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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4192 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 1261/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2206/2020, pubblicata il
30/09/2020 e non notificata, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Gallo Parte_1 C.F._1
Paola (c.f. ), con la quale elettivamente domicilia presso lo studio C.F._2 dell'avv. Torre Mario (c.f. ), in Napoli, alla via L. Caldieri n. 132; C.F._3
Pec e fax: 0815042676 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Marchione CP_1 C.F._4
Luigi (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilio, in Sparanise C.F._5
(CE), alla via P. Semeria - Parco “Le Rose”;
Pec e fax: 0823.874601 Email_2 APPELLATO
Oggetto: opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2206/2020, pubblicata il
30/09/2020 e non notificata: accoglieva parzialmente l'opposizione al precetto proposta da e, per l'effetto, rideterminava in € 5263,12 l'importo complessivamente CP_1 dovuto in luogo di quello precettato di € 7437,23; compensava le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condannava l'opposto al pagamento, in favore Parte_1
dell'opponente, dei restanti 50% delle spese di lite, che liquidava in complessivi € 500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
1.1. Nello specifico, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva CP_1
proposto opposizione al precetto, notificatogli in data 22/07/2017 ad istanza di
[...]
recante la richiesta di pagamento della somma di € 7437,23, di cui € 4.500,00 Pt_1
per sorte capitale, il resto per spese processuali ( quelle liquidate in sentenza e quelle di precetto), in forza della sentenza del Giudice di Pace di Carinola n. 734 del 14.3.2017, con cui era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 136/15 avanzata dall' e CP_1
condannato lo stesso al pagamento della spese di lite ( € 400,00, di cui € 200,00 per diritti ed € 200,00, oltre IVA e CPA come per legge).
1.2. A fondamento dell'opposizione, l' aveva eccepito:
1- la nullità del precetto per CP_1 carenza di riferimento all'oggetto o al rapporto sotteso alla pretesa avanzata;
2- l'eccessività della somma richiesta. Ciò premesso, l'opponente aveva chiesto dichiararsi inefficace, nullo e privo di effetti l'atto di precetto notificato in data 22/07/2017 dell'importo di €. 7.437,23 con conseguente revoca dello stesso per essere illegittimo, infondato in fatto e in diritto.
Vinte le spese con attribuzione.
1.3. Si era costituito eccependo l'infondatezza della proposta opposizione Parte_1
sull'assunto che, come emergeva dalla sentenza n. 734/2017, emessa dal Giudice di Pace di
Carinola, le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto erano spese processuali liquidate in alcuni provvedimenti giudiziari, quindi anch'esse assoggettabili a spese generali, CPA ed IVA. Osservava come nel decreto ingiuntivo n. 136/2015 opposto e confermato (titolo esecutivo) era stato chiaramente specificato che l'importo ingiunto riguardava le spese processuali liquidate nella sentenza n. 626/2005 e nelle ordinanze, emesse in materia possessoria, n. 16/2008 (emessa in sede monocratica) e n. 63/2008 (emessa in sede di collegiale – reclamo), per cui erano indicati i rapporti giuridici sottostanti l'avanzata pretesa.
1.4. Il giudice di prime cure rigettava il primo motivo di opposizione, qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 cpc, sostenendo che l'art. 480 c.p.c. non prevedeva, tra gli elementi essenziali del precetto, l'indicazione dell'oggetto del rapporto sottostante al credito fatto valere, e che, in ogni caso, quello impugnato era completo nel suo contenuto. Accoglieva, invece, parzialmente il secondo motivo, qualificato come opposizione all'esecuzione, ritenendo fondata la contestazione circa il quantum precettato, poiché il calcolo del rimborso spese forfettarie, l'IVA e CPA risultava erroneamente effettuato anche sulla sorta capitale di € 4500,00, anziché soltanto sui compensi (sia quello liquidato nel titolo azionato, sia quello per il precetto stesso). Disattendeva, di contro, la doglianza relativa all'eccessività dell'importo per compenso di precetto, verificando essere inferiore al massimo di quello dello scaglione di riferimento. Procedeva, quindi, a rideterminare i soli importi indicati in precetto a titolo di rimborso spese forfettarie (€ 78,45 anziché €753,45) CPA ( € 24,06 anziché € 231,05) e IVA ( € 137,61 anziché € 1.321,65), per un totale da pagare pari ad € 5263,12 in luogo di € 7.437,23.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello con sei motivi di Parte_1 gravame.
2.1. Con il primo motivo, rubricato “VIOLAZIONE DELLA LEGGE n. 247 del 2012, art. 13, c. 10 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 2 – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI
FATTO E DI DIRITTO”, l'appellante deduce la violazione della legge professionale n.
247/2012 e del Dm 55 2014 che riconosce all'avvocato difensore il diritto alle spese generali nella misura del 15% per aver il primo giudice erroneamente rideterminato la somma da pagare per spese forfettarie da euro 753,45 (calcolate sull'importo di euro 5023)
a euro 78,45 (calcolate su euro 523) e, di conseguenza, anche CPA e IVA, sull'assunto che tali voci non andassero computate sulla sorte capitale precettata di € 4.500,00, con ciò trascurando che il decreto ingiuntivo n. 136/15 aveva ad oggetto un credito professionale dell'avv. , per spese di lite liquidate in precedenti titoli giudiziari ( sentenza Parte_1
n. 626/2005; ordinanze n. 16/2008 e n. 63/2008) come accertato nella sentenza n. 734/2017 del G.d.P. di Carinola ed in quella n. 1511/2020 del Tribunale di S. Maria C.V. In particolare al tribunale sarebbe sfuggito che la cambiale, priva di bollo, era stata rilasciata all'atto della stipula dell'accordo transattivo, a seguito di rinuncia a due distinte azioni giudiziarie di espropriazione immobiliare e che, in caso di inadempimento, l'accordo sarebbe stato nullo e l'azione esecutiva sarebbe proseguita.
2.2. Con il secondo mezzo, l'appellante lamenta “VIOLAZIONE DEL D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e ss.mm.ii. – VIOLAZIONE DELLA LEGGE n. 576/1980 art. 11 e ss.mm.ii.” assumendo che l'Iva (al 22%) e il cpa (al 4%) costituiscono oneri accessori dovuti per legge dal cliente o dalla controparte che, condannata alle spese di lite, per effetto della distrazione, deve corrisponderle direttamente al professionista.
Infatti, se il cliente non corrisponde anche queste voci, non può dire di avere onorato al proprio obbligo di pagamento integrale della prestazione professionale.
2.3. Con il terzo motivo, l'appellante protesta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui l'adito Giudice, dopo aver ritenuto corretta e congrua (considerato lo scaglione) la somma richiesta per il precetto di € 243,00 e legittima la richiesta di pagamento del creditore istante del compenso liquidato nel decreto ingiuntivo per mancata distrazione o applicazione dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore, ha ridotto ingiustamente l'importo delle spese forfettarie, della CPA e dell'IVA (oneri fiscali) dimenticando che il credito azionato di € 4500,00 era anch'esso un credito professionale.
L'illogicità della sentenza impugnata discenderebbe dalla sentenza n. 734/2017 del GdP di
Carinola che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto e a accertato la natura di credito professionale della somma ingiunta.
A conferma dell'errore del vizio logico giuridico commesso dal Tribunale, richiama (cfr. pag. 12 appello) i provvedimenti giudiziari da cui risulta la liquidazione di onorari e diritti in favore di esso appellante avv. Aggiunge che nell'accordo transattivo, Parte_1 stipulato in data 20/03/2014, con cui , obbligandosi anche per i genitori, CP_1
rilasciava, tra l'altro, la cambiale di euro 4500,00, si prevedeva che, in caso di mancato pagamento degli effetti cambiari, l'accordo stesso sarebbe stato nullo e che l'azione di esecuzione forzata ai danni dell'appellato sarebbe proseguita, con la conseguenza che il creditore non ha rinunciato al suo credito professionale che continuava ad essere tale.
2.4. Con il quarto motivo, il ha sottolineato la natura professionale del credito Pt_1
ingiunto e precettato di cui il giudice non si era reso conto in quanto, basandosi solo su quanto affermato dall'opponente, aveva ignorato le deduzioni descritte nel decreto ingiuntivo. Inoltre, lamenta che il giudice di prima cure avrebbe ignorato le ragioni su cui il credito si fondava e, in particolare, i titoli giudiziari contenenti la chiara liquidazione delle spese generali (15%), ma anche le norme regolatrici dell'IVA e CPA, considerata per la natura professionale del credito, oggetto del giudizio.
2.5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che la natura del credito professionale, per il quale si agiva, era comprovato dai titoli giudiziari;
ciò aveva giustificato la richiesta di pagamento delle già liquidate spese generali di IVA e CPA, come per legge.
2.6. Con il sesto motivo di appello, il ha sostenuto che il giudice di primo grado Pt_1 avrebbe trascurato le prove documentali, depositate in data 26 04 2018, nel fascicolo RG
7188/2017, tra cui i provvedimenti giudiziari che attestano la natura professionale del credito ingiunto e precettato.
2.7. Sulla base di tali ragioni, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale rigetto dell'opposizione a precetto;
la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e alle spese del doppio grado, con attribuzione al difensore antistatario.
3. Si è costituito in giudizio e ha chiesto dichiarare inammissibile e CP_1
comunque rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale e confermare la decisione di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 24.4.2025 in esito all'udienza del 23.4.2025 di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
5. Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
5.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2206/2020 è stata pubblicata il 30/09/2020, non è stata notificata;
l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 12/03/2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
6. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Tutti i motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente in quanto presupponenti l'affermazione della natura di credito professionale, per spese processuali già liquidate in altri giudizi, dell'importo di € 4.500,00 indicato nel precetto opposto quale “sorte capitale”, come tale oggetto della base di calcolo delle spese generali al 15% e di conseguenza della
CPA e dell'IVA, diversamente da quanto ritenuto in sentenza.
La tesi è infondata.
Occorre osservare che l'importo precettato di € 4.500,00 per sorte capitale trova titolo nel decreto ingiuntivo n. 135/15 del G.d.P. di Carinola divenuto definitivo (a seguito del rigetto dell'opposizione proposta dall' giusta sentenza del G.d.P. di Carinola n. 734/17; cfr in CP_1
fascicolo telematico appellante) che cristallizza la pretesa creditoria dell'avv. sia Pt_1 nell'an che nel quantum in relazione a quanto dovutogli per spese legali in forza dei procedimenti giudiziari richiamati nel corpo del ricorso monitorio ( sentenza n. 626/2005 del tribunale di S.Maria C.V.; ordinanza possessoria n. 16/2008 del G.U. del tribunale di
Carinola e ordinanza di reclamo n. 63/2008 del collegio;
i medesimi invocati nell'atto di appello), impedendo di rimettere in discussione, nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto, la somma dovutagli per dette causali.
Ed invero, se l'avv. , oltre l'importo portato dalla cambiale di € 4500,00 emessa in Pt_1 esecuzione della transazione, una volta ritenuta inefficace quest'ultima per mancato pagamento del titolo cambiario alla scadenza, avesse voluto esigere dall' anche spese CP_1 generali, IVA e CPA su detto importo, in quanto credito di natura professionale fondato sui titoli giudiziari evocati nella narrativa del ricorso monitorio, avrebbe dovuto in quella sede monitoria avanzare siffatta pretesa, mentre invece ha agito per il solo importo esposto nella cambiale. Poiché, come è noto, il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per rigetto dell'opposizione costituisce giudicato in ordine al rapporto dedotto (ex plurimis :Cass.
Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024), esso copre anche il deducibile, costituito, nella specie, dagli accessori del credito professionale per spese processuali di cui ai titoli giudiziari richiamati nell'ingiunzione, non azionabili più in altra sede.
Quindi, correttamente il primo giudice ha ritenuto che la sorte capitale cristallizzata nel decreto ingiuntivo (posto a base del precetto opposto) non potesse essere aumentato delle spese generali, iva e cpa, ritenendo spettanti tali accessori solo su quanto liquidato a titolo di spese di lite nella sentenza n. 734/17 del G.d.P. di Carinola, come ivi statuito (decisione anch'essa posta a base del precetto opposto) e sui compensi di avvocato dovuti per il precetto.
10. Le suesposte considerazioni consentono di ritenere infondate tutte le ragioni di critica e confermare la sentenza impugnata.
11. Stante il rigetto dell'appello, le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come di seguito, sulla base parametrica degli importi minimi
(stante la semplicità delle questioni controverse) di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1001,00 ad euro 5.200,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello manca la fase istruttoria).
12. Si dà atto, altresì, che ricorrono i presupposti, per il rigetto dell'impugnazione, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere n. 2206/2020, pubblicata il 30/09/2020, non notificata, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
dell'appellato, che liquida in complessivi € 962,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge 3- Dà atto, stante il rigetto dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico di dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002. Parte_1
Così deciso in Napoli, li 23.7.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 1261/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2206/2020, pubblicata il
30/09/2020 e non notificata, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Gallo Parte_1 C.F._1
Paola (c.f. ), con la quale elettivamente domicilia presso lo studio C.F._2 dell'avv. Torre Mario (c.f. ), in Napoli, alla via L. Caldieri n. 132; C.F._3
Pec e fax: 0815042676 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Marchione CP_1 C.F._4
Luigi (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilio, in Sparanise C.F._5
(CE), alla via P. Semeria - Parco “Le Rose”;
Pec e fax: 0823.874601 Email_2 APPELLATO
Oggetto: opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2206/2020, pubblicata il
30/09/2020 e non notificata: accoglieva parzialmente l'opposizione al precetto proposta da e, per l'effetto, rideterminava in € 5263,12 l'importo complessivamente CP_1 dovuto in luogo di quello precettato di € 7437,23; compensava le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condannava l'opposto al pagamento, in favore Parte_1
dell'opponente, dei restanti 50% delle spese di lite, che liquidava in complessivi € 500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
1.1. Nello specifico, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva CP_1
proposto opposizione al precetto, notificatogli in data 22/07/2017 ad istanza di
[...]
recante la richiesta di pagamento della somma di € 7437,23, di cui € 4.500,00 Pt_1
per sorte capitale, il resto per spese processuali ( quelle liquidate in sentenza e quelle di precetto), in forza della sentenza del Giudice di Pace di Carinola n. 734 del 14.3.2017, con cui era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 136/15 avanzata dall' e CP_1
condannato lo stesso al pagamento della spese di lite ( € 400,00, di cui € 200,00 per diritti ed € 200,00, oltre IVA e CPA come per legge).
1.2. A fondamento dell'opposizione, l' aveva eccepito:
1- la nullità del precetto per CP_1 carenza di riferimento all'oggetto o al rapporto sotteso alla pretesa avanzata;
2- l'eccessività della somma richiesta. Ciò premesso, l'opponente aveva chiesto dichiararsi inefficace, nullo e privo di effetti l'atto di precetto notificato in data 22/07/2017 dell'importo di €. 7.437,23 con conseguente revoca dello stesso per essere illegittimo, infondato in fatto e in diritto.
Vinte le spese con attribuzione.
1.3. Si era costituito eccependo l'infondatezza della proposta opposizione Parte_1
sull'assunto che, come emergeva dalla sentenza n. 734/2017, emessa dal Giudice di Pace di
Carinola, le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto erano spese processuali liquidate in alcuni provvedimenti giudiziari, quindi anch'esse assoggettabili a spese generali, CPA ed IVA. Osservava come nel decreto ingiuntivo n. 136/2015 opposto e confermato (titolo esecutivo) era stato chiaramente specificato che l'importo ingiunto riguardava le spese processuali liquidate nella sentenza n. 626/2005 e nelle ordinanze, emesse in materia possessoria, n. 16/2008 (emessa in sede monocratica) e n. 63/2008 (emessa in sede di collegiale – reclamo), per cui erano indicati i rapporti giuridici sottostanti l'avanzata pretesa.
1.4. Il giudice di prime cure rigettava il primo motivo di opposizione, qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 cpc, sostenendo che l'art. 480 c.p.c. non prevedeva, tra gli elementi essenziali del precetto, l'indicazione dell'oggetto del rapporto sottostante al credito fatto valere, e che, in ogni caso, quello impugnato era completo nel suo contenuto. Accoglieva, invece, parzialmente il secondo motivo, qualificato come opposizione all'esecuzione, ritenendo fondata la contestazione circa il quantum precettato, poiché il calcolo del rimborso spese forfettarie, l'IVA e CPA risultava erroneamente effettuato anche sulla sorta capitale di € 4500,00, anziché soltanto sui compensi (sia quello liquidato nel titolo azionato, sia quello per il precetto stesso). Disattendeva, di contro, la doglianza relativa all'eccessività dell'importo per compenso di precetto, verificando essere inferiore al massimo di quello dello scaglione di riferimento. Procedeva, quindi, a rideterminare i soli importi indicati in precetto a titolo di rimborso spese forfettarie (€ 78,45 anziché €753,45) CPA ( € 24,06 anziché € 231,05) e IVA ( € 137,61 anziché € 1.321,65), per un totale da pagare pari ad € 5263,12 in luogo di € 7.437,23.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello con sei motivi di Parte_1 gravame.
2.1. Con il primo motivo, rubricato “VIOLAZIONE DELLA LEGGE n. 247 del 2012, art. 13, c. 10 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 2 – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI
FATTO E DI DIRITTO”, l'appellante deduce la violazione della legge professionale n.
247/2012 e del Dm 55 2014 che riconosce all'avvocato difensore il diritto alle spese generali nella misura del 15% per aver il primo giudice erroneamente rideterminato la somma da pagare per spese forfettarie da euro 753,45 (calcolate sull'importo di euro 5023)
a euro 78,45 (calcolate su euro 523) e, di conseguenza, anche CPA e IVA, sull'assunto che tali voci non andassero computate sulla sorte capitale precettata di € 4.500,00, con ciò trascurando che il decreto ingiuntivo n. 136/15 aveva ad oggetto un credito professionale dell'avv. , per spese di lite liquidate in precedenti titoli giudiziari ( sentenza Parte_1
n. 626/2005; ordinanze n. 16/2008 e n. 63/2008) come accertato nella sentenza n. 734/2017 del G.d.P. di Carinola ed in quella n. 1511/2020 del Tribunale di S. Maria C.V. In particolare al tribunale sarebbe sfuggito che la cambiale, priva di bollo, era stata rilasciata all'atto della stipula dell'accordo transattivo, a seguito di rinuncia a due distinte azioni giudiziarie di espropriazione immobiliare e che, in caso di inadempimento, l'accordo sarebbe stato nullo e l'azione esecutiva sarebbe proseguita.
2.2. Con il secondo mezzo, l'appellante lamenta “VIOLAZIONE DEL D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e ss.mm.ii. – VIOLAZIONE DELLA LEGGE n. 576/1980 art. 11 e ss.mm.ii.” assumendo che l'Iva (al 22%) e il cpa (al 4%) costituiscono oneri accessori dovuti per legge dal cliente o dalla controparte che, condannata alle spese di lite, per effetto della distrazione, deve corrisponderle direttamente al professionista.
Infatti, se il cliente non corrisponde anche queste voci, non può dire di avere onorato al proprio obbligo di pagamento integrale della prestazione professionale.
2.3. Con il terzo motivo, l'appellante protesta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui l'adito Giudice, dopo aver ritenuto corretta e congrua (considerato lo scaglione) la somma richiesta per il precetto di € 243,00 e legittima la richiesta di pagamento del creditore istante del compenso liquidato nel decreto ingiuntivo per mancata distrazione o applicazione dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore, ha ridotto ingiustamente l'importo delle spese forfettarie, della CPA e dell'IVA (oneri fiscali) dimenticando che il credito azionato di € 4500,00 era anch'esso un credito professionale.
L'illogicità della sentenza impugnata discenderebbe dalla sentenza n. 734/2017 del GdP di
Carinola che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto e a accertato la natura di credito professionale della somma ingiunta.
A conferma dell'errore del vizio logico giuridico commesso dal Tribunale, richiama (cfr. pag. 12 appello) i provvedimenti giudiziari da cui risulta la liquidazione di onorari e diritti in favore di esso appellante avv. Aggiunge che nell'accordo transattivo, Parte_1 stipulato in data 20/03/2014, con cui , obbligandosi anche per i genitori, CP_1
rilasciava, tra l'altro, la cambiale di euro 4500,00, si prevedeva che, in caso di mancato pagamento degli effetti cambiari, l'accordo stesso sarebbe stato nullo e che l'azione di esecuzione forzata ai danni dell'appellato sarebbe proseguita, con la conseguenza che il creditore non ha rinunciato al suo credito professionale che continuava ad essere tale.
2.4. Con il quarto motivo, il ha sottolineato la natura professionale del credito Pt_1
ingiunto e precettato di cui il giudice non si era reso conto in quanto, basandosi solo su quanto affermato dall'opponente, aveva ignorato le deduzioni descritte nel decreto ingiuntivo. Inoltre, lamenta che il giudice di prima cure avrebbe ignorato le ragioni su cui il credito si fondava e, in particolare, i titoli giudiziari contenenti la chiara liquidazione delle spese generali (15%), ma anche le norme regolatrici dell'IVA e CPA, considerata per la natura professionale del credito, oggetto del giudizio.
2.5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che la natura del credito professionale, per il quale si agiva, era comprovato dai titoli giudiziari;
ciò aveva giustificato la richiesta di pagamento delle già liquidate spese generali di IVA e CPA, come per legge.
2.6. Con il sesto motivo di appello, il ha sostenuto che il giudice di primo grado Pt_1 avrebbe trascurato le prove documentali, depositate in data 26 04 2018, nel fascicolo RG
7188/2017, tra cui i provvedimenti giudiziari che attestano la natura professionale del credito ingiunto e precettato.
2.7. Sulla base di tali ragioni, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale rigetto dell'opposizione a precetto;
la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e alle spese del doppio grado, con attribuzione al difensore antistatario.
3. Si è costituito in giudizio e ha chiesto dichiarare inammissibile e CP_1
comunque rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale e confermare la decisione di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 24.4.2025 in esito all'udienza del 23.4.2025 di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
5. Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
5.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2206/2020 è stata pubblicata il 30/09/2020, non è stata notificata;
l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 12/03/2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
6. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Tutti i motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente in quanto presupponenti l'affermazione della natura di credito professionale, per spese processuali già liquidate in altri giudizi, dell'importo di € 4.500,00 indicato nel precetto opposto quale “sorte capitale”, come tale oggetto della base di calcolo delle spese generali al 15% e di conseguenza della
CPA e dell'IVA, diversamente da quanto ritenuto in sentenza.
La tesi è infondata.
Occorre osservare che l'importo precettato di € 4.500,00 per sorte capitale trova titolo nel decreto ingiuntivo n. 135/15 del G.d.P. di Carinola divenuto definitivo (a seguito del rigetto dell'opposizione proposta dall' giusta sentenza del G.d.P. di Carinola n. 734/17; cfr in CP_1
fascicolo telematico appellante) che cristallizza la pretesa creditoria dell'avv. sia Pt_1 nell'an che nel quantum in relazione a quanto dovutogli per spese legali in forza dei procedimenti giudiziari richiamati nel corpo del ricorso monitorio ( sentenza n. 626/2005 del tribunale di S.Maria C.V.; ordinanza possessoria n. 16/2008 del G.U. del tribunale di
Carinola e ordinanza di reclamo n. 63/2008 del collegio;
i medesimi invocati nell'atto di appello), impedendo di rimettere in discussione, nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto, la somma dovutagli per dette causali.
Ed invero, se l'avv. , oltre l'importo portato dalla cambiale di € 4500,00 emessa in Pt_1 esecuzione della transazione, una volta ritenuta inefficace quest'ultima per mancato pagamento del titolo cambiario alla scadenza, avesse voluto esigere dall' anche spese CP_1 generali, IVA e CPA su detto importo, in quanto credito di natura professionale fondato sui titoli giudiziari evocati nella narrativa del ricorso monitorio, avrebbe dovuto in quella sede monitoria avanzare siffatta pretesa, mentre invece ha agito per il solo importo esposto nella cambiale. Poiché, come è noto, il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per rigetto dell'opposizione costituisce giudicato in ordine al rapporto dedotto (ex plurimis :Cass.
Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024), esso copre anche il deducibile, costituito, nella specie, dagli accessori del credito professionale per spese processuali di cui ai titoli giudiziari richiamati nell'ingiunzione, non azionabili più in altra sede.
Quindi, correttamente il primo giudice ha ritenuto che la sorte capitale cristallizzata nel decreto ingiuntivo (posto a base del precetto opposto) non potesse essere aumentato delle spese generali, iva e cpa, ritenendo spettanti tali accessori solo su quanto liquidato a titolo di spese di lite nella sentenza n. 734/17 del G.d.P. di Carinola, come ivi statuito (decisione anch'essa posta a base del precetto opposto) e sui compensi di avvocato dovuti per il precetto.
10. Le suesposte considerazioni consentono di ritenere infondate tutte le ragioni di critica e confermare la sentenza impugnata.
11. Stante il rigetto dell'appello, le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come di seguito, sulla base parametrica degli importi minimi
(stante la semplicità delle questioni controverse) di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1001,00 ad euro 5.200,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello manca la fase istruttoria).
12. Si dà atto, altresì, che ricorrono i presupposti, per il rigetto dell'impugnazione, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere n. 2206/2020, pubblicata il 30/09/2020, non notificata, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
dell'appellato, che liquida in complessivi € 962,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge 3- Dà atto, stante il rigetto dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico di dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002. Parte_1
Così deciso in Napoli, li 23.7.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello