n. 4554/2017 con cui il TAR ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa è stata tempestivamente riassunta davanti al Tribunale di Roma
1.2. Con sentenza n. 14822/2019 del 12/07/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda e posto a carico dell'attrice le spese di lite, osservando che:
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- nel caso di specie, l'attrice ha affermato di possedere alcuni dei requisiti stabiliti dalla legge, ma non ha mai allegato prova in merito all'esistenza di un titolo abilitante, deducendo unicamente di aver fatto ingresso nell'alloggio con l'assenso dell'assegnatario;
- l'assenza di partecipazione alla procedura amministrativa di assegnazione determina l'irregolarità della posizione dell'attrice, che non può essere sanata dall'autorizzazione fornita dall'assegnatario; né la permanenza all'interno dell'alloggio per un lungo periodo consente il sorgere di un indiscriminato diritto all'abitazione;
- l'istanza di assegnazione in regolarizzazione è stata respinta per superamento dei limiti di reddito relativo all'anno 2006 del nucleo familiare convivente e per l'occupazione senza titolo di altro alloggio E.R.P. da parte del coniuge dell'attrice, che importa la decadenza automatica dell'intero nucleo familiare;
- l'eccezione relativa all'intervenuta separazione coniugale non può avere rilievo, considerato che l'omologa della stessa è successiva di ben otto anni alla presentazione dell'istanza di assegnazione in regolarizzazione;
- il diritto alla casa, costituzionalmente garantito, non può voler dire diritto di occupare arbitrariamente un immobile di proprietà altrui ma è un diritto sociale fondamentale il cui soddisfacimento viene assicurato attribuendo ai soggetti appartenenti a categorie particolarmente disagiate una posizione preferenziale nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con la effettiva disponibilità.
2. ha impugnato la decisione del Tribunale chiedendo che, in totale Parte_1 riforma di questa, il provvedimento di «venga riformato, cassato, CP_1 dichiarato nullo, illegittimo e inefficace tanto nelle previsioni, quanto negli effetti e nel complesso rescisso», con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 ha chiesto il rigetto dell'appello evidenziando l'inesistenza di un CP_1 titolo valido a legittimare l'occupazione dell'alloggio da parte dell'attrice.
2.2 All'udienza del 10/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. I motivi di appello possono essere riassunti nei termini che seguono.
Pag. 2 di 6 3.1. Con il primo motivo parte appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto in considerazione il fatto che essa ha partecipato alla procedura pubblica prevista dalla legge regionale del Lazio n. 27 del 2006, nell'ambito della quale ha avanzato formale istanza di assegnazione in regolarizzazione di alloggio E.R.P.; nella parte in cui nonostante abbia riconosciuto in capo all'odierna appellante il possesso dei requisiti non li ha ritenuti fondamentali ai fini dell'istanza in regolarizzazione;
nella parte in cui ha ritenuto valida l'integrazione postuma delle motivazioni della determinazione dirigenziale impugnata, operata da con la propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta, senza considerare che il nucleo familiare dell'appellante si componeva della stessa e dei figli minori, con la conseguente impossibilità di superamento dei limiti di reddito, e che il coniuge, con il quale ha contratto matrimonio solo nel
2008, occupava altro alloggio con l'autorizzazione dell'ATER.
Inoltre, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di primo grado avrebbe pronunciato solo ed esclusivamente su alcune delle eccezioni da lei sollevate in primo grado senza decidere sulle altre, relative ai vizi formali e sostanziali del provvedimento amministrativo.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza per omessa pronuncia sui vizi del provvedimento di rilascio quali: il difetto di istruttoria;
la compressione del proprio diritto di intervenire nel procedimento amministrativo in qualità di destinatario del provvedimento finale;
l'eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento di rilascio, in quanto l'amministrazione non ne avrebbe precisato i presupposti sanzionatori né riportato gli esiti e le attività istruttorie poste in essere;
la violazione del diritto all'abitazione maturato negli anni considerato che l'appellante vive nell'alloggio a far data dal 2006 e versa in uno stato di debolezza economica e sociale.
3.3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel punto Parte_1 in cui non ha ritenuto violato il principio del legittimo affidamento, in lei ingenerato da con la propria prolungata inerzia sull'istanza di assegnazione in CP_1 regolarizzazione, rimasta priva di riscontro per sei anni.
3.4. Con il quarto motivo parte appellante contesta l'illegittimità della pronuncia del
Tribunale per essersi pronunciato su circostanze e motivazioni integrate da
[...]
solo ed esclusivamente in sede di comparsa di costituzione e risposta e CP_1 non ricomprese a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato.
3.5. Con il quinto motivo si lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi istruttori prodotti e in particolare la copia del decreto di omologa della separazione intercorsa tra e il coniuge nonché la copia Parte_1
Pag. 3 di 6 dell'Isee da cui emerge come il nucleo familiare della è composto dalla Pt_1 stessa e dai suoi due figli minori.
4. La stretta connessione tra i primi cinque motivi di appello, per la maggior parte inerenti a vizi procedimentali nonché formali e sostanziali del provvedimento impugnato, ne consente la trattazione congiunta.
4.1. Occorre innanzitutto chiarire i limiti del potere giurisdizionale del giudice ordinario, anche alla luce dell'ordinanza con cui il TAR Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Questo ha infatti osservato che «nella materia dell'edilizia residenziale pubblica (pure ricompresa per la finalità sociale che la connota in quella dei servizi pubblici) la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione nella quale l'amministrazione opera nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione e non esercita poteri autoritativi», e che «in tema di opposizione a provvedimento di rilascio di alloggio E.R.P. l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l'opposizione non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio che si assume, da parte della P.A., occupato sine titulo, ma miri a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento di una situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità in tal caso della giurisdizione del Giudice Ordinario».
Dunque, il giudice ordinario è chiamato a pronunciarsi in materia di alloggi residenziali pubblici solo in relazione ad una fase successiva al provvedimento di assegnazione e al relativo procedimento amministrativo, e nell'ipotesi di opposizione a provvedimento di rilascio deve soltanto riscontrare l'eventuale fondatezza del diritto soggettivo vantato dall'opponente in contrapposizione al provvedimento con l'amministrazione, rilevata l'occupazione senza titolo dell'immobile, ne ordina il rilascio.
Il giudizio davanti al giudice ordinario non ha infatti ad oggetto gli eventuali vizi formali del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, bensì la sussistenza di un diritto soggettivo del privato che sia stato leso dall'agire dell'ente.
Assorbita quindi ogni considerazione dedotta dall'appellante in ordine ai vizi che avrebbero connotato il procedimento amministrativo ovvero il provvedimento finale in questione, che implicano un potere giurisdizionale che non è proprio di questa
Corte, occorre valutare esclusivamente la fondatezza della pretesa dell'odierna appellante a fronte dell'ordine di rilascio emanato dall'amministrazione capitolina fondato sulla presa d'atto che occupa l'immobile senza titolo. Parte_1
Pag. 4 di 6 4.2. Sotto tale profilo, nessun argomento utile può essere tratto dal fatto che l'odierna appellante ha avanzato istanza di assegnazione in regolarizzazione ai sensi della legge regionale del Lazio n. 27/2006. Dallo stesso provvedimento oggetto di causa risulta infatti che tale istanza è stata respinta – come peraltro già osservato incidentalmente dal TAR Lazio – con determinazione dirigenziale n. 625 del 30 ottobre 2013, avverso la quale non risulta essere stata proposta impugnazione. Nemmeno nel corso del presente giudizio, del resto, l'appellante ha fornito alcun elemento utile a dimostrare il possesso dei requisiti al momento della domanda con particolare riferimento alla soglia reddituale prevista dalla stessa legge regionale n. 27/2006, avendo depositato una attestazione ISEE relativa soltanto all'anno 2015.
Il rigetto della domanda di regolarizzazione, poi, non può che aver fatto venir meno qualsiasi affidamento possa aver riposto nel ritardo con cui Pt_1
l'amministrazione si è espressa;
affidamento che comunque di per sé non potrebbe costituire un titolo per la detenzione di un alloggio E.R.P. in mancanza di formale assegnazione.
4.3. È poi manifestamente infondata la tesi dell'appellante secondo la quale il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto in capo ad essa la titolarità dei requisiti previsti per la regolarizzazione dell'occupazione: il giudicante si è limitato ad affermare l'irregolarità della sua posizione per la mancanza di un titolo che la abiliti a detenere l'immobile, peraltro richiamando il parere negativo che l'amministrazione capitolina ha espresso sull'istanza di regolarizzazione.
4.4. Come correttamente rilevato dal Tribunale, il solo titolo idoneo a giustificare la detenzione dell'alloggio da parte dell'appellante è un provvedimento di assegnazione emesso dalla pubblica amministrazione, previa predisposizione della relativa graduatoria, o un provvedimento con cui viene disposto il subentro nella precedente assegnazione.
Alcuna delle due ipotesi si verifica nel caso in esame.
Ogni altra questione, quali la durata dell'occupazione, le difficili condizioni economiche e la presenza di figli di età minore, non può di per sé legittimare – fatti salvi i casi di regolarizzazione previsti dalla legislazione regionale, qualora di questi ricorrano i presupposti – la permanenza in un alloggio E.R.P.
4.5. È poi irrilevante la documentazione richiamata dall'appellante e non esaminata dal Tribunale: alla luce di quanto si è detto, l'omologa della separazione personale
(intervenuta nell'aprile 2015 e quindi successivamente all'emanazione del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di regolarizzazione
Pag. 5 di 6 dell'occupazione) e l'attestazione ISEE dell'anno 2015 non spostano in alcun modo i termini della questione come sinora illustrati.
5. Con il sesto motivo, infine, lamenta la mancata ammissione dei Parte_1 mezzi di prova orale dedotti nel giudizio di primo grado, senza tuttavia indicare specificamente quali siano i mezzi di prova per il cui espletamento insiste e quali circostanze essi sono volti a dimostrare.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice ha respinto le istanze istruttorie dell'odierna appellante ritenendole superflue (v. verbale udienza 03/10/2018), e per giurisprudenza costante «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado»
(Cass. n. 16420 del 09/06/2023 e n. 5812 del 23/03/2016, per tutte).
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore compreso tra 5.000 e 26.000 € (non emergendo dagli atti alcun parametro da cui desumere un diverso valore della causa), ad eccezione di quelli relativi alla fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente procedimento, che liquida in 2.500 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 09/01/2025
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo Andrea Leonardo Canalis
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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