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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3857/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3870/2021, deliberata il
23.4.2021 e pubblicata il 23.4.2021 (n. 24691/2018 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luca Vaccaro (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona dell'amministratore, p.i. e c.f. , difeso CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Angelo Mazza (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
c.f. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Vincenzo Mauro (c.f.
) C.F._4 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
LA VICENDA DI CAUSA
ha chiesto al Tribunale di Napoli la condanna del Parte_1
, al risarcimento dei danni per le Controparte_4 lesioni sofferte a seguito dell'incidente avvenuto l'8.11.2016, alle ore 16,50 circa, allorquando, mentre scendeva la rampa di scale che porta al portone di ingresso, rovinava a terra per la scarsa illuminazione ed a causa dei gradini bagnati e privi dei gommini antiscivolo.
Il ha contestato la domanda ed ha chiamato in garanzia la CP_1 compagnia di assicurazioni presso la quale era assicurato. si è costituita ed ha resistito alla domanda. Controparte_3
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha deciso come segue:
“- rigetta la domanda principale;
- dichiara assorbita la domanda di garanzia;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto appello , ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
“1) accertarsi la piena responsabilità, in via esclusiva, del
[...] in ordine alla produzione dell'evento Controparte_5 dannoso de quo, nelle circostanze di tempo e luogo per le quali è causa, in danno di
; Parte_1
2) per l'effetto, condannare il Controparte_5 in persona del Suo Amministratore pt, anche in solido la Società
[...]
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IV sezione civile
in virtù di rapporto di garanzia assicurativa, Controparte_6 al giusto risarcimento dei danni fisici riportati dalla signora in Parte_1 conseguenza del sinistro del 08/11/16 per cui è causa, per un ammontare di Euro
12.471,00, come quantificati negli atti introduttivi, o nella minore somma che il giudicante di secondo grado vorrà determinare, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
il tutto, avendo richiesto la opportuna CTU medica della quale qui si richiede nuovamente in via formale l'ammissione.”.
Il si è opposto Parte_2 all'impugnazione, chiedendo:
“In via preliminare:
1) dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 c.p.c.
2) dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 348 bis c.p.c.
Nel merito
3) Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarata la totale assenza di responsabilità in capo all'amministrazione del
[...]
in rigettare l'appello proposto confermando la sentenza Parte_3 CP_5 appellata;
in subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo.
4) nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, Voglia l'On.le Corte di
Appello adita condannare la in qualità di garante del comparente Controparte_3
al pagamento di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all'appellante CP_5 per i fatti di causa.
5) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
si è costituita ed ha chiesto: Controparte_3
“- Dichiarare inammissibile il proposto appello per i suesposti motivi;
- In via gradata, rigettarlo poiché improcedibile, infondato in fatto ed in diritto;
- Vinte, in ogni caso, le spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 24.6.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
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IV sezione civile
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Il Condominio e hanno CP_4 Controparte_1 Controparte_3 eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dagli appellati sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è
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IV sezione civile ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
LA RESPONSABILITA' DELL'EVENTO DANNOSO E LA PROVA
ha lamentato che il Tribunale ha rigettato la domanda Parte_1 senza considerare i due elementi incontrovertibili ed integralmente provati del buio delle scale in un pomeriggio uggioso di novembre e della mancanza di gommini antiscivolo. Si è soffermato, invece, sull'ipotetica e non dimostrata impossibilità del di procedere alla pulizia ed asciugatura dei CP_1 gradini bagnati.
Ha rimarcato che nelle scale non c'era luce, come confermato da entrambi i testi, e, pur essendoci una finestra, l'illuminazione era pressocchè nulla, tenuto conto che ci si trovava alle ore 16.50 in pieno autunno.
Ha dedotto che, nella fattispecie, il caso fortuito non sussiste, non ravvisandosi oggettivamente né i caratteri dell'imprevedibilità né quelli dell'inevitabilità ed, in ogni caso, la prova del caso fortuito andava ad incombere sul che, invece, non l'ha fornita. CP_1
Ha prodotto, per la quantificazione del danno alla persona, relazione medica del dott. che quantifica i postumi nella misura del 4,5%, Persona_1 con ITT 5 gg., ITP 30 gg. al 50% e ITP 30 gg. al 25%, oltre spese mediche per €
200,00. Il tutto per un importo di € 12.471,00, considerata l'età di 72 anni al momento del sinistro.
Ha chiesto, quindi, affermarsi la responsabilità del Condominio e condannarlo, anche in solido con al Controparte_6 risarcimento dei danni per un ammontare di € 12.471,00 oppure per la minor
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IV sezione civile somma determinata dalla Corte, oltre interessi e rivalutazione monetaria e previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medica.
I motivi meritano reiezione.
La Corte di legittimità ha affermato, in tema di danni da cose in custodia, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016;
Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 18100/2020;
Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024). La Corte Suprema ha ribadito, in materia, che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (così Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le
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IV sezione civile suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
conformi: Cass. n. 21972/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 2376/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è quella che, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Nella fattispecie, come ha correttamente considerato il Tribunale di prime cure, non è stata raggiunta la prova che la caduta di sia Parte_1 stata provocata proprio dall'acqua presente sulla scalinata, ciò che deve indurre al rigetto della domanda. Non è provato, cioè, che l'attrice abbia posto il piede sul gradino bagnato e che l'evento sia stato dovuto a tale causa piuttosto che ad altra (ad esempio, un semplice maldestro appoggio del piede nell'incedere dell'anziana vittima, con età di 72 anni al momento del fatto).
L'evolversi della vicenda è stata affidata alle deposizioni testimoniali, le quali evidenziano tutte le incertezze sulla causa dell'incidente, così come prospettata dall'attrice.
Il teste ha dichiarato: “… non ho visto la signora mettere il Testimone_1 piede sulla sostanza viscida;
dopo la caduta della signora, che si trovava circa tre quattro scalini davanti a me, io sono tornato nello studio ed ho preso una torcia;
successivamente ho notato la sostanza viscida. Era una sostanza trasparente;
non posso dire di più; penso si trattasse di acqua perché quella giornata era piovuto. …”.
La teste ha riferito “… non ho potuto vedere se l'attrice Testimone_2 abbia messo o meno il piede sulla sostanza perché era buio;
… dopo la caduta non ho
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IV sezione civile
avuto modo di vedere questa sostanza perché ero preoccupata di soccorrer
[...]
…”. Pt_1
Resta, in tal modo accertato, che nessuno dei testi, pur essendo presenti, hanno riferito esattamente sulla causa della caduta di , ma si sono Parte_1 limitati a rilevare che sul gradino vi era dell'acqua, circostanza questa del tutto inconferente in ragione del fatto che si trattava di un pomeriggio piovoso e che costituiva circostanza del tutto prevedibile e normale che vi potessero essere sulla scala residui di acqua meteorica trasportati dagli utilizzatori della rampa di gradini. In altri termini, la mera presenza di acqua non è di per sé prova sufficiente a dimostrare che questa sia stata la causa della caduta di
[...]
e, conseguente, che il danno sia stato provocato dalla cosa in custodia Pt_1 del in funzione della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. CP_1
Assume rilievo pregnante anche l'ulteriore considerazione, già svolta dal
Tribunale, secondo la quale la presenza dell'acqua sulla scalinata può essere stata un'alterazione dello stato dei luoghi del tutto improvvisa e repentina, in ragione della piovosità di quel pomeriggio, che il non ha avuto la CP_1 possibilità di eliminare immediatamente, neppure con l'adozione della massima diligenza, a meno di non voler ipotizzare un obbligo di presenza continua di personale di servizio destinato alla durevole, costante e permanente asciugatura delle scale durante tutte le giornate di pioggia.
L'appellante ha richiamato l'attenzione di questa Corte sulle carenze – a suo giudizio – ingiustamente trascurate dal Tribunale di prima istanza:
l'assenza di illuminazione delle scale e l'assenza di “gommini antiscivolo”.
Sul punto, va considerato che, pur essendo stato confermato dai testi che, al momento del sinistro, l'illuminazione artificiale delle scale non era stata attivata, è altrettanto vero che non ci si trovava ancora in una situazione di buio completo, ma di lumeggiamento crepuscolare, tenuto conto che in quelle condizioni di tempo (alle ore 16,50 della giornata dell'8.11.2016) esisteva ancora un residuo di luce naturale, come del resto dichiarato dal teste Testimone_1
(“… al secondo piano vi era un finestrone dal quale filtrava luce.”), dunque proprio nel punto del sinistro (“… la signora è caduta sulle scale intermedie poste tra il secondo ed il primo piano.”). Del resto, se la scalinata fosse stata interessata da buio completo, non si comprende perché abbia scelto di Parte_1
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IV sezione civile percorrerla, disattendendo ogni dovere di ordinaria di diligenza, piuttosto che utilizzare l'ascensore.
Ulteriore incongruenza è restituita dall'incertezza sul punto in cui è avvenuta la caduta, atteso che ha dedotto che si è verificata sulla Parte_1
“… rampa di scale che porta poi al portone d'ingresso, …” (così a fol. 1 dell'atto di citazione in primo grado), mentre entrambi i testi escussi hanno dichiarato concordemente che è avvenuta sulle scale intermedie tra il secondo ed il primo piano.
Analogamente, anche la lamentata assenza di “gommini antiscivolo”, immediatamente percepibile dalla vittima, avrebbe potuto indurla ad utilizzare il mezzo alternativo di discesa (l'ascensore).
La rinnovata soccombenza di esonera la Corte dall'esame CP_7 della domanda di garanzia, avanzata dal nei confronti di CP_1 [...]
soltanto in via subordinata all'accoglimento della domanda CP_3 principale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata.
LE SPESE DI CAUSA
Le spese di queste giudizio di secondo grado possono essere compensate interamente tra le parti, ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” nell'effettiva sussistenza del fatto lesivo e nella variabilità delle interpretazioni giurisprudenziali in materia (art. 92 comma II cod. proc. civ., nella lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Pt_1 quello dovuto per l'appello (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3870/2021, deliberata il
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IV sezione civile
23.4.2021 e pubblicata il 23.4.2021 (n. 24691/2018 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 21 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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