Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 16 legge n. 10 del 1977, la controversia concernente la mancata attuazione di una convenzione stipulata tra un privato ed il comune nel quadro dell'iter amministrativo finalizzato al rilascio della concessione edilizia, configurandosi la suddetta convenzione come un elemento, sia pur accidentale, del provvedimento concessorio, e pertanto non rilevando come autonoma fonte negoziale di regolamento degli interessi delle parti stipulanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA, L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato M. GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ANDREANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M.I.R.I.A.N. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN MARIA FURLAN, giusta delega a margine controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1450/96 del Tribunale di MASSA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'affermarsi della giurisdizione amministrativa, in ordine alla domanda di concessione edilizia;
giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "M.I.R.I.A.N." s.r.l., con atto del 27 novembre 1996, citò il Comune di Massa dinanzi al tribunale di detto capoluogo provinciale toscano: premesso di essere proprietaria in contrada "Puliche" del territorio del comune convenuto di un'area estesa mq. 1425 e di aver ottenuto, a suo tempo, la concessione ad edificare un fabbricato di civile abitazione a più piani su un tratto di tale area di circa 700 mq., contestualmente aderendo alla richiesta della p.a. anzidetta di cederle la residua parte del fondo, con l'intesa che l'appezzamento ceduto sarebbe stato destinato a parcheggio e ad "attrezzature pubbliche in genere" secondo le previsioni del piano regolatore generale;
facendo presente che il come sopra programmato fabbricato, da essa deducente nel fatto realizzato, "abbisognava della realizzazione dell'opera pubblica cennata per essere meglio inserito nel contesto urbanistico ed usufruire degli spazi esterni";
denunciando che il terreno che si era impegnata a cedere al comune era stato lasciato in stato di abbandono e ricoperto di sassi e detriti per lunghissimi anni, e che ciò aveva svilito lo stabile da lei costruito e l'aveva costretta a vendere le relative porzioni a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato;
sostenne aver integrato il fatto così denunciato il presupposto di una responsabilità così contrattuale, come extracontrattuale della controparte e dell'obbligo di questa di risarcire i danni correlativi "sotto ogni più ampio profilo".
La "M.I.R.I.A.N." s.r.l., inoltre, prospettò che la p.a. convenuta, senza aver proceduto all'acquisto del terreno di cui sopra, lo aveva occupato abusivamente al dichiarato proposito di realizzarvi le opere previste dalla delibera con la quale era stata preventivata la relativa cessione, e dedusse di aver titolo per pretendere il ristoro anche del danno causatole dall'illecito aquiliano considerato.
La società attrice, quindi, chiese la condanna del Comune di Massa nei danni tutti nei più sopra esposti termini riversati in discussione, nonché al pagamento del controvalore dell'area come sopra messa a sua disposizione.
L'ente territoriale summenzionato, costituitosi, dopo aver dedotto essersi perfezionata ed aver avuto parziale esecuzione a vantaggio della attrice la convenzione contemplante la traslazione dalla "M.I.R.I.A.N." s.r.l. a sè dell'area in contestazione, chiese, preliminarmente, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla vertenza ex adverso istituita, e, nel merito, gradatamente, l'accertamento dell'avvenuta conclusione della convenzione cennata, la pronuncia di sentenza costitutiva, produttiva degli effetti di tale convenzione, la condanna della società istante a pagargli gli oneri di urbanizzazione relativi all'edificazione di cui all'atto istitutivo del giudizio e l'accertamento dell'inesistenza del proprio obbligo di dare corso alla "sistemazione" dell'area cedutagli, nonché, in ogni caso, la reiezione delle pretese coltivate dalla controparte. In relazione alla controversia in tal guisa radicata, quindi, il Comune di Massa, con ricorso del 30 aprile 1997, ha proposto regolamento di giurisdizione, instando perché queste Sezioni unite dichiarino dover essere devoluta la vertenza alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, à sensi dell'art. 16 L. 28.1.1977 n. 10, in quanto relativa all'applicazione ed alla valenza "di un modulo convenzionale . apposto al rilascio di concessione edilizia realizzata ed ultimata nell'anno 1984 .". La "M.I.R.I.A.N." s.r.l. resiste al ricorso considerato con controricorso del 9 giugno 1997.
L'ente ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La "M.I.R.I.A.N." s.r.l. ed il Comune di Massa,
sull'allegato presupposto che in correlazione con il rilascio della concessione edilizia di cui in narrativa intervenne un "accordo" nel quadro del quale la prima di essi deducenti aderì alla richiesta del secondo di cedergli la più sopra descritta porzione dell'area di cui è causa, con l'intesa che la medesima sarebbe stata destinata alla realizzazione di un parcheggio e di "attrezzature pubbliche in genere", hanno introdotto, e coltivano, nel giudizio in esame corrispettive domande intese ad ottenere l'attuazione, sotto diversi profili, dell'"accordo" considerato, e, perciò, l'accertamento, positivo e/o negativo, dei diritti e degli obblighi reciproci dallo stesso nascenti, nonché la condanna della controparte a dar corso all'esecuzione degli impegni pattiziamente assunti;
la società sunnominata, inoltre, denunciando, asserite, inadempienze della p.a. contraddittrice alle obbligazioni aventi il titolo nel ripetuto "accordo" riversato in discussione, ha prodotto un'istanza diretta a perseguire la condanna di detta p.a. a risarcirle il danno, assunto, causatole da tali lamentate inadempienze.
Il Comune di Massa, quindi, ha chiesto, a mente dell'art. 41 cod. proc. civ., il regolamento della giurisdizione in ordine alle cause aventi ad oggetto le domande considerate, al riguardo sostenendo, in definitiva, dover essere ravvisate riducibili tali cause nella sfera di competenza giurisdizionale esclusiva attribuita al giudice amministrativo dall'art. 16 L. 28.1.1977 n. 10, recante che "i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione (a fabbricare) viene data o negata, nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni ... sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali ...": ha puntualizzato, in proposito, che, alla stregua della norma riportata, "la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere affermata ... anche nel caso", del genere di quello in discorso, "in cui all'interno del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione sia stata stipulata con il comune una convenzione imposta dalla p.a. come momento necessario di essa, così da condizionarne l'adozione e ... porsi come elemento di essa", e si discuta, come nella fattispecie, dell'applicazione di un tale "modulo convenzionale".
La "M.I.R.I.A.N." s.r.l. controbatte l'istanza di regolamento di cui trattasi, prospettando che, non avendo essa messo in discussione la validità dell'"accordo" dedotto e degli impegni assunti al momento del rilascio della "licenza" edilizia, ed essendo tutte le sue pretese finalizzate a far valere ragioni correlate al "successivo illegittimo comportamento" della controparte, dovrebbe essere ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della vertenza in argomento.
In proposito, giova evidenziare che è fermo orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni unite che le convenzioni eventualmente stipulate fra comuni ed aspiranti alle concessioni edilizie, ove si configurino come momenti dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei provvedimenti considerati, in guisa tale da condizionare la relativa adozione e da porsi come elementi, sia pure accidentali, del relativo contenuto, non hanno specifica autonomia come fonte negoziale di regolamento degli interessi delle parti stipulanti, con la conseguenza che le vertenze afferenti a tali convenzioni si risolvono in controversie attinenti al provvedimento concessorio, e, in ragione di ciò, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 16 L. 28.1.1977 n. 10 (cfr., in terminis, fra le altre, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 7773 del 24.6.1992, id., sent. n. 59 del 5.1.1994, id., sent. n. 6527 dell'11.7.1994, id., sent. n. 4148 dell'11.4.1995, id., sent. n. 6687 del 14.6.1995). Nella fattispecie, in cui i contendenti, rispettivamente, titolare della concessione edilizia di cui in narrativa e comune che tale concessione rilasciò, dibattono dell'attuazione e delle conseguenze della, asserita, mancata puntuale attuazione di una convenzione incontestatamente fra loro conclusa nel quadro dell'iter amministrativo finalizzato al rilascio della concessione cennata e configuratasi come condizione per la adozione di questa, nel solco del richiamato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, le cause concernenti le domande ex contractu in discorso vanno senz'altro ravvisate ricadenti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dal dianzi ricordato art. 16 L. n. 10 del 1977. E vale la pena di rilevare, al riguardo, che, concernendo il caso esaminato vertenza avente ad oggetto domande volte a mettere in discussione, se non l'esistenza, la consistenza degli obblighi nascenti dal "modulo convenzionale" di cui trattasi (ad esempio, richiesta di accertamento della portata traslativa, o non, della convenzione in argomento, istanza di attribuzione e di determinazione del corrispettivo dell'area negoziata), la fattispecie, alla stregua del ridetto indirizzo giurisprudenziale, è senz'altro da ritenere riducibile nella sfera di operatività del ripetuto, specifico, art.16 L. 28.1.1977 n. 10, senza che possa ravvisarsi la necessità di far questione sulla riferibilità alla stessa della più generale disposizione dell'art. 11, comma 5, L.
7.8.1990 n. 141, per la quale devono intendersi soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi intercorsi fra p.a. e soggetti interessati all'adozione di provvedimenti da emettere a conclusione di un procedimento preordinato all'esercizio di una pubblica funzione amministrativa al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento cennato, ovvero di sostituire l'adozione di questo (cfr., in merito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 7452 dell'11.8.1997). 2) - La "M.I.R.I.A.N." s.r.l., insieme alle domande di cui al paragrafo precedente, ha azionato pretese aquiliane con le quali ha chiesto, a mente dell'art. 2043 cod. civ., la condanna del Comune di Massa a risarcirle danni che ha sostenuto esserle stati dallo stesso causati con comportamenti, denunciati integranti illeciti di natura extracontrattuale, concretatisi, da un lato, in, non esattamente specificati, abusi nella gestione della porzione di area stata oggetto della negoziazione di cui su 1), e, dall'altro, nella realizzata occupazione senza titolo, perché posta in essere prima del perfezionamento di un qualsiasi valido atto traslativo, del ridetto appezzamento di terreno.
L'istanza di regolamento di giurisdizione come sopra introdotta dal Comune di Massa attiene anche alle cause aventi ad oggetto le pretese considerate, in relazione alle quali la p.a. ricorrente chiede pure dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sempre à sensi dell'art. 16 L. n. 10 del 1977. Con riguardo al tema considerato, è da dire che le domande in discorso non hanno il loro titolo in una convenzione conclusa fra le parti nel quadro del procedimento preordinato al rilascio di una concessione edilizia ed integrante momento dell'iter di formazione di un tale provvedimento, ne' attengono alla formazione, conclusione od esecuzione di una convenzione siffatta, ma, come detto, risultano dirette a reclamare il ristoro di pregiudizi patrimoniali, asseritamente, derivati da denunciate violazioni del generalissimo dovere di non arrecare danno ad altri (art. 2043 cod. civ.): si tratta, quindi, di domande ontologicamente diverse da quelle alle quali hanno riferimento sia l'art. 16 L. 28.1.1977 n. 10, sia l'art.11, comma 5, L.
7.8.1990 n. 141, prec. cit., e, di conseguenza, le cause ad esse relative non risultano riconducibili nell'ambito di operatività di tali norme.
Per ciò che concerne le pretese considerate, viceversa, vale il principio per il quale quando è proposta una domanda di risarcimento da responsabilità aquiliana la competenza a conoscere di tale domanda spetta, di massima, al giudice ordinario, perché la parte che reclama il risarcimento del danno fa valere un diritto soggettivo, e lo stabilire se la stessa abbia, o non, un tale diritto appartiene alla giurisdizione di detto giudice secondo le regole generali dettate dall'art. 2 L. 20.3.1865 n. 2248 all. E. 3) - Conclusivamente, vanno dichiarate la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 16 L. 28.1.1977 n. 10, in ordine alle cause di cui sub 1), e la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle cause concernenti le pretese aquilane di cui sub 2).
4) - Le spese della presente fase processuale, nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, vengono compensate fra i contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di responsabilità aquiliana e la giurisdizione del giudice amministrativo sulle altre domande;
compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 21 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999