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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2569/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2569/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo
Giovanni Cipolla;
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15.07.1968, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato
Luigi Bertolino;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 17.12.2024 e note integrative del
21.03.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Caselle Lurani (LO), via G. Verdi n. 8, di proprietà dei ricorrenti nella
pagina 1 di 4 misura del 50% indiviso ciascuno, rimarrà nella disponibilità della IG.ra Parte_2
con quanto l'arreda e la dota, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della
[...]
figlia , che ivi vivrà con la madre. Per_1
3) si da atto che il IG. ha rilasciato, in data 21.10.2024, l'abitazione coniugale, asportando Pt_1
dalla stessa solo i propri effetti personali;
4) le bollette relative alle utenze in essere, e le spese di gestione ordinaria dell'abitazione famigliare, rimarranno a carico esclusivo della IG.ra dal momento del trasferimento Pt_2
effettivo del IG. avvenuto in data 21.10.2024; la IG.ra si impegna, senza indugi, a Pt_1 Pt_2
volturare a proprio nome tutte le utenze in essere;
5) le spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione rimarranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno;
6) il IG. si impegna a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo, Pt_1 Per_1
mediante bonifico postale a favore della IG.ra , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma Pt_2 mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, come meglio individuate nelle linee guida del Tribunale di Milano allegate al ricorso introduttivo;
7) le rate del mutuo acceso con Banca Intesa SanPaolo per l'acquisto dell'abitazione coniugale (di circa € 680,00 mensili), e le rate del piano di rientro in essere con (€ 200,00 al Controparte_1
mese per 10 anni), verranno pagate nella misura del 50% ciascuno;
8) il conto corrente acceso presso Banco Posta - Poste Italiane s.p.a., con fido di cassa di €
3.000,00, rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra ; Pt_2
9) il IG. avendo interrotto l'accredito del proprio stipendio sul predetto conto corrente dal Pt_1 mese di novembre 2024, si impegna a versarvi, mensilmente, la somma di € 440,00 (di cui € 340,00 per il mutuo entro il 23 di ogni mese, ed € 100,00 per il finanziamento entro il giorno 29 CP_1
di ogni mese);
10) in caso di specifica richiesta di Banco Posta - Poste Italiane spa, il IG. rientrerà del 50% Pt_1
del fido eventualmente utilizzato al giorno del deposito del presente ricorso, per un importo massimo comunque non superiore ad € 1.500,00;
11) ciascuno dei coniugi continuerà ad accollarsi, in via esclusiva, le trattenute attualmente gravanti sulle proprie buste paga;
12) l'autovettura DR Evo 6, Tg. GG608DB, di proprietà del IG. rimarrà allo stesso Pt_1
assegnata;
13) l'autovettura Chevrolet Spark, Tg. EF787YZ, di proprietà della IG.ra , rimarrà alla Pt_2
pagina 2 di 4 stessa assegnata;
14) per quanto riguarda il cane EU, rimarrà con il IG. per quanto riguarda, invece, il Pt_1
Per_ gatto rimarrà con la IG.ra ; Pt_2
15) i coniugi dichiarano di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale
e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
16) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e della carta di identità, e/o documenti e autorizzazioni equipollenti, validi anche per l'espatrio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in Piazza Armerina (EN) in data Parte_2
24.09.1997, trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 111, Parte II,
Serie A, Anno 1997;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 3 di 4 4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piazza Armerina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 05/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2569/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo
Giovanni Cipolla;
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15.07.1968, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato
Luigi Bertolino;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 17.12.2024 e note integrative del
21.03.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Caselle Lurani (LO), via G. Verdi n. 8, di proprietà dei ricorrenti nella
pagina 1 di 4 misura del 50% indiviso ciascuno, rimarrà nella disponibilità della IG.ra Parte_2
con quanto l'arreda e la dota, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della
[...]
figlia , che ivi vivrà con la madre. Per_1
3) si da atto che il IG. ha rilasciato, in data 21.10.2024, l'abitazione coniugale, asportando Pt_1
dalla stessa solo i propri effetti personali;
4) le bollette relative alle utenze in essere, e le spese di gestione ordinaria dell'abitazione famigliare, rimarranno a carico esclusivo della IG.ra dal momento del trasferimento Pt_2
effettivo del IG. avvenuto in data 21.10.2024; la IG.ra si impegna, senza indugi, a Pt_1 Pt_2
volturare a proprio nome tutte le utenze in essere;
5) le spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione rimarranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno;
6) il IG. si impegna a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo, Pt_1 Per_1
mediante bonifico postale a favore della IG.ra , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma Pt_2 mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, come meglio individuate nelle linee guida del Tribunale di Milano allegate al ricorso introduttivo;
7) le rate del mutuo acceso con Banca Intesa SanPaolo per l'acquisto dell'abitazione coniugale (di circa € 680,00 mensili), e le rate del piano di rientro in essere con (€ 200,00 al Controparte_1
mese per 10 anni), verranno pagate nella misura del 50% ciascuno;
8) il conto corrente acceso presso Banco Posta - Poste Italiane s.p.a., con fido di cassa di €
3.000,00, rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra ; Pt_2
9) il IG. avendo interrotto l'accredito del proprio stipendio sul predetto conto corrente dal Pt_1 mese di novembre 2024, si impegna a versarvi, mensilmente, la somma di € 440,00 (di cui € 340,00 per il mutuo entro il 23 di ogni mese, ed € 100,00 per il finanziamento entro il giorno 29 CP_1
di ogni mese);
10) in caso di specifica richiesta di Banco Posta - Poste Italiane spa, il IG. rientrerà del 50% Pt_1
del fido eventualmente utilizzato al giorno del deposito del presente ricorso, per un importo massimo comunque non superiore ad € 1.500,00;
11) ciascuno dei coniugi continuerà ad accollarsi, in via esclusiva, le trattenute attualmente gravanti sulle proprie buste paga;
12) l'autovettura DR Evo 6, Tg. GG608DB, di proprietà del IG. rimarrà allo stesso Pt_1
assegnata;
13) l'autovettura Chevrolet Spark, Tg. EF787YZ, di proprietà della IG.ra , rimarrà alla Pt_2
pagina 2 di 4 stessa assegnata;
14) per quanto riguarda il cane EU, rimarrà con il IG. per quanto riguarda, invece, il Pt_1
Per_ gatto rimarrà con la IG.ra ; Pt_2
15) i coniugi dichiarano di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale
e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
16) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e della carta di identità, e/o documenti e autorizzazioni equipollenti, validi anche per l'espatrio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in Piazza Armerina (EN) in data Parte_2
24.09.1997, trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 111, Parte II,
Serie A, Anno 1997;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 3 di 4 4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piazza Armerina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 05/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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