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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/11/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice, dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 2258/2024 Reg. Cont. promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Antonio MANTA – Parte_1
appellante
contro in persona del l.r.p.t. - rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Cosimo MASSA – appellato
Oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
LA CAUSA
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Taranto, la ditta di Controparte_1 [...]
, chiedendone la condanna per inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. CP_1 pagina 1 di 9 1218 e ss. c.c., con conseguente risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subìti.
L'attore deduceva che la ditta convenuta aveva fornito ed installato 5 coperture in legno lamellare con tegole e una freschiera in legno presso la propria abitazione sita in
Maruggio, al costo complessivo di euro 6.600,00, iva compresa. La posa in opera, fissaggio, montaggio ed ancoraggio risultavano viziati da difetti occulti, non riconoscibili né rilevabili al momento della consegna, opinava la difesa istante, se si considerava che si erano manifestati solo successivamente, dopo il rovinoso crollo di una pensilina, avvenuto in data 31.08.2020. Il signor provvedeva subito a contattare Pt_1 telefonicamente il signor , titolare della ditta convenuta, denunziando Controparte_1
l'accaduto ed invitandolo ad un sopralluogo per la constatazione;
tuttavia, stante anche l'indifferenza mostrata, l'attore si avvaleva di una perizia tecnica, allegata, a firma dell'ing. , il quale rilevava che, oltre alla pensilina caduta, anche le altre Persona_1 presentavano evidenti problemi di ancoraggio alla parete, a causa del sottodimensionamento delle viti utilizzate, rispetto al peso e all'aggetto delle pensiline, nonché al mancato utilizzo, in aggiunta alle viti, di ancoranti chimici per iniezione, necessari ad assicurare saldamente la struttura alla muratura.
Attivata dall'attore la prodromica procedura di negoziazione assistita, il convenuto, offriva la somma di euro 200,00 (valore commerciale della pensilina) ai fini di un bonario componimento della lite, ma il la rifiutava optando per l'introduzione del Pt_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace ed ivi rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi la responsabilità della ditta per inesatto adempimento contrattuale, per imperizia e negligenza avuta nel corso dei lavori di posa in opera/ fissaggio/montaggio/ancoraggio delle strutture di copertura in legno lamellare con tegole dalla medesima forniti, eseguiti non a regola d'arte e risultati affetti da vizi occulti appalesatisi dopo la perizia tecnica fatta eseguire dopo il crollo di una delle pensiline, e non altrimenti riconoscibili e non rilevabili dall'attore; -conseguentemente, condannare la ditta convenuta, in persona del l.r.p.t. e per le suddette causali, al risarcimento di tutti
i danni materiali e non, questi ultimi da determinarsi equitativamente, da tanto derivati all'attore e complessivamente non superiori ad € 5000,00 o comunque a quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ai relativi interessi ed alla svalutazione monetaria, non cumulati tra loro, dal dì della denuncia e sino all'effettivo soddisfo, ma
pagina 2 di 9 comunque il tutto contenuto infra la soglia di € 5.000,00; con vittoria di spese e compensi di causa ,oltre accessorie di legge”.
La ditta convenuta, in persona del suo ricordato titolare, si costituiva in giudizio, impugnando e contestando la domanda: giungeva ad escludere - come si vedrà più avanti
- di aver installato le pensiline. Eccepiva, comunque, la prescrizione biennale dell'azione a mente dell'art. 1667, comma 3, c.c.; chiedeva quindi il rigetto della domanda con conseguente condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente e con prove testimoniali, si concludeva con sentenza n. 2301/2023, con la quale il Giudice di Pace di Taranto rigettava la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di causa, liquidate nella complessiva somma di €. 950,00 per compensi, oltre 15% spese forfetarie IVA e CPA nella misura di legge.
IL GIUDIZIO DI APPELLO. I MOTIVI DI APPELLO
Il signor proponeva appello avverso la predetta sentenza ritenendola erronea, Pt_1 carente ed illogica e ne chiedeva la riforma per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art.115 c.p.c., in ordine all'omesso esame di fatti e circostanze decisivi per il giudizio: in particolare il Giudice non avrebbe posto a fondamento del suo convincimento fatti dedotti da parte attrice, che la convenuta non ha contestato puntualmente, limitandosi ad una contestazione generica e incentrando la propria difesa sulla intervenuta prescrizione biennale dell'azione e deducendo la tardività della denuncia dei vizi, ex art. 1667, comma 3, c.c.; nonché per carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione dei vizi come occulti e omessa/ insufficiente motivazione sulla negata ammissione della CTU.
L'esatto inquadramento giuridico della fattispecie avrebbe dovuto tenere conto della natura occulta dei vizi riscontrati nel montaggio delle pensiline e del conseguente diverso termine di prescrizione previsto. Insisteva, in ragione di ciò, nella richiesta di una consulenza di ufficio finalizzata all'accertamento della responsabilità contrattuale della ditta convenuta, per vizi occulti e difetti gravi dell'opera (artt. 1667 e 1669 c.c.).
Chiedeva quindi: “a)- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e, comunque,
l'esecuzione ove nel frattempo intrapresa, dell' impugnata sentenza;
b)-sempre in via preliminare, ove ritenuto indispensabile, ammettersi la CTU richiesta e non ammessa dal
pagina 3 di 9 Giudice di primo grado;
c)- nel merito, per i suesposti motivi accogliere l'appello e per lo effetto annullare e riformare la sentenza di primo grado N°2301/2023 R.S. emessa dal
Giudice di Pace di Taranto all'esito del procedimento iscritto al n°4098/2021 R.G., non notificata;
d)- condannare la ditta “ , in persona Controparte_1 del l.r.p.t. alle spese , ed ai compensi del doppio grado del giudizio, maggiorati del 15 % per r.f.s.g., oltre CAP come per legge.
DIFESE DELL'APPELLATO
Si costituiva, in data 11.06.2024, la ditta eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità dell'atto introduttivo, rilevando l'errato invito alla costituzione, avente quale riferimento un termine di settanta giorni, piuttosto che di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Nel merito, riteneva che i lavori effettuati nel 2013 avessero riguardato esclusivamente la posa in opera di una copertura in legno, come riportato dalla fattura di euro 6.600,00, allegata agli atti del fascicolo di primo grado di parte convenuta, che infatti non faceva affatto parola del montaggio delle pensiline, che sarebbero state consegnate in omaggio e sarebbero state montate a cura del committente. Riteneva, inoltre, che, trascorsi i due anni dalla consegna dell'opera, per eventuali denunce di vizi, successivamente il committente avrebbe dovuto comunque provvedere alla manutenzione della struttura. Concludeva, pertanto, chiedendo di “respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dal sig. , confermando la sentenza Parte_1 impugnata in ogni sua parte;
in ogni caso, condannare appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2025, con concessione dei termini a ritroso per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'OGGETTO DEL CONTRATTO
L'allegata fattura, non essendo avvenuta per iscritto la stipula del contratto, in effetti fa riferimento soltanto alla realizzazione della tettoia: “copertura in legno presso l'abitazione sopra indicata”. Tuttavia, le prove raccolte, ed in particolare le deposizioni testimoniali con i signori e che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
pagina 4 di 9 dichiaravano di avere di aver visto gli operai della ditta convenuta intenti al montaggio delle pensiline in esame, compresa quella poi caduta, inducono a ritenere che l'accordo non si limitasse alla mera fornitura e montaggio della tettoia, e fornitura delle pensiline, ma comprendesse anche il montaggio di queste ultime. E poi appare inverosimile che ben
5 pensiline vengano fornite dalla ditta convenuta, sia pure in omaggio come sostenuto da lei sostenuto, e che un committente acquisti una tettoia frescheria e pensiline con l'intento di provvedere autonomamente al montaggio di queste ultime. Tanto spiega anche perché le testimonianze addotte dall'attore siano da ritenere più attendibili di quelle offerte da controparte.
DENUNCIATI E SUPERAMENTO DELL'ECCEZIONE DI Controparte_2
PRESCRIZIONE EX ART. 1667, III CO., C.P.C.
L'art. 1667 c.c. nel disciplinare l'obbligazione dell'appaltatore di consegnare l'opera esente da vizi e difformità, in effetti prevede che il biennio della prescrizione, in ordine alle azioni contrattuali esperibili dal committente, decorra dalla consegna dell'opera.
Tuttavia l'interpretazione data dalla giurisprudenza è nel senso che in caso di vizi occulti deve individuarsi il dies a quo nella scoperta, nel caso di specie dal crollo o dalla pronta perizia di parte che lo individuava nel vizio del montaggio come si vedrà più avanti:
Anche recentemente la S.C. (Cassazione civile sez. II - 05/08/2025, n. 22649) ha precisato che “l'azione contro l'appaltatore per vizi si prescrive in due anni dalla consegna dei lavori, se i vizi sono palesi, o dal giorno in cui il committente ha piena conoscenza dei vizi occulti e della loro origine”. “In tema di appalto, l'azione contro
l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., si prescrive in due anni decorrenti dalla consegna definitiva dei lavori, in caso di vizi palesi e riconoscibili, ovvero, laddove occulti o non immediatamente rilevabili, dal giorno in cui il committente, anche mediante le necessarie indagini tecniche, abbia avuto piena conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto…[…]”. Una regola diversa in tema di prescrizione delle azioni esperibili dal compratore nel diverso caso della vendita ex art. 1495, grazie all'uso da parte del legislatore della espressione in ogni caso ed alla ratio di garantire una massima certezza nelle più ricorrenti vendite.
La fattispecie, oltretutto, può ritenersi sussumibile anche nella fattispecie astratta prevista dall'art. 1669 c.c., potendosi considerare, le pensiline, assimilabili per analogia alle “altre pagina 5 di 9 cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata”. In tal caso il committente si avvantaggerebbe di un termine prescrizionale ancora più vantaggioso, giacché la predetta norma prevede che, “se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”. Sulla possibilità di applicare la norma in parola anche al caso di opere che vengano innestate all'edificio spunti convincenti possono trarsi dalla seguente regola di diritto fissata dalla S.C. ad esempio Cassazione civile sez. II - 06/11/2023, n. 30792: “I difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando sue parti essenziali, ma anche gli elementi accessori e secondari atti a consentire l'impiego duraturo cui l'opera è destinata - incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. Sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'articolo 1669 del codice civile, anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”.
Ad ogni buon conto, va rilevato che il committente, a seguito della scoperta del vizio, provvedeva tempestivamente a denunciarlo, dapprima in via telefonica, quindi mediante comunicazione a mezzo posta in data 04.09.2020 (ritornata al mittente per compiuta giacenza) e, successivamente, tramite PEC del 30.10.2020. Tenuto conto, infatti, anche della testimonianza del oltre alle altre testimonianze, e del valore Testimone_4 indiziario che può assegnarsi alla perizia di parte, senza contare che la telefonata veniva confermata anche dal convenuto in sede di interrogatorio formale, può ritenersi dimostrata sia la dedotta natura di vizio occulto sia la tempestività della denuncia ai sensi dell'art. 1667 c.c. o dell'art. 1669 c.c.: denunzia immediata per telefono dalla scoperta del vizio occulto ed azione esercitata entro l'anno.
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA DELL'ATTORE
APPELLANTE: L'AZIONE RISARCITORIA PUO' ESSERE ANCHE
ALTERNATIVA ALL'AZIONE DI RISOLUZIONE E RIDUZIONE EX ART.
1668 C.C.
pagina 6 di 9 Analizzando il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, dedotto il grave inadempimento in cui incorreva la ditta convenuta nel montaggio delle pensiline, l'attore si avvaleva della domanda risarcitoria;
né, quindi, della risoluzione del contratto né della riduzione del corrispettivo ex art. 1668 c.c.
Questa norma infatti prevede oltre all'azione di adempimento, quella di riduzione del corrispettivo e infine quella di risoluzione contrattuale;
oltre a quella di risarcimento dei danni conseguenti.
Quest'ultima si può atteggiare anche come alternativa alla prima, come ha avuto occasione di chiarire la S.C., ad esempio: Cassazione civile sez. II - 08/03/2017, n. 5877:
In tema di appalto, il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata è rimedio alternativo e autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori.
Nel caso in esame l'attore non deduceva di aver fatto i lavori necessari, neanche il perito di parte invero li quantificava, eppure sosteneva, apoditticamente, che il danno fosse commisurato, guarda caso verrebbe fatto di dire, al corrispettivo pattuito per l'intera opera, pari ad euro 6.600,00, per quanto ritenuto dimostrato a dispetto di quanto risultato fatturato, poi ridotti ad euro 5.000,00 ma al solo scopo di rientrare nei limiti della competenza per valore allora previsti per il giudice di pace.
IL DANNO RISARCIBILE
E' pur vero, tuttavia, che la difesa attrice invano chiedeva la Ctu per quantificarli ma questa non veniva ammessa dal giudice di pace (e non può ammettersi di certo ora, se si considera, fra l'altro, il lungo tempo trascorso).
L'impianto difensivo della tesi attrice, l'aver cioè quantificato i danni in una misura così alta apoditticamente, sebbene non avesse affrontato le spese per il ripristino, spiega allora perché il giudice di primo grado si fosse persuaso a rigettare la domanda anche per la mancanza di prova dei danni;
invece errava nell'escludere la responsabilità dell'appaltatore senza disporre allora una Ctu.
pagina 7 di 9 Il danno risarcibile allora poteva essere solo quello teso alla sostituzione e ripristino della pensilina crollata, e a meglio ancorare le altre.
Tuttavia, facendo applicazione dell'art. 1669 c.c, può ipotizzarsi un eguale concorso di colpa sia dell'appaltatore, per non aver meglio ancorato le sole pensiline, sia dello stesso committente che avrebbe dovuto provvedere alle opere di manutenzione( e si vedano le foto, allegate alla perizia di parte, che ritraendo le altre pensilline consentono di notare come anche le parti dell'intonaco alle prime sovrastanti presentassero delle pericolose fessurazioni); soprattutto considerando la intuitiva esposizione alle intemperie dell'opera,
e quindi alla normale usura della parte del muro perimetrale nella quale veniva fissato l'ancoraggio delle pensiline.
Liquidato allora equitativamente il danno da ripristino in euro 1.400,00, spetta all'attore la sola somma di euro 700,00, oltre interessi a decorrere da questa pronunzia.
La significativa riduzione della domanda giustifica la totale compensazione delle spese giudiziali nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
[... Decidendo sull'appello proposto dal signor , nei confronti della Parte_1
, in persona del suo omonimo titolare, rigettata ogni Controparte_1 altra domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza impugnata;
Accoglie in parte la domanda e condanna la , in Controparte_1 persona del suo omonimo titolare, al pagamento della somma di euro 700,00, oltre interessi da questa pronunzia, in favore del signor . Parte_1
Spese compensate di primo e secondo grado.
TARANTO, 27-11-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice, dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 2258/2024 Reg. Cont. promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Antonio MANTA – Parte_1
appellante
contro in persona del l.r.p.t. - rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Cosimo MASSA – appellato
Oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
LA CAUSA
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Taranto, la ditta di Controparte_1 [...]
, chiedendone la condanna per inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. CP_1 pagina 1 di 9 1218 e ss. c.c., con conseguente risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subìti.
L'attore deduceva che la ditta convenuta aveva fornito ed installato 5 coperture in legno lamellare con tegole e una freschiera in legno presso la propria abitazione sita in
Maruggio, al costo complessivo di euro 6.600,00, iva compresa. La posa in opera, fissaggio, montaggio ed ancoraggio risultavano viziati da difetti occulti, non riconoscibili né rilevabili al momento della consegna, opinava la difesa istante, se si considerava che si erano manifestati solo successivamente, dopo il rovinoso crollo di una pensilina, avvenuto in data 31.08.2020. Il signor provvedeva subito a contattare Pt_1 telefonicamente il signor , titolare della ditta convenuta, denunziando Controparte_1
l'accaduto ed invitandolo ad un sopralluogo per la constatazione;
tuttavia, stante anche l'indifferenza mostrata, l'attore si avvaleva di una perizia tecnica, allegata, a firma dell'ing. , il quale rilevava che, oltre alla pensilina caduta, anche le altre Persona_1 presentavano evidenti problemi di ancoraggio alla parete, a causa del sottodimensionamento delle viti utilizzate, rispetto al peso e all'aggetto delle pensiline, nonché al mancato utilizzo, in aggiunta alle viti, di ancoranti chimici per iniezione, necessari ad assicurare saldamente la struttura alla muratura.
Attivata dall'attore la prodromica procedura di negoziazione assistita, il convenuto, offriva la somma di euro 200,00 (valore commerciale della pensilina) ai fini di un bonario componimento della lite, ma il la rifiutava optando per l'introduzione del Pt_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace ed ivi rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi la responsabilità della ditta per inesatto adempimento contrattuale, per imperizia e negligenza avuta nel corso dei lavori di posa in opera/ fissaggio/montaggio/ancoraggio delle strutture di copertura in legno lamellare con tegole dalla medesima forniti, eseguiti non a regola d'arte e risultati affetti da vizi occulti appalesatisi dopo la perizia tecnica fatta eseguire dopo il crollo di una delle pensiline, e non altrimenti riconoscibili e non rilevabili dall'attore; -conseguentemente, condannare la ditta convenuta, in persona del l.r.p.t. e per le suddette causali, al risarcimento di tutti
i danni materiali e non, questi ultimi da determinarsi equitativamente, da tanto derivati all'attore e complessivamente non superiori ad € 5000,00 o comunque a quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ai relativi interessi ed alla svalutazione monetaria, non cumulati tra loro, dal dì della denuncia e sino all'effettivo soddisfo, ma
pagina 2 di 9 comunque il tutto contenuto infra la soglia di € 5.000,00; con vittoria di spese e compensi di causa ,oltre accessorie di legge”.
La ditta convenuta, in persona del suo ricordato titolare, si costituiva in giudizio, impugnando e contestando la domanda: giungeva ad escludere - come si vedrà più avanti
- di aver installato le pensiline. Eccepiva, comunque, la prescrizione biennale dell'azione a mente dell'art. 1667, comma 3, c.c.; chiedeva quindi il rigetto della domanda con conseguente condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente e con prove testimoniali, si concludeva con sentenza n. 2301/2023, con la quale il Giudice di Pace di Taranto rigettava la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di causa, liquidate nella complessiva somma di €. 950,00 per compensi, oltre 15% spese forfetarie IVA e CPA nella misura di legge.
IL GIUDIZIO DI APPELLO. I MOTIVI DI APPELLO
Il signor proponeva appello avverso la predetta sentenza ritenendola erronea, Pt_1 carente ed illogica e ne chiedeva la riforma per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art.115 c.p.c., in ordine all'omesso esame di fatti e circostanze decisivi per il giudizio: in particolare il Giudice non avrebbe posto a fondamento del suo convincimento fatti dedotti da parte attrice, che la convenuta non ha contestato puntualmente, limitandosi ad una contestazione generica e incentrando la propria difesa sulla intervenuta prescrizione biennale dell'azione e deducendo la tardività della denuncia dei vizi, ex art. 1667, comma 3, c.c.; nonché per carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione dei vizi come occulti e omessa/ insufficiente motivazione sulla negata ammissione della CTU.
L'esatto inquadramento giuridico della fattispecie avrebbe dovuto tenere conto della natura occulta dei vizi riscontrati nel montaggio delle pensiline e del conseguente diverso termine di prescrizione previsto. Insisteva, in ragione di ciò, nella richiesta di una consulenza di ufficio finalizzata all'accertamento della responsabilità contrattuale della ditta convenuta, per vizi occulti e difetti gravi dell'opera (artt. 1667 e 1669 c.c.).
Chiedeva quindi: “a)- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e, comunque,
l'esecuzione ove nel frattempo intrapresa, dell' impugnata sentenza;
b)-sempre in via preliminare, ove ritenuto indispensabile, ammettersi la CTU richiesta e non ammessa dal
pagina 3 di 9 Giudice di primo grado;
c)- nel merito, per i suesposti motivi accogliere l'appello e per lo effetto annullare e riformare la sentenza di primo grado N°2301/2023 R.S. emessa dal
Giudice di Pace di Taranto all'esito del procedimento iscritto al n°4098/2021 R.G., non notificata;
d)- condannare la ditta “ , in persona Controparte_1 del l.r.p.t. alle spese , ed ai compensi del doppio grado del giudizio, maggiorati del 15 % per r.f.s.g., oltre CAP come per legge.
DIFESE DELL'APPELLATO
Si costituiva, in data 11.06.2024, la ditta eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità dell'atto introduttivo, rilevando l'errato invito alla costituzione, avente quale riferimento un termine di settanta giorni, piuttosto che di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Nel merito, riteneva che i lavori effettuati nel 2013 avessero riguardato esclusivamente la posa in opera di una copertura in legno, come riportato dalla fattura di euro 6.600,00, allegata agli atti del fascicolo di primo grado di parte convenuta, che infatti non faceva affatto parola del montaggio delle pensiline, che sarebbero state consegnate in omaggio e sarebbero state montate a cura del committente. Riteneva, inoltre, che, trascorsi i due anni dalla consegna dell'opera, per eventuali denunce di vizi, successivamente il committente avrebbe dovuto comunque provvedere alla manutenzione della struttura. Concludeva, pertanto, chiedendo di “respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dal sig. , confermando la sentenza Parte_1 impugnata in ogni sua parte;
in ogni caso, condannare appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2025, con concessione dei termini a ritroso per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'OGGETTO DEL CONTRATTO
L'allegata fattura, non essendo avvenuta per iscritto la stipula del contratto, in effetti fa riferimento soltanto alla realizzazione della tettoia: “copertura in legno presso l'abitazione sopra indicata”. Tuttavia, le prove raccolte, ed in particolare le deposizioni testimoniali con i signori e che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
pagina 4 di 9 dichiaravano di avere di aver visto gli operai della ditta convenuta intenti al montaggio delle pensiline in esame, compresa quella poi caduta, inducono a ritenere che l'accordo non si limitasse alla mera fornitura e montaggio della tettoia, e fornitura delle pensiline, ma comprendesse anche il montaggio di queste ultime. E poi appare inverosimile che ben
5 pensiline vengano fornite dalla ditta convenuta, sia pure in omaggio come sostenuto da lei sostenuto, e che un committente acquisti una tettoia frescheria e pensiline con l'intento di provvedere autonomamente al montaggio di queste ultime. Tanto spiega anche perché le testimonianze addotte dall'attore siano da ritenere più attendibili di quelle offerte da controparte.
DENUNCIATI E SUPERAMENTO DELL'ECCEZIONE DI Controparte_2
PRESCRIZIONE EX ART. 1667, III CO., C.P.C.
L'art. 1667 c.c. nel disciplinare l'obbligazione dell'appaltatore di consegnare l'opera esente da vizi e difformità, in effetti prevede che il biennio della prescrizione, in ordine alle azioni contrattuali esperibili dal committente, decorra dalla consegna dell'opera.
Tuttavia l'interpretazione data dalla giurisprudenza è nel senso che in caso di vizi occulti deve individuarsi il dies a quo nella scoperta, nel caso di specie dal crollo o dalla pronta perizia di parte che lo individuava nel vizio del montaggio come si vedrà più avanti:
Anche recentemente la S.C. (Cassazione civile sez. II - 05/08/2025, n. 22649) ha precisato che “l'azione contro l'appaltatore per vizi si prescrive in due anni dalla consegna dei lavori, se i vizi sono palesi, o dal giorno in cui il committente ha piena conoscenza dei vizi occulti e della loro origine”. “In tema di appalto, l'azione contro
l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., si prescrive in due anni decorrenti dalla consegna definitiva dei lavori, in caso di vizi palesi e riconoscibili, ovvero, laddove occulti o non immediatamente rilevabili, dal giorno in cui il committente, anche mediante le necessarie indagini tecniche, abbia avuto piena conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto…[…]”. Una regola diversa in tema di prescrizione delle azioni esperibili dal compratore nel diverso caso della vendita ex art. 1495, grazie all'uso da parte del legislatore della espressione in ogni caso ed alla ratio di garantire una massima certezza nelle più ricorrenti vendite.
La fattispecie, oltretutto, può ritenersi sussumibile anche nella fattispecie astratta prevista dall'art. 1669 c.c., potendosi considerare, le pensiline, assimilabili per analogia alle “altre pagina 5 di 9 cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata”. In tal caso il committente si avvantaggerebbe di un termine prescrizionale ancora più vantaggioso, giacché la predetta norma prevede che, “se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”. Sulla possibilità di applicare la norma in parola anche al caso di opere che vengano innestate all'edificio spunti convincenti possono trarsi dalla seguente regola di diritto fissata dalla S.C. ad esempio Cassazione civile sez. II - 06/11/2023, n. 30792: “I difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando sue parti essenziali, ma anche gli elementi accessori e secondari atti a consentire l'impiego duraturo cui l'opera è destinata - incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. Sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'articolo 1669 del codice civile, anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”.
Ad ogni buon conto, va rilevato che il committente, a seguito della scoperta del vizio, provvedeva tempestivamente a denunciarlo, dapprima in via telefonica, quindi mediante comunicazione a mezzo posta in data 04.09.2020 (ritornata al mittente per compiuta giacenza) e, successivamente, tramite PEC del 30.10.2020. Tenuto conto, infatti, anche della testimonianza del oltre alle altre testimonianze, e del valore Testimone_4 indiziario che può assegnarsi alla perizia di parte, senza contare che la telefonata veniva confermata anche dal convenuto in sede di interrogatorio formale, può ritenersi dimostrata sia la dedotta natura di vizio occulto sia la tempestività della denuncia ai sensi dell'art. 1667 c.c. o dell'art. 1669 c.c.: denunzia immediata per telefono dalla scoperta del vizio occulto ed azione esercitata entro l'anno.
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA DELL'ATTORE
APPELLANTE: L'AZIONE RISARCITORIA PUO' ESSERE ANCHE
ALTERNATIVA ALL'AZIONE DI RISOLUZIONE E RIDUZIONE EX ART.
1668 C.C.
pagina 6 di 9 Analizzando il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, dedotto il grave inadempimento in cui incorreva la ditta convenuta nel montaggio delle pensiline, l'attore si avvaleva della domanda risarcitoria;
né, quindi, della risoluzione del contratto né della riduzione del corrispettivo ex art. 1668 c.c.
Questa norma infatti prevede oltre all'azione di adempimento, quella di riduzione del corrispettivo e infine quella di risoluzione contrattuale;
oltre a quella di risarcimento dei danni conseguenti.
Quest'ultima si può atteggiare anche come alternativa alla prima, come ha avuto occasione di chiarire la S.C., ad esempio: Cassazione civile sez. II - 08/03/2017, n. 5877:
In tema di appalto, il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata è rimedio alternativo e autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori.
Nel caso in esame l'attore non deduceva di aver fatto i lavori necessari, neanche il perito di parte invero li quantificava, eppure sosteneva, apoditticamente, che il danno fosse commisurato, guarda caso verrebbe fatto di dire, al corrispettivo pattuito per l'intera opera, pari ad euro 6.600,00, per quanto ritenuto dimostrato a dispetto di quanto risultato fatturato, poi ridotti ad euro 5.000,00 ma al solo scopo di rientrare nei limiti della competenza per valore allora previsti per il giudice di pace.
IL DANNO RISARCIBILE
E' pur vero, tuttavia, che la difesa attrice invano chiedeva la Ctu per quantificarli ma questa non veniva ammessa dal giudice di pace (e non può ammettersi di certo ora, se si considera, fra l'altro, il lungo tempo trascorso).
L'impianto difensivo della tesi attrice, l'aver cioè quantificato i danni in una misura così alta apoditticamente, sebbene non avesse affrontato le spese per il ripristino, spiega allora perché il giudice di primo grado si fosse persuaso a rigettare la domanda anche per la mancanza di prova dei danni;
invece errava nell'escludere la responsabilità dell'appaltatore senza disporre allora una Ctu.
pagina 7 di 9 Il danno risarcibile allora poteva essere solo quello teso alla sostituzione e ripristino della pensilina crollata, e a meglio ancorare le altre.
Tuttavia, facendo applicazione dell'art. 1669 c.c, può ipotizzarsi un eguale concorso di colpa sia dell'appaltatore, per non aver meglio ancorato le sole pensiline, sia dello stesso committente che avrebbe dovuto provvedere alle opere di manutenzione( e si vedano le foto, allegate alla perizia di parte, che ritraendo le altre pensilline consentono di notare come anche le parti dell'intonaco alle prime sovrastanti presentassero delle pericolose fessurazioni); soprattutto considerando la intuitiva esposizione alle intemperie dell'opera,
e quindi alla normale usura della parte del muro perimetrale nella quale veniva fissato l'ancoraggio delle pensiline.
Liquidato allora equitativamente il danno da ripristino in euro 1.400,00, spetta all'attore la sola somma di euro 700,00, oltre interessi a decorrere da questa pronunzia.
La significativa riduzione della domanda giustifica la totale compensazione delle spese giudiziali nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
[... Decidendo sull'appello proposto dal signor , nei confronti della Parte_1
, in persona del suo omonimo titolare, rigettata ogni Controparte_1 altra domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza impugnata;
Accoglie in parte la domanda e condanna la , in Controparte_1 persona del suo omonimo titolare, al pagamento della somma di euro 700,00, oltre interessi da questa pronunzia, in favore del signor . Parte_1
Spese compensate di primo e secondo grado.
TARANTO, 27-11-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano pagina 8 di 9 pagina 9 di 9