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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2452/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...]ò D'Arcidano il 25.4.1964, residente Parte_1
in Arbus (c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari CodiceFiscale_1
presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici
[...]
CP_ dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela
Cabiddu, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.7.2024 il signor Parte_1 ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale della “ipoacusia da rumore”, patologia per la quale aveva presentato domanda amministrativa in data 19.9.2023.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver prestato e di prestare la propria l'attività lavorativa come operaio edile, a partire dal 1984, presso diversi datori di lavoro, come dettagliatamente indicato nel ricorso.
Il ricorrente ha quindi sostenuto di aver essere stato sottoposto, per l'intero
pagina 1 orario di lavoro, al rumore generato dagli strumenti di lavoro utilizzati personalmente e/o dai colleghi quali motopicco, mola smeriglio, trapano, sega circolare per tagliare il legno, vibratore per il cemento dotato di motore a scoppio e miscelatore elettrico, oltre che al rumore della betoniera presente nei cantieri, necessaria alla realizzazione del cemento e delle malte da costruzione.
Ha quindi sostenuto che, in ragione dell'effettivo espletamento delle mansioni menzionate, il ricorrente ha riportato la patologia della “ipoacusia da rumore”, per la quale in data 19.9.2023 aveva presentato all' la relativa CP_1
domanda di indennizzo.
Avverso il rigetto di tale domanda amministrativa, aveva proposto opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'essa, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
Ha altresì precisato di essere già beneficiario di una rendita , CP_1
riconosciuta in seguito alla sentenza n. 608/2024 pronunciata da questo
Tribunale, corrispondente al danno biologico complessivo del 21% di cui 6% per “lesioni alla colonna”, 4% per “lesioni alle spalle”, 4% per “STC”, 4% per “meniscopatia degenerativa” e 4% per “lesioni ai gomiti” con decorrenza dal 10.11.2017.
2. Con memoria del 29.1.2025 l' si è costituito in giudizio, CP_1
proponendo, al fine di comporre bonariamente la controversia, la liquidazione dell'indennizzo del 6% per la patologia invocata, con complessiva rendita da liquidarsi nella misura del 22%.
Ha pertanto richiesto che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con spese secondo giustizia.
3. Nelle successive note di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 21.2.2025, parte ricorrente ha dichiarato che intendeva accettare la quantificazione operata dall'Istituto nella misura del 6% per ipoacusia, sostenendo tuttavia che, per quanto riguarda il conteggio del danno globale, l'indennizzo complessivo non dovesse essere inferiore al 25%, invece che al 22% come proposto dall' : CP_1
4. Con note del 24.3.2025, l' ha ritenuto che alla luce della CP_1
consulenza medico -legale operata dall'Istituto stesso, la percentuale del 25% risultava complessivamente congrua.
******
5. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Deve procedersi al regolamento delle spese processuali in applicazione
pagina 2 del principio della soccombenza virtuale.
Considerato che il riconoscimento del diritto fatto valere dal ricorrente è avvenuto solo in corso di causa (in data 24.3.2025 a fronte di un ricorso depositato in data 24.7.2024), e considerato altresì che l' aveva a CP_1 disposizione tutti gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda in via stragiudiziale, le spese processuali debbono essere integralmente poste a carico dell' , da ritenersi virtualmente soccombente. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione delle spese CP_1
processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per la materia previdenziale e con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con liquidazione ai valori minimi, data la semplicità della controversia, e con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, la predetta fase non può dirsi svolta, poiché la causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni di cui agli atti introduttivi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 1.865,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 26.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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