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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1631/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 26.3.2025 e vertente tra
in atti gen.to, res.te in Tortona (AL), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Claudio e Marco Del Nevo del foro di Alessandria, e presso gli stessi domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente
contro
con sede in Conegliano (TV), e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
a sua volta rappresentata da , con sede in Milano, in persona
[...] Controparte_3
del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Matteo Rignanese del Foro di
Foggia, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo stesso domiciliata
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 447/2023 del 24/3/2023
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 18 e il 17 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito RED SEA SPV è infondata e deve essere disattesa.
Trattasi di credito discendente da contratto di conto corrente di corrispondenza con diverse aperture di credito stipulato in data 9 Dicembre 2008 (doc. 4 ricorso monitorio) con BA
Popolare di Novara s.p.a. (poi divenuta BA dalla BP VI soc. Controparte_4
coop., società all'interno della quale il rivestiva qualità di socio. In tale veste aveva Pt_1
prestato anche garanzia fideiussoria omnibus, con contratto 16 febbraio 2009 (doc.8) per l'importo di € 200.000, poi aumentato a € 350.000 e a € 600.000. Successivamente la BA ( vedi raccomandata 19.1.2017 doc. 13, ricevuta dal in data 26 gennaio 2017 e dalla Pt_1
cooperativa il 1 febbraio 2017) con comunicazione indirizzata alla società e ai fideiussori aveva risolto ogni rapporto e intimato il pagamento di € 276.545,78 per scoperto di conto corrente a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali maturandi dalla stessa data in poi.
La società coop BP VI veniva poi dichiarata fallita con sentenza n. 56/17 del 18 luglio 2017 del Tribunale di Alessandria (doc. 14); BA BP presentava quindi, in data 8 agosto 2017 ( doc.
15) istanza di ammissione al passivo per € 298.737,00, istanza accolta con provvedimento del 10 maggio 2018, con cui la BA veniva ammessa in via chirografaria. Il fallimento si è chiuso senza che nulla recuperasse la BA del suo credito.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato il 2 marzo 2023, , in qualità di CP_1
cessionaria del credito (vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 17, e integrazione doc. 7,dichiarazione di cessione allegata alla memoria n. 171 ter n. II c.p.c. ) ha agito contro i fideiussori per il recupero di € 289.936,58 ( come risultante dagli estratti conto doc. 8 e
8.1 allegati alla comparsa) e dal certificato ex art. 50 TUB al 26 giugno 2018 ( doc. 19), oltre agli interessi moratori maturati da tale data al saldo.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dal che Pt_1
ha eccepito. 1) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dal per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della BA Pt_1
d'Italia n. 55/05; 2) la conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere la BA agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi
2 previsto dalla norma. 3) la qualità di consumatore dell'opponente sig. In corso di causa, Pt_1
e precisamente con la memoria ex art. 171 ter c. II c.p.c. ha anche sollevato la questione, comunque rilevabile d'ufficio, della legittimazione di parte opposta a far valere il credito oggetto di causa, in mancanza di prova esaustiva della cessione da parte di . CP_5
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando le eccezioni attoree e chiedendo la conferma del decreto opposto, nel corso del processo – vedi allegato a verbale di udienza 10 gennaio 2024 - evidenziando anche come le fideiussioni oggetto di causa contenessero la clausola di pagamento
“ a prima richiesta”, sufficiente, secondo ormai consolidata giurisprudenza, a far sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. fosse pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Preliminarmente occorre affermare che la BA opposta ha sufficientemente provato di essere effettivamente la cessionaria del credito che fa valere. Nel caso di specie infatti vi è stata una sola Con cessione, fra BA Popolare di Novara s.p.a. (poi divenuta BA BP), e CP_1
ebbene parte opposta ha prodotto ( doc. 7) dichiarazione 30 ottobre 2023 di cessione del credito proveniente da BA BP in cui è indicato proprio il rapporto di conto corrente da cui è originato lo scoperto di cui si discute, il conto corrente n. 21208, originariamente aperto da BP
VI soc. coop. con contratto del 9 dicembre 2008. Tale produzione è decisiva ai fini di interesse.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata da per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della BA d'Italia n. 55/05.
Sul punto in primo luogo occorre statuire che la fideiussione omnibus in questione, così come le sue estensioni successive (vedi doc. ti 8,9 e 10 allegati al ricorso monitorio) è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2,6 e 9, le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza. In ciò si sostanzia senza dubbio una condotta lesiva della concorrenza, poiché la scelta della BA di dare continuità alle deroghe alla disciplina ordinaria evidenziate nel modulo ABI del 2003 - deroghe che si devono considerare di applicazione persistente e generalizzata ad opera di quasi tutti gli istituti di credito operanti in Italia ( vedi produzioni sub 8 fascicolo attoreo) anche dopo più di un decennio
3 dall'adozione della delibera dell'autorità garante della concorrenza – è senza dubbio sufficiente a dare la prova, quanto meno presuntiva, che il/i contratti di fideiussione de quo sono il frutto, a valle, di intese illecite adottate a monte degli stessi.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c.: dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la BA sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma. Ed infatti la risoluzione del rapporto di conto corrente, come si ricava dall'esame del doc. 13 della
BA risale al più tardi al 19 gennaio 2017, mentre, come visto, l'insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale si è avuta l'8 agosto 2017 e quindi oltre – anche se non di molto - i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c. Né la BA può utilmente rilevare che il termine semestrale sarebbe stato utilmente interrotto o sospeso dall'apertura del fallimento della debitrice principale, intervenuto il 18 luglio 2017, perché la dichiarazione di fallimento e in generale l'apertura di procedure concorsuali non sospende né interrompe i termini per l'esercizio delle azioni creditorie. Sul punto – anche se pronunciate in materia di prescrizione del credito - si vedano Cass. 16380/2002: “La dichiarazione di fallimento non sospende ne' interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie; soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina quindi
l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, secondo comma cod. civ.”; e Cass. 17955/2003 secondo cui “ La sottoposizione di una società a liquidazione coatta
4 amministrativa impedisce l'esercizio delle azioni esecutive individuali, ma non preclude l'esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale;
pertanto, l'apertura della procedura di l.c.a. non sospende ne' interrompe il termine della prescrizione per l'esercizio delle azioni creditorie e, conseguentemente, soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione al passivo del credito – proponibili senza che occorra attendere il deposito dello stato passivo da parte del commissario giudiziale… (omissis) val(e) ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, cod. civ., fino alla chiusura della procedura concorsuale.
Va tuttavia evidenziato come nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla BA d'Italia nel provvedimento 55/05, che fa sì che quanto previsto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto – oltre alla recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 - vedi alcune precedenti sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078;
Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano
24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto,
l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la BA ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione del rapporto, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (vedi doc. 13 fascicolo monitorio), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore da . Pt_2
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata.
5 Quanto infine alla qualità di consumatore del fideiussore – a parte il fatto che la difesa di parte attrice non ha sviluppato compiutamente tale eccezione esponendo quali conseguenze ne deriverebbero – in ogni caso ritiene il Tribunale che non sia stata sufficientemente provata.
Ed invero non convince l'allegazione attorea secondo cui il sarebbe un consumatore per Pt_1
il solo fatto di non avere mai assunto funzioni di amministrazione della società cooperativa debitrice principale, ma solo di socio.
La società di cui si parla è infatti una cooperativa di lavoro, il cui scopo, come noto, è quello di assicurare lavoro proprio ai soci, retribuendoli con un salario tendenzialmente maggiore di quello che sarebbe loro corrisposto da un datore di lavoro capitalistico. E' quindi evidente che il ha sottoscritto la garanzia personale in favore della cooperativa di cui faceva parte non Pt_1
per scopi estranei alla sua attività (di lavoratore) e alla società, ma al contrario proprio per consentire a se stesso e agli altri soci di conseguire, tramite la cooperativa, lavoro e retribuzione.
In altre parole è evidente che l'accesso al credito era fondamentale per l'operatività economica della cooperativa, e a tale operatività erano ovviamente interessati direttamente e in prima persona il e tutti gli altri soci lavoratori, per gli stessi motivi che li avevano indotti ad Pt_1
aderire al progetto mutualistico. Inoltre è stato taciuto da parte opponente per quale quota il fosse socio, sicché, anche sotto questo profilo, non è possibile ridurre il suo interesse Pt_1
all'operatività della società ad un interesse secondario o marginale.
In ogni caso è evidente la notevole differenza fra la situazione oggetto di esame ed altre in cui si è affermata la qualità di consumatore del fideiussore (si pensi alla situazione in cui un genitore o il coniuge, del tutto estranei all'attività di impresa, prestano fideiussione non per se stessi, ma al solo scopo di aiutare il figlio o l'altro coniuge).
Ciò detto - ed essendo il credito il credito di parte opposta sufficientemente determinato e provato sulla base a) del contratto di conto corrente stipulato dalla debitrice principale, b) degli estratti conto, e c) della certificazione ex art. 50 TUB in atti, ove il credito di € € 289.936,58 corrisponde allo scoperto del conto corrente di corrispondenza alla data del 26 giugno 2018 - non resta che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore da € 260.000 a € 520.000, valori minimi considerato che non è stata svolta istruttoria.
6
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 447/2023 del 24/3/2023;
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € Parte_1
11.228,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 7 aprile 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1631/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 26.3.2025 e vertente tra
in atti gen.to, res.te in Tortona (AL), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Claudio e Marco Del Nevo del foro di Alessandria, e presso gli stessi domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente
contro
con sede in Conegliano (TV), e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
a sua volta rappresentata da , con sede in Milano, in persona
[...] Controparte_3
del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Matteo Rignanese del Foro di
Foggia, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo stesso domiciliata
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 447/2023 del 24/3/2023
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 18 e il 17 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito RED SEA SPV è infondata e deve essere disattesa.
Trattasi di credito discendente da contratto di conto corrente di corrispondenza con diverse aperture di credito stipulato in data 9 Dicembre 2008 (doc. 4 ricorso monitorio) con BA
Popolare di Novara s.p.a. (poi divenuta BA dalla BP VI soc. Controparte_4
coop., società all'interno della quale il rivestiva qualità di socio. In tale veste aveva Pt_1
prestato anche garanzia fideiussoria omnibus, con contratto 16 febbraio 2009 (doc.8) per l'importo di € 200.000, poi aumentato a € 350.000 e a € 600.000. Successivamente la BA ( vedi raccomandata 19.1.2017 doc. 13, ricevuta dal in data 26 gennaio 2017 e dalla Pt_1
cooperativa il 1 febbraio 2017) con comunicazione indirizzata alla società e ai fideiussori aveva risolto ogni rapporto e intimato il pagamento di € 276.545,78 per scoperto di conto corrente a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali maturandi dalla stessa data in poi.
La società coop BP VI veniva poi dichiarata fallita con sentenza n. 56/17 del 18 luglio 2017 del Tribunale di Alessandria (doc. 14); BA BP presentava quindi, in data 8 agosto 2017 ( doc.
15) istanza di ammissione al passivo per € 298.737,00, istanza accolta con provvedimento del 10 maggio 2018, con cui la BA veniva ammessa in via chirografaria. Il fallimento si è chiuso senza che nulla recuperasse la BA del suo credito.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato il 2 marzo 2023, , in qualità di CP_1
cessionaria del credito (vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 17, e integrazione doc. 7,dichiarazione di cessione allegata alla memoria n. 171 ter n. II c.p.c. ) ha agito contro i fideiussori per il recupero di € 289.936,58 ( come risultante dagli estratti conto doc. 8 e
8.1 allegati alla comparsa) e dal certificato ex art. 50 TUB al 26 giugno 2018 ( doc. 19), oltre agli interessi moratori maturati da tale data al saldo.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dal che Pt_1
ha eccepito. 1) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dal per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della BA Pt_1
d'Italia n. 55/05; 2) la conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere la BA agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi
2 previsto dalla norma. 3) la qualità di consumatore dell'opponente sig. In corso di causa, Pt_1
e precisamente con la memoria ex art. 171 ter c. II c.p.c. ha anche sollevato la questione, comunque rilevabile d'ufficio, della legittimazione di parte opposta a far valere il credito oggetto di causa, in mancanza di prova esaustiva della cessione da parte di . CP_5
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando le eccezioni attoree e chiedendo la conferma del decreto opposto, nel corso del processo – vedi allegato a verbale di udienza 10 gennaio 2024 - evidenziando anche come le fideiussioni oggetto di causa contenessero la clausola di pagamento
“ a prima richiesta”, sufficiente, secondo ormai consolidata giurisprudenza, a far sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. fosse pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Preliminarmente occorre affermare che la BA opposta ha sufficientemente provato di essere effettivamente la cessionaria del credito che fa valere. Nel caso di specie infatti vi è stata una sola Con cessione, fra BA Popolare di Novara s.p.a. (poi divenuta BA BP), e CP_1
ebbene parte opposta ha prodotto ( doc. 7) dichiarazione 30 ottobre 2023 di cessione del credito proveniente da BA BP in cui è indicato proprio il rapporto di conto corrente da cui è originato lo scoperto di cui si discute, il conto corrente n. 21208, originariamente aperto da BP
VI soc. coop. con contratto del 9 dicembre 2008. Tale produzione è decisiva ai fini di interesse.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata da per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della BA d'Italia n. 55/05.
Sul punto in primo luogo occorre statuire che la fideiussione omnibus in questione, così come le sue estensioni successive (vedi doc. ti 8,9 e 10 allegati al ricorso monitorio) è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2,6 e 9, le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza. In ciò si sostanzia senza dubbio una condotta lesiva della concorrenza, poiché la scelta della BA di dare continuità alle deroghe alla disciplina ordinaria evidenziate nel modulo ABI del 2003 - deroghe che si devono considerare di applicazione persistente e generalizzata ad opera di quasi tutti gli istituti di credito operanti in Italia ( vedi produzioni sub 8 fascicolo attoreo) anche dopo più di un decennio
3 dall'adozione della delibera dell'autorità garante della concorrenza – è senza dubbio sufficiente a dare la prova, quanto meno presuntiva, che il/i contratti di fideiussione de quo sono il frutto, a valle, di intese illecite adottate a monte degli stessi.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c.: dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la BA sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma. Ed infatti la risoluzione del rapporto di conto corrente, come si ricava dall'esame del doc. 13 della
BA risale al più tardi al 19 gennaio 2017, mentre, come visto, l'insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale si è avuta l'8 agosto 2017 e quindi oltre – anche se non di molto - i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c. Né la BA può utilmente rilevare che il termine semestrale sarebbe stato utilmente interrotto o sospeso dall'apertura del fallimento della debitrice principale, intervenuto il 18 luglio 2017, perché la dichiarazione di fallimento e in generale l'apertura di procedure concorsuali non sospende né interrompe i termini per l'esercizio delle azioni creditorie. Sul punto – anche se pronunciate in materia di prescrizione del credito - si vedano Cass. 16380/2002: “La dichiarazione di fallimento non sospende ne' interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie; soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina quindi
l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, secondo comma cod. civ.”; e Cass. 17955/2003 secondo cui “ La sottoposizione di una società a liquidazione coatta
4 amministrativa impedisce l'esercizio delle azioni esecutive individuali, ma non preclude l'esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale;
pertanto, l'apertura della procedura di l.c.a. non sospende ne' interrompe il termine della prescrizione per l'esercizio delle azioni creditorie e, conseguentemente, soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione al passivo del credito – proponibili senza che occorra attendere il deposito dello stato passivo da parte del commissario giudiziale… (omissis) val(e) ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, cod. civ., fino alla chiusura della procedura concorsuale.
Va tuttavia evidenziato come nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla BA d'Italia nel provvedimento 55/05, che fa sì che quanto previsto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto – oltre alla recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 - vedi alcune precedenti sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078;
Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano
24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto,
l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la BA ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione del rapporto, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (vedi doc. 13 fascicolo monitorio), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore da . Pt_2
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata.
5 Quanto infine alla qualità di consumatore del fideiussore – a parte il fatto che la difesa di parte attrice non ha sviluppato compiutamente tale eccezione esponendo quali conseguenze ne deriverebbero – in ogni caso ritiene il Tribunale che non sia stata sufficientemente provata.
Ed invero non convince l'allegazione attorea secondo cui il sarebbe un consumatore per Pt_1
il solo fatto di non avere mai assunto funzioni di amministrazione della società cooperativa debitrice principale, ma solo di socio.
La società di cui si parla è infatti una cooperativa di lavoro, il cui scopo, come noto, è quello di assicurare lavoro proprio ai soci, retribuendoli con un salario tendenzialmente maggiore di quello che sarebbe loro corrisposto da un datore di lavoro capitalistico. E' quindi evidente che il ha sottoscritto la garanzia personale in favore della cooperativa di cui faceva parte non Pt_1
per scopi estranei alla sua attività (di lavoratore) e alla società, ma al contrario proprio per consentire a se stesso e agli altri soci di conseguire, tramite la cooperativa, lavoro e retribuzione.
In altre parole è evidente che l'accesso al credito era fondamentale per l'operatività economica della cooperativa, e a tale operatività erano ovviamente interessati direttamente e in prima persona il e tutti gli altri soci lavoratori, per gli stessi motivi che li avevano indotti ad Pt_1
aderire al progetto mutualistico. Inoltre è stato taciuto da parte opponente per quale quota il fosse socio, sicché, anche sotto questo profilo, non è possibile ridurre il suo interesse Pt_1
all'operatività della società ad un interesse secondario o marginale.
In ogni caso è evidente la notevole differenza fra la situazione oggetto di esame ed altre in cui si è affermata la qualità di consumatore del fideiussore (si pensi alla situazione in cui un genitore o il coniuge, del tutto estranei all'attività di impresa, prestano fideiussione non per se stessi, ma al solo scopo di aiutare il figlio o l'altro coniuge).
Ciò detto - ed essendo il credito il credito di parte opposta sufficientemente determinato e provato sulla base a) del contratto di conto corrente stipulato dalla debitrice principale, b) degli estratti conto, e c) della certificazione ex art. 50 TUB in atti, ove il credito di € € 289.936,58 corrisponde allo scoperto del conto corrente di corrispondenza alla data del 26 giugno 2018 - non resta che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore da € 260.000 a € 520.000, valori minimi considerato che non è stata svolta istruttoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 447/2023 del 24/3/2023;
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € Parte_1
11.228,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 7 aprile 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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