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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 660/2024 promossa in grado d'appello
da
di C) Grigne n. 56 (C. F. Parte_1 Parte_2 Parte_3
), in persona dell'amministratore pro tempore geom. – P.IVA_1 Controparte_1
amministratore unico dello studio rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2 dall'Avv. Maria Adele RAVASI (C. F. – pec: C.F._1
e dall'Avv. Marialuisa TANCO (C. F. – Email_1 C.F._2
pec: del foro di Lecco, presso il cui studio in Lecco Viale Email_2
Adamello n. 25 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE in riassunzione contro
(C. F. ) nato a [...] il [...] residente in Controparte_3 C.F._3
Seregno via Magenta n. 25, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Daniele pagina 1 di 26 (C. F. ), presso il cui studio in Monza via Mosè Bianchi n. 17 è CP_4 C.F._4
elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATO in riassunzione nonché contro
a socio Unico (C. F. e P. IV ) corrente in Milano via Benvenuto Controparte_5 P.IVA_2
Cellini n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_6 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio SCHIATTI (C. F.
del foro di Monza, presso il cui studio in Desio via Borghetto n. 3 è C.F._5
elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazione relative al presente procedimento presso il seguente indirizzo id posta elettronica certificata:
Email_4
APPELLATA in riassunzione nonché contro
(C. F. ) – contumace Controparte_7 C.F._6
(C. F. ) – contumace Controparte_8 C.F._7
(C. F. con sede in Milano via Gonzaga n. 2 – Controparte_9 P.IVA_3
contumace
(C. F. ) – contumace Controparte_10 C.F._8
(C. F. – contumace Controparte_11 C.F._9
(C. F. – contumace Controparte_12 C.F._10
(C. F. ) – contumace CP_13 C.F._11
APPELLATI in riassunzione
Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 26 per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di giudice di rinvio in appello, previa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e disattesa, richiamate le conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi di ogni grado del giudizio, nonché di quello di legittimità, così provvedere e aseguito di rinvio: in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello incidentale proposto da ovvero dichiarare improponibile, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. per tutte Controparte_14 le ragioni indicate in atti, l'appello incidentale proposto da;
Controparte_3
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 400/2019 del Tribunale di
Lecco del 25.06.2019 resa nella causa n. 3141/2014 così come corretta con ordinanza del 26.09.2019 in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito: rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti sia da CP_5
sia da , confermando integralmente la sentenza n 400/2019 del 25.06.2019
[...] Controparte_3
resa dal Tribunale di Lecco nella causa n. 3141/2014 così come corretta con ordinanza del
26.09.2019; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio e dei precedenti.
per , Controparte_3
in riforma della sentenza appellata, voglia Questa Ecc.ma Corte di Appello così provvedere: in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di prime cure per tutte le ragioni sopra esposte;
in subordine rilevato che la società litisconsorte necessario è cessata e che non è stata CP_15
validamente effettuata la riassunzione nei termini di legge, accertare e dichiarare che il giudizio di primo grado si è estinto con conseguente radicale nullità della sentenza impugnata.
Nel merito: per i motivi sopra articolati, riformare la sentenza impugnata rigettando le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
pagina 3 di 26 riformare la sentenza impugnata, per i motivi sopra articolati in relazione alla condanna alle spese di primo grado non essendo il sig. socio di e non avendo da questa (né Controparte_14 CP_15
da percepito alcun avanzo di liquidazione. Controparte_16
In ogni caso
Si ribadisce l'adesione già effettuata nel giudizio rg 3807/2019 Corte di Appello di Milano alle domande spiegate dall'appellante principale e qui riproposte insistendo per il loro Controparte_5
accoglimento.
Con condanna degli attori e del terzo intervenuto alla rifusione delle spese competenze ed onorari del presente grado, del giudizio rg 3807/2019 Corte di Appello di Milano del giudizio di cassazione oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele GANDINI
per Controparte_5
in totale riforma della sentenza appellata voglia Questa Ecc.ma Corte di appello così provvedere: in via preliminare riformare la sentenza appellata nell'unico capo dispositivo accertando e dichiarando l'originaria improcedibilità del giudizio di primo grado per tutte le ragioni sopra esposte;
in via preliminare subordinata alla luce della cessazione della società convenuta, litisconsorte necessario accertare e dichiarare che alla luce dell'interruzione Controparte_17
della causa e della mancata riassunzione nei termini il giudizio di primo grado si è estinto;
nel merito riformare la sentenza impugnata rigettando le domande tutte ex adverso articolate in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in data 15.10.2014 nonché dell'atto di citazione in pari data integrato con l'istanza del 28.10.2014, con le correzioni autorizzate con decreto 5.11.2015 del Tribunale di Lecco, dagli immobili di proprietà di CP_5
esonerando il Conservatore dei registri Immobiliari da ogni responsabilità.
[...]
Con condanna degli attori e del terzo intervenuto alla rifusione delle spese nonché di quello per cassazione in favore di Controparte_5
In subordine, riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando la carenza di interesse ad agire degli attori in quanto integralmente risarciti dei danni e vizi lamentati dagli altri convenuti diversi da el giudizio rg 1302/2014 trib. Lecco Controparte_17
pagina 4 di 26 Ancora in subordine, riformare la sentenza impugnata rideterminando le spese legali in favore degli attori nella misura inferiore ritenuta di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 400/2019, pubblicata in data 25.06.2019, il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- dichiara l'inefficacia nei confronti del , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore geom. , Controparte_1 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
nonché di dell'atto di vendita
[...] Controparte_12 CP_13
stipulato tra in qualità di venditore e in CP_15 Controparte_17 Controparte_5
qualità di acquirente in data 29.07.2014 e trascritto nei registri immobiliari in data 31.07.2019, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dei seguenti beni:
1) in Comune di Cassina Valsassina (LC), a parte del complesso denominato
[...]
” le unità immobiliari censite nel catasto fabbricati del suddetto comune, come Pt_1
segue:
- foglio 1, mappale 150, sub 739, Grigne snc, piano S1, categoria C2, Parte_3
classe U, mq 47, rendita euro 160,21;
- foglio 1, mappale 150, sub 747, viale delle Grigne snc, piano S1, categoria C2, classe U, mq 4 rendita euro 13,63;
- foglio 1, mappale 150, sub 705, viale delle Grigne snc, piano S2, categoria C6, classe 4, mq 227, rendita euro 124,98;
- foglio 1, mappale 150, sub 734, viale delle Grigne snc, piano S2 categoria C2, classe U, mq 2, redita euro 6.82;
- foglio 1, mappale 150, sub 776, viale delle Grigne snc, piano 4-5, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 495,80;
- foglio 1, mappale 1468, sub 739, viale delle Grigne 56, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq. 13, rendita euro 73.85;
- foglio 1, mappale 1468, sub 730, viale delle Grigne 56, piano S1 categoria C/6 classe 4, mq 15 rendita euro 85,22;
pagina 5 di 26 2) in comune di Cremeno, nel fabbricato in via Combi Ingegnere Giorgio, le unità immobiliari censite nel catasto fabbricati del suddetto Comune come segue:
- foglio 2, mappale 449, subalterno 730, via Combi Ingegnere Giorgio, piano 3, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 402,84;
- foglio 2, mappale 449, subalterno 741, via Combi Ingegnere Giorgio, piano 1, categoria C/6, classe 1, mq 12, rendita euro 49,58, quest'ultima per la proprietà superficiaria per la durata di anni 90 a partire dalla fine della costruzione;
alle unità compravendute compete la proporzionale comproprietà delle parti comuni dei rispettivi edifici di cui fanno parte con la precisazione che tra le parti comuni del fabbricato in Comune di è compresa la cabina Enel al mappale 150, sub 783 e Parte_2
l'area ad uso parcheggio pubblico ai mappali 1495, 1496, 1498 e 1502 del foglio 9.
3) In comune di Tradate (Va): fabbricato commerciale con area di pertinenza in corso di costruzione identificato in catasto fabbricati come segue:
- sezione TR foglio 19 mappale 8517 in corso di costruzione, via Caravaggio sc piano
T-1-2- (già mappali 3174 del foglio 9 di are 7.90 e 3809 del foglio 9 di are 7.80);
- condanna e in solido tra loro, a rifondere agli Controparte_3 Controparte_5
attori, in solido tra loro, le spese di lite che liquida in euro 11.878,00 di cui euro 9.636 per compensi ed euro 2.242,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese forfettario IV e CPA come per legge;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere agli Controparte_3 Controparte_5
attori, in solido tra loro, le spese di lite che liquida in euro 8.030,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Il Condominio ed i condomini Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
agivano in revocatoria nei confronti di e CP_12 Controparte_17 Controparte_5 chiedendo la declaratoria di inefficacia nei loro confronti dell'atto posto in essere in data 29.07.2014 e trascritto in data 31.07.2014 con cui a ceduto a Controparte_17 Controparte_5
la piena proprietà dei beni di cui risultava proprietaria, come indiati specificamente nel predetto atto pagina 6 di 26 revocando. A fondamento della domanda deduceva di essere creditrice di CP_17 dell'importo di euro 118.200,00 oltre iva per vizi e difetti riscontrati sia nelle parti comuni dell'edificio sia nelle singole proprietà esclusive dei singoli condomini attori in giudizio, accertati e quantificati in sede di ATP. Adducevano che la causa di merito, instaurata precedentemente al presente giudizio e iscritta al n. 1302/2014 r.g. del Tribunale di Lecco, è stata definita con sentenza n. 801/2018 del
15.12.2014. Tanto premesso gli attori evidenziavano che l'atto dispositivo in oggetto aveva determinato un depauperamento del patrimonio del debitore con conseguente pregiudizio delle proprie ragioni creditorie. Con riferimento al requisito del consilium fraudis deducevano che
[...] aveva posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale in oggetto con l'intento Controparte_17
di sottrarre tutti i propri beni ad una futura esecuzione da parte degli attori come desumibile dalla coincidenza soggettiva del socio unico di e Controparte_17 Controparte_5
dalla circostanza che i beni erano stati ceduti in blocco e dalla circostanza che la vendita era di poco successiva alla notifica dell'atto di citazione della predetta causa e di poco anteriore alla data della prima udienza, nonché dal fatto che la vendita era stata taciuta all'amministratore del condominio
[...]
. In ordine in ordine alla scientia damni in capo al terzo acquirente ne deducevano la Pt_1
sussistenza dalla coincidenza soggettiva del socio unico di e di Controparte_17
Controparte_5
Si costituiva in giudizio la quale eccependo preliminarmente l'intervenuta Controparte_5 cancellazione di dal registro delle imprese chiedeva l'interruzione Controparte_17
del processo, la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale attorea a seguito della avvenuta cessazione della società venditrice, litisconsorte necessario nel presente giudizio, nonché la declaratoria di improcedibilità dell'eventuale successiva esecuzione.
Nel merito contestava l'avverso dedotto chiedendo il rigetto della domanda.
- Spiegava intervento autonomo , affermandosi titolare di diritto di credito nei confronti CP_13
di derivante da vizi e difetti per infiltrazioni accertati in sede di Controparte_17
ATP, quantificati in complessivi euro 16.500,00 oltre IV, il cui giudizio di merito era ancora pendente.
Con ricorso depositato in data 27.10.2015 gli attori riassumevano il processo interrotto nei confronti di liquidatore della società nonché socio Controparte_3 Controparte_17
unico della società che in data 2.04.2015 aveva acquistato tutte le quote di Controparte_16
proprietà della e, posta in liquidazione in data 2.9.2015, in data Controparte_17
7.09.2015 ne seguiva la cancellazione.
pagina 7 di 26 - sebbene, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio restando contumace. Controparte_3
La causa era istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti che precisavano le conclusioni all'udienza del 10.4.2019 e decisa con sentenza n. 400/2019 del Tribunale di Lecco che dichiarava l'inefficacia nei confronti del e dei singoli condomini Parte_1 CP_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_18 CP_11
e dell'atto di vendita stipulato tra
[...] Controparte_12 CP_13
e in data 29.07.2014 e trascritto nei registri Controparte_17 Controparte_5
immobiliari in data 31.07.2019.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Controparte_5
Con il primo motivo di appello ed il secondo motivo di appello riproponeva le eccezioni di rito inerenti al giudizio di primo grado, eccependo in primis che la nullità dell'attività processuale svolta dopo il
2.06.2015 in quanto a far data da tale momento il giudizio doveva ritenersi interrotto a causa dell'estinzione della società Eccepiva inoltre che l'organo Controparte_17 giudicante di primo grado non aveva rilevato l'improcedibilità per tardività della riassunzione.
Adduceva altresì l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la legittimazione passiva di a seguito della riassunzione del processo nei suoi confronti, quando Controparte_3
invece la causa doveva essere riassunta nei confronti di del pari venuta ad Controparte_16
estinzione, il che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a dichiarare la causa improcedibile.
Con il terzo motivo di appello ed il quarto motivo di appello eccepiva la carenza di interesse ad agire da parte degli attori attesa l'impossibilità di eseguire la sentenza gravata in quanto la stessa si era limitata al solo accertamento del credito vantato dal nei confronti della Parte_1
stessa e pertanto rivestiva valenza meramente accertativa. Controparte_17
Adduceva inoltre che il danno accertato con la surriferita sentenza era già stato integralmente risarcito dalla quale compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale Controparte_19 dell'Arch. responsabile dei lavori eseguiti da il che CP_20 Controparte_17 determinava la carenza di interesse dell'appellante.
Con ulteriore motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, l'operazione commerciale sottesa all'atto revocando non rivestiva finalità distrattiva del patrimonio sociale della essendo volta al conseguimento di una maggiore liquidità. CP_15
pagina 8 di 26 Con ultimo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti per la revocatoria ordinaria.
Infine lamentava la duplicazione delle spese di lite liquidate con la sentenza appellata.
- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello incidentale , quale successore Controparte_3 ex lege di aderendo alle richieste dell'appellante principale di cui Controparte_17
faceva propri i relativi motivi di impugnazione.
- Si costituivano in giudizio il e i condomini Parte_1 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_10 Controparte_9 Controparte_11
che chiedevano la conferma della sentenza appellata con integrale
[...] Controparte_12 rigetto di tutte le domande articolate dall'appellante principale e dall'appellante in via incidentale.
Preliminarmente eccepivano l'improcedibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo e costituzione da parte dell'appellante ex art. 348 c.p.c., iscritto 13 giorni dopo il perfezionamento della notifica ed oltre i 10 giorni previsti, nonché l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 347
c.p.c. e dunque per omessa allegazione della copia autentica della sentenza di prime cure.
Nel merito contestavano quanto ex adverso dedotto.
- Si costituiva in giudizio del pari contestato gli atti di gravame di cui chiedeva il CP_13
rigetto con conferma della sentenza appellata.
***
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2765/2021 pubblicata il 28.09.2021 preliminarmente dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da per assenza Controparte_3
della procura, rilevando come quella prodotta era relativa ad altro e diverso giudizio.
In ordine alle eccezioni di improcedibilità sollevate dal ne Parte_1 dichiarava l'infondatezza.
In ordine alla presunta tardività della iscrizione della causa a ruolo rilevava che l'atto di citazione in appello di era stato notificato in data 22.10.2019 e conseguentemente il termine di Controparte_5
10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. veniva a scadere in data 1.11.2019, giorno festivo, sicché, cadendo il giorno immediatamente successivo di sabato, la scadenza era prorogata al primo giorno non festivo successivo e dunque al lunedì 4.11.2019 quando la causa era tempestivamente iscritta a ruolo.
In ordine alla mancata allegazione della copia autentica della sentenza non integrata dall'ordinanza di correzione di errore materiale, rilevava come questa non costituiva causa di improcedibilità ex art. 347
pagina 9 di 26 c.p.c. atteso che le cause di improcedibilità dell'appello in quanto tassative non sono suscettibili di estensione in via analogica.
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dal Parte_1 la corte distrettuale rilevava come l'articolazione dei motivi di appello superava il grado di specificazione richiesta.
Nel merito, riteneva infondati il primo ed il secondo motivo di appello, apparendo sul punto corretta la decisione del giudice di prime cure.
Del pari riteneva infondati il terzo ed il quarto motivo di appello.
Infine, riteneva sussistenti i presupposti richiesti per l'utile esercizio della revocatoria.
Su tali basi dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da e Controparte_3 rigettava l'appello principale proposto da con conferma in parte qua della sentenza Controparte_5
impugnata.
***
- Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione e Controparte_3
Controparte_5
Con il primo motivo di gravame del ricorso principale, lamentava la violazione Controparte_3 dell'art. 360 c.p.c. in relazione alla mancata applicazione dell'art. 182 c.p.c. comma 2 c.p.c. e dell'art. 125 c.p.c. avendone la corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale dal predetto proposto senza previa concessione del termine per la regolarizzazione della procura.
Con il secondo motivo di gravame eccepiva l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto inesistente la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
- Proponeva ricorso incidentale affidato a plurimi motivi. Controparte_5
- Resisteva con separati controricorsi nei confronti di ciascuno dei ricorrenti il Parte_1
.
[...]
- Restavano intimati , Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , e CP_21 CP_13 Controparte_12 Controparte_9
***
Il Supremo consesso di giustizia con ordinanza n. 35791/2023 del 21.12.2023 accoglieva il gravame proposto in via principale da ritendo fondati i relativi motivi, e, richiamando Controparte_3
l'orientamento nomofilattico per cui il giudice che rilevi, in qualsiasi grado e stato del giudizio escluso quello di legittimità, un difetto di rappresentanza o un vizio della procura alle liti, deve promuoverne la pagina 10 di 26 regolarizzazione invitando la parte a provvedervi con ciò assegnando un termine per l'incombente, avendo la corte territoriale disatteso tale principio, annullava integralmente la impugnata sentenza con effetto assorbente per ogni altra questione sottoposta al vaglio di legittimità e segnatamente dei motivi di gravame articolati dalla ricorrente incidentale con rinvio per nuovo esame alla Controparte_5
corte territoriale in diversa composizione alla quale rimetteva anche la liquidazione delle spese del giudizio per cassazione.
***
- La causa era riassunta dal il quale assumeva in primis che il rinvio Parte_1
disposto dalla corte di legittimità remittente restava circoscritto al principio di diritto enunciato dalla corte di legittimità remittente che aveva censurato la decisione gravata nella parte in cui non aveva accordato alla parte il termine per sanare il rilevato difetto di procura, rilevando che l'appello principale, ai cui motivi aveva prestato integrale adesione l'appellante incidentale, era stato rigettato.
In subordine adduceva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
- Si costituiva nel presente giudizio di rinvio riproponendo i motivi di impugnazione Controparte_5
già articolati con il precedente atto di appello incidentale, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal con l'atto di riassunzione, avendo la corte di legittimità Controparte_22
remittente annullato integralmente la gravata sentenza n. 2765/2021 della Corte di Appello di Milano con rinvio per nuovo esame della causa alla corte territoriale in diversa composizione, il conseguente giudizio di rinvio resta esteso a tutti i motivi di appello proposti avverso l'impugnata sentenza di primo grado impugnata in via principale da in via incidentale da Controparte_5 Controparte_3
Pertanto, fatto richiamo dei motivi di appello già articolati con l'originaria impugnazione chiedeva in riforma della sentenza appellata il rigetto della domanda.
- Si costituiva nel presente giudizio di rinvio l'appellante incidentale rievocando Controparte_3
i motivi di gravame di cui all'atto di appello incidentale proposto nel precedente grado di appello, articolati con richiamo di quelli parallelamente articolati dall'appellante principale Parte_4 adducendo, contrariamente a quanto addotto dal riassumente, che in ragione dell'effetto Parte_1
rescindente della pronuncia di annullamento la sentenza cassata ha perso ogni efficacia e conseguentemente il susseguente giudizio di rinvio resta esteso a tutti i motivi di gravame. Su tali basi chiedeva in riforma della sentenza il rigetto della domanda attorea.
pagina 11 di 26 - Restavano contumaci nel presente giudizio di riassunzione Controparte_10 CP_7
, e
[...] Controparte_8 Controparte_11 Controparte_12
e Controparte_9 CP_13
All'udienza del 9.01.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 9.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. VI 26.04.2017 n.
10213), il giudizio di rinvio conseguente a cassazione non dà origine ad un nuovo ed autonomo giudizio, costituendo una fase ulteriore ma autonoma di quello originario da ritenersi unitario. Ne consegue che nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare unicamente ed integralmente le domande ed eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
2.02.2007 n. 2309), che in ragione della cassazione del relativo giudizio costituiscono l'oggetto del giudizio di rinvio. Il giudice investito del giudizio di rinvio in ordine ai punti e capi cassati è vincolato al principio di diritto al riguardo enunciato dalla corte di legittimità remittente, atteso che oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa nei capi e punti cassati della sentenza di merito e in quelli eventualmente dipendenti. Nel caso del c.d. rinvio improprio, conseguente all'annullamento della sentenza con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, il giudice del rinvio, in ragione del carattere restitutorio del rinvio, resta investito dell'intera impugnazione originariamente proposta, i cui motivi di impugnazione, non essendo stati delibati con la sentenza cassata, dovranno essere delibati se non specificamente rinunciati in sede di rinvio, senza necessità di nuova costituzione in sede di rinvio dell'originario impugnante.
Segnando il giudizio di rinvio una autonoma fase processuale risulta necessaria la ripetizione della costituzione delle parti con l'osservanza delle norme relative a tale atto, con la conseguenza che la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia anche se la stessa si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio (Cass. Civ. Sez. I, 6.12.2000 n. 15489).
Svolte tali preliminari premesse va rilevato che nel presente giudizio di rinvio, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8
pagina 12 di 26 e e Controparte_11 Controparte_12 Controparte_9
e pertanto ne va preliminarmente dichiarata la contumacia. CP_13
Ciò posto, nel caso di specie il Supremo Consesso di giustizia con ordinanza n. 35791/2023 del
21.12.2023, in accoglimento del ricorso principale proposto da rilevando che Controparte_3
l'organo giudicante di secondo grado aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposta dal senza promuoverne la regolarizzazione, ha annullato integralmente la CP_3
gravata sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2765/2021 del 28.09.2021 con assorbimento di ogni altra questione e segnatamente di motivi di gravame articolati dalla ricorrente incidentale disponendo il rinvio per nuovo esame del gravame a questa Corte la quale, in Controparte_5
ragione del carattere restitutorio del rinvio disposto dalla corte di legittimità remittente, essendo completamente mancata la delibazione dei motivi di gravame articolati dall'appellante incidentale, ed in ragione del totale perdita di efficacia della sentenza gravata, resta investita dell'impugnazione così come originariamente proposta dall'appellante principale e dall'appellante incidentale. Vale al riguardo richiamare il principio giurisprudenziale per cui nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta ai sensi dell'art. 360 c.p.c. per errore che abbia precluso l'esame del merito della causa, il rinvio assume necessariamente carattere restitutorio (Cass. Civ. Sez. Lav. 22.11.2003 n.
17780), con la conseguente integrale rinnovazione del giudizio di appello.
***
Ciò posto, in primis va dato atto che in relazione alla posizione di risulta Controparte_3
prodotta in atti la relativa procura alle liti abilitante il difensore conferitario al patrocinio nel giudizio di appello, il che rende procedibile l'appello incidentale dallo stesso proposto con richiamo per adesione dei motivi di impugnazione articolati dall'appellante principale Controparte_5
***
Tanto premesso, va preliminarmente rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal
, in ordine alla presunta tardività della iscrizione della causa sul Parte_1
ruolo e della mancata allegazione della copia autentica della sentenza, riproposte in sede di riassunzione.
In ordine alla eccepita tardività della iscrizione a ruolo dell'appello, va osservato che, contrariamente a quanto asserito dal , l'atto di citazione in appello di è Parte_1 Controparte_5 stato notificato in data 22.10.2019, sicché, venendo a scadere il termine di 10 gironi previsto dall'art. 165 c.p.c. in giorno festivo e cadendo di sabato il giorno immediatamente successivo, il termine era pagina 13 di 26 conseguentemente prorogato al lunedì 4.11.2019, giorno in cui tempestivamente è validamente avvenuta l'iscrizione della causa a ruolo.
Del pari risulta infondata l'eccepita inammissibilità dell'appello in ragione della produzione di copia della sentenza nella versione non emendata dall'ordinanza di correzione di errore materiale in ordine ai dati anagrafici dell'attrice e del convenuto , atteso che le cause di CP_11 CP_3
inammissibilità del gravame risultano tipizzate e non suscettibili di estensione in via analogica. Al riguardo vale rilevare che la norma richiamata dall'appellata fa riferimento solo ai casi di mancata allegazione del titolo oggetto di impugnazione, non già al caso in cui ne sia omessa l'eventuale ordinanza di correzione di errore materiale dello stesso.
Ne consegue la procedibilità ed ammissibilità dell'appello proposto da Controparte_5
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. vale rilevare che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parre appellata, risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
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Venendo all'esame il primo motivo di appello e il secondo motivo di appello appare corretta la declaratoria di contumacia della società operata dall'organo giudicante Controparte_17 di primo grado all'udienza di prima comparizione del 3.06.2015, in luogo della invocata interruzione del giudizio.
Risulta per tabulas che al momento della costituzione, e più in particolare in quello in cui era dichiarata la contumacia, non era ancora intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese della società in oggetto che versava ancora in stato di liquidazione.
La chiusura della liquidazione con conseguente estinzione della società è avvenuta CP_17
solo in data 11.06.2015, successivamente al deposito della comparsa di costituzione di CP_5
avvenuta in data 2.06.2015, ed è stata comunicata a solo con il deposito della
[...] Controparte_5 memoria integrativa del 6.07.2015. Pertanto, all'udienza di prima comparizione correttamente ne era dichiarata la contumacia non essendo ancora intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese.
Ne consegue che, a fronte del verificarsi dell'evento interruttivo del giudizio, occorso in data
11.06.2015 con l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, comunicata solo con la memoria del luglio 2015, la causa, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, è stata pagina 14 di 26 ritualmente e validamente riassunta, nei termini di rito, alla data del 27.10.2015, nei confronti di nuovo legittimato passivo, il che conferisce piena validità all'attività Controparte_3
processuale svolta nel primo grado di giudizio.
Più in particolare, sussisteva al momento della interruzione del giudizio la legittimazione passiva di quale successore ex lege della società, e conseguentemente correttamente la Controparte_3
causa è stata riassunta da nei confronti di quale liquidatore Controparte_5 Controparte_3
della nonché unico socio della che in data Controparte_17 Controparte_16
2.04.2015 ha acquistato tutte le quote di proprietà di posta a sua volta in Controparte_17
liquidazione in data 2.09.2015 e cancellata in data 7.09.2015. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora l'estinzione della società intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società estinta è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte o nei confronti dei soci (Cass. Civ. Sez. Un. 6070/2013).
Per l'assunto, il giudizio, verificatasi la causa interruttiva, è stato ritualmente e correttamente riassunto nei confronti di quale unico socio della società anch'essa Controparte_3 Controparte_16
estinta al momento della riassunzione, ed unica socia della estinta il che escludeva CP_17
la possibilità di validamente riassumere la causa nei confronti di dovendo la Controparte_16
causa essere necessariamente riassunta nei confronti di unico socio e pertanto Controparte_3
successore ex lege.
Peraltro, la legittimazione passiva di non può essere contestata in questa sede Controparte_3
atteso che con sentenza n. 801/2018 il Tribulale di Lecco ha accertato in via definitiva la sua posizione di debitore nei confronti del Condominio in virtù della propria qualifica di successore a titolo particolare nel diretto controverso.
Segue il rigetto dei predetti motivi di appello.
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Venendo all'esame dei motivi di merito, carattere preliminare rivestono il terzo motivo di appello ed il quarto motivo di appello dell'atto di impugnazione principale.
In relazione ai crediti posti a base dell'azione revocatoria proposta dal Parte_1
e dai condomini attori nel presente giudizio nonché da spiegante
[...] CP_13
intervento autonomo, va rilevato che la supposta carenza di interesse ad agire in revocatoria, eccepita da parte appellante, del e dei condomini a fronte del pagamento Parte_1
pagina 15 di 26 integrale da parte di terzi del debito della è esclusa dalla sentenza che ha Controparte_17
accertato il credito presupposto dall'azione revocatoria (sentenza Tribunale di Lecco n. 801/2018). La predetta pronuncia ha accertato due voci di danno differenti, e segnatamente quella relativa alla responsabilità per vizi costruttivi in capo a e quella relativa alla Controparte_17 responsabilità in capo all'Arch. nella qualità di direttore dei lavori. La prima voce di CP_20
danno, rubricata sub capo a), è stata addebitata alla sola e al suo successore, ossia a CP_15
mentre la seconda voce di danno, rubricata la capo b), è stata addebitata in Controparte_3 solido all'Arch. COMBI e a Controparte_3
L'unica voce effettivamente risarcita risulta essere la seconda, residuando conseguentemente in relazione alla voce di danno rubricata al capo a) un credito insoluto pari ad euro 59.643,00 a carico della predetta società e del suo successore ex lege che, conseguentemente, in Controparte_3
relazione a tale voce di danno, risulta debitore nei confronti del . Parte_1
Anche sotto il diverso profilo della ineseguibilità della sentenza nei confronti di Controparte_3
l'appello si presenta infondato.
La richiamata sentenza che ha accertato il suddetto debito non esplicita la conseguente condanna del relativo debitore al pagamento in favore del creditore in quanto a tal momento era emersa l'assenza di residui attivi dalla liquidazione della società Ciò, tuttavia, non rende di Controparte_17 per sé la sentenza ineseguibile, in quanto, esperita l'azione revocatoria, tornano passibili d'esecuzione gli immobili venduti da costituenti la garanzia patrimoniale della Controparte_17 debitrice, e ciò tanto più nel caso in cui l'alienazione dei cespiti oggetto di revocatoria sia avvenuta con finalità elusiva del credito.
Nel caso di specie la sentenza che ha accertato il debito del costituisce titolo idoneo da CP_3
porre in esecuzione da parte del relativo creditore nel caso emersione di cespiti attivi. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di sopravvenienze nell'attivo di una società di capitali liquidata, i creditori ben possono soddisfarsi su queste agendo esecutivamente nei confronti dei soci quali successori ex lege nei limiti dell'attivo riemerso (Cass. Civ. Sez. Un. n 6070/2013), similmente
Cass. Civ. Sez. V, 9672/2018).
Segue il rigetto dei predetti motivi di appello.
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Venendo all'esame del quinto motivo di appello articolato da emerge in modo Controparte_5 evidente che l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria, sebbene denominato pagina 16 di 26 “donazione”, è chiaramente qualificato come atto a titolo oneroso, del quale ne è data contezza formale e sostanziale con il richiamo del relativo revocando rogito con il quale è stato operato il trasferimento a titolo oneroso dei beni in oggetto.
Del pari appare infondato il motivo con cui l'appellante ha eccepito l'insussistenza del credito ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria.
In ordine al credito vantato dal nei confronti di Controparte_22 Controparte_17
prima e di dopo, vale richiamare quanto appena rilevato in ordine alla
[...] Controparte_3
sussistenza del credito posto a fondamento dell'azine revocatoria.
Quanto al credito dell'appellato interventore nel giudizio di primo grado, nessuna CP_13 censura è stata mossa dall'appellante, dovendosi dunque ritenere provato il credito in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c.
Il rapporto in questione è stato comunque accertato con la sentenza n. 58/2020 del Tribunale di Lecco.
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In ordine ai presupposti dell'azione revocatoria, oggetto dell'ultimo motivo di appello articolato dall'appellante principale e richiamato dall'appellante incidentale, va premesso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è funzionalizzata a ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dalle consistenze patrimoniali del debitore quando se ne prospetti la compromissione a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale di natura traslativa ad opera del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14. Giugno 2007 n. 13972).
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consistono nella necessaria esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore agente in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effetto lesivo che tale atto dispositivo comporta per il creditore, consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore quale effetto dell'atto dispositivo, di natura traslativa o ablativa, e nella ricorrenza in capo al debitore disponente, ed eventualmente anche in capo al terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che con l'atto dispositivo in oggetto si riduce la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
25.05.2017 n. 13172; conformi Cass. Civ. Sez. III, 16.12.2005 n. 27718).
Sotto il primo profilo la disciplina codicistica della revocatoria accoglie una concezione lata del credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non essendo rilevante il profilo della certezza del fondamento dei relativi fattori costitutivi, e ciò in coerenza con i presupposti dell'azione che non è
pagina 17 di 26 volta al perseguimento di effetti restitutori (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.11.2016 n. 23208). Né è richiesta l'esigibilità del debito a base dell'esercizio dell'azione (Cass. Civ. Sez. VI 3.06.2020 n.
10522; conforme Cass. Civ. Sez. 19.01.2019 n. 762). Ne consegue che anche il credito eventuale in veste di credito litigioso – sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito di origine risarcitoria – è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. Civ. Sez.
Un. 18.05.2004 n. 9440).
Sotto il secondo profilo il presupposto oggettivo dell'eventus damni consiste nella compromissione della garanzia patrimoniale del debitore conseguente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, la quale ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto traslativo abbia determinato una compromissione totale delle consistenze patrimoniali del debitore ma anche quando lo stesso abbia determinato una variazione quantitativa o qualitativa significativa del patrimonio che comporti incertezza o aggravio nella soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 1806.2019 n. 16221; conforme Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2018 n. 19207). Come puntualizzato dai giudici di legittimità, occorre tuttavia che la garanzia patrimoniale, a seguito dell'atto di disposizione, risulti non soltanto diminuita ma si configuri tale da risultare insufficiente all'utile soddisfazione del credito (Cass. Civ.
Sez. I, 6.03.2018 n. 5269). Tale pregiudizio deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.
Sul piano probatorio, incombe in capo al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale determinata dall'atto di disposizione patrimoniale impugnato mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare le ragioni creditorie e dunque provare l'insussistenza dell'eventus damni (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
29.03.2007 n. 7767).
Sotto il terzo profilo, l'elemento soggettivo, nel caso di atti dispositivi successivi alla costituzione del credito, è integrato dalla scientia damni, costituita dalla consapevolezza del debitore disponente, e per gli atti a titolo oneroso anche del terzo acquirente, che l'atto dispositivo determini conseguente pregiudizio per il creditore per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere, non occorrendo per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito il consilium fraudis, ossia la volontà di determinare pregiudizi dei creditori con la volontaria sottrazione del bene oggetto di disposizione alle azioni pagina 18 di 26 recuperatorie ed all'esecuzione coattiva, richiesto invece per gli atti di disposizione compiuti anteriormente alla nascita del credito (Cass. Civ. Sez. III, 15.10.2021 n. 28423). Solo per gli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito è richiesto l'animus nocendi (Cass. Civ. Sez.
III, 27.02.2023 n. 5812).
Ne consegue che per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito, sotto il profilo soggettivo, è necessario che il debitore abbia contezza del pregiudizio che l'atto compiuto comporta alle ragioni creditorie, e per gli atti a titolo oneroso è richiesta l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo acquirente la cui posizione soggettiva va assimilata a quella del debitore (Cass. Civ. Sez.
VI, 18.06.2019 n. 16221). Invece per gli atti di disposizione posti in essere in epoca anteriore alla nascita del credito occorre che il debitore abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole con la volontà di sottrare il bene all'azione esecutiva dei creditori.
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Tanto premesso, va in primis rilevata l'infondatezza delle censure articolate in ordine all'eventus damni.
Al riguardo vale rilevare che con l'atto revocando ha alienato tutto il Controparte_17
proprio patrimonio composto da tre differenti compendi immobiliari, con accollo da parte dell'acquirente dei relativi mutui garantiti da ipoteca immobiliare sugli stessi. Appare pertanto evidente come tale atto dispositivo abbia determinato una variazione negativa della garanzia patrimoniale della società disponente, essendosi spogliata di tutti i propri beni oggetto di CP_15 Controparte_17
esecuzione tanto da ridurre gravemente la garanzia patrimoniale rendendo incerto e/o più difficile l'esperimento delle azioni recuperatorie del credito.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il pregiudizio subito dal creditore può consistere sia in una variazione quantitativa della garanzia patrimoniale a seguito della dismissione di beni oggetto di esecuzione, sia in una variazione qualitativa tale da rendere più difficile ed incerta la soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI,
16221/2019). Né vale ad escludere l'eventus damni la presenza nell'atto di disposizione patrimoniale del debitore di una clausola di salvaguardia con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, n.
12901/2020).
Conseguentemente, nel caso di specie l'eventus damni non è escluso dalla previsione, nell'atto dispositivo revocando, dell'accollo da parte della società ei mutui in essere. Controparte_5
pagina 19 di 26 Sul profilo soggettivo, in ragione della natura onerosa dell'atto dispositivo e della posteriorità dell'atto dispositivo patrimoniale rispetto al momento di insorgenza del credito, l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, del pregiudizio conseguentemente derivante al ceto creditorio.
L'atto di vendita revocando è temporalmente successivo alla genesi della pretesa creditoria, dovendosi considerare quale data di insorgenza del credito quella del deposito delle relazioni peritali dei due procedimenti di accertamento tecnico preventivo, rispettivamente avvenuta in data 29.10.2013 per il condominio e in data 8.05.2013 per momento in cui si è palesata la sussistenza dei CP_13
vizi, fonte del credito risarcitorio. In ragione del consistente valore del compendio immobiliare trasferito con l'atto revocando e della circostanza che con tale atto la società disponente si è spogliata del complesso dei propri cespiti immobiliari, era di tutta evidenza per entrambi le parti dell'atto dispositivo il grave conseguente pregiudizio derivante alle ragioni creditorie, essendo peraltro nota la preesistenza del credito vantato da parte attrice.
Le censure mosse dall'appellante relative alla asserita insussistenza della scientia damni basate sulla ritenuta congruità del prezzo, le quali afferiscono piuttosto al piano dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, non elidono la sussistenza dell'elemento soggettivo attesa la chiara consapevolezza del disponente e del beneficiario dell'atto dispositivo delle conseguenze negative che l'atto in oggetto determinava, riducendola, sulla garanzia patrimoniale del debitore, in evidente pregiudizio del creditore.
Più in particolare la scientia damni è oggettivamente comprovata dal fatto che nonostante
[...]
consapevole delle ragioni di danno del condominio, rese palesi dalla pendenza dei Controparte_17
procedimenti di accertamento tecnico preventivo promossi dal e da Parte_1
si è di lì a breve spogliata di tutti i propri beni immobili costituenti la propria CP_13
garanzia patrimoniale. Ad ulteriore conferma sovviene, come appena evidenziato, la posteriorità dell'atto revocando rispetto all'instaurazione dei giudizi che hanno accertato i crediti vantati dagli attori in revocatoria.
La scientia damni del terzo acquirente è comprovata dalla identità tra il socio unico di CP_5
parte acquirente, e quello di l momento della compravendita.
[...] CP_17
Va pertanto escluso che il soggetto acquirente non fosse consapevole degli effetti pregiudizievoli dell'atto revocando.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati.
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In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che il Supremo Consesso di giustizia ha ripetutamente affermato che quando la Corte di Cassazione abbia rimesso la causa al giudice del rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio deve provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite relative a tutte le fasi del giudizio di merito, ed a quelle relative al giudizio di cassazione che ha disposto il rinvio, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Cfr. Cass. Civ. n. 9690/2003;
Cass. Civ. 13.12.2017 n. 29888). Per l'assunto, il principio di soccombenza richiede che quest'ultima sia individuata in relazione all'esito complessivo e finale della lite, senza dare rilievo a eventuali pronunce di inammissibilità intervenute nel corso delle varie fasi o gradi del processo, che siano superate, in quanto incoerenti, con l'esito finale della lite (Cfr. Cass. Civ. 2634/2007; Cass. Civ. n.
6522/2014). Come evidenziato in premessa, il giudizio di rinvio non costituisce giudizio nuovo ma la prosecuzione di quello originario ed unitario cassato il che comporta che, come rilevato dal supremo consesso di giustizia, il giudice di rinvio deve provvedere anche di ufficio alla regolamentazione nei termini suddetti delle spese di lite secondo la regola unitaria della soccombenza (cfr. Cass. Civ. Sez. IV ord. 13.12.2017 n. 29888). La corte territoriale resta dunque investita della regolamentazione delle spese di lite delle pregresse fasi di merito e di quella del giudizio di rinvio oltre che della fase di legittimità nei termini della rimessione, sulla base dell'esito finale del giudizio in relazione alla quale va applicata in modo unitario la regola della soccombenza. Pertanto, anche nel caso di mancata costituzione nel giudizio di rinvio della parte che, già vittoriosa in primo grado e nel susseguente giudizio di appello, la cui sentenza sia stata annullata con rinvio per nuovo esame alla corte territoriale in diversa composizione, risulti definitivamente vittoriosa in sede di rinvio, dovranno essere liquidate in suo favore le spese di lite relative alla fasi nelle quali vi sia stata costituzione, atteso che nel giudizio di rinvio rivivono la domanda iniziale e l'atto di gravame originariamente proposto senza bisogno di riproposizione, con la conseguenza che ogni elemento della domanda e del gravame originariamente proposto, se non rinunciati in sede di rinvio, dovranno essere valutati alla luce del principio di diritto elaborato dalla corte di legittimità remittente. La condanna alle spese presuppone indefettibilmente che la parte vittoriosa a favore della quale le spese sono state attribuite le abbia effettivamente sostenute con la costituzione nella relativa fase per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua situazione di partecipazione al giudizio (Cfr. ass. Civ. ord. 14.06.2022 n. 19613).
pagina 21 di 26 Nel caso di specie, la Corte di legittimità remittente, annullando integralmente con rinvio la sentenza gravata, ha rimesso al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
In applicazione dei principi ora richiamati, in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposti rispettivamente da e da nei confronti del Controparte_5 Controparte_3
e dei sig.ri Parte_1 Controparte_10 Controparte_7 CP_8
e
[...] Controparte_11 CP_13 Controparte_12 le spese di lite dell'intero giudizio restano regolate secondo la regola Controparte_9
della soccombenza.
Tanto premesso va rilevato che il , essendosi costituito in ogni grado Controparte_22 di giudizio, in esito all'integrale accoglimento della domanda proposta ha diritto alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di primo grado, per il susseguente giudizio di appello, per il giudizio per cassazione e per il presente giudizio di rinvio. Invece Controparte_10 Controparte_7
e Controparte_8 Controparte_11 Controparte_12 [...]
e essendosi costituiti solo nel primo grado di giudizio e nel CP_9 CP_13
susseguente giudizio di appello non già nel giudizio per cassazione e nel presente giudizio di rinvio, in esito all'integrale accogliento della domanda articolata in giudizio nei termini innanzi rilevati, hanno diritto alla rifusione delle spese di lite relative ai giudizi nei quali si sono costituiti e segnatamente alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e del susseguente giudizio di appello. Al riguardo sulla base dei principi innanzi richiamati, a nulla rileva mancata costituzione dei predetti nel presente giudizio di rinvio, essendosi gli stessi costituiti nel primo grado di giudizio e nel susseguente giudizio di appello in relazione ai quali hanno conseguentemente sostenuto i costi della relativa difesa processuale, le cui attività vanno pertanto liquidate in applicazione della enunciata regola della soccombenza finale. Data la natura autonoma della posizione sostanziale dell'interventore
[...]
, le relative spese di lite vanno liquidate separatamente rispetto a quelle relative agli attori. CP_13
Ne consegue che l'appellante principale e l'appellante incidentale Controparte_5 CP_3
vanno condannati in solido alla rifusione in favore del e di
[...] Parte_1
Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11
e delle spese di lite relative al primo grado Controparte_12 Controparte_9
di giudizio ed al susseguente giudizio di appello che, in ragione della tipologia delle questioni e della complessità della causa, tenuto conto del valore della stessa e applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi, vanno unitariamente liquidate in euro 2.242,00 per esborsi e anticipazioni pagina 22 di 26 ed in euro 9.636,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CP ed IV (se dovuta) come per legge, e di quelle del susseguente giudizio di appello che, tenuto conto del valore della stessa e applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi, vanno liquidate in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CP ed IV (se dovuta) come per legge, nonché alla rifusione in favore del anche di quelle relative al giudizio per cassazione che vanno Parte_1
liquidate tenuto conto del valore della stessa e applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, e di quelle relative al presente giudizio di rinvio che vanno liquidate tenuto conto del valore della stessa e applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi in complessivi euro 12.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali
CPA ed IV (se dovuta) come per legge.
e vanno condannati alla rifusione in favore di Controparte_5 Controparte_3 [...]
delle spese di lite del primo grado di giudizio che vanno liquidate in ragione del valore della CP_13 causa e dell'attività difensiva svolta, applicati gli importi tariffari, in euro 8.030,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IV (se dovuta) come per legge, e di quelle del secondo grado di giudizio che vanno liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi in complessivi euro 10.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CP ed IV (se dovuta) come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, procedendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35791/2023 del
21.12.2023 in ordine all'appello principale proposto da e in ordine all'appello Controparte_5
incidentale proposto da averso la sentenza n. 400/2019 del 03.12.2018 del Controparte_3
Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione così provvede:
pagina 23 di 26 - dichiara la contumacia nel presente giudizio di rinvio di Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
e Controparte_12 CP_13
- dichiara l'inefficacia nei confronti del , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore geom. , Controparte_1 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
nonché di dell'atto di vendita
[...] Controparte_12 CP_13
stipulato tra in qualità di venditore e in Controparte_17 Controparte_5
qualità di acquirente in data 29.07.2014 e trascritto nei registri immobiliari in data 31.07.2019, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dei seguenti beni:
1) in Comune di Cassina Valsassina (LC), a parte del complesso denominato
[...]
” le unità immobiliari censite nel catasto fabbricati del suddetto comune, come Pt_1
segue:
- foglio 1, mappale 150, sub 739, Grigne snc, piano S1, categoria C2, Parte_3
classe U, mq 47, rendita euro 160,21;
- foglio 1, mappale 150, sub 747, viale delle Grigne snc, piano S1, categoria C2, classe U, mq 4 rendita euro 13,63;
- foglio 1, mappale 150, sub 705, viale delle Grigne snc, piano S2, categoria C6, classe 4, mq 227, rendita euro 124,98;
- foglio 1, mappale 150, sub 734, viale delle Grigne snc, piano S2 categoria C2, classe U, mq 2, redita euro 6.82;
- foglio 1, mappale 150, sub 776, viale delle Grigne snc, piano 4-5, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 495,80;
- foglio 1, mappale 1468, sub 739, viale delle Grigne 56, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq. 13, rendita euro 73.85;
- foglio 1, mappale 1468, sub 730, viale delle Grigne 56, piano S1 categoria C/6 classe 4, mq 15 rendita euro 85,22;
2) in comune di Cremeno, nel fabbricato in via Combi Ingegnere Giorgio, le unità immobiliari censite nel catasto fabbricati del suddetto Comune come segue:
- foglio 2, mappale 449, subalterno 730, via Combi Ingegnere Giorgio, piano 3, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 402,84;
pagina 24 di 26 - foglio 2, mappale 449, subalterno 741, via Combi Ingegnere Giorgio, piano 1, categoria C/6, classe 1, mq 12, rendita euro 49,58, quest'ultima per la proprietà superficiaria per la durata di anni 90 a partire dalla fine della costruzione;
alle unità compravendute compete la proporzionale comproprietà delle parti comuni dei rispettivi edifici di cui fanno parte con la precisazione che tra le parti comuni del fabbricato in Comune di è compresa la cabina Enel al mappale 150, sub 783 e Parte_2
l'area ad uso parcheggio pubblico ai mappali 1495, 1496, 1498 e 1502 del foglio 9.
3) In comune di Tradate (Va): fabbricato commerciale con area di pertinenza in corso di costruzione identificato in catasto fabbricati come segue:
- sezione TR foglio 19 mappale 8517 in corso di costruzione, via Caravaggio sc piano
T-1-2- (già mappali 3174 del foglio 9 di are 7.90 e 3809 del foglio 9 di are 7.80);
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_5 Controparte_3
del e di Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in Controparte_12
complessivi euro 2.242,00 per esborsi e anticipazioni ed in euro 9.636,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CP ed IV (se dovuta) come per legge, delle spese di lite del susseguente giudizio di appello che si liquidano in euro
13.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CP ed IV (se dovuta) come per legge, ed in favore del anche Parte_1
di quelle relative al giudizio per cassazione, che si liquidano in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CP ed IV (se dovuta) come per legge, e di quelle relative al presente giudizio di rinvio che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CP ed IV (se dovuta) come per legge.
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_5 Controparte_3
di delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_13
8.030,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali
CP ed IV (se dovuta) come per legge, e delle spese di lite del susseguente giudizio di appello che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CP ed IV (se dovuta) come per legge.
pagina 25 di 26 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 660/2024 promossa in grado d'appello
da
di C) Grigne n. 56 (C. F. Parte_1 Parte_2 Parte_3
), in persona dell'amministratore pro tempore geom. – P.IVA_1 Controparte_1
amministratore unico dello studio rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2 dall'Avv. Maria Adele RAVASI (C. F. – pec: C.F._1
e dall'Avv. Marialuisa TANCO (C. F. – Email_1 C.F._2
pec: del foro di Lecco, presso il cui studio in Lecco Viale Email_2
Adamello n. 25 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE in riassunzione contro
(C. F. ) nato a [...] il [...] residente in Controparte_3 C.F._3
Seregno via Magenta n. 25, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Daniele pagina 1 di 26 (C. F. ), presso il cui studio in Monza via Mosè Bianchi n. 17 è CP_4 C.F._4
elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATO in riassunzione nonché contro
a socio Unico (C. F. e P. IV ) corrente in Milano via Benvenuto Controparte_5 P.IVA_2
Cellini n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_6 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio SCHIATTI (C. F.
del foro di Monza, presso il cui studio in Desio via Borghetto n. 3 è C.F._5
elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazione relative al presente procedimento presso il seguente indirizzo id posta elettronica certificata:
Email_4
APPELLATA in riassunzione nonché contro
(C. F. ) – contumace Controparte_7 C.F._6
(C. F. ) – contumace Controparte_8 C.F._7
(C. F. con sede in Milano via Gonzaga n. 2 – Controparte_9 P.IVA_3
contumace
(C. F. ) – contumace Controparte_10 C.F._8
(C. F. – contumace Controparte_11 C.F._9
(C. F. – contumace Controparte_12 C.F._10
(C. F. ) – contumace CP_13 C.F._11
APPELLATI in riassunzione
Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 26 per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di giudice di rinvio in appello, previa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e disattesa, richiamate le conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi di ogni grado del giudizio, nonché di quello di legittimità, così provvedere e aseguito di rinvio: in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello incidentale proposto da ovvero dichiarare improponibile, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. per tutte Controparte_14 le ragioni indicate in atti, l'appello incidentale proposto da;
Controparte_3
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 400/2019 del Tribunale di
Lecco del 25.06.2019 resa nella causa n. 3141/2014 così come corretta con ordinanza del 26.09.2019 in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito: rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti sia da CP_5
sia da , confermando integralmente la sentenza n 400/2019 del 25.06.2019
[...] Controparte_3
resa dal Tribunale di Lecco nella causa n. 3141/2014 così come corretta con ordinanza del
26.09.2019; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio e dei precedenti.
per , Controparte_3
in riforma della sentenza appellata, voglia Questa Ecc.ma Corte di Appello così provvedere: in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di prime cure per tutte le ragioni sopra esposte;
in subordine rilevato che la società litisconsorte necessario è cessata e che non è stata CP_15
validamente effettuata la riassunzione nei termini di legge, accertare e dichiarare che il giudizio di primo grado si è estinto con conseguente radicale nullità della sentenza impugnata.
Nel merito: per i motivi sopra articolati, riformare la sentenza impugnata rigettando le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
pagina 3 di 26 riformare la sentenza impugnata, per i motivi sopra articolati in relazione alla condanna alle spese di primo grado non essendo il sig. socio di e non avendo da questa (né Controparte_14 CP_15
da percepito alcun avanzo di liquidazione. Controparte_16
In ogni caso
Si ribadisce l'adesione già effettuata nel giudizio rg 3807/2019 Corte di Appello di Milano alle domande spiegate dall'appellante principale e qui riproposte insistendo per il loro Controparte_5
accoglimento.
Con condanna degli attori e del terzo intervenuto alla rifusione delle spese competenze ed onorari del presente grado, del giudizio rg 3807/2019 Corte di Appello di Milano del giudizio di cassazione oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele GANDINI
per Controparte_5
in totale riforma della sentenza appellata voglia Questa Ecc.ma Corte di appello così provvedere: in via preliminare riformare la sentenza appellata nell'unico capo dispositivo accertando e dichiarando l'originaria improcedibilità del giudizio di primo grado per tutte le ragioni sopra esposte;
in via preliminare subordinata alla luce della cessazione della società convenuta, litisconsorte necessario accertare e dichiarare che alla luce dell'interruzione Controparte_17
della causa e della mancata riassunzione nei termini il giudizio di primo grado si è estinto;
nel merito riformare la sentenza impugnata rigettando le domande tutte ex adverso articolate in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in data 15.10.2014 nonché dell'atto di citazione in pari data integrato con l'istanza del 28.10.2014, con le correzioni autorizzate con decreto 5.11.2015 del Tribunale di Lecco, dagli immobili di proprietà di CP_5
esonerando il Conservatore dei registri Immobiliari da ogni responsabilità.
[...]
Con condanna degli attori e del terzo intervenuto alla rifusione delle spese nonché di quello per cassazione in favore di Controparte_5
In subordine, riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando la carenza di interesse ad agire degli attori in quanto integralmente risarciti dei danni e vizi lamentati dagli altri convenuti diversi da el giudizio rg 1302/2014 trib. Lecco Controparte_17
pagina 4 di 26 Ancora in subordine, riformare la sentenza impugnata rideterminando le spese legali in favore degli attori nella misura inferiore ritenuta di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 400/2019, pubblicata in data 25.06.2019, il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- dichiara l'inefficacia nei confronti del , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore geom. , Controparte_1 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
nonché di dell'atto di vendita
[...] Controparte_12 CP_13
stipulato tra in qualità di venditore e in CP_15 Controparte_17 Controparte_5
qualità di acquirente in data 29.07.2014 e trascritto nei registri immobiliari in data 31.07.2019, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dei seguenti beni:
1) in Comune di Cassina Valsassina (LC), a parte del complesso denominato
[...]
” le unità immobiliari censite nel catasto fabbricati del suddetto comune, come Pt_1
segue:
- foglio 1, mappale 150, sub 739, Grigne snc, piano S1, categoria C2, Parte_3
classe U, mq 47, rendita euro 160,21;
- foglio 1, mappale 150, sub 747, viale delle Grigne snc, piano S1, categoria C2, classe U, mq 4 rendita euro 13,63;
- foglio 1, mappale 150, sub 705, viale delle Grigne snc, piano S2, categoria C6, classe 4, mq 227, rendita euro 124,98;
- foglio 1, mappale 150, sub 734, viale delle Grigne snc, piano S2 categoria C2, classe U, mq 2, redita euro 6.82;
- foglio 1, mappale 150, sub 776, viale delle Grigne snc, piano 4-5, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 495,80;
- foglio 1, mappale 1468, sub 739, viale delle Grigne 56, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq. 13, rendita euro 73.85;
- foglio 1, mappale 1468, sub 730, viale delle Grigne 56, piano S1 categoria C/6 classe 4, mq 15 rendita euro 85,22;
pagina 5 di 26 2) in comune di Cremeno, nel fabbricato in via Combi Ingegnere Giorgio, le unità immobiliari censite nel catasto fabbricati del suddetto Comune come segue:
- foglio 2, mappale 449, subalterno 730, via Combi Ingegnere Giorgio, piano 3, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 402,84;
- foglio 2, mappale 449, subalterno 741, via Combi Ingegnere Giorgio, piano 1, categoria C/6, classe 1, mq 12, rendita euro 49,58, quest'ultima per la proprietà superficiaria per la durata di anni 90 a partire dalla fine della costruzione;
alle unità compravendute compete la proporzionale comproprietà delle parti comuni dei rispettivi edifici di cui fanno parte con la precisazione che tra le parti comuni del fabbricato in Comune di è compresa la cabina Enel al mappale 150, sub 783 e Parte_2
l'area ad uso parcheggio pubblico ai mappali 1495, 1496, 1498 e 1502 del foglio 9.
3) In comune di Tradate (Va): fabbricato commerciale con area di pertinenza in corso di costruzione identificato in catasto fabbricati come segue:
- sezione TR foglio 19 mappale 8517 in corso di costruzione, via Caravaggio sc piano
T-1-2- (già mappali 3174 del foglio 9 di are 7.90 e 3809 del foglio 9 di are 7.80);
- condanna e in solido tra loro, a rifondere agli Controparte_3 Controparte_5
attori, in solido tra loro, le spese di lite che liquida in euro 11.878,00 di cui euro 9.636 per compensi ed euro 2.242,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese forfettario IV e CPA come per legge;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere agli Controparte_3 Controparte_5
attori, in solido tra loro, le spese di lite che liquida in euro 8.030,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Il Condominio ed i condomini Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
agivano in revocatoria nei confronti di e CP_12 Controparte_17 Controparte_5 chiedendo la declaratoria di inefficacia nei loro confronti dell'atto posto in essere in data 29.07.2014 e trascritto in data 31.07.2014 con cui a ceduto a Controparte_17 Controparte_5
la piena proprietà dei beni di cui risultava proprietaria, come indiati specificamente nel predetto atto pagina 6 di 26 revocando. A fondamento della domanda deduceva di essere creditrice di CP_17 dell'importo di euro 118.200,00 oltre iva per vizi e difetti riscontrati sia nelle parti comuni dell'edificio sia nelle singole proprietà esclusive dei singoli condomini attori in giudizio, accertati e quantificati in sede di ATP. Adducevano che la causa di merito, instaurata precedentemente al presente giudizio e iscritta al n. 1302/2014 r.g. del Tribunale di Lecco, è stata definita con sentenza n. 801/2018 del
15.12.2014. Tanto premesso gli attori evidenziavano che l'atto dispositivo in oggetto aveva determinato un depauperamento del patrimonio del debitore con conseguente pregiudizio delle proprie ragioni creditorie. Con riferimento al requisito del consilium fraudis deducevano che
[...] aveva posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale in oggetto con l'intento Controparte_17
di sottrarre tutti i propri beni ad una futura esecuzione da parte degli attori come desumibile dalla coincidenza soggettiva del socio unico di e Controparte_17 Controparte_5
dalla circostanza che i beni erano stati ceduti in blocco e dalla circostanza che la vendita era di poco successiva alla notifica dell'atto di citazione della predetta causa e di poco anteriore alla data della prima udienza, nonché dal fatto che la vendita era stata taciuta all'amministratore del condominio
[...]
. In ordine in ordine alla scientia damni in capo al terzo acquirente ne deducevano la Pt_1
sussistenza dalla coincidenza soggettiva del socio unico di e di Controparte_17
Controparte_5
Si costituiva in giudizio la quale eccependo preliminarmente l'intervenuta Controparte_5 cancellazione di dal registro delle imprese chiedeva l'interruzione Controparte_17
del processo, la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale attorea a seguito della avvenuta cessazione della società venditrice, litisconsorte necessario nel presente giudizio, nonché la declaratoria di improcedibilità dell'eventuale successiva esecuzione.
Nel merito contestava l'avverso dedotto chiedendo il rigetto della domanda.
- Spiegava intervento autonomo , affermandosi titolare di diritto di credito nei confronti CP_13
di derivante da vizi e difetti per infiltrazioni accertati in sede di Controparte_17
ATP, quantificati in complessivi euro 16.500,00 oltre IV, il cui giudizio di merito era ancora pendente.
Con ricorso depositato in data 27.10.2015 gli attori riassumevano il processo interrotto nei confronti di liquidatore della società nonché socio Controparte_3 Controparte_17
unico della società che in data 2.04.2015 aveva acquistato tutte le quote di Controparte_16
proprietà della e, posta in liquidazione in data 2.9.2015, in data Controparte_17
7.09.2015 ne seguiva la cancellazione.
pagina 7 di 26 - sebbene, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio restando contumace. Controparte_3
La causa era istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti che precisavano le conclusioni all'udienza del 10.4.2019 e decisa con sentenza n. 400/2019 del Tribunale di Lecco che dichiarava l'inefficacia nei confronti del e dei singoli condomini Parte_1 CP_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_18 CP_11
e dell'atto di vendita stipulato tra
[...] Controparte_12 CP_13
e in data 29.07.2014 e trascritto nei registri Controparte_17 Controparte_5
immobiliari in data 31.07.2019.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Controparte_5
Con il primo motivo di appello ed il secondo motivo di appello riproponeva le eccezioni di rito inerenti al giudizio di primo grado, eccependo in primis che la nullità dell'attività processuale svolta dopo il
2.06.2015 in quanto a far data da tale momento il giudizio doveva ritenersi interrotto a causa dell'estinzione della società Eccepiva inoltre che l'organo Controparte_17 giudicante di primo grado non aveva rilevato l'improcedibilità per tardività della riassunzione.
Adduceva altresì l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la legittimazione passiva di a seguito della riassunzione del processo nei suoi confronti, quando Controparte_3
invece la causa doveva essere riassunta nei confronti di del pari venuta ad Controparte_16
estinzione, il che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a dichiarare la causa improcedibile.
Con il terzo motivo di appello ed il quarto motivo di appello eccepiva la carenza di interesse ad agire da parte degli attori attesa l'impossibilità di eseguire la sentenza gravata in quanto la stessa si era limitata al solo accertamento del credito vantato dal nei confronti della Parte_1
stessa e pertanto rivestiva valenza meramente accertativa. Controparte_17
Adduceva inoltre che il danno accertato con la surriferita sentenza era già stato integralmente risarcito dalla quale compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale Controparte_19 dell'Arch. responsabile dei lavori eseguiti da il che CP_20 Controparte_17 determinava la carenza di interesse dell'appellante.
Con ulteriore motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, l'operazione commerciale sottesa all'atto revocando non rivestiva finalità distrattiva del patrimonio sociale della essendo volta al conseguimento di una maggiore liquidità. CP_15
pagina 8 di 26 Con ultimo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti per la revocatoria ordinaria.
Infine lamentava la duplicazione delle spese di lite liquidate con la sentenza appellata.
- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello incidentale , quale successore Controparte_3 ex lege di aderendo alle richieste dell'appellante principale di cui Controparte_17
faceva propri i relativi motivi di impugnazione.
- Si costituivano in giudizio il e i condomini Parte_1 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_10 Controparte_9 Controparte_11
che chiedevano la conferma della sentenza appellata con integrale
[...] Controparte_12 rigetto di tutte le domande articolate dall'appellante principale e dall'appellante in via incidentale.
Preliminarmente eccepivano l'improcedibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo e costituzione da parte dell'appellante ex art. 348 c.p.c., iscritto 13 giorni dopo il perfezionamento della notifica ed oltre i 10 giorni previsti, nonché l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 347
c.p.c. e dunque per omessa allegazione della copia autentica della sentenza di prime cure.
Nel merito contestavano quanto ex adverso dedotto.
- Si costituiva in giudizio del pari contestato gli atti di gravame di cui chiedeva il CP_13
rigetto con conferma della sentenza appellata.
***
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2765/2021 pubblicata il 28.09.2021 preliminarmente dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da per assenza Controparte_3
della procura, rilevando come quella prodotta era relativa ad altro e diverso giudizio.
In ordine alle eccezioni di improcedibilità sollevate dal ne Parte_1 dichiarava l'infondatezza.
In ordine alla presunta tardività della iscrizione della causa a ruolo rilevava che l'atto di citazione in appello di era stato notificato in data 22.10.2019 e conseguentemente il termine di Controparte_5
10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. veniva a scadere in data 1.11.2019, giorno festivo, sicché, cadendo il giorno immediatamente successivo di sabato, la scadenza era prorogata al primo giorno non festivo successivo e dunque al lunedì 4.11.2019 quando la causa era tempestivamente iscritta a ruolo.
In ordine alla mancata allegazione della copia autentica della sentenza non integrata dall'ordinanza di correzione di errore materiale, rilevava come questa non costituiva causa di improcedibilità ex art. 347
pagina 9 di 26 c.p.c. atteso che le cause di improcedibilità dell'appello in quanto tassative non sono suscettibili di estensione in via analogica.
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dal Parte_1 la corte distrettuale rilevava come l'articolazione dei motivi di appello superava il grado di specificazione richiesta.
Nel merito, riteneva infondati il primo ed il secondo motivo di appello, apparendo sul punto corretta la decisione del giudice di prime cure.
Del pari riteneva infondati il terzo ed il quarto motivo di appello.
Infine, riteneva sussistenti i presupposti richiesti per l'utile esercizio della revocatoria.
Su tali basi dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da e Controparte_3 rigettava l'appello principale proposto da con conferma in parte qua della sentenza Controparte_5
impugnata.
***
- Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione e Controparte_3
Controparte_5
Con il primo motivo di gravame del ricorso principale, lamentava la violazione Controparte_3 dell'art. 360 c.p.c. in relazione alla mancata applicazione dell'art. 182 c.p.c. comma 2 c.p.c. e dell'art. 125 c.p.c. avendone la corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale dal predetto proposto senza previa concessione del termine per la regolarizzazione della procura.
Con il secondo motivo di gravame eccepiva l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto inesistente la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
- Proponeva ricorso incidentale affidato a plurimi motivi. Controparte_5
- Resisteva con separati controricorsi nei confronti di ciascuno dei ricorrenti il Parte_1
.
[...]
- Restavano intimati , Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , e CP_21 CP_13 Controparte_12 Controparte_9
***
Il Supremo consesso di giustizia con ordinanza n. 35791/2023 del 21.12.2023 accoglieva il gravame proposto in via principale da ritendo fondati i relativi motivi, e, richiamando Controparte_3
l'orientamento nomofilattico per cui il giudice che rilevi, in qualsiasi grado e stato del giudizio escluso quello di legittimità, un difetto di rappresentanza o un vizio della procura alle liti, deve promuoverne la pagina 10 di 26 regolarizzazione invitando la parte a provvedervi con ciò assegnando un termine per l'incombente, avendo la corte territoriale disatteso tale principio, annullava integralmente la impugnata sentenza con effetto assorbente per ogni altra questione sottoposta al vaglio di legittimità e segnatamente dei motivi di gravame articolati dalla ricorrente incidentale con rinvio per nuovo esame alla Controparte_5
corte territoriale in diversa composizione alla quale rimetteva anche la liquidazione delle spese del giudizio per cassazione.
***
- La causa era riassunta dal il quale assumeva in primis che il rinvio Parte_1
disposto dalla corte di legittimità remittente restava circoscritto al principio di diritto enunciato dalla corte di legittimità remittente che aveva censurato la decisione gravata nella parte in cui non aveva accordato alla parte il termine per sanare il rilevato difetto di procura, rilevando che l'appello principale, ai cui motivi aveva prestato integrale adesione l'appellante incidentale, era stato rigettato.
In subordine adduceva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
- Si costituiva nel presente giudizio di rinvio riproponendo i motivi di impugnazione Controparte_5
già articolati con il precedente atto di appello incidentale, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal con l'atto di riassunzione, avendo la corte di legittimità Controparte_22
remittente annullato integralmente la gravata sentenza n. 2765/2021 della Corte di Appello di Milano con rinvio per nuovo esame della causa alla corte territoriale in diversa composizione, il conseguente giudizio di rinvio resta esteso a tutti i motivi di appello proposti avverso l'impugnata sentenza di primo grado impugnata in via principale da in via incidentale da Controparte_5 Controparte_3
Pertanto, fatto richiamo dei motivi di appello già articolati con l'originaria impugnazione chiedeva in riforma della sentenza appellata il rigetto della domanda.
- Si costituiva nel presente giudizio di rinvio l'appellante incidentale rievocando Controparte_3
i motivi di gravame di cui all'atto di appello incidentale proposto nel precedente grado di appello, articolati con richiamo di quelli parallelamente articolati dall'appellante principale Parte_4 adducendo, contrariamente a quanto addotto dal riassumente, che in ragione dell'effetto Parte_1
rescindente della pronuncia di annullamento la sentenza cassata ha perso ogni efficacia e conseguentemente il susseguente giudizio di rinvio resta esteso a tutti i motivi di gravame. Su tali basi chiedeva in riforma della sentenza il rigetto della domanda attorea.
pagina 11 di 26 - Restavano contumaci nel presente giudizio di riassunzione Controparte_10 CP_7
, e
[...] Controparte_8 Controparte_11 Controparte_12
e Controparte_9 CP_13
All'udienza del 9.01.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 9.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. VI 26.04.2017 n.
10213), il giudizio di rinvio conseguente a cassazione non dà origine ad un nuovo ed autonomo giudizio, costituendo una fase ulteriore ma autonoma di quello originario da ritenersi unitario. Ne consegue che nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare unicamente ed integralmente le domande ed eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
2.02.2007 n. 2309), che in ragione della cassazione del relativo giudizio costituiscono l'oggetto del giudizio di rinvio. Il giudice investito del giudizio di rinvio in ordine ai punti e capi cassati è vincolato al principio di diritto al riguardo enunciato dalla corte di legittimità remittente, atteso che oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa nei capi e punti cassati della sentenza di merito e in quelli eventualmente dipendenti. Nel caso del c.d. rinvio improprio, conseguente all'annullamento della sentenza con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, il giudice del rinvio, in ragione del carattere restitutorio del rinvio, resta investito dell'intera impugnazione originariamente proposta, i cui motivi di impugnazione, non essendo stati delibati con la sentenza cassata, dovranno essere delibati se non specificamente rinunciati in sede di rinvio, senza necessità di nuova costituzione in sede di rinvio dell'originario impugnante.
Segnando il giudizio di rinvio una autonoma fase processuale risulta necessaria la ripetizione della costituzione delle parti con l'osservanza delle norme relative a tale atto, con la conseguenza che la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia anche se la stessa si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio (Cass. Civ. Sez. I, 6.12.2000 n. 15489).
Svolte tali preliminari premesse va rilevato che nel presente giudizio di rinvio, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8
pagina 12 di 26 e e Controparte_11 Controparte_12 Controparte_9
e pertanto ne va preliminarmente dichiarata la contumacia. CP_13
Ciò posto, nel caso di specie il Supremo Consesso di giustizia con ordinanza n. 35791/2023 del
21.12.2023, in accoglimento del ricorso principale proposto da rilevando che Controparte_3
l'organo giudicante di secondo grado aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposta dal senza promuoverne la regolarizzazione, ha annullato integralmente la CP_3
gravata sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2765/2021 del 28.09.2021 con assorbimento di ogni altra questione e segnatamente di motivi di gravame articolati dalla ricorrente incidentale disponendo il rinvio per nuovo esame del gravame a questa Corte la quale, in Controparte_5
ragione del carattere restitutorio del rinvio disposto dalla corte di legittimità remittente, essendo completamente mancata la delibazione dei motivi di gravame articolati dall'appellante incidentale, ed in ragione del totale perdita di efficacia della sentenza gravata, resta investita dell'impugnazione così come originariamente proposta dall'appellante principale e dall'appellante incidentale. Vale al riguardo richiamare il principio giurisprudenziale per cui nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta ai sensi dell'art. 360 c.p.c. per errore che abbia precluso l'esame del merito della causa, il rinvio assume necessariamente carattere restitutorio (Cass. Civ. Sez. Lav. 22.11.2003 n.
17780), con la conseguente integrale rinnovazione del giudizio di appello.
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Ciò posto, in primis va dato atto che in relazione alla posizione di risulta Controparte_3
prodotta in atti la relativa procura alle liti abilitante il difensore conferitario al patrocinio nel giudizio di appello, il che rende procedibile l'appello incidentale dallo stesso proposto con richiamo per adesione dei motivi di impugnazione articolati dall'appellante principale Controparte_5
***
Tanto premesso, va preliminarmente rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal
, in ordine alla presunta tardività della iscrizione della causa sul Parte_1
ruolo e della mancata allegazione della copia autentica della sentenza, riproposte in sede di riassunzione.
In ordine alla eccepita tardività della iscrizione a ruolo dell'appello, va osservato che, contrariamente a quanto asserito dal , l'atto di citazione in appello di è Parte_1 Controparte_5 stato notificato in data 22.10.2019, sicché, venendo a scadere il termine di 10 gironi previsto dall'art. 165 c.p.c. in giorno festivo e cadendo di sabato il giorno immediatamente successivo, il termine era pagina 13 di 26 conseguentemente prorogato al lunedì 4.11.2019, giorno in cui tempestivamente è validamente avvenuta l'iscrizione della causa a ruolo.
Del pari risulta infondata l'eccepita inammissibilità dell'appello in ragione della produzione di copia della sentenza nella versione non emendata dall'ordinanza di correzione di errore materiale in ordine ai dati anagrafici dell'attrice e del convenuto , atteso che le cause di CP_11 CP_3
inammissibilità del gravame risultano tipizzate e non suscettibili di estensione in via analogica. Al riguardo vale rilevare che la norma richiamata dall'appellata fa riferimento solo ai casi di mancata allegazione del titolo oggetto di impugnazione, non già al caso in cui ne sia omessa l'eventuale ordinanza di correzione di errore materiale dello stesso.
Ne consegue la procedibilità ed ammissibilità dell'appello proposto da Controparte_5
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. vale rilevare che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parre appellata, risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
Venendo all'esame il primo motivo di appello e il secondo motivo di appello appare corretta la declaratoria di contumacia della società operata dall'organo giudicante Controparte_17 di primo grado all'udienza di prima comparizione del 3.06.2015, in luogo della invocata interruzione del giudizio.
Risulta per tabulas che al momento della costituzione, e più in particolare in quello in cui era dichiarata la contumacia, non era ancora intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese della società in oggetto che versava ancora in stato di liquidazione.
La chiusura della liquidazione con conseguente estinzione della società è avvenuta CP_17
solo in data 11.06.2015, successivamente al deposito della comparsa di costituzione di CP_5
avvenuta in data 2.06.2015, ed è stata comunicata a solo con il deposito della
[...] Controparte_5 memoria integrativa del 6.07.2015. Pertanto, all'udienza di prima comparizione correttamente ne era dichiarata la contumacia non essendo ancora intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese.
Ne consegue che, a fronte del verificarsi dell'evento interruttivo del giudizio, occorso in data
11.06.2015 con l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, comunicata solo con la memoria del luglio 2015, la causa, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, è stata pagina 14 di 26 ritualmente e validamente riassunta, nei termini di rito, alla data del 27.10.2015, nei confronti di nuovo legittimato passivo, il che conferisce piena validità all'attività Controparte_3
processuale svolta nel primo grado di giudizio.
Più in particolare, sussisteva al momento della interruzione del giudizio la legittimazione passiva di quale successore ex lege della società, e conseguentemente correttamente la Controparte_3
causa è stata riassunta da nei confronti di quale liquidatore Controparte_5 Controparte_3
della nonché unico socio della che in data Controparte_17 Controparte_16
2.04.2015 ha acquistato tutte le quote di proprietà di posta a sua volta in Controparte_17
liquidazione in data 2.09.2015 e cancellata in data 7.09.2015. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora l'estinzione della società intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società estinta è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte o nei confronti dei soci (Cass. Civ. Sez. Un. 6070/2013).
Per l'assunto, il giudizio, verificatasi la causa interruttiva, è stato ritualmente e correttamente riassunto nei confronti di quale unico socio della società anch'essa Controparte_3 Controparte_16
estinta al momento della riassunzione, ed unica socia della estinta il che escludeva CP_17
la possibilità di validamente riassumere la causa nei confronti di dovendo la Controparte_16
causa essere necessariamente riassunta nei confronti di unico socio e pertanto Controparte_3
successore ex lege.
Peraltro, la legittimazione passiva di non può essere contestata in questa sede Controparte_3
atteso che con sentenza n. 801/2018 il Tribulale di Lecco ha accertato in via definitiva la sua posizione di debitore nei confronti del Condominio in virtù della propria qualifica di successore a titolo particolare nel diretto controverso.
Segue il rigetto dei predetti motivi di appello.
***
Venendo all'esame dei motivi di merito, carattere preliminare rivestono il terzo motivo di appello ed il quarto motivo di appello dell'atto di impugnazione principale.
In relazione ai crediti posti a base dell'azione revocatoria proposta dal Parte_1
e dai condomini attori nel presente giudizio nonché da spiegante
[...] CP_13
intervento autonomo, va rilevato che la supposta carenza di interesse ad agire in revocatoria, eccepita da parte appellante, del e dei condomini a fronte del pagamento Parte_1
pagina 15 di 26 integrale da parte di terzi del debito della è esclusa dalla sentenza che ha Controparte_17
accertato il credito presupposto dall'azione revocatoria (sentenza Tribunale di Lecco n. 801/2018). La predetta pronuncia ha accertato due voci di danno differenti, e segnatamente quella relativa alla responsabilità per vizi costruttivi in capo a e quella relativa alla Controparte_17 responsabilità in capo all'Arch. nella qualità di direttore dei lavori. La prima voce di CP_20
danno, rubricata sub capo a), è stata addebitata alla sola e al suo successore, ossia a CP_15
mentre la seconda voce di danno, rubricata la capo b), è stata addebitata in Controparte_3 solido all'Arch. COMBI e a Controparte_3
L'unica voce effettivamente risarcita risulta essere la seconda, residuando conseguentemente in relazione alla voce di danno rubricata al capo a) un credito insoluto pari ad euro 59.643,00 a carico della predetta società e del suo successore ex lege che, conseguentemente, in Controparte_3
relazione a tale voce di danno, risulta debitore nei confronti del . Parte_1
Anche sotto il diverso profilo della ineseguibilità della sentenza nei confronti di Controparte_3
l'appello si presenta infondato.
La richiamata sentenza che ha accertato il suddetto debito non esplicita la conseguente condanna del relativo debitore al pagamento in favore del creditore in quanto a tal momento era emersa l'assenza di residui attivi dalla liquidazione della società Ciò, tuttavia, non rende di Controparte_17 per sé la sentenza ineseguibile, in quanto, esperita l'azione revocatoria, tornano passibili d'esecuzione gli immobili venduti da costituenti la garanzia patrimoniale della Controparte_17 debitrice, e ciò tanto più nel caso in cui l'alienazione dei cespiti oggetto di revocatoria sia avvenuta con finalità elusiva del credito.
Nel caso di specie la sentenza che ha accertato il debito del costituisce titolo idoneo da CP_3
porre in esecuzione da parte del relativo creditore nel caso emersione di cespiti attivi. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di sopravvenienze nell'attivo di una società di capitali liquidata, i creditori ben possono soddisfarsi su queste agendo esecutivamente nei confronti dei soci quali successori ex lege nei limiti dell'attivo riemerso (Cass. Civ. Sez. Un. n 6070/2013), similmente
Cass. Civ. Sez. V, 9672/2018).
Segue il rigetto dei predetti motivi di appello.
***
Venendo all'esame del quinto motivo di appello articolato da emerge in modo Controparte_5 evidente che l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria, sebbene denominato pagina 16 di 26 “donazione”, è chiaramente qualificato come atto a titolo oneroso, del quale ne è data contezza formale e sostanziale con il richiamo del relativo revocando rogito con il quale è stato operato il trasferimento a titolo oneroso dei beni in oggetto.
Del pari appare infondato il motivo con cui l'appellante ha eccepito l'insussistenza del credito ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria.
In ordine al credito vantato dal nei confronti di Controparte_22 Controparte_17
prima e di dopo, vale richiamare quanto appena rilevato in ordine alla
[...] Controparte_3
sussistenza del credito posto a fondamento dell'azine revocatoria.
Quanto al credito dell'appellato interventore nel giudizio di primo grado, nessuna CP_13 censura è stata mossa dall'appellante, dovendosi dunque ritenere provato il credito in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c.
Il rapporto in questione è stato comunque accertato con la sentenza n. 58/2020 del Tribunale di Lecco.
***
In ordine ai presupposti dell'azione revocatoria, oggetto dell'ultimo motivo di appello articolato dall'appellante principale e richiamato dall'appellante incidentale, va premesso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è funzionalizzata a ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dalle consistenze patrimoniali del debitore quando se ne prospetti la compromissione a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale di natura traslativa ad opera del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14. Giugno 2007 n. 13972).
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consistono nella necessaria esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore agente in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effetto lesivo che tale atto dispositivo comporta per il creditore, consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore quale effetto dell'atto dispositivo, di natura traslativa o ablativa, e nella ricorrenza in capo al debitore disponente, ed eventualmente anche in capo al terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che con l'atto dispositivo in oggetto si riduce la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
25.05.2017 n. 13172; conformi Cass. Civ. Sez. III, 16.12.2005 n. 27718).
Sotto il primo profilo la disciplina codicistica della revocatoria accoglie una concezione lata del credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non essendo rilevante il profilo della certezza del fondamento dei relativi fattori costitutivi, e ciò in coerenza con i presupposti dell'azione che non è
pagina 17 di 26 volta al perseguimento di effetti restitutori (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.11.2016 n. 23208). Né è richiesta l'esigibilità del debito a base dell'esercizio dell'azione (Cass. Civ. Sez. VI 3.06.2020 n.
10522; conforme Cass. Civ. Sez. 19.01.2019 n. 762). Ne consegue che anche il credito eventuale in veste di credito litigioso – sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito di origine risarcitoria – è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. Civ. Sez.
Un. 18.05.2004 n. 9440).
Sotto il secondo profilo il presupposto oggettivo dell'eventus damni consiste nella compromissione della garanzia patrimoniale del debitore conseguente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, la quale ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto traslativo abbia determinato una compromissione totale delle consistenze patrimoniali del debitore ma anche quando lo stesso abbia determinato una variazione quantitativa o qualitativa significativa del patrimonio che comporti incertezza o aggravio nella soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 1806.2019 n. 16221; conforme Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2018 n. 19207). Come puntualizzato dai giudici di legittimità, occorre tuttavia che la garanzia patrimoniale, a seguito dell'atto di disposizione, risulti non soltanto diminuita ma si configuri tale da risultare insufficiente all'utile soddisfazione del credito (Cass. Civ.
Sez. I, 6.03.2018 n. 5269). Tale pregiudizio deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.
Sul piano probatorio, incombe in capo al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale determinata dall'atto di disposizione patrimoniale impugnato mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare le ragioni creditorie e dunque provare l'insussistenza dell'eventus damni (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
29.03.2007 n. 7767).
Sotto il terzo profilo, l'elemento soggettivo, nel caso di atti dispositivi successivi alla costituzione del credito, è integrato dalla scientia damni, costituita dalla consapevolezza del debitore disponente, e per gli atti a titolo oneroso anche del terzo acquirente, che l'atto dispositivo determini conseguente pregiudizio per il creditore per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere, non occorrendo per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito il consilium fraudis, ossia la volontà di determinare pregiudizi dei creditori con la volontaria sottrazione del bene oggetto di disposizione alle azioni pagina 18 di 26 recuperatorie ed all'esecuzione coattiva, richiesto invece per gli atti di disposizione compiuti anteriormente alla nascita del credito (Cass. Civ. Sez. III, 15.10.2021 n. 28423). Solo per gli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito è richiesto l'animus nocendi (Cass. Civ. Sez.
III, 27.02.2023 n. 5812).
Ne consegue che per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito, sotto il profilo soggettivo, è necessario che il debitore abbia contezza del pregiudizio che l'atto compiuto comporta alle ragioni creditorie, e per gli atti a titolo oneroso è richiesta l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo acquirente la cui posizione soggettiva va assimilata a quella del debitore (Cass. Civ. Sez.
VI, 18.06.2019 n. 16221). Invece per gli atti di disposizione posti in essere in epoca anteriore alla nascita del credito occorre che il debitore abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole con la volontà di sottrare il bene all'azione esecutiva dei creditori.
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Tanto premesso, va in primis rilevata l'infondatezza delle censure articolate in ordine all'eventus damni.
Al riguardo vale rilevare che con l'atto revocando ha alienato tutto il Controparte_17
proprio patrimonio composto da tre differenti compendi immobiliari, con accollo da parte dell'acquirente dei relativi mutui garantiti da ipoteca immobiliare sugli stessi. Appare pertanto evidente come tale atto dispositivo abbia determinato una variazione negativa della garanzia patrimoniale della società disponente, essendosi spogliata di tutti i propri beni oggetto di CP_15 Controparte_17
esecuzione tanto da ridurre gravemente la garanzia patrimoniale rendendo incerto e/o più difficile l'esperimento delle azioni recuperatorie del credito.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il pregiudizio subito dal creditore può consistere sia in una variazione quantitativa della garanzia patrimoniale a seguito della dismissione di beni oggetto di esecuzione, sia in una variazione qualitativa tale da rendere più difficile ed incerta la soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI,
16221/2019). Né vale ad escludere l'eventus damni la presenza nell'atto di disposizione patrimoniale del debitore di una clausola di salvaguardia con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, n.
12901/2020).
Conseguentemente, nel caso di specie l'eventus damni non è escluso dalla previsione, nell'atto dispositivo revocando, dell'accollo da parte della società ei mutui in essere. Controparte_5
pagina 19 di 26 Sul profilo soggettivo, in ragione della natura onerosa dell'atto dispositivo e della posteriorità dell'atto dispositivo patrimoniale rispetto al momento di insorgenza del credito, l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, del pregiudizio conseguentemente derivante al ceto creditorio.
L'atto di vendita revocando è temporalmente successivo alla genesi della pretesa creditoria, dovendosi considerare quale data di insorgenza del credito quella del deposito delle relazioni peritali dei due procedimenti di accertamento tecnico preventivo, rispettivamente avvenuta in data 29.10.2013 per il condominio e in data 8.05.2013 per momento in cui si è palesata la sussistenza dei CP_13
vizi, fonte del credito risarcitorio. In ragione del consistente valore del compendio immobiliare trasferito con l'atto revocando e della circostanza che con tale atto la società disponente si è spogliata del complesso dei propri cespiti immobiliari, era di tutta evidenza per entrambi le parti dell'atto dispositivo il grave conseguente pregiudizio derivante alle ragioni creditorie, essendo peraltro nota la preesistenza del credito vantato da parte attrice.
Le censure mosse dall'appellante relative alla asserita insussistenza della scientia damni basate sulla ritenuta congruità del prezzo, le quali afferiscono piuttosto al piano dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, non elidono la sussistenza dell'elemento soggettivo attesa la chiara consapevolezza del disponente e del beneficiario dell'atto dispositivo delle conseguenze negative che l'atto in oggetto determinava, riducendola, sulla garanzia patrimoniale del debitore, in evidente pregiudizio del creditore.
Più in particolare la scientia damni è oggettivamente comprovata dal fatto che nonostante
[...]
consapevole delle ragioni di danno del condominio, rese palesi dalla pendenza dei Controparte_17
procedimenti di accertamento tecnico preventivo promossi dal e da Parte_1
si è di lì a breve spogliata di tutti i propri beni immobili costituenti la propria CP_13
garanzia patrimoniale. Ad ulteriore conferma sovviene, come appena evidenziato, la posteriorità dell'atto revocando rispetto all'instaurazione dei giudizi che hanno accertato i crediti vantati dagli attori in revocatoria.
La scientia damni del terzo acquirente è comprovata dalla identità tra il socio unico di CP_5
parte acquirente, e quello di l momento della compravendita.
[...] CP_17
Va pertanto escluso che il soggetto acquirente non fosse consapevole degli effetti pregiudizievoli dell'atto revocando.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati.
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In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che il Supremo Consesso di giustizia ha ripetutamente affermato che quando la Corte di Cassazione abbia rimesso la causa al giudice del rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio deve provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite relative a tutte le fasi del giudizio di merito, ed a quelle relative al giudizio di cassazione che ha disposto il rinvio, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Cfr. Cass. Civ. n. 9690/2003;
Cass. Civ. 13.12.2017 n. 29888). Per l'assunto, il principio di soccombenza richiede che quest'ultima sia individuata in relazione all'esito complessivo e finale della lite, senza dare rilievo a eventuali pronunce di inammissibilità intervenute nel corso delle varie fasi o gradi del processo, che siano superate, in quanto incoerenti, con l'esito finale della lite (Cfr. Cass. Civ. 2634/2007; Cass. Civ. n.
6522/2014). Come evidenziato in premessa, il giudizio di rinvio non costituisce giudizio nuovo ma la prosecuzione di quello originario ed unitario cassato il che comporta che, come rilevato dal supremo consesso di giustizia, il giudice di rinvio deve provvedere anche di ufficio alla regolamentazione nei termini suddetti delle spese di lite secondo la regola unitaria della soccombenza (cfr. Cass. Civ. Sez. IV ord. 13.12.2017 n. 29888). La corte territoriale resta dunque investita della regolamentazione delle spese di lite delle pregresse fasi di merito e di quella del giudizio di rinvio oltre che della fase di legittimità nei termini della rimessione, sulla base dell'esito finale del giudizio in relazione alla quale va applicata in modo unitario la regola della soccombenza. Pertanto, anche nel caso di mancata costituzione nel giudizio di rinvio della parte che, già vittoriosa in primo grado e nel susseguente giudizio di appello, la cui sentenza sia stata annullata con rinvio per nuovo esame alla corte territoriale in diversa composizione, risulti definitivamente vittoriosa in sede di rinvio, dovranno essere liquidate in suo favore le spese di lite relative alla fasi nelle quali vi sia stata costituzione, atteso che nel giudizio di rinvio rivivono la domanda iniziale e l'atto di gravame originariamente proposto senza bisogno di riproposizione, con la conseguenza che ogni elemento della domanda e del gravame originariamente proposto, se non rinunciati in sede di rinvio, dovranno essere valutati alla luce del principio di diritto elaborato dalla corte di legittimità remittente. La condanna alle spese presuppone indefettibilmente che la parte vittoriosa a favore della quale le spese sono state attribuite le abbia effettivamente sostenute con la costituzione nella relativa fase per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua situazione di partecipazione al giudizio (Cfr. ass. Civ. ord. 14.06.2022 n. 19613).
pagina 21 di 26 Nel caso di specie, la Corte di legittimità remittente, annullando integralmente con rinvio la sentenza gravata, ha rimesso al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
In applicazione dei principi ora richiamati, in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposti rispettivamente da e da nei confronti del Controparte_5 Controparte_3
e dei sig.ri Parte_1 Controparte_10 Controparte_7 CP_8
e
[...] Controparte_11 CP_13 Controparte_12 le spese di lite dell'intero giudizio restano regolate secondo la regola Controparte_9
della soccombenza.
Tanto premesso va rilevato che il , essendosi costituito in ogni grado Controparte_22 di giudizio, in esito all'integrale accoglimento della domanda proposta ha diritto alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di primo grado, per il susseguente giudizio di appello, per il giudizio per cassazione e per il presente giudizio di rinvio. Invece Controparte_10 Controparte_7
e Controparte_8 Controparte_11 Controparte_12 [...]
e essendosi costituiti solo nel primo grado di giudizio e nel CP_9 CP_13
susseguente giudizio di appello non già nel giudizio per cassazione e nel presente giudizio di rinvio, in esito all'integrale accogliento della domanda articolata in giudizio nei termini innanzi rilevati, hanno diritto alla rifusione delle spese di lite relative ai giudizi nei quali si sono costituiti e segnatamente alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e del susseguente giudizio di appello. Al riguardo sulla base dei principi innanzi richiamati, a nulla rileva mancata costituzione dei predetti nel presente giudizio di rinvio, essendosi gli stessi costituiti nel primo grado di giudizio e nel susseguente giudizio di appello in relazione ai quali hanno conseguentemente sostenuto i costi della relativa difesa processuale, le cui attività vanno pertanto liquidate in applicazione della enunciata regola della soccombenza finale. Data la natura autonoma della posizione sostanziale dell'interventore
[...]
, le relative spese di lite vanno liquidate separatamente rispetto a quelle relative agli attori. CP_13
Ne consegue che l'appellante principale e l'appellante incidentale Controparte_5 CP_3
vanno condannati in solido alla rifusione in favore del e di
[...] Parte_1
Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11
e delle spese di lite relative al primo grado Controparte_12 Controparte_9
di giudizio ed al susseguente giudizio di appello che, in ragione della tipologia delle questioni e della complessità della causa, tenuto conto del valore della stessa e applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi, vanno unitariamente liquidate in euro 2.242,00 per esborsi e anticipazioni pagina 22 di 26 ed in euro 9.636,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CP ed IV (se dovuta) come per legge, e di quelle del susseguente giudizio di appello che, tenuto conto del valore della stessa e applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi, vanno liquidate in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CP ed IV (se dovuta) come per legge, nonché alla rifusione in favore del anche di quelle relative al giudizio per cassazione che vanno Parte_1
liquidate tenuto conto del valore della stessa e applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, e di quelle relative al presente giudizio di rinvio che vanno liquidate tenuto conto del valore della stessa e applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi in complessivi euro 12.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali
CPA ed IV (se dovuta) come per legge.
e vanno condannati alla rifusione in favore di Controparte_5 Controparte_3 [...]
delle spese di lite del primo grado di giudizio che vanno liquidate in ragione del valore della CP_13 causa e dell'attività difensiva svolta, applicati gli importi tariffari, in euro 8.030,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IV (se dovuta) come per legge, e di quelle del secondo grado di giudizio che vanno liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva applicati gli importi tariffari da attestare in prossimità dei valori medi in complessivi euro 10.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CP ed IV (se dovuta) come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, procedendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35791/2023 del
21.12.2023 in ordine all'appello principale proposto da e in ordine all'appello Controparte_5
incidentale proposto da averso la sentenza n. 400/2019 del 03.12.2018 del Controparte_3
Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione così provvede:
pagina 23 di 26 - dichiara la contumacia nel presente giudizio di rinvio di Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
e Controparte_12 CP_13
- dichiara l'inefficacia nei confronti del , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore geom. , Controparte_1 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
nonché di dell'atto di vendita
[...] Controparte_12 CP_13
stipulato tra in qualità di venditore e in Controparte_17 Controparte_5
qualità di acquirente in data 29.07.2014 e trascritto nei registri immobiliari in data 31.07.2019, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dei seguenti beni:
1) in Comune di Cassina Valsassina (LC), a parte del complesso denominato
[...]
” le unità immobiliari censite nel catasto fabbricati del suddetto comune, come Pt_1
segue:
- foglio 1, mappale 150, sub 739, Grigne snc, piano S1, categoria C2, Parte_3
classe U, mq 47, rendita euro 160,21;
- foglio 1, mappale 150, sub 747, viale delle Grigne snc, piano S1, categoria C2, classe U, mq 4 rendita euro 13,63;
- foglio 1, mappale 150, sub 705, viale delle Grigne snc, piano S2, categoria C6, classe 4, mq 227, rendita euro 124,98;
- foglio 1, mappale 150, sub 734, viale delle Grigne snc, piano S2 categoria C2, classe U, mq 2, redita euro 6.82;
- foglio 1, mappale 150, sub 776, viale delle Grigne snc, piano 4-5, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 495,80;
- foglio 1, mappale 1468, sub 739, viale delle Grigne 56, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq. 13, rendita euro 73.85;
- foglio 1, mappale 1468, sub 730, viale delle Grigne 56, piano S1 categoria C/6 classe 4, mq 15 rendita euro 85,22;
2) in comune di Cremeno, nel fabbricato in via Combi Ingegnere Giorgio, le unità immobiliari censite nel catasto fabbricati del suddetto Comune come segue:
- foglio 2, mappale 449, subalterno 730, via Combi Ingegnere Giorgio, piano 3, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 402,84;
pagina 24 di 26 - foglio 2, mappale 449, subalterno 741, via Combi Ingegnere Giorgio, piano 1, categoria C/6, classe 1, mq 12, rendita euro 49,58, quest'ultima per la proprietà superficiaria per la durata di anni 90 a partire dalla fine della costruzione;
alle unità compravendute compete la proporzionale comproprietà delle parti comuni dei rispettivi edifici di cui fanno parte con la precisazione che tra le parti comuni del fabbricato in Comune di è compresa la cabina Enel al mappale 150, sub 783 e Parte_2
l'area ad uso parcheggio pubblico ai mappali 1495, 1496, 1498 e 1502 del foglio 9.
3) In comune di Tradate (Va): fabbricato commerciale con area di pertinenza in corso di costruzione identificato in catasto fabbricati come segue:
- sezione TR foglio 19 mappale 8517 in corso di costruzione, via Caravaggio sc piano
T-1-2- (già mappali 3174 del foglio 9 di are 7.90 e 3809 del foglio 9 di are 7.80);
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_5 Controparte_3
del e di Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in Controparte_12
complessivi euro 2.242,00 per esborsi e anticipazioni ed in euro 9.636,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CP ed IV (se dovuta) come per legge, delle spese di lite del susseguente giudizio di appello che si liquidano in euro
13.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CP ed IV (se dovuta) come per legge, ed in favore del anche Parte_1
di quelle relative al giudizio per cassazione, che si liquidano in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CP ed IV (se dovuta) come per legge, e di quelle relative al presente giudizio di rinvio che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CP ed IV (se dovuta) come per legge.
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_5 Controparte_3
di delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_13
8.030,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali
CP ed IV (se dovuta) come per legge, e delle spese di lite del susseguente giudizio di appello che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CP ed IV (se dovuta) come per legge.
pagina 25 di 26 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
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