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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/10/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 182/2023 R.G.A.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Gullino Massimo Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 182/2023 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza dell'08.04.2025; vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] , quale avente C.F._1 causa della Ditta M.B.F. di AS De VI, elettivamente domiciliato in Messina, Largo Seggiola n. 160, quale recapito professionale dell'Avv. Francesco La Valle (C.F. - Pec: che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellante-
Contro
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in Castelmola c/da Grimaudo, n. 2, elettivamente C.F._3 domiciliato in Giardini Naxos, alla via Dei Sei Mulini n. 30, quale recapito professionale dell'avv. Giuseppe Romano, (C.F. – PEC: C.F._4
, che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti;
-Appellato-
1
in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Nizza di Sicilia Via Umberto I, n.141, P.IVA , elettivamente domiciliata in Taormina Salita Branco n.1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Pagano (C.F. – PEC: CodiceFiscale_5
che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1383/2022 emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 31.08.2022, non notificata, relativa alla causa iscritta con il n. 713/2010 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante:
Accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 1383/2022 del Tribunale di Messina del 24-31.08.2022, non notificata, accogliere le domande formulate dall'odierno appellante con l'atto di citazione del 06.10.2010 che di seguito si riportano: - Riconoscere e dichiarare la sussistenza dei vizi e delle difformità dell'opera appaltata, in relazione al Progetto Tecnico ed alla Relazione Generale e di Calcolo a firma dell'Ing. , con il conseguente inadempimento contrattuale Persona_1 dei convenuti. - Condannare, quindi, il Sig. e la Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento
[...] dei danni nella misura già accertata in sede di ATP oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato : Controparte_1
In via preliminare, 1. dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni indicate in atto;
2. dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza impugnata n. 1383/2022 del 24/08/2022 pronunciata dal tribunale di Messina
- sez. 1 a civile, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
in ogni caso, respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro l'appellato, per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali e CPA come per legge
Per l'appellata : Controparte_2
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal dott. ai Parte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in subordine rigettare l'appello proposto, con conferma della sentenza appellata, stante il difetto di legittimazione attiva dell'appellante ovvero la mancanza della titolarità del diritto fatto valere dal medesimo;
in via ancora più
2 subordinata, rigettare l'appello perché infondato nel merito in relazione alle ragioni argomentate in seno alla presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ditta M.B.F. di AS DE VINCENZO, in persona del suo titolare, quale avente causa dalla
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1
e la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni derivati dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico - nell'immobile sito in C.da S. Antonio di Taormina, adibito ad attività di ristorazione - che erano stati commissionati alla menzionata società cooperativa ed erano stati eseguiti sotto la direzione di . Controparte_1
La “ evidenziava che dopo qualche tempo dalla consegna dei lavori, Parte_2 riscontrava dei difetti nell'impianto, a cagione di continui distacchi di corrente, prontamente denunciati alla controparte dapprima verbalmente e, quindi, per iscritto. A seguito di richiesta di risarcimento danni, priva tuttavia di alcun riscontro, la predetta società promuoveva, nei confronti della , accertamento Controparte_2 tecnico preventivo presso il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, affidato all'Arch. , il quale accertava le diversità tra quanto progettato CP_3
e quanto realizzato e quantificava l'importo necessario per l'adeguamento dell'opera in euro 8.000,00 escluse le spese per le opere murarie.
Instaurato, successivamente, il giudizio ordinario, si costituiva la Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa
[...] la ritenuta sua estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra la società M.B.F. rappresentata da e , dal quale, ad Parte_1 Controparte_1 ogni buon conto, chiedeva di essere manlevata per l'ipotesi di condanna;
nel merito, sosteneva l'infondatezza delle pretese attoree, posto che prima della denuncia dei citati vizi e dell'espletamento dell'ATP la società committente aveva operato diversi interventi sull'impianto elettrico in questione, sì da non ravvisarsi alcuna responsabilità dei convenuti.
Si costituiva, altresì, chiedendo il rigetto delle domande attrici perché Controparte_1 infondate e, in via riconvenzionale, domandando la condanna della società attrice al pagamento della somma di € 900,00 per aver trattenuto una scala di alluminio utilizzata per l'esecuzione dei lavori.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per trattative di bonario componimento, il giudizio veniva interrotto a seguito della cancellazione dall'albo del difensore del convenuto CP_1
3 Con ricorso del 19 luglio 2016, - qualificatosi avente causa, Parte_1
a sua volta, dalla Ditta di - riassumeva il giudizio nei Parte_1 confronti delle altre parti e quindi, con ordinanza del 26 aprile 2017, veniva disposta la prosecuzione della prova.
Espletata la prova orale e acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo, la causa, su richiesta dei procuratori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza, precisate le conclusioni, il difensore del convenuto depositava atto di deferimento del giuramento decisorio. Nel CP_1 contrasto tra le parti, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 28 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ed assegnava termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima, riservando ogni decisione sull'istanza di deferimento del giuramento decisorio all'udienza successiva.
All'udienza del 12 maggio 2021, ritenuta l'inconducenza del giuramento decisorio deferito dal convenuto , la causa veniva rinviata per la discussione Controparte_1
e alla successiva udienza veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 1383/2022, pubblicata il 31.08.2022, con la quale disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così disponeva:
“1. Rigetta la domanda avanzata da parte attrice.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da .
3. Compensa integralmente le spese Controparte_1 del giudizio tra l'attore e il convenuto .
4. Compensa per un terzo Controparte_1 le spese di lite tra l'attore e la convenuta e, per l'effetto, Controparte_2 condanna alla refusione dei due terzi delle spese di lite Parte_1 nei confronti di , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, che liquida in euro 3.231,47, di cui euro 11,47 a titolo di spese vive, oltre spese generali, Iva e cpa.”
Il Tribunale fondava il rigetto delle domande attoree sulla mancanza di prova in ordine alla titolarità del rapporto giuridico discendente dal contratto di appalto sulla cui inesatta esecuzione, imputabile ai convenuti, si fondava la pretesa risarcitoria, posto che l'attore aveva agito qualificandosi come avente causa dalla società di persone, denominata “ , senza tuttavia Parte_2 allegare, né tanto meno documentare, la sottostante vicenda successoria in ragione della quale prima la Ditta attrice e, di poi, lo stesso , siano Parte_1 subentrati nella titolarità dei rapporti giuridici, o comunque del rapporto giuridico controverso, facenti capo alla società dante causa, che, secondo quanto dedotto dallo stesso attore, e non contestato dalle parti avverse, ha conferito l'incarico di progettazione e, quindi, di esecuzione del nuovo impianto elettrico asseritamente non conforme alle previsioni progettuali con conseguente pregiudizio per la committente.
4 La questione era stata sollevata all'udienza del 20 novembre 2019 dalla società convenuta che aveva eccepito il difetto di legittimazione Controparte_2 attiva in capo alla ditta attrice – la quale avrebbe agito in violazione dell'art. 81 c.p.c. non avendo dato prova della successione nella titolarità del diritto controverso. Tale eccezione è stata successivamente reiterata e meglio esplicata nelle successive note difensive e, da ultimo, nella comparsa conclusionale depositata in data 4 luglio 2022.
A fronte della suesposta eccezione, il giudice di prime cure richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte rilevava che “la questione afferente l'effettiva titolarità in capo a chi agisce in giudizio per fare valere un diritto che assume come proprio (e per il quale, quindi, prospetta la sussistenza della c.d. legittimazione ad agire, vale a dire il diritto all'azione) attiene al merito della domanda, costituendo la titolarità del diritto controverso ed azionato il fondamento stesso della domanda giudiziale”.
Rigettava, infine, la domanda riconvenzionale spiegata da nei Controparte_1 confronti della società evidenziando che anche per tale profilo era valido Parte_2 quanto osservato in punto di titolarità del rapporto giuridico in contestazione, posto che il convenuto imputava detta condotta alla società committente. Per cui, il primo decidente rilevava che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria spiegata nei confronti di un soggetto diverso da colui cui il richiedente attribuisce la responsabilità del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
§§§
Avverso tale sentenza, proponeva appello , per le Parte_1 ragioni che verranno esposte nel prosieguo.
Con comparsa, depositata telematicamente in data 26.06.2023, si costituiva CP_1
il quale, in via preliminare, né eccepiva l'inammissibilità ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito, né sosteneva l'infondatezza. Insisteva, quindi, per la conferma della sentenza impugnata.
In data 06.07.2023 si costituiva, altresì, la Controparte_2
la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità
[...] dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 07.07.2023, la Corte di Appello, rilevato che non ricorrevano i presupposti per dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.10.2024, successivamente differita per carico di ruolo del relatore alla data dell'08.04.2025.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dagli appellati.
L'atto di appello, del resto, deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità
“l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§§§
§ 2. Con l'unico motivo di appello, si duole dell'ingiusta Parte_1
e illegittima decisione adottata dal giudice di prime cure.
Secondo l'odierno deducente il Tribunale ha erroneamente ritenuto che a prescindere dalle contestazioni del convenuto, l'attore deve comunque fornire la prova della titolarità del diritto anche quando il convenuto l'abbia riconosciuta o abbia svolto difese incompatibili con la negazione di tale titolarità.
In tale ottica, evidenzia parte appellante che non vi è dubbio che il il quale non CP_1 ha mai contestato la legittimazione dell'attore, non solo ha svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità del diritto in capo all'attore, ma l'ha anzi esplicitamente affermata nel momento in cui ha proposto domanda riconvenzionale assumendo di non aver ottenuto la restituzione di una scala adoperata nel corso dei lavori, e chiedendo pertanto la condanna al pagamento del corrispondente valore, a titolo di risarcimento, quantificato in € 900,00.
6 È evidente, osserva parte appellante, che una tale domanda non poteva essere proposta nei confronti dell'attore se non riconoscendo che lo stesso era subentrato alla originaria società e proprio in tale qualità era tenuto a rimborsare il valore della scala.
Per cui, prosegue , a differenza di quanto ha ritenuto il primo Giudice, lo Parte_1 stesso convenuto aveva espressamente riconosciuto la titolarità in capo all'attore del rapporto controverso e dunque, alla luce della giurisprudenza inauguratasi con l'arresto della SS.UU., nel caso in parola, non era necessario per l'odierno appellante fornire la prova della propria legittimazione attiva non solo nei confronti del ma anche CP_1 nei confronti della posto che quest'ultima, solo dopo nove anni Controparte_2 di causa aveva sollevato la questione, prima di allora difendendosi solo affermando la propria estraneità al rapporto e formulando domanda di manleva.
Evidenzia, inoltre, l'appellante che superata nei suesposti termini la questione della legittimazione attiva, l'originaria domanda sarebbe meritevole di accoglimento, rilevato che prima dell'estate del 2007 il impegnando anche il nome e la CP_1 responsabilità della ha eseguito i lavori relativi Controparte_2 all'impianto elettrico nel locale della su progetto redatto dell'Ing. Parte_2
Inoltre, come confermato anche dalla prova testimoniale, in esito a tali Per_1 lavori, l'impianto elettrico presentava difetti di tale gravità che si verificavano frequenti malfunzionamenti con distacchi improvvisi della corrente elettrica e con conseguenti gravi ricadute sull'attività commerciale svolta dalla committente che esercitava l'impresa di ristorazione.
Aggiunge, infine, che anche in sede di ATP, il CTU Arch. ha CP_3 analiticamente individuato i gravi difetti dell'impianto elettrico come realizzato dal e le difformità rispetto al progetto che doveva essere realizzato. CP_1
§
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dalla disamina della superiore doglianza si desume che l'appellante non contesta la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure circa la mancata prova della titolarità del rapporto giuridico posto a fondamento della domanda dallo stesso promossa in primo grado – ammettendone implicitamente l'effettiva mancanza- ma si limita a censurare tale ricostruzione soltanto con riferimento all'interpretazione da attribuire alle difese del convenuto sul punto. CP_1
Nello specifico, asserisce che, pur non avendo provato la titolarità del diritto vantato, comunque controparte avrebbe svolto delle difese incompatibili con la negazione di tale titolarità e ciò sarebbe sufficiente a far venire meno l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi a fondamento della titolarità del diritto in capo all'appellante – persona fisica.
7 Orbene, le difese incompatibili cui si riferisce il riguarderebbero Parte_1 esclusivamente la proposizione da parte del di una domanda riconvenzionale CP_1 volta ad ottenere la restituzione di una scala utilizzata durante lo svolgimento dei lavori oggetto di contestazione.
Tale impostazione, tuttavia, non è convincente.
Esaminando la comparsa di costituzione e risposta di primo grado del si desume CP_1 che la domanda riconvenzionale viene formulata nei confronti della società.
Nello specifico, si legge testualmente “Si chiede pertanto, in via riconvenzionale, la condanna della MBF di AS De VI al pagamento della somma di euro 900,00 quale risarcimento del danno commisurato al valore commerciale del bene indebitamente trattenuto” (cfr. pag. 4 comparsa del 26.04.2011). A ciò si aggiunga che le richieste istruttorie sono formulate sempre nei confronti della società e la controparte cui fa riferimento il nei vari scritti difensivi risulta essere sempre la società. CP_1
È evidente, dunque, che la prospettazione effettuata dall'appellante non corrisponde alla realtà, posto che sia la domanda riconvenzionale sia le ulteriori argomentazioni difensive sono palesemente rivolte alla società intesa come il soggetto con il quale è stato stipulato l'originario contratto di appalto.
Tant'è che lo stesso giudice di prime cure nel rigettare la domanda riconvenzionale evidenzia che questa non può trovare accoglimento perché “spiegata nei confronti di un soggetto diverso da colui cui il richiedente attribuisce la responsabilità del fatto costitutivo del diritto fatto valere”.
In relazione a tale statuizione – palesemente in contrasto con la tesi prospettata nell'odierno gravame – nessuna contestazione è stata effettuata dall'appellante.
Alla luce di quanto esposto, risulta allora pienamente condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure.
Invero, la domanda formulata dal convenuto contrariamente a quanto asserito CP_1 dall'appellante, non rende superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto reclamato, posto che come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità “la società di persone anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale, distinta da quella dei singoli soci”(cfr. Cass. Civile sez. III, n.20990 del 18.07.2023).
Ne deriva che in caso di modificazione del lato attivo dell'originario rapporto obbligatorio, la questione concernente la titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della decisione e spetta all'attore allegarla e provarla laddove non vi sia un riconoscimento implicito o esplicito del convenuto (cfr. Cass. Civile 24375/2024).
8 Da ultimo, non coglie nel segno neppure l'ulteriore prospettazione effettuata dall'appellante secondo la quale l'altro convenuto – la service - Controparte_2 avrebbe sollevato la questione solo dopo nove anni, prima di allora difendendosi solo affermando la propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio.
In realtà, è sufficiente evidenziare che come recentemente ribadito dalla Suprema Corte
“la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/07/2025, n.21924), per cui la negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto non è soggetta ad un termine di decadenza.
§§§
§3. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
All'integrale rigetto dell'appello, segue, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti vittoriose.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.200,00 e fino a € 26.000,00), secondo i parametri minimi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1383/2022 emessa dal Tribunale di Messina,
[...] pubblicata il 31.08.2022, relativa alla causa iscritta con il n. 713/2010 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva confermando integralmente la sentenza di primo grado;
9 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
e Coop. , delle Controparte_1 CP_2 Controparte_2 spese processuali del presente giudizio, liquidate rispettivamente in complessivi € 2.906,00 ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
10
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Gullino Massimo Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 182/2023 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza dell'08.04.2025; vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] , quale avente C.F._1 causa della Ditta M.B.F. di AS De VI, elettivamente domiciliato in Messina, Largo Seggiola n. 160, quale recapito professionale dell'Avv. Francesco La Valle (C.F. - Pec: che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellante-
Contro
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in Castelmola c/da Grimaudo, n. 2, elettivamente C.F._3 domiciliato in Giardini Naxos, alla via Dei Sei Mulini n. 30, quale recapito professionale dell'avv. Giuseppe Romano, (C.F. – PEC: C.F._4
, che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti;
-Appellato-
1
in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Nizza di Sicilia Via Umberto I, n.141, P.IVA , elettivamente domiciliata in Taormina Salita Branco n.1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Pagano (C.F. – PEC: CodiceFiscale_5
che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1383/2022 emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 31.08.2022, non notificata, relativa alla causa iscritta con il n. 713/2010 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante:
Accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 1383/2022 del Tribunale di Messina del 24-31.08.2022, non notificata, accogliere le domande formulate dall'odierno appellante con l'atto di citazione del 06.10.2010 che di seguito si riportano: - Riconoscere e dichiarare la sussistenza dei vizi e delle difformità dell'opera appaltata, in relazione al Progetto Tecnico ed alla Relazione Generale e di Calcolo a firma dell'Ing. , con il conseguente inadempimento contrattuale Persona_1 dei convenuti. - Condannare, quindi, il Sig. e la Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento
[...] dei danni nella misura già accertata in sede di ATP oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato : Controparte_1
In via preliminare, 1. dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni indicate in atto;
2. dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza impugnata n. 1383/2022 del 24/08/2022 pronunciata dal tribunale di Messina
- sez. 1 a civile, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
in ogni caso, respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro l'appellato, per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali e CPA come per legge
Per l'appellata : Controparte_2
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal dott. ai Parte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in subordine rigettare l'appello proposto, con conferma della sentenza appellata, stante il difetto di legittimazione attiva dell'appellante ovvero la mancanza della titolarità del diritto fatto valere dal medesimo;
in via ancora più
2 subordinata, rigettare l'appello perché infondato nel merito in relazione alle ragioni argomentate in seno alla presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ditta M.B.F. di AS DE VINCENZO, in persona del suo titolare, quale avente causa dalla
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1
e la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni derivati dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico - nell'immobile sito in C.da S. Antonio di Taormina, adibito ad attività di ristorazione - che erano stati commissionati alla menzionata società cooperativa ed erano stati eseguiti sotto la direzione di . Controparte_1
La “ evidenziava che dopo qualche tempo dalla consegna dei lavori, Parte_2 riscontrava dei difetti nell'impianto, a cagione di continui distacchi di corrente, prontamente denunciati alla controparte dapprima verbalmente e, quindi, per iscritto. A seguito di richiesta di risarcimento danni, priva tuttavia di alcun riscontro, la predetta società promuoveva, nei confronti della , accertamento Controparte_2 tecnico preventivo presso il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, affidato all'Arch. , il quale accertava le diversità tra quanto progettato CP_3
e quanto realizzato e quantificava l'importo necessario per l'adeguamento dell'opera in euro 8.000,00 escluse le spese per le opere murarie.
Instaurato, successivamente, il giudizio ordinario, si costituiva la Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa
[...] la ritenuta sua estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra la società M.B.F. rappresentata da e , dal quale, ad Parte_1 Controparte_1 ogni buon conto, chiedeva di essere manlevata per l'ipotesi di condanna;
nel merito, sosteneva l'infondatezza delle pretese attoree, posto che prima della denuncia dei citati vizi e dell'espletamento dell'ATP la società committente aveva operato diversi interventi sull'impianto elettrico in questione, sì da non ravvisarsi alcuna responsabilità dei convenuti.
Si costituiva, altresì, chiedendo il rigetto delle domande attrici perché Controparte_1 infondate e, in via riconvenzionale, domandando la condanna della società attrice al pagamento della somma di € 900,00 per aver trattenuto una scala di alluminio utilizzata per l'esecuzione dei lavori.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per trattative di bonario componimento, il giudizio veniva interrotto a seguito della cancellazione dall'albo del difensore del convenuto CP_1
3 Con ricorso del 19 luglio 2016, - qualificatosi avente causa, Parte_1
a sua volta, dalla Ditta di - riassumeva il giudizio nei Parte_1 confronti delle altre parti e quindi, con ordinanza del 26 aprile 2017, veniva disposta la prosecuzione della prova.
Espletata la prova orale e acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo, la causa, su richiesta dei procuratori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza, precisate le conclusioni, il difensore del convenuto depositava atto di deferimento del giuramento decisorio. Nel CP_1 contrasto tra le parti, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 28 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ed assegnava termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima, riservando ogni decisione sull'istanza di deferimento del giuramento decisorio all'udienza successiva.
All'udienza del 12 maggio 2021, ritenuta l'inconducenza del giuramento decisorio deferito dal convenuto , la causa veniva rinviata per la discussione Controparte_1
e alla successiva udienza veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 1383/2022, pubblicata il 31.08.2022, con la quale disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così disponeva:
“1. Rigetta la domanda avanzata da parte attrice.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da .
3. Compensa integralmente le spese Controparte_1 del giudizio tra l'attore e il convenuto .
4. Compensa per un terzo Controparte_1 le spese di lite tra l'attore e la convenuta e, per l'effetto, Controparte_2 condanna alla refusione dei due terzi delle spese di lite Parte_1 nei confronti di , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, che liquida in euro 3.231,47, di cui euro 11,47 a titolo di spese vive, oltre spese generali, Iva e cpa.”
Il Tribunale fondava il rigetto delle domande attoree sulla mancanza di prova in ordine alla titolarità del rapporto giuridico discendente dal contratto di appalto sulla cui inesatta esecuzione, imputabile ai convenuti, si fondava la pretesa risarcitoria, posto che l'attore aveva agito qualificandosi come avente causa dalla società di persone, denominata “ , senza tuttavia Parte_2 allegare, né tanto meno documentare, la sottostante vicenda successoria in ragione della quale prima la Ditta attrice e, di poi, lo stesso , siano Parte_1 subentrati nella titolarità dei rapporti giuridici, o comunque del rapporto giuridico controverso, facenti capo alla società dante causa, che, secondo quanto dedotto dallo stesso attore, e non contestato dalle parti avverse, ha conferito l'incarico di progettazione e, quindi, di esecuzione del nuovo impianto elettrico asseritamente non conforme alle previsioni progettuali con conseguente pregiudizio per la committente.
4 La questione era stata sollevata all'udienza del 20 novembre 2019 dalla società convenuta che aveva eccepito il difetto di legittimazione Controparte_2 attiva in capo alla ditta attrice – la quale avrebbe agito in violazione dell'art. 81 c.p.c. non avendo dato prova della successione nella titolarità del diritto controverso. Tale eccezione è stata successivamente reiterata e meglio esplicata nelle successive note difensive e, da ultimo, nella comparsa conclusionale depositata in data 4 luglio 2022.
A fronte della suesposta eccezione, il giudice di prime cure richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte rilevava che “la questione afferente l'effettiva titolarità in capo a chi agisce in giudizio per fare valere un diritto che assume come proprio (e per il quale, quindi, prospetta la sussistenza della c.d. legittimazione ad agire, vale a dire il diritto all'azione) attiene al merito della domanda, costituendo la titolarità del diritto controverso ed azionato il fondamento stesso della domanda giudiziale”.
Rigettava, infine, la domanda riconvenzionale spiegata da nei Controparte_1 confronti della società evidenziando che anche per tale profilo era valido Parte_2 quanto osservato in punto di titolarità del rapporto giuridico in contestazione, posto che il convenuto imputava detta condotta alla società committente. Per cui, il primo decidente rilevava che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria spiegata nei confronti di un soggetto diverso da colui cui il richiedente attribuisce la responsabilità del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
§§§
Avverso tale sentenza, proponeva appello , per le Parte_1 ragioni che verranno esposte nel prosieguo.
Con comparsa, depositata telematicamente in data 26.06.2023, si costituiva CP_1
il quale, in via preliminare, né eccepiva l'inammissibilità ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito, né sosteneva l'infondatezza. Insisteva, quindi, per la conferma della sentenza impugnata.
In data 06.07.2023 si costituiva, altresì, la Controparte_2
la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità
[...] dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 07.07.2023, la Corte di Appello, rilevato che non ricorrevano i presupposti per dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.10.2024, successivamente differita per carico di ruolo del relatore alla data dell'08.04.2025.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dagli appellati.
L'atto di appello, del resto, deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità
“l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§§§
§ 2. Con l'unico motivo di appello, si duole dell'ingiusta Parte_1
e illegittima decisione adottata dal giudice di prime cure.
Secondo l'odierno deducente il Tribunale ha erroneamente ritenuto che a prescindere dalle contestazioni del convenuto, l'attore deve comunque fornire la prova della titolarità del diritto anche quando il convenuto l'abbia riconosciuta o abbia svolto difese incompatibili con la negazione di tale titolarità.
In tale ottica, evidenzia parte appellante che non vi è dubbio che il il quale non CP_1 ha mai contestato la legittimazione dell'attore, non solo ha svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità del diritto in capo all'attore, ma l'ha anzi esplicitamente affermata nel momento in cui ha proposto domanda riconvenzionale assumendo di non aver ottenuto la restituzione di una scala adoperata nel corso dei lavori, e chiedendo pertanto la condanna al pagamento del corrispondente valore, a titolo di risarcimento, quantificato in € 900,00.
6 È evidente, osserva parte appellante, che una tale domanda non poteva essere proposta nei confronti dell'attore se non riconoscendo che lo stesso era subentrato alla originaria società e proprio in tale qualità era tenuto a rimborsare il valore della scala.
Per cui, prosegue , a differenza di quanto ha ritenuto il primo Giudice, lo Parte_1 stesso convenuto aveva espressamente riconosciuto la titolarità in capo all'attore del rapporto controverso e dunque, alla luce della giurisprudenza inauguratasi con l'arresto della SS.UU., nel caso in parola, non era necessario per l'odierno appellante fornire la prova della propria legittimazione attiva non solo nei confronti del ma anche CP_1 nei confronti della posto che quest'ultima, solo dopo nove anni Controparte_2 di causa aveva sollevato la questione, prima di allora difendendosi solo affermando la propria estraneità al rapporto e formulando domanda di manleva.
Evidenzia, inoltre, l'appellante che superata nei suesposti termini la questione della legittimazione attiva, l'originaria domanda sarebbe meritevole di accoglimento, rilevato che prima dell'estate del 2007 il impegnando anche il nome e la CP_1 responsabilità della ha eseguito i lavori relativi Controparte_2 all'impianto elettrico nel locale della su progetto redatto dell'Ing. Parte_2
Inoltre, come confermato anche dalla prova testimoniale, in esito a tali Per_1 lavori, l'impianto elettrico presentava difetti di tale gravità che si verificavano frequenti malfunzionamenti con distacchi improvvisi della corrente elettrica e con conseguenti gravi ricadute sull'attività commerciale svolta dalla committente che esercitava l'impresa di ristorazione.
Aggiunge, infine, che anche in sede di ATP, il CTU Arch. ha CP_3 analiticamente individuato i gravi difetti dell'impianto elettrico come realizzato dal e le difformità rispetto al progetto che doveva essere realizzato. CP_1
§
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dalla disamina della superiore doglianza si desume che l'appellante non contesta la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure circa la mancata prova della titolarità del rapporto giuridico posto a fondamento della domanda dallo stesso promossa in primo grado – ammettendone implicitamente l'effettiva mancanza- ma si limita a censurare tale ricostruzione soltanto con riferimento all'interpretazione da attribuire alle difese del convenuto sul punto. CP_1
Nello specifico, asserisce che, pur non avendo provato la titolarità del diritto vantato, comunque controparte avrebbe svolto delle difese incompatibili con la negazione di tale titolarità e ciò sarebbe sufficiente a far venire meno l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi a fondamento della titolarità del diritto in capo all'appellante – persona fisica.
7 Orbene, le difese incompatibili cui si riferisce il riguarderebbero Parte_1 esclusivamente la proposizione da parte del di una domanda riconvenzionale CP_1 volta ad ottenere la restituzione di una scala utilizzata durante lo svolgimento dei lavori oggetto di contestazione.
Tale impostazione, tuttavia, non è convincente.
Esaminando la comparsa di costituzione e risposta di primo grado del si desume CP_1 che la domanda riconvenzionale viene formulata nei confronti della società.
Nello specifico, si legge testualmente “Si chiede pertanto, in via riconvenzionale, la condanna della MBF di AS De VI al pagamento della somma di euro 900,00 quale risarcimento del danno commisurato al valore commerciale del bene indebitamente trattenuto” (cfr. pag. 4 comparsa del 26.04.2011). A ciò si aggiunga che le richieste istruttorie sono formulate sempre nei confronti della società e la controparte cui fa riferimento il nei vari scritti difensivi risulta essere sempre la società. CP_1
È evidente, dunque, che la prospettazione effettuata dall'appellante non corrisponde alla realtà, posto che sia la domanda riconvenzionale sia le ulteriori argomentazioni difensive sono palesemente rivolte alla società intesa come il soggetto con il quale è stato stipulato l'originario contratto di appalto.
Tant'è che lo stesso giudice di prime cure nel rigettare la domanda riconvenzionale evidenzia che questa non può trovare accoglimento perché “spiegata nei confronti di un soggetto diverso da colui cui il richiedente attribuisce la responsabilità del fatto costitutivo del diritto fatto valere”.
In relazione a tale statuizione – palesemente in contrasto con la tesi prospettata nell'odierno gravame – nessuna contestazione è stata effettuata dall'appellante.
Alla luce di quanto esposto, risulta allora pienamente condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure.
Invero, la domanda formulata dal convenuto contrariamente a quanto asserito CP_1 dall'appellante, non rende superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto reclamato, posto che come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità “la società di persone anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale, distinta da quella dei singoli soci”(cfr. Cass. Civile sez. III, n.20990 del 18.07.2023).
Ne deriva che in caso di modificazione del lato attivo dell'originario rapporto obbligatorio, la questione concernente la titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della decisione e spetta all'attore allegarla e provarla laddove non vi sia un riconoscimento implicito o esplicito del convenuto (cfr. Cass. Civile 24375/2024).
8 Da ultimo, non coglie nel segno neppure l'ulteriore prospettazione effettuata dall'appellante secondo la quale l'altro convenuto – la service - Controparte_2 avrebbe sollevato la questione solo dopo nove anni, prima di allora difendendosi solo affermando la propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio.
In realtà, è sufficiente evidenziare che come recentemente ribadito dalla Suprema Corte
“la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/07/2025, n.21924), per cui la negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto non è soggetta ad un termine di decadenza.
§§§
§3. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
All'integrale rigetto dell'appello, segue, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti vittoriose.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.200,00 e fino a € 26.000,00), secondo i parametri minimi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1383/2022 emessa dal Tribunale di Messina,
[...] pubblicata il 31.08.2022, relativa alla causa iscritta con il n. 713/2010 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva confermando integralmente la sentenza di primo grado;
9 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
e Coop. , delle Controparte_1 CP_2 Controparte_2 spese processuali del presente giudizio, liquidate rispettivamente in complessivi € 2.906,00 ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
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