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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/10/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.05.2024 da
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Marco Marzocca, in virtù di procura alle liti in atti;
e
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Borraccino, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti –
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 15.11.2023,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni – disciplinanti, tra l'altro, l'obbligo di contribuzione al mantenimento della da parte del anche in seguito alla qui richiesta Parte_1 CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - di cui alla convenzione recata nel ricorso introduttivo, recepita con la sentenza che ha pronunciato la separazione, emessa da questo Tribunale, depositata in data 09.12.2024.
A tal fine le parti hanno depositato in data 05.05.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del
04.06.2024.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (08.07.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 03.12.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani il 09.12.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 05.05.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non essendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli minori da tutelare.
Le spese di lite devono ritenersi compensate, tenuto conto della natura del presente procedimento incardinato su ricorso congiunto dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto con rito concordatario tra e Parte_1 Controparte_1
, in data 25.09.2006 (trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune
[...] di Barletta, sotto il n. 323, parte II, serie A, per l'anno 2009), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato 27.05.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 30.9.2025 , nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.05.2024 da
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Marco Marzocca, in virtù di procura alle liti in atti;
e
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Borraccino, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti –
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 15.11.2023,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni – disciplinanti, tra l'altro, l'obbligo di contribuzione al mantenimento della da parte del anche in seguito alla qui richiesta Parte_1 CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - di cui alla convenzione recata nel ricorso introduttivo, recepita con la sentenza che ha pronunciato la separazione, emessa da questo Tribunale, depositata in data 09.12.2024.
A tal fine le parti hanno depositato in data 05.05.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del
04.06.2024.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (08.07.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 03.12.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani il 09.12.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 05.05.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non essendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli minori da tutelare.
Le spese di lite devono ritenersi compensate, tenuto conto della natura del presente procedimento incardinato su ricorso congiunto dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto con rito concordatario tra e Parte_1 Controparte_1
, in data 25.09.2006 (trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune
[...] di Barletta, sotto il n. 323, parte II, serie A, per l'anno 2009), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato 27.05.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 30.9.2025 , nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia