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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maura Caterina Barberis Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 1° luglio 2024 al fine di ottenere la revocazione della sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 1461/2024, pubblicata il 21/05/2024,
DA
AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 cp.c., Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il proprio studio in Milano, via Fontana n. 16;
-ATTORE PER REVOCAZIONE
CONTRO
– società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
Swisscom AG – (C.F. ), in persona della procuratrice speciale avv. Simona Serchi P.IVA_1
(come da poteri conferiti con procura a rogito del Notaio in data 4.12.2023, rep. n. Persona_1
42295), rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Grassi Catapano e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Corso Europa n. 10, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- CONVENUTA PER REVOCAZIONE
OGGETTO: impugnazione per revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1461/2024, pubblicata il 21/05/2024.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte così giudicare
In via principale pronunciare la revocazione della sentenza impugnata ex art. 395 n. 4 c.p.c. per travisamento effettuato tramite interpretazione od omissione della lettera o volontà delle parti riferita ai seguenti fatti.
1) Le pattuizioni contrattuali prevedono che il pagamento delle fatture di deve CP_1
effettuarsi esclusivamente mediante addebito sul conto corrente (fatto totalmente travisato per omissione nella sentenza impugnata). Conseguentemente, la diffida inviata da a CP_1 nell'ottobre 2020 al fine di risolvere il rapporto contrattuale per Parte_1
inadempimento, morosità consistita nel mancato pagamento tramite bollettini postali, era priva di qualsiasi presupposto di cui all'art. 1453 cod. civ.
2) Totale travisamento del fatto costituito dalla volontà di di risolvere per CP_1
inadempimento per morosità il contratto de quo, con la motivazione del tutto abnorme ed irragionevole conseguente all'interpretazione di tale risoluzione come semplice recesso contrattuale.
3) Totale travisamento delle condizioni contrattuali che non prevedono alcun tipo di recesso, tanto meno “ad nutum” da parte di un fornitore di servizi tramite offerta pubblica
In via concorrente accertato e dichiarato che nonostante il permanere del vincolo contrattuale, CP_1
ha disattivato la linea fissa 02.5460991 più volte, con le modalità descritte in narrativa, lasciando lo studio professionale dell'odierno attore in una situazione di isolamento, con
l'impossibilità per il e tutti i collaboratori dello studio di svolgere l'attività lavorativa;
Pt_1
accertato e dichiarato che tale condotta costituisce un grave inadempimento contrattuale, fonte di un danno grave ed ingiusto;
per l'effetto dichiarare tenuta e condannare al completo ripristino del servizio telefonico CP_1
connesso alla suddetta linea fissa;
dichiarare tenuta e condannare a risarcire l'avv. del danno CP_1 Parte_1
sofferto in seguito ai fatti descritti, danno da quantificare, eventualmente anche in via equitativa, in € 20.000,00 (ventimila) o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia con gli accessori di legge;
accertato e dichiarato che la mancata consegna delle due SIM oggetto del contratto e relative alle utenze mobili 347.0668266 e 349.4292851 costituisce un grave inadempimento ai contratti de quibus
pagina 2 di 7 ordinare a l'immediata consegna all'avv. delle suddette SIM;
CP_1 Parte_1
dichiarare tenuta e condannare a risarcire il danno cagionato con la mancata CP_1
e/o ritardata consegna delle predette schede Sim, danno da quantificare al marzo 2022 in €
8.790,00 (€ 9.613,00 - € 823,00), oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria ovvero, eventualmente anche in via equitativa, nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
Con vittoria delle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, ivi incluse quelle della fase cautelare con conseguente condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
11.452,00 già versata a controparte.
In via istruttoria: si rinnovano le istanze istruttorie ad oggi non accolte”.
Per : CP_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare
Rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza della Corte d'Appello di Milano per mancanza dei presupposti e per manifesta infondatezza della presente impugnazione.
Nel merito rigettare la presente impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti;
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
L'avv. ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: Parte_1
- di avere stipulato in data 27 gennaio 2020 con due contratti aventi ad CP_1
oggetto la somministrazione di servizi telefonici relativi a una linea fissa e a due linee mobili;
- di avere pattuito il pagamento del corrispettivo contrattuale mediante addebito sul proprio conto corrente bancario;
- di non avere ricevuto le schede SIM inerenti alle due linee mobili;
- di avere subito in due occasioni la disattivazione della linea fissa da parte di CP_1
la quale gli aveva contestato il mancato pagamento della somma di euro 113,00;
[...]
- di avere proposto due ricorsi ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il ripristino del servizio telefonico, il primo dei quali si era concluso con una pronuncia di cessazione della pagina 3 di 7 materia del contendere (avendo riattivato spontaneamente la linea fissa), CP_1
mentre il secondo era stato rigettato;
- di avere verificato l'erroneità delle somme fatturate da CP_1
In forza dei suddetti rilievi, l'avv. ha concluso chiedendo al Tribunale di Parte_1
condannare a) al ripristino della funzionalità della linea telefonica disattivata;
CP_1
b) alla restituzione degli importi addebitati in eccedenza rispetto alle pattuizioni contrattuali nelle fatture emesse a decorrere dal mese di maggio 2020; c) alla consegna delle due schede
SIM oggetto dei contratti dedotti in causa;
d) al risarcimento di tutti i danni cagionati, da liquidarsi anche in via equitativa;
e) al rimborso dell'importo di euro 11.452,00, corrisposto a titolo di spese processuali in relazione ai due procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. sopra menzionati.
si è costituita nel giudizio di primo grado, contestando la fondatezza CP_1
delle domande avversarie e chiedendone il rigetto. Al riguardo, ha evidenziato: - che l'avv. non si era reso disponibile ad effettuare il pagamento delle prime due fatture a mezzo Pt_1
bollettino postale, nonostante la presso la quale lo stesso aveva acceso il conto corrente CP_2 indicato nei due contratti avesse chiarito che l'attivazione dell'addebito sarebbe decorsa solo a far tempo dalla terza fattura;
- che i contratti stipulati con l'avv. si erano risolti di diritto Pt_1
a seguito della diffida ad adempiere inviatagli in data 7 ottobre 2020, la quale era rimasta senza riscontro.
Con la sentenza n. 6208/2023 del 19 luglio 2023 è stata accolta la pretesa di rimborso delle somme fatturate in eccedenza limitatamente all'importo di euro 253,85 e sono state rigettate le ulteriori domande proposte dall'avv. Pt_1
In sintesi, il Tribunale ha escluso che l'inadempimento dell'avv. fosse tale da Pt_1
giustificare la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., ma ha comunque ritenuto che dal testo della diffida ad adempiere emergesse in modo inequivocabile la volontà di di CP_1
cessare il rapporto contrattuale e ha quindi qualificato la comunicazione in essa contenuta in termini di recesso. Inoltre, pur ritenendo astrattamente ipotizzabile l'esperibilità di rimedi risarcitori in correlazione con il recesso di ha rigettato la pretesa avanzata CP_1 dall'avv. per carenza di prova del patimento di pregiudizi concreti. Infine, ha accertato Pt_1
la correttezza della fatturazione di con la sola eccezione della somma di euro CP_1
253,85, in quanto riferita a servizi fatturati in via preventiva e non fruiti.
2. Il giudizio di secondo grado
L'avv. ha impugnato la suddetta sentenza articolando quattro motivi di Parte_1
appello: con il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha pagina 4 di 7
ritenuto che
avesse esercitato il recesso dai due contratti (che quindi dovevano CP_1
ritenersi ancora in essere); con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che la sospensione della linea fissa a giugno e a settembre 2020, nonché la successiva totale cessazione del servizio, costituissero gravi inadempimenti di CP_1
con il terzo motivo, ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto
[...]
l'insussistenza della prova del danno subito per effetto dell'inadempimento di CP_1
con il quarto motivo, ha lamentato l'erroneità della regolamentazione delle spese di lite. si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1461/2024 depositata il 21 maggio 2024, ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado. In particolare, per quel che rileva nel presente giudizio, la Corte ha condiviso la qualificazione della comunicazione contenente la diffida ad adempiere inviata all'avv. da parte in termini di “legittimo Pt_1 CP_1 recesso unilaterale” e ha chiarito come tale qualificazione non si ponga in contrasto con l'art. 112 c.p.c. “essendo comunque stata formulata una domanda di interruzione del rapporto”; inoltre, ha ritenuto che il mancato pagamento delle prime due fatture emesse da CP_1
indipendentemente dalla riconducibilità di esso a un disservizio della Banca domiciliataria indicata nel contratto, fosse configurabile quale inadempimento imputabile all'avv. Pt_1
3. Il presente giudizio di revocazione
L'avv. ha impugnato per revocazione la sentenza di secondo grado ai sensi Parte_1 dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
Secondo la tesi dell'avv. la pronuncia di secondo grado sarebbe fondata sulla Pt_1
supposizione come veritieri di fatti decisivi incontestabilmente esclusi, in quanto contrastanti con le seguenti circostanze incontrovertibili: 1) pattuizione quale modalità di pagamento esclusiva della domiciliazione bancaria di tutte le fatture;
2) manifestazione da parte di CP_1
della volontà di risolvere il contratto per inadempimento (e non di recedere dal contratto).
[...]
si è costituita nel presente giudizio di revocazione chiedendo il rigetto CP_1
delle domande avversarie.
L'istanza di revocazione proposta dall'avv. non è meritevole di accoglimento Pt_1
per le ragioni di seguito precisate.
1) Con riguardo al dedotto travisamento del contenuto della pattuizione inerente alla modalità di pagamento del corrispettivo in favore di è sufficiente far rilevare CP_1
che nella sentenza impugnata non è stata affatto messa in discussione la sussistenza dell'accordo contrattuale avente ad oggetto l'addebito delle somme fatturate da CP_1 sul conto corrente intestato all'avv. al contrario, preso atto di tale pattuizione, la Corte Pt_1
pagina 5 di 7 d'Appello ha ritenuto che l'avv. fosse comunque gravato dell'onere di verificare che la Pt_1
Banca delegata provvedesse in concreto al pagamento e che, in caso negativo, fosse tenuto a corrispondere quanto dovuto anche con modalità diverse da quelle concordate.
2) Quanto invece alla qualificazione della intimazione di pagamento inviata da CP_1 all'avv. è opportuno rammentare che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c.,
[...] Pt_1
n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione di una sentenza, consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione;
non può invece essere dedotta, come errore revocatorio, la qualificazione giuridica attribuita ad una determinata situazione di fatto (v. Cass. SU n.4413/2016 e, più recentemente Cass. n.
32978/2024 e Cass. n. 30626/2024).
Nella fattispecie concreta, la Corte d'Appello – e prima di essa il Tribunale nella sentenza di primo grado – ha chiaramente esaminato la missiva contenente la diffida ad adempiere inviata da all'avv. tenendo in considerazione la volontà ivi esplicitamente CP_1 Pt_1 manifestata da di risolvere il contratto stipulato con l'avv. per CP_1 Pt_1
inadempimento dello stesso.
Nondimeno, dopo avere escluso la sussistenza di un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione, la Corte d'Appello ha ritenuto di ravvisare, nella medesima missiva, anche la manifestazione, implicita, da parte di della volontà di recedere dal medesimo CP_1
contratto.
L'errore lamentato dall'avv. non riguarda dunque l'attività ricognitiva di lettura e di Pt_1
percezione degli atti acquisiti al processo, in relazione alla loro esistenza e al loro significato letterale – i quali sono stati all'evidenza ben compresi –, ma attiene alla successiva attività di ragionamento e apprezzamento – cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e del materiale probatorio, oltre che di interpretazione e qualificazione dei fatti – , la quale è estranea all'ambito revocatorio (v. Cass. n. 7380/2022).
Per quanto argomentato, l'istanza di revocazione proposta dall'avv. deve Parte_1
essere rigettata, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza l'avv. è tenuto a rifondere Parte_1
in favore di le spese del presente giudizio, le quali sono liquidate avendo CP_1
riguardo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 e euro 26.000,00, nonché applicando i valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi per la fase di mera trattazione.
pagina 6 di 7 Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'impugnante per revocazione avv. Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla impugnazione revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1461/2024, pubblicata il 21/05/2024. proposta dall'avv. così provvede: Parte_1
1) rigetta l'impugnazione per revocazione proposta dall'avv. Parte_1
2) condanna l'avv. a rifondere in favore di le spese del Parte_1 CP_1
presente giudizio, liquidate in euro 4.888,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'impugnante per revocazione avv. Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maura Caterina Barberis
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maura Caterina Barberis Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 1° luglio 2024 al fine di ottenere la revocazione della sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 1461/2024, pubblicata il 21/05/2024,
DA
AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 cp.c., Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il proprio studio in Milano, via Fontana n. 16;
-ATTORE PER REVOCAZIONE
CONTRO
– società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
Swisscom AG – (C.F. ), in persona della procuratrice speciale avv. Simona Serchi P.IVA_1
(come da poteri conferiti con procura a rogito del Notaio in data 4.12.2023, rep. n. Persona_1
42295), rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Grassi Catapano e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Corso Europa n. 10, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- CONVENUTA PER REVOCAZIONE
OGGETTO: impugnazione per revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1461/2024, pubblicata il 21/05/2024.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte così giudicare
In via principale pronunciare la revocazione della sentenza impugnata ex art. 395 n. 4 c.p.c. per travisamento effettuato tramite interpretazione od omissione della lettera o volontà delle parti riferita ai seguenti fatti.
1) Le pattuizioni contrattuali prevedono che il pagamento delle fatture di deve CP_1
effettuarsi esclusivamente mediante addebito sul conto corrente (fatto totalmente travisato per omissione nella sentenza impugnata). Conseguentemente, la diffida inviata da a CP_1 nell'ottobre 2020 al fine di risolvere il rapporto contrattuale per Parte_1
inadempimento, morosità consistita nel mancato pagamento tramite bollettini postali, era priva di qualsiasi presupposto di cui all'art. 1453 cod. civ.
2) Totale travisamento del fatto costituito dalla volontà di di risolvere per CP_1
inadempimento per morosità il contratto de quo, con la motivazione del tutto abnorme ed irragionevole conseguente all'interpretazione di tale risoluzione come semplice recesso contrattuale.
3) Totale travisamento delle condizioni contrattuali che non prevedono alcun tipo di recesso, tanto meno “ad nutum” da parte di un fornitore di servizi tramite offerta pubblica
In via concorrente accertato e dichiarato che nonostante il permanere del vincolo contrattuale, CP_1
ha disattivato la linea fissa 02.5460991 più volte, con le modalità descritte in narrativa, lasciando lo studio professionale dell'odierno attore in una situazione di isolamento, con
l'impossibilità per il e tutti i collaboratori dello studio di svolgere l'attività lavorativa;
Pt_1
accertato e dichiarato che tale condotta costituisce un grave inadempimento contrattuale, fonte di un danno grave ed ingiusto;
per l'effetto dichiarare tenuta e condannare al completo ripristino del servizio telefonico CP_1
connesso alla suddetta linea fissa;
dichiarare tenuta e condannare a risarcire l'avv. del danno CP_1 Parte_1
sofferto in seguito ai fatti descritti, danno da quantificare, eventualmente anche in via equitativa, in € 20.000,00 (ventimila) o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia con gli accessori di legge;
accertato e dichiarato che la mancata consegna delle due SIM oggetto del contratto e relative alle utenze mobili 347.0668266 e 349.4292851 costituisce un grave inadempimento ai contratti de quibus
pagina 2 di 7 ordinare a l'immediata consegna all'avv. delle suddette SIM;
CP_1 Parte_1
dichiarare tenuta e condannare a risarcire il danno cagionato con la mancata CP_1
e/o ritardata consegna delle predette schede Sim, danno da quantificare al marzo 2022 in €
8.790,00 (€ 9.613,00 - € 823,00), oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria ovvero, eventualmente anche in via equitativa, nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
Con vittoria delle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, ivi incluse quelle della fase cautelare con conseguente condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
11.452,00 già versata a controparte.
In via istruttoria: si rinnovano le istanze istruttorie ad oggi non accolte”.
Per : CP_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare
Rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza della Corte d'Appello di Milano per mancanza dei presupposti e per manifesta infondatezza della presente impugnazione.
Nel merito rigettare la presente impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti;
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
L'avv. ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: Parte_1
- di avere stipulato in data 27 gennaio 2020 con due contratti aventi ad CP_1
oggetto la somministrazione di servizi telefonici relativi a una linea fissa e a due linee mobili;
- di avere pattuito il pagamento del corrispettivo contrattuale mediante addebito sul proprio conto corrente bancario;
- di non avere ricevuto le schede SIM inerenti alle due linee mobili;
- di avere subito in due occasioni la disattivazione della linea fissa da parte di CP_1
la quale gli aveva contestato il mancato pagamento della somma di euro 113,00;
[...]
- di avere proposto due ricorsi ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il ripristino del servizio telefonico, il primo dei quali si era concluso con una pronuncia di cessazione della pagina 3 di 7 materia del contendere (avendo riattivato spontaneamente la linea fissa), CP_1
mentre il secondo era stato rigettato;
- di avere verificato l'erroneità delle somme fatturate da CP_1
In forza dei suddetti rilievi, l'avv. ha concluso chiedendo al Tribunale di Parte_1
condannare a) al ripristino della funzionalità della linea telefonica disattivata;
CP_1
b) alla restituzione degli importi addebitati in eccedenza rispetto alle pattuizioni contrattuali nelle fatture emesse a decorrere dal mese di maggio 2020; c) alla consegna delle due schede
SIM oggetto dei contratti dedotti in causa;
d) al risarcimento di tutti i danni cagionati, da liquidarsi anche in via equitativa;
e) al rimborso dell'importo di euro 11.452,00, corrisposto a titolo di spese processuali in relazione ai due procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. sopra menzionati.
si è costituita nel giudizio di primo grado, contestando la fondatezza CP_1
delle domande avversarie e chiedendone il rigetto. Al riguardo, ha evidenziato: - che l'avv. non si era reso disponibile ad effettuare il pagamento delle prime due fatture a mezzo Pt_1
bollettino postale, nonostante la presso la quale lo stesso aveva acceso il conto corrente CP_2 indicato nei due contratti avesse chiarito che l'attivazione dell'addebito sarebbe decorsa solo a far tempo dalla terza fattura;
- che i contratti stipulati con l'avv. si erano risolti di diritto Pt_1
a seguito della diffida ad adempiere inviatagli in data 7 ottobre 2020, la quale era rimasta senza riscontro.
Con la sentenza n. 6208/2023 del 19 luglio 2023 è stata accolta la pretesa di rimborso delle somme fatturate in eccedenza limitatamente all'importo di euro 253,85 e sono state rigettate le ulteriori domande proposte dall'avv. Pt_1
In sintesi, il Tribunale ha escluso che l'inadempimento dell'avv. fosse tale da Pt_1
giustificare la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., ma ha comunque ritenuto che dal testo della diffida ad adempiere emergesse in modo inequivocabile la volontà di di CP_1
cessare il rapporto contrattuale e ha quindi qualificato la comunicazione in essa contenuta in termini di recesso. Inoltre, pur ritenendo astrattamente ipotizzabile l'esperibilità di rimedi risarcitori in correlazione con il recesso di ha rigettato la pretesa avanzata CP_1 dall'avv. per carenza di prova del patimento di pregiudizi concreti. Infine, ha accertato Pt_1
la correttezza della fatturazione di con la sola eccezione della somma di euro CP_1
253,85, in quanto riferita a servizi fatturati in via preventiva e non fruiti.
2. Il giudizio di secondo grado
L'avv. ha impugnato la suddetta sentenza articolando quattro motivi di Parte_1
appello: con il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha pagina 4 di 7
ritenuto che
avesse esercitato il recesso dai due contratti (che quindi dovevano CP_1
ritenersi ancora in essere); con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che la sospensione della linea fissa a giugno e a settembre 2020, nonché la successiva totale cessazione del servizio, costituissero gravi inadempimenti di CP_1
con il terzo motivo, ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto
[...]
l'insussistenza della prova del danno subito per effetto dell'inadempimento di CP_1
con il quarto motivo, ha lamentato l'erroneità della regolamentazione delle spese di lite. si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1461/2024 depositata il 21 maggio 2024, ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado. In particolare, per quel che rileva nel presente giudizio, la Corte ha condiviso la qualificazione della comunicazione contenente la diffida ad adempiere inviata all'avv. da parte in termini di “legittimo Pt_1 CP_1 recesso unilaterale” e ha chiarito come tale qualificazione non si ponga in contrasto con l'art. 112 c.p.c. “essendo comunque stata formulata una domanda di interruzione del rapporto”; inoltre, ha ritenuto che il mancato pagamento delle prime due fatture emesse da CP_1
indipendentemente dalla riconducibilità di esso a un disservizio della Banca domiciliataria indicata nel contratto, fosse configurabile quale inadempimento imputabile all'avv. Pt_1
3. Il presente giudizio di revocazione
L'avv. ha impugnato per revocazione la sentenza di secondo grado ai sensi Parte_1 dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
Secondo la tesi dell'avv. la pronuncia di secondo grado sarebbe fondata sulla Pt_1
supposizione come veritieri di fatti decisivi incontestabilmente esclusi, in quanto contrastanti con le seguenti circostanze incontrovertibili: 1) pattuizione quale modalità di pagamento esclusiva della domiciliazione bancaria di tutte le fatture;
2) manifestazione da parte di CP_1
della volontà di risolvere il contratto per inadempimento (e non di recedere dal contratto).
[...]
si è costituita nel presente giudizio di revocazione chiedendo il rigetto CP_1
delle domande avversarie.
L'istanza di revocazione proposta dall'avv. non è meritevole di accoglimento Pt_1
per le ragioni di seguito precisate.
1) Con riguardo al dedotto travisamento del contenuto della pattuizione inerente alla modalità di pagamento del corrispettivo in favore di è sufficiente far rilevare CP_1
che nella sentenza impugnata non è stata affatto messa in discussione la sussistenza dell'accordo contrattuale avente ad oggetto l'addebito delle somme fatturate da CP_1 sul conto corrente intestato all'avv. al contrario, preso atto di tale pattuizione, la Corte Pt_1
pagina 5 di 7 d'Appello ha ritenuto che l'avv. fosse comunque gravato dell'onere di verificare che la Pt_1
Banca delegata provvedesse in concreto al pagamento e che, in caso negativo, fosse tenuto a corrispondere quanto dovuto anche con modalità diverse da quelle concordate.
2) Quanto invece alla qualificazione della intimazione di pagamento inviata da CP_1 all'avv. è opportuno rammentare che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c.,
[...] Pt_1
n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione di una sentenza, consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione;
non può invece essere dedotta, come errore revocatorio, la qualificazione giuridica attribuita ad una determinata situazione di fatto (v. Cass. SU n.4413/2016 e, più recentemente Cass. n.
32978/2024 e Cass. n. 30626/2024).
Nella fattispecie concreta, la Corte d'Appello – e prima di essa il Tribunale nella sentenza di primo grado – ha chiaramente esaminato la missiva contenente la diffida ad adempiere inviata da all'avv. tenendo in considerazione la volontà ivi esplicitamente CP_1 Pt_1 manifestata da di risolvere il contratto stipulato con l'avv. per CP_1 Pt_1
inadempimento dello stesso.
Nondimeno, dopo avere escluso la sussistenza di un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione, la Corte d'Appello ha ritenuto di ravvisare, nella medesima missiva, anche la manifestazione, implicita, da parte di della volontà di recedere dal medesimo CP_1
contratto.
L'errore lamentato dall'avv. non riguarda dunque l'attività ricognitiva di lettura e di Pt_1
percezione degli atti acquisiti al processo, in relazione alla loro esistenza e al loro significato letterale – i quali sono stati all'evidenza ben compresi –, ma attiene alla successiva attività di ragionamento e apprezzamento – cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e del materiale probatorio, oltre che di interpretazione e qualificazione dei fatti – , la quale è estranea all'ambito revocatorio (v. Cass. n. 7380/2022).
Per quanto argomentato, l'istanza di revocazione proposta dall'avv. deve Parte_1
essere rigettata, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza l'avv. è tenuto a rifondere Parte_1
in favore di le spese del presente giudizio, le quali sono liquidate avendo CP_1
riguardo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 e euro 26.000,00, nonché applicando i valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi per la fase di mera trattazione.
pagina 6 di 7 Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'impugnante per revocazione avv. Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla impugnazione revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1461/2024, pubblicata il 21/05/2024. proposta dall'avv. così provvede: Parte_1
1) rigetta l'impugnazione per revocazione proposta dall'avv. Parte_1
2) condanna l'avv. a rifondere in favore di le spese del Parte_1 CP_1
presente giudizio, liquidate in euro 4.888,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'impugnante per revocazione avv. Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maura Caterina Barberis
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