Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11512/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MORETTI LUCIANO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1
ARGENIO ALDO PAOLO giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
rappresentato e difeso dall'avv. D.De Leonardis giusta procura in atti CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 23.9.2024 la ricorrente di cui in epigrafe, proponeva ricorso in opposizione avverso un'intimazione di pagamento relativa ad avvisi di addebito. In particolare eccepiva la prescrizione del credito in relazione ai crediti di cui a tali ruoli.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio e che contestavano in Controparte_3 CP_2 fatto e diritto gli assunti della ricorrente e concludevano per il rigetto del ricorso.
Giova precisare che nello speciale sistema di recupero coattivo dei crediti mediante ruoli esattoriali, la cartella di pagamento costituisce non solo atto di notifica del titolo esecutivo e del precetto (l'intimazione ad adempiere, contenuta nella cartella di pagamento, diviene efficace decorso il termine di giorni 60 dalla data della sua notifica e conserva la sua efficacia per un anno da tale data), ma anche lo strumento con il quale viene portato a conoscenza del debitore l'accertamento consacrato nel titolo, configurandosi come atto espressivo della pretesa contributiva suscettibile di dar luogo -se impugnato- ad un controllo giurisdizionale del rapporto giuridico, ovvero di consolidarsi -in caso di acquiescenza del contribuente- con efficacia preclusiva dell'accertamento.
La notifica della cartella di pagamento è dunque presupposto necessario perché possano verificarsi i suddetti effetti giuridici e perché il concessionario possa, poi, procedere ad espropriazione forzata, con l'effetto che, in mancanza di notifica, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa nei confronti della parte (art. 50 d.p.r. n. 602/73).
Nella specie, risulta documentata la notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso (avvenuta per tutti e sette gli avvisi presupposti tra il
4.5.2016 e il 20.12.2019). Né sono ravvisabili vizi della notifica tali da inficiare la regolarità della stessa.
Invero, la legge n° 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative
a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10)”.
Tanto premesso, anche a ritenere la notifica degli avvisi presupposti deve evidenziarsi che per giurisprudenza oramai pacifica la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi a un titolo giudiziale e, pertanto, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art.2953 c.c.. La perentorietà del termine fissato dall'art. 24 comma 5 dlvo n.46/99 determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale (cfr. Cass. n.12263/07 e
Cass. S.U.n.25790/09).
Da ultimo è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha stabilito il termine di prescrizione quinquennale nel caso di cartella esattoriale non opposta non operando il termine decennale proprio dei titoli giudiziali in quanto la cartella avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (cfr. Cass.
Sez.unite n.23397/16 del 25.10.2016).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che nell'arco di tempo intercorso tra la notifica degli avvisi presupposti e l'intimazione oggi opposta sono intervenuti diversi atti interruttivi e due periodi di sospensioni del corso della prescrizione come stabiliti dalla normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19.
Quanto ai primi va evidenziato che parte ricorrente ha eccepito la nullità di tutte le notifiche telematiche degli atti ricevuti.
Si censura la riconoscibilità del mittente della cartella esattoriale t. Email_1 In merito, giova ricordare che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 consente la notifica delle cartelle a mezzo di posta elettronica secondo le modalità
D.P.R. 68/2005 ed impone che si debbano utilizzare - solo per i destinatari e non anche per i mittenti - gli indirizzi risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. In particolare, va osservata la irrilevanza dell'art.
3-bis L. 53/1994 (disposizione menzionata in Cass. civ.
Sez. I, 10/02/2020, n. 3093), il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri.
Si tratta difatti di norma applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Nel presente contenzioso invece si discute dell'applicazione di altra disciplina, ossia quella contenuta nell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e nell'art.60 del D.P.R. 600/1973, in base alla quale rileva solo che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC)",
Ad ogni modo, proprio facendo leva sulla disciplina della materia, giammai potrebbe discorrersi di inesistenza della notificazione.
Ricorrerebbe, al massimo, una forma di nullità che, comunque, avrebbe dovuto essere fatta valere in giudizio nel termine perentorio di gg. 20 a decorrere dalla data di ricezione dell'atto (Cass. civ., Sez. VI, 18/03/2021,
n. 7608; Cass. civ., Sez. VI – 11/02/2020, n. 3189).
Tra l'altro non risulta alcun reale problema di ricondurre gli atti notificati a mezzo pec all'incaricato della riscossione.
Sicché ben può discorrersi di raggiungimento dello scopo legale, nel senso che la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza.
In effetti, proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. civ. n.6015/23 e Sez. VI n. 6417/19).
Va dunque rilevato che alcuna nullità può ritenersi verificata nel caso di specie e che in ogni caso il ricorrente ha compiutamente svolto le proprie difese senza peraltro evidenziare alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa (cfr. sul punto Cass. n.982/23).
Quanto poi ai periodi di sospensione della prescrizione, va ricordato che l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni a norma dell'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, vi sono poi norme che riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma
1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale ultimo articolo stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assi-stenziali e degli agenti della riscossione”.
Ne deriva che la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Alla luce di tutto quanto innanzi illustrato va osservato che tenendo in considerazione i due periodi di sospensione del corso della prescrizione dal
23.02.2020 al 30.06.2020 (di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (di cui all'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21), non si sono prescritte le somme di cui agli avvisi presupposti in quanto gli avvisi sono stati notificati correttamente e i successivi atti interruttivi sono stati notificati allorquando non era ancora decorsa alcuna prescrizione (cfr. documentazione in atti).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore delle resistenti in solido.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AL
, nei confronti Parte_1 Controparte_4
e così provvede: CP_2
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle resistenti in solido che liquida in complessivi €3.200,00
Bari,17/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi