CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere dr. Antonio Cestone
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1161 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
Parte 1 Parte 2 Parte 3
[...] Parte 4 Parte 5
Parte 6 Parte 7 Parte 8 Parte_9 Pt 10
[...] Parte 11 Parte 12 Parte 13 Pt 14
[...] Parte 15 Parte 16 Parte 17 Parte 18 ' Parte 19 Parte 20 , (avv. Maria Carmela Vadalà)
appellanti e
Controparte 1 (avv. ti Silvana Tassone e Marina Cizza);
appellata
FATTO E DIRITTO
settembre 2018, con decorrenza dal 17 luglio 2018, per mancata disposizione di esercizio provvisorio da parte del Tribunale di Crotone, che con sentenza n. 32/2018
aveva dichiarato il fallimento della Gestione Servizi (...) tuttavia non percepivano la legittima retribuzione dal giugno 2016" (così testualmente nel ricorso introduttivo), svolgendo ciascuno le mansioni in atto meglio specificate.
Licenziamento collettivo, è bene precisare.
Fatta eccezione Parte_5 Parte_8 Parte 18 e [...]
Pt 18 i quali rassegnavano le loro dimissioni per giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni.
Con ricorso del 12\5\2021 hanno adito il tribunale di Crotone, chiedendo che l'importo residuo delle “retribuzioni maturate e non percepite" (per ottenere le quali si erano già insinuati al passivo del fallimento della società, ciascuno per le somme meglio specificate in atti) fosse loro corrisposto dall'anzidetta CP 1 nella misura per ciascuno in atto indicata, chiedendone altresì la condanna al pagamento di tali somme oltre che al risarcimento degli "ulteriori danni, nella misura da accertarsi mediante espletanda CTU anche sulla base delle mensilità che i ricorrenti avrebbero percepito in caso di ritorno in bonis della Società
Gestione Servizi ovvero delle mensilità corrispondenti al tempo medio necessario, nella zona di residenza, per reperire altra occupazione". 2. Nello specifico, i ricorrenti indicavano tutti i servizi che la società in house aveva svolto per la CP 1 e sono. Ben quattordici diversi settori di servizi ricadente nelle competenze istituzionali dell'ente provinciale: dalla manutenzione delle strade provinciali alla segnaletica delle medesime;
dal servizio di attesa e portierato presso l'ente alla manutenzione degli autoveicoli;
dalla rimozione neve alla tutela dell'area marina protetta;
dalla cura di eventi culturali al controllo impianti termici, ecc.. Il tutto “per l'importo di € 2.052.231,00".
Allegano i ricorrenti che la CP 1 pur avendo dato mandato ai propri '
dirigenti di prorogare tali servizi, non vi ottemperava perché i relativi disciplinari non erano prorogati (disciplinari sui cui elementi connotativi e contenuti nulla era detto).
Cosicché la società in house appostava in bilancio 2013 perdite per €
2.851.997,00. Perdite che sarebbero state determinate dalla circostanza che la CP 1 non remunerava i servizi svolti dalla società, ma si limitava a corrispondere solo le somme necessarie per pagare le retribuzioni dei dipendenti, al netto persino degli oneri previdenziali che non versava.
Alle voci passive così aggiungendosi anche le cartelle esattoriali per i contributi non versati. Tanto che al 31\12\2014 le perdite arrivavano a €
4.549.453,18.
Come detto, la società, prima posta in liquidazione per il cessare dei finanziamenti della Provincia, era poi dichiarata fallita e i lavoratori licenziati collettivamente con provvedimento "intimato ai lavoratori in data 4 settembre
2018, con decorrenza dal 17 luglio 2018" e tutti i ricorrenti erano ammessi al passivo.
3. I ricorrenti, in particolare, deducevano che la Gestione Servizi spa operava,
in realtà, all'interno della sede della CP 1 ed utilizzando "strumenti messi a disposizione dall'Ente medesimo".
Rilevavano che i disciplinari fra ente provinciale e società in house non erano neppure sottoscritti dalle due parti, ma solo dalla CP 1 e che tutti loro
"erano sottoposti alle istruzioni di volta in volta impartite dai dirigenti dipendenti e responsabili della sulle attività da svolgere durante la giornata Controparte_1
lavorativa e venivano utilizzati dai medesimi per le più disparate attività a seconda delle esigenze di servizio. Erano quindi soggetti al loro potere direttivo, organizzativo e disciplinare". I rapporti contrattuali fra i due soggetti contraenti si riducevano "sostanzialmente alla messa a disposizione di una prestazione lavorativa in favore dell'Ente locale, in quanto in pratica la Società Gestione Servizi si limitava all'espletamento dei soli compiti di gestione amministrativa del personale, in assenza di una reale organizzazione della prestazione lavorativa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con l'impiego di mezzi e capitale proprio e la realizzazione di utili".
In tale situazione venendo a determinarsi "una condizione di 'immedesimazione organica' dell'affidatario". 4. Tanto premesso, ponevano a fondamento delle rispettive rivendicazioni, gradatamente, l'applicazione: a) dell'art. 2126 c.c., assumendo che il loro reale datore di lavoro sia stata la CP_1 e non già la società in house che formalmente li aveva assunti, la quale dal 29.5.2015 è stata messa in liquidazione ed è successivamente fallita;
b) dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016; c)
dell'art. 1676 c.c.; d) dell'art. 2043 c.c.; e) dell'art. 2041 c.c. 5. Chiedevano, come detto, anche il risarcimento degli ulteriori danni che la CP 1 avrebbe loro cagionato, dapprima, non esercitando con diligenza il "controllo analogo" sulla società in house e, dipoi, decidendo di non
"rinegoziare gli affidamenti con la società in house" dopo il 2014, di non ricapitalizzarla e di non risanarla, così "determinandone l'ineluttabile fallimento".
A fondamento della richiesta di risarcimento danni (commisurati alle retribuzioni che "avrebbe dovuto percepire" se la società in house "fosse stata riportata in bonis e posta dalla CP 1 in condizione di perseguire gli scopi societari") avendo posto la "violazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c." ed invocato l'applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001. 6. Controparte_1Ha resistito con memoria la in primo luogo eccependo inammissibilità ed improcedibilità del ricorso perché i lavoratori si erano insinuati nel passivo della procedura fallimentare dichiarando di essere stati dipendenti della stessa. Ha poi rilevato la nullità dei contratti di lavoro stipulati con la società in house perché non avvenuti in esito a procedura comparativa, in violazione del dlgs.175/2016 (cass.4358/2018).
Infine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. 7. Il tribunale ha rigettato il ricorso, compensando le spese, perché ha ritenuto: a) che l'effettiva datrice di lavoro della ricorrente sia stata la ridetta società in house, e non già la CP 1 convenuta;
b) che dunque non possano trovare accoglimento le rivendicazioni retributive e risarcitorie formulate nei confronti di quest'ultima; c) che non sia comunque applicabile alle società in house la disciplina dettata dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016; d) che, parimenti, nella specie non sia applicabile l'art. 1676 c.c., perché il contratto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società in house non può essere assimilato al contratto di appalto;
e) che non sia stato dimostrato che la società in house,
dotata di una propria autonomia imprenditoriale, è fallita a causa del comportamento colposo della CP_1 ; f) che non siano stati dedotti e provati i "fatti costitutivi del diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c.". 8. I lavoratori appellano la sentenza e ne chiedono l'integrale riforma.
In via principale, sostengono che: a) nella specie, deve ravviarsi un'ipotesi di
"codatorialità di fatto" e si deve escludere che la società in house della CP 1
[...] abbia costituito un autonomo centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche;
b) i "disciplinari di servizio", che la società in house aveva stipulato con la CP 1 , erano scaduti allorché quest'ultima aveva decretato la liquidazione della società e, pertanto, non possono costituire il titolo in base al quale i dipendenti della società hanno continuato a prestare servizio in favore della CP 1 In subordine, censura la decisione del tribunale di ritenere inapplicabili tanto l'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 (così abdicando ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa e senza sollevare, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la questione pregiudiziale che tempestivamente essa aveva sollevato), tanto l'art. 1676 c.c. Infine, “in ogni caso", lamenta il rigetto dell'azione risarcitoria che ripropone sia in forza della denunciata violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, sia in base all'art. 2043 c.c. 9. Nella resistenza dell'appellata ed assunta la prova testimoniale non ammessa in primo grado, la causa è decisa all'odierna udienza con contestuale lettura del dispositivo. 10. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
11. Con il primo motivo di gravame¹, l'appellante denuncia – sotto un primo profilo l'erroneità e la contraddittorietà delle argomentazioni teoriche in
-
forza delle quali il tribunale ha ritenuto che la società in house datrice di lavoro costituisca un autonomo centro di imputazione di rapporti e di posizioni giuridiche. Nel caso concreto, poi, sostiene che la si debba considerare un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico in quanto sottoposta al suo controllo, destinata allo svolgimento di servizi inerenti alle sue finalità
istituzionali, allocata in una sede che era stata presa in locazione dal medesimo ente pubblico, il quale beneficiava delle prestazioni lavorative dei dipendenti della società e le rimetteva gli importi necessari per pagare le loro retribuzioni.
Entrambi i rilievi sono infondati.11.1. 11.2. Per quanto concerne il profilo teorico, è costante l'insegnamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui la società "in house providing" è centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all'ente locale che su di essa esercita il c.d. "controllo analogo" (Cass. 21658/2021), sicché l'esistenza di tale potere di controllo non contraddice l'autonomia della società². Essa non muta la sua natura di soggetto
-1 Distinto dalla seguente rubrica: "error in procedendo e/o in iudicando difetto e/o incongruenza della motivazione in ordine alla domanda spiegata in via principale - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2126 co. 2 c.c. -violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1294
c.c. contraddittorietà - travisamento - violazione dell'art. 115 e dell'art. 421 c.p.c.".
2 La Cassazione - cfr. in mot. n. 11273/2023 riconosce che anche "nel caso di ... soggezione al cd. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica di diritto privato sol perché gli enti pubblici locali ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte. Né assume rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia (cfr. Cass. n. 11273/2023, n. 9199/2013, n. 5346/2019). 11.3. Quanto poi al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro degli odierni appellanti, le circostanze sopra riassunte e che dovrebbero indurre ad imputarlo direttamente all'ente locale appellato, anziché alla società che formalmente ne era titolare, si rivelano insufficienti a tale scopo già sul piano delle mere allegazioni. Esse valgono solo a confermare, nella misura in cui non sono contestate, l'esistenza del legittimo affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività
giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale si riscontra, per l'appunto,
nell'ipotesi della società in house (così Cons. Stato n. 6062/2021). 11.4. Quel che invece risulta mancante (e che i ricorrenti non allegano neppure in appello con specificità di riferimenti che permetterebbero a controparte di contraddirli e al giudice di verificarli) è l'ingerenza dell'ente locale nell'esecuzione della prestazione lavorativa che nella specie viene in rilievo. Ciò con particolare riguardo all'assoggettamento degli appellanti al potere direttivo dell'ente locale, che non si ravvisa perché non è neppure stato allegato che fossero i dipendenti del medesimo ente ad impartire ordini all'appellante, a definire i contenuti delle mansioni che ha svolto, ad
...questo legame non incide sulla distinzione, sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante". assegnarle i turni di lavoro e a controllare che fossero osservati. In difetto di tali indizi, non può dunque ravvisarsi neppure quella condizione di codatorialità che gli appellanti imputano al tribunale di non aver ravvisato³.
Né può sostenersi che la veste datoriale fosse stata dismessa dalla società (che pur continuava a gestire il rapporto di lavoro con l'appellante, a controllarla e a retribuirla) per essere indossata dall'ente locale che alla società aveva conferito i servizi cui ciascuno dei ricorrenti, nel periodo di interesse, erano addetti. 12. Sempre con il primo motivo di gravame - sotto un secondo profilo -
gli appellanti addebitano al tribunale di aver trascurato la circostanza che alla
"scadenza del disciplinare di servizio", il rapporto di lavoro instaurato con la società affidataria dello stesso servizio era proseguito con l'ente locale, il quale,
pertanto, era diventato il suo unico ed effettivo datore di lavoro, anche in base alla disciplina dell'art. 2112 c.c. di cui la gravata sentenza, immotivatamente,
non fa menzione. 12.1. Sennonché, alla messa in liquidazione della società, già nel 2015, non ha fatto seguito l'estinzione della medesima società, la quale ha dunque continuato ad essere parte dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti. Non si giustifica, quindi, il richiamo alla disciplina successoria di cui all'art. 2112
c.c. che gli appellanti denunciano inapplicata, senza però neanche dedurre che, con l'apertura della procedura di liquidazione, la società abbia trasferito alla CP 1 l'intera azienda e i suoi dipendenti. Del resto, dalla relazione del liquidatore della società, datata 15.3.2016 e prodotta dall'appellante, si evince in senso contrario che l'ente locale aveva previsto che la società avrebbe proseguito "in regime di esercizio provvisorio", affidando al liquidatore medesimo anche il compito di "salvaguardare i livelli occupazionali", così dimostrando ulteriormente il mancato assorbimento nella propria struttura organizzativa del personale della società.
12.2. Inoltre, il rilievo attoreo è in parte contraddetto dal fatto, documentato dai tre disciplinari prodotti in atti dalla CP 1 ed attinenti all'affidamento
dei servizi di natura informatica, di manutenzione stradale e viabilità e di portierato, i quali attestano tutti la società ha continuato a svolgere i suddetti servizi per conto della CP 1 anche dopo essere stata messa in liquidazione e, più precisamente, sino al 31.12.2016. Sicché, il periodo nel quale gli appellanti avrebbero reso le loro prestazioni lavorative direttamente per conto committente, dopo la scadenza dell'appalto, dell'amministrazione coinciderebbe in teoria all'incirca con l'ultimo anno e mezzo del rapporto di lavoro. 12.3. Sennonché non può sostenersi che in quel periodo essi abbiano continuato a rendere le proprie prestazioni lavorativa, a dispetto del mancato rinnovo dell'affidamento alla società in house dei vari servizi a cui erano addetti. L'approfondimento istruttorio esperito in questo grado del giudizio non ha infatti permesso di riscontrare la circostanza, ma, al contrario, l'ha decisamente sconfessata. Univoca, invero, è l'indicazione fornita dai testi escussi sul punto, i quali hanno riferito di come alla scadenza dei disciplinari dei servizi affidati alla società in house ha fatto seguito l'esaurirsi dell'attività
dei suoi dipendenti, che, pur manifestando la propria disponibilità a lavorare, avevano progressivamente smesso di farlo perché erano venute meno le risorse per pagare i loro stipendi. 12.4. Dalle loro deposizioni, inoltre, si desume che anche nel segmento temporale al quale ineriscono le rivendicazioni retributive e risarcitorie e nel quale è incontestato che essi, prima della scadenza del relativo disciplinare, abbiano lavorato, le loro prestazioni erano state resa con modalità omogenee a quelle del periodo antecedente alla messa in liquidazione di quest'ultima.
Nulla i testimoni, tutti di parte ricorrente, hanno riferito in merito al concreto assoggettamento della ricorrente al personale e agli organi dell'ente appellato,
e le loro dichiarazioni contraddicono la prospettazione attorea secondo cui,
dopo la scadenza dei disciplinari, la CP 1 avrebbe "internalizzato" i relativi
servizi continuando però a farli svolgere ai dipendenti della società in house.
Anzi, al contrario, dalle lorro deposizioni emerge in maniera illuminante che ciascuno dei ricorrenti è rimasto soggetto, fino all'ultimo, alle direttive dei superiori gerarchici in Gestione Servizi s.p.a., utilizzando mezzi ed attrezzature di quest'ultima in locali di cui essa aveva disponibilità.
Controparte_2 : "Svolgevo mansioni di responsabile del magazzino (...) Nel
magazzino era contenuto tutto il materiale che era utilizzato per le varie attività di manutenzione affidate alla Gestione Servizi spa, relative alla viabilità, scuole, edifici della Provincia, ecc. Quindi, materiale per opere di pulizia, materiale elettrico, idraulico ecc. (...) sovraordinato a me nel magazzino negli ultimi anni del rapporto lavorativo, era il sig. Persona_1 Che era colui che aveva rapporti diretti con i vertici di Gestione Servizi Spa ed era anche egli alle dipendenze della stessa (…) Non ricordo bene chi fosse il proprietario dell'immobile in cui era la sede di Gestione Servizi
mi pare che l affitto fosse regolato dagli accordi intercorsi tra questi e l'ente provinciale
(...) alcuni automezzi, furgoni, ecc., utilizzati per le attività manutentive erano di proprietà di Gestione Servizi spa, altri invece erano della CP 1 Gli unici automezzi di cui ho un ricordo più preciso sono due furgoni di grandi dimensioni, mi pare marca Iveco, acquistati da Gestione Servizi di spa (...) Parte 15 Parte_3 '
lavoravano come autisti, guidando le autovetture con cui
[...] Parte 21
accompagnavano amministratori e dirigenti dell ente provinciale per ragioni inerenti all espletamento del mandato o all esercizio delle funzioni. Oppure funzionari tecnici in visita a cantieri e simili. Lavorando nel parco macchine ricevevano le direttive dal titolare del medesimo, che ora non ricordo chi fosse, ma sempre un dipendente di
Gestione Servizi spa (...) Preciso che tutti i lavoratori che ho indicato come impiegati amministrativi lavoravano negli uffici di Gestione Servizi spa (...) La nostra attività
lavorativa si è svolta, all'incirca, sempre con le stesse modalità fino alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, una volta scaduti i disciplinari tale attività è andata scemando fino a quando alla fine si svolgevano i servizi più urgenti".
Controparte_3 /Sono stato responsabile dell'ufficio legale di Gestione
Servizi spa fino a quando nel luglio del 2018 ne è stato dichiarato il fallimento (...) Per
ogni servizio, anche per quello di manutenzione e segnaletica stradale, vi era un responsabile. Non ricordo chi fosse il responsabile del servizio di manutenzione e segnaletica stradale. Comunque, tutti i responsabili dei vari servizi erano dipendenti di Gestione Servizi spa. In base al disciplinare stipulato con la CP 1 ogni anno,
Gestione Servizi spa doveva occuparsi di segnaletica e manutenzione di un certo numeri di chilometri stradali ricadenti nel territorio e nella competenza dell'ente. Poi,
in concreto, era il dirigente del settore della provincia a indicare al responsabile del servizio manutenzioni stradali di Gestione spa da quale tratti di strada iniziare e quale tratti di strada proseguire fino al completamento del chilometraggio affidato. Gestione
Servizi spa aveva propri strumenti e propri automezzi per svolgere la predetta attività
di manutenzione e segnaletica stradale. Confermo che Gestione Servizi spa aveva un proprio magazzino e una propria officina. Nel magazzino era conservato il materiale necessario (materiale elettrico, idraulico, ecc.) per svolgere tutte le attività di manutenzione che erano oggetto dei disciplinari. Nell'officina si eseguivano le riparazioni sia degli automezzi di Gestione Servizi spa e sia degli automezzi della
CP 1 ". Testimone 1 : "Tanto per i servizi di pulizia che per il servizio di portierato vi erano coordinatori individuati dalla società. Ricordo che il responsabile del servizio delle pulizie era ma non ricordo chi fosse il responsabile del Parte 22
servizio portierato (...) Dopo la messa in liquidazione di Gestione Servizi spa anche le prestazioni lavorative dei dipendenti sono andate scemando. C era sempre la disponibilità di noi lavoratori a continuare a svolgere i servizi. Intendo dire che venute meno le disponibilità economiche per l'acquisto del materiale, carburante dei mezzi e anche per i stipendi del personale, noi continuavamo ad andare presso la sede di
Gestione Servizi, ma le attività da svolgere andarono inevitabilmente a diminuire”. 12.5. Tanto corrobora, sul piano fattuale, l'applicazione del condivisibile indirizzo ermeneutico secondo cui i presupposti applicativi del divieto di interposizione di manodopera – denunciato dalla appellante - non ricorrono
-
laddove sia lo stesso legislatore ad ammettere la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale, appunto, si riscontra nell'ipotesi della società in house.
13. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono del rigetto delle azioni che hanno promosso, gradatamente, ai sensi dell'art. 30, c.
6, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltante, previa sollecitazione all'appaltatore inadempiente,
paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate) e dell'art. 1676 c.c.
(che abilita gli ausiliari dell'appaltatore ad agire contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto).
13.1. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, nella parte in cui si limita ad invocare "una lettura costituzionalmente orientata" dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, ossia delle disposizioni che escludono l'applicazione del codice dei contratti pubblici alle società in house, senza però addurre alcuna motivata argomentazione a supporto della paventata incostituzionalità di quelle stesse disposizioni che, in base alla loro piana lettura e alla sottesa incomparabilità delle società in house ai privati contraenti con la pubblica amministrazione, impongono l'approdo ermeneutico a cui il tribunale è
pervenuto. 13.2. In secondo luogo, il motivo non merita seguito nella parte in cui ripropone la questione pregiudiziale ex art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, denunciando il deteriore trattamento a cui le
disposizioni derogatorie anzidette espongono i dipendenti delle società in house rispetto a quelli degli “appaltatori e subappaltatori non in house". Anche sotto questo profilo, la prospettiva dell'appellante è inficiata dalla mancata considerazione della peculiarità del rapporto che intercorre tra l'ente pubblico e la società in house - siccome è reso evidente dal controllo c.d. analogo che il primo esercita sulla seconda - e che ostano all'assimilazione di situazioni non comparabili allo scopo di assoggettarle alla medesima disciplina. 13.3. In terzo luogo, e soprattutto, le doglianze degli appellanti vanno disattese perché presuppongono erroneamente che l'invocata disposizione legislativa (che addebita al tribunale di non aver applicato in suo favore e la cui inapplicabilità comunque denuncia perché in contrasto con il diritto dell'Unione europea) sia attributiva di diritti esercitabili direttamente dal dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente. A ben vedere però così non è, perché il succitato comma 6 dell'art. 30 attribuisce al committente solo la facoltà di intervenire, e se decide di farlo (cioè, di pagare direttamente ai lavoratori), il pagamento ha effetto liberatorio nei rapporti con l'appaltatore.
Tale iniziativa rientra quindi in una scelta discrezionale del committente, in relazione alla quale il lavoratore non può vantare alcun diritto, e può al più sollecitare il committente ad attivare il meccanismo di sostituzione che non contempla un'azione diretta dei lavoratori nei confronti del committente medesimo. 13.4. In quarto luogo, il motivo non merita accoglimento neanche nella parte in cui si appunta sulla mancata applicazione dell'art. 1676 c.c., in quanto
è assorbente la constatazione che il ricorso alla tutela contemplata da tale norma è subordinato all'assolvimento dell'onere della prova dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore alla data della domanda, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. E tale onere, nella specie, non è stato assolto con specifico riguardo allo stato dei rapporti creditori tra la società in house e l'ente pubblico, alla data di instaurazione del giudizio, per quanto concerne l'attuazione del disciplinare del servizio a cui l'appellante è stata addetta. 13.5. A ciò deve comunque aggiungersi, in quinto luogo, la considerazione ostativa, che questa Corte ha già esposto in precedenti arresti relativi a controversie analoghe, secondo cui "l'eventuale credito di Gestione Servizi s.p.a.
- ormai fallita - nei confronti della Provincia sarebbe attratto alla massa fallimentare, sicché l'azione diretta qui esperita dal lavoratore si palesa inammissibile, in quanto spiegata in violazione del principio della par condicio creditorum".
14. Il terzo motivo di gravame5 attinge il rigetto della domanda risarcitoria che gli appellanti si limitano a riproporre, ai sensi dell'art. 2043 c.c., imputando all'ente locale appellato “il comportamento volutamente inerte e ostruzionistico" che si sarebbe concretizzato nel mancato esercizio del "controllo analogo" e nella violazione dei principi di correttezza e buona fede, da cui sarebbe loro derivato il danno da quantificarsi in misura corrispondente agli stipendi non percepiti e a quelli che avrebbero maturato nel tempo medio occorrente, dopo la cessazione dei rapporti lavorativi, per reperire un'altra occupazione. 14.1. Il rilievo è infondato, in primo luogo, perché l'addebito che i ricorrenti muovono a controparte, imputandole di aver deciso di non rinegoziare gli affidamenti con la società in house, non si accompagna all'indicazione della fonte del dovere a cui, così facendo, essa non ha ottemperato. Altrettanto è a dirsi per quel che riguarda l'addebito di non aver ricapitalizzato la società e di non aver predisposto alcun piano di risanamento della stessa. Ancora una volta non è indicato il titolo dell'obbligazione inadempiuta che, nella prospettazione dell'appellante, espone l'ente pubblico a responsabilità risarcitoria per l'insolvenza della società controllata. Non può
quindi ritenersi che alle condotte oggetto di addebito l'ente pubblico avesse l'obbligo e non la mera facoltà di attenersi. 14.2. In secondo luogo, il rilievo è infondato perché manca la prova che le condotte che gli appellanti addebitano a controparte di aver omesso sarebbero valse a salvaguardare le rispettive posizioni lavorativa e, per l'effetto, i crediti scaturenti dalle stesse. Nulla, infatti, induce a ritenere obbligatorie o comunque prioritarie, tra le opzioni praticabili, quelle elencate dagli appellanti anziché la riduzione dell'organico aziendale e, conseguentemente, del costo del personale a cui la società ha dimostrato di non riuscire a far fronte. 14.3. In terzo luogo, nulla comprova
-come correttamente rimarca l'appellata - che le condotte dannose per il patrimonio della società abbiano avuto un effetto pregiudizievole diretto sul patrimonio dell'appellante. Non è
infatti dimostrato che le condotte che avrebbero evitato il fallimento della società sarebbero valse, al contempo, a garantire la soddisfazione dei crediti vantati dall'appellante medesima.
14.4. In quarto luogo, il diritto al risarcimento del danno che la società ha subito per effetto dell'eventuale condotta illecita dell'ente locale controllante,
ancorché possa incidere negativamente sui diritti dei creditori della società controllata, compete solo a quest'ultima e non già a ciascuno dei suoi creditori
(e dunque all'appellante), in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del creditore sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (arg. ex Cass. SU n. 27349/2009). Essendo il creditore della società
portatore di un interesse indiretto al corretto adempimento degli obblighi di controllo, deve escludersi che egli possa vantare un diritto di risarcimento nei confronti del soggetto controllante che si sia reso inadempiente a quegli stessi obblighi che ha assunto nei confronti della società controllata. 14.5. In quinto luogo, si osserva che, del resto, il diritto al risarcimento dei danni subiti dal fallito che sia fondato sul comportamento illecito,
contrattuale o extracontrattuale, di un soggetto che si assume aver cagionato la situazione di dissesto determinativa del fallimento, è un ordinario credito risarcitorio da illecito che, atteso il suo contenuto patrimoniale, è anch'esso acquisito alla massa attiva del fallimento (Cass. 3115/1982) e va dunque azionato dal curatore fallimentare. 15. Si compensano le spesedi lite, perla complessità e la novità dei profili controversi che hanno formato oggetto di disamina.
16. Stante l'esito del gravame, ricorrono gli estremi oggettivi – e se ne dà atto
- per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte 1
ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 26 \4-24\6\2022, così
provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Compensa le spese di lite del grado.
Catanzaro, 28\1\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni
...6 Cass. SU 7029/2006: ". la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori
è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - ...".
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Cass. 267/2019: "la codatorialità presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo ... da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali ...".
4 Distinto dalla seguente rubrica: "error in procedendo e/o in iudicando difetto e/o incongruenza della motivazione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 d.lgs. n. 50/2016
o in subordine dell'art. 1676 c.c. - contraddittorietà - travisamento".
5 Distinto dalla seguente rubrica: "error in procedendo e/o in iudicando
-difetto e/o incongruenza della motivazione con riferimento alla asserita mancata dimostrazione degli elementi di cui all'art. 2043 c.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. travisamento - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115".