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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4466/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
GIOVANELLI ROBERTO, domiciliati in CANCELLERIA
- ATTORI -
C o n t r o
per essa ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
C o n l' i n t e r v e n t o d i
con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO FABIO, domiciliata in Parte_4 CP_3
CANCELLERIA
-INTERVENUTO –
Causa Civile iscritta al 4466/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e hanno introdotto opposizione ex art. 615, 2° Parte_1 Parte_2 Parte_3
comma, c.p.c., chiedendo al G.E., ex art. 624 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione in corso nei loro confronti, quali fideiussori della società e, a seguito del rigetto della predetta Parte_5
istanza, hanno introdotto il presente giudizio di merito, al fine di fare dichiarare: in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in executivis di e, per essa, di CP_1
per carenza di titolarità del credito, ovvero per mancata prova che esso abbia Controparte_4 formato oggetto di un'operazione di cessione in blocco da parte di Controparte_5
nel merito, la nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza del debito, nonché di rinuncia ai termini imperativi di cui all'art. 1957 c.c., anche per le fideiussioni specifiche, per contrarietà alla legge c.d. Antitrust;
la conseguente liberazione dei fideiussori, per decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c.
La società Aporti non si è costituita, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
E' intervenuta in causa la nuova cessionaria del credito, la quale ha contestato Controparte_6
le avverse eccezioni e chiesto il rigetto della domanda.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori hanno esteso l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva alla società , sostenendo che essa non ha fornito prova CP_6 dell'intervenuta cessione, a proprio favore, del credito e che, comunque, la cessione non ha avuto effetto, non essendo, la cedente, titolare del credito, per le ragioni già esposte nell'atto introduttivo.
Sulla prima eccezione si osserva quanto segue.
Parte attrice ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire in executivis della società ed il CP_1 difetto di legittimazione all'intervento di , sostenendo che manca la prova sia della CP_6 cessione in blocco (da ad Aporto e da quest'ultima a ) che CP_5 CP_6 dell'inserimento del credito in oggetto in ciascuna cessione, se provata.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5617/2020),
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non ha il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco. Infatti, la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto dell'art. 1264, 2° comma c.c., vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
Secondo la giurisprudenza citata, pertanto, “…la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa…”. La giurisprudenza di legittimità, distinguendo tra l'ipotesi in cui sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in blocco dei crediti da quella in cui sia contestata l'inclusione di uno specifico credito nella suddetta operazione di cessione, ha enunciato i seguenti principi.
Nell'ipotesi in cui non sia contestata, in sé, l'esistenza del contratto di cessione, “…colui, che «si afferma successore … della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di
«fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco»
(cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”. E, poiché “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (Cass. ord.
n.5617/2020 cit.).
Nell'ipotesi, invece, in cui sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, il medesimo deve essere oggetto di prova da parte del cessionario e a tal fine, “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'Altra parte ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. ord. n. 5478/2024 e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
Il principio ricavabile dalla citata giurisprudenza è, dunque, il seguente: poiché il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto a forma scritta ad substantiam o ad probationem (v. anche art. 4, comma 4 bis, L. n. 130/1999), la prova sia della stipulazione del contratto che dell'inclusione, in esso, di un credito specifico può essere fornita dalla società cessionaria anche, soltanto, attraverso presunzioni semplici, nell'ambito delle quali rientra la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, purché essa non sia avvenuta per iniziativa esclusiva della stessa cessionaria, in quanto parte in causa, oppure attraverso la dichiarazione resa, per lo stesso motivo, dalla banca cedente.
Sulla base dei suddetti principi, si ritengono, pertanto, rilevanti ai fini probatori: la dichiarazione resa dalla società con la quale ha confermato di avere sottoscritto, in data CP_1
26.02.2024, un contratto di cessione di crediti a favore di , avente ad oggetto un CP_6
blocco di crediti nonché la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
29.02.2024, che è stato prodotto in giudizio dall'intervenuta (doc. 8). la dichiarazione proveniente dalla società cedente, (doc. 17), che conferma l'intervenuta CP_5
cessione in blocco di crediti, conclusa in data 20 ottobre 2020, a favore della e la CP_1
pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II, Foglio delle inserzioni n. 127 del
29 Ottobre 2020, che è stato prodotto in giudizio dall'intervenuta (doc. 4).
Infine, la società ha fornito prova documentale che il credito specifico, oggetto del CP_6
presente giudizio, è ricompreso in entrambe le operazioni di cessione in blocco.
L'intervenuta, infatti, ha prodotto l'elenco delle posizioni cedute, consultabile sul sito web della cessionaria, indicato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 4), elenco nel quale è riportato lo specifico codice NDG 17019174 (docc. 10 ed 11), indicato anche nella certificazione del credito vantato dalla banca cedente (doc. 12) e negli estratti conto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo in ragione della mancata opposizione da parte degli ingiunti (doc. 13).
Inoltre, la stessa con la dichiarazione sopra menzionata (doc. 17 cit.), ha confermato che, CP_5
“tra i crediti oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti CP_1
della società (C.F. 02024660348) derivanti da conto corrente n. 40403409 Parte_5
e conto corrente n. 101054847 apertura di credito in conto corrente ipotecaria n. 100973682 prestiti chirografari n. 3906967, n. 3911288 e n. 4243796 Esborsi per escussioni parziali fideiussione n. 11301711 avvenute entro il 20 ottobre 2020 pari ad €. 118.999,8”.
Infine, la stessa con la propria dichiarazione sopra citata (doc. 25), ha confermato che, tra i CP_1
crediti ceduti a , sono ricompresi i crediti nei confronti della CP_6 Parte_5
elencati nella dichiarazione medesima e corrispondenti a quelli elencati nella dichiarazione di
(doc. 17). CP_5
L'eccezione, pertanto, deve essere integralmente rigettata sia nei confronti di che di CP_6
CP_1
Con riguardo alle eccezioni di merito, si osserva quanto segue. In relazione a tali eccezioni, il presente giudizio deve qualificarsi come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., dal momento che, con l'atto introduttivo, gli attori hanno sollevato eccezioni di merito coperte dalla definitività del decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente.
Si osserva, tuttavia, che le suddette eccezioni possono essere sollevate tardivamente solo qualora ricorra, per il solo consumatore, una delle ipotesi previste dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 9479/2023.
Nel caso di specie, però, deve escludersi che i fideiussori, odierni opponenti, gravati dello specifico onere probatorio, abbiano fornito prova della propria qualità di consumatori.
Al contrario, parte intervenuta ha provato che si tratta di soci della debitrice principale,
[...]
che ne è anche l'amministratore (doc. 26 di parte intervenuta); che, in Parte_5 Parte_1
passato, ne è stata consigliere (docc. 26 e 29); che, in tale società, è stata incorporata la Parte_3
società della quale è stata presidente e consigliere delegato la fino al 2013 Controparte_7 Pt_3
(doc. 29), mentre ne è stata consigliere (doc. 30); che, dunque, tutti i fideiussori Parte_2
hanno, in concreto, partecipato ad attività di tipo gestionale.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è inammissibile.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la contumacia di CP_1 dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e respinge la domanda nel resto;
condanna gli attori al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 18.420,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 14/04/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
GIOVANELLI ROBERTO, domiciliati in CANCELLERIA
- ATTORI -
C o n t r o
per essa ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
C o n l' i n t e r v e n t o d i
con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO FABIO, domiciliata in Parte_4 CP_3
CANCELLERIA
-INTERVENUTO –
Causa Civile iscritta al 4466/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e hanno introdotto opposizione ex art. 615, 2° Parte_1 Parte_2 Parte_3
comma, c.p.c., chiedendo al G.E., ex art. 624 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione in corso nei loro confronti, quali fideiussori della società e, a seguito del rigetto della predetta Parte_5
istanza, hanno introdotto il presente giudizio di merito, al fine di fare dichiarare: in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in executivis di e, per essa, di CP_1
per carenza di titolarità del credito, ovvero per mancata prova che esso abbia Controparte_4 formato oggetto di un'operazione di cessione in blocco da parte di Controparte_5
nel merito, la nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza del debito, nonché di rinuncia ai termini imperativi di cui all'art. 1957 c.c., anche per le fideiussioni specifiche, per contrarietà alla legge c.d. Antitrust;
la conseguente liberazione dei fideiussori, per decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c.
La società Aporti non si è costituita, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
E' intervenuta in causa la nuova cessionaria del credito, la quale ha contestato Controparte_6
le avverse eccezioni e chiesto il rigetto della domanda.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori hanno esteso l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva alla società , sostenendo che essa non ha fornito prova CP_6 dell'intervenuta cessione, a proprio favore, del credito e che, comunque, la cessione non ha avuto effetto, non essendo, la cedente, titolare del credito, per le ragioni già esposte nell'atto introduttivo.
Sulla prima eccezione si osserva quanto segue.
Parte attrice ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire in executivis della società ed il CP_1 difetto di legittimazione all'intervento di , sostenendo che manca la prova sia della CP_6 cessione in blocco (da ad Aporto e da quest'ultima a ) che CP_5 CP_6 dell'inserimento del credito in oggetto in ciascuna cessione, se provata.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5617/2020),
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non ha il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco. Infatti, la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto dell'art. 1264, 2° comma c.c., vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
Secondo la giurisprudenza citata, pertanto, “…la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa…”. La giurisprudenza di legittimità, distinguendo tra l'ipotesi in cui sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in blocco dei crediti da quella in cui sia contestata l'inclusione di uno specifico credito nella suddetta operazione di cessione, ha enunciato i seguenti principi.
Nell'ipotesi in cui non sia contestata, in sé, l'esistenza del contratto di cessione, “…colui, che «si afferma successore … della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di
«fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco»
(cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”. E, poiché “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (Cass. ord.
n.5617/2020 cit.).
Nell'ipotesi, invece, in cui sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, il medesimo deve essere oggetto di prova da parte del cessionario e a tal fine, “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'Altra parte ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. ord. n. 5478/2024 e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
Il principio ricavabile dalla citata giurisprudenza è, dunque, il seguente: poiché il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto a forma scritta ad substantiam o ad probationem (v. anche art. 4, comma 4 bis, L. n. 130/1999), la prova sia della stipulazione del contratto che dell'inclusione, in esso, di un credito specifico può essere fornita dalla società cessionaria anche, soltanto, attraverso presunzioni semplici, nell'ambito delle quali rientra la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, purché essa non sia avvenuta per iniziativa esclusiva della stessa cessionaria, in quanto parte in causa, oppure attraverso la dichiarazione resa, per lo stesso motivo, dalla banca cedente.
Sulla base dei suddetti principi, si ritengono, pertanto, rilevanti ai fini probatori: la dichiarazione resa dalla società con la quale ha confermato di avere sottoscritto, in data CP_1
26.02.2024, un contratto di cessione di crediti a favore di , avente ad oggetto un CP_6
blocco di crediti nonché la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
29.02.2024, che è stato prodotto in giudizio dall'intervenuta (doc. 8). la dichiarazione proveniente dalla società cedente, (doc. 17), che conferma l'intervenuta CP_5
cessione in blocco di crediti, conclusa in data 20 ottobre 2020, a favore della e la CP_1
pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II, Foglio delle inserzioni n. 127 del
29 Ottobre 2020, che è stato prodotto in giudizio dall'intervenuta (doc. 4).
Infine, la società ha fornito prova documentale che il credito specifico, oggetto del CP_6
presente giudizio, è ricompreso in entrambe le operazioni di cessione in blocco.
L'intervenuta, infatti, ha prodotto l'elenco delle posizioni cedute, consultabile sul sito web della cessionaria, indicato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 4), elenco nel quale è riportato lo specifico codice NDG 17019174 (docc. 10 ed 11), indicato anche nella certificazione del credito vantato dalla banca cedente (doc. 12) e negli estratti conto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo in ragione della mancata opposizione da parte degli ingiunti (doc. 13).
Inoltre, la stessa con la dichiarazione sopra menzionata (doc. 17 cit.), ha confermato che, CP_5
“tra i crediti oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti CP_1
della società (C.F. 02024660348) derivanti da conto corrente n. 40403409 Parte_5
e conto corrente n. 101054847 apertura di credito in conto corrente ipotecaria n. 100973682 prestiti chirografari n. 3906967, n. 3911288 e n. 4243796 Esborsi per escussioni parziali fideiussione n. 11301711 avvenute entro il 20 ottobre 2020 pari ad €. 118.999,8”.
Infine, la stessa con la propria dichiarazione sopra citata (doc. 25), ha confermato che, tra i CP_1
crediti ceduti a , sono ricompresi i crediti nei confronti della CP_6 Parte_5
elencati nella dichiarazione medesima e corrispondenti a quelli elencati nella dichiarazione di
(doc. 17). CP_5
L'eccezione, pertanto, deve essere integralmente rigettata sia nei confronti di che di CP_6
CP_1
Con riguardo alle eccezioni di merito, si osserva quanto segue. In relazione a tali eccezioni, il presente giudizio deve qualificarsi come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., dal momento che, con l'atto introduttivo, gli attori hanno sollevato eccezioni di merito coperte dalla definitività del decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente.
Si osserva, tuttavia, che le suddette eccezioni possono essere sollevate tardivamente solo qualora ricorra, per il solo consumatore, una delle ipotesi previste dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 9479/2023.
Nel caso di specie, però, deve escludersi che i fideiussori, odierni opponenti, gravati dello specifico onere probatorio, abbiano fornito prova della propria qualità di consumatori.
Al contrario, parte intervenuta ha provato che si tratta di soci della debitrice principale,
[...]
che ne è anche l'amministratore (doc. 26 di parte intervenuta); che, in Parte_5 Parte_1
passato, ne è stata consigliere (docc. 26 e 29); che, in tale società, è stata incorporata la Parte_3
società della quale è stata presidente e consigliere delegato la fino al 2013 Controparte_7 Pt_3
(doc. 29), mentre ne è stata consigliere (doc. 30); che, dunque, tutti i fideiussori Parte_2
hanno, in concreto, partecipato ad attività di tipo gestionale.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è inammissibile.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la contumacia di CP_1 dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e respinge la domanda nel resto;
condanna gli attori al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 18.420,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 14/04/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi