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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 460-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Luca Perilli Presidente relatore dott.ssa Simonetta Bruno Giudice dott. Gianluigi Canali Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia Parte_1
• ricorrente nei confronti di
con sede in Milano, via Jacopo Dal Verme n. 7, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, C.F. P.IVA_1
• resistente contumace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
§ Visto il ricorso dd. 15.09.2025 per l'apertura di liquidazione giudiziale proposto dalla della Pt_1
Repubblica presso il Tribunale di Brescia con la quale il PM ricorrente:
• richiama gli atti del procedimento penale 1590/2024 RGNR mod. 21 e, in particolare,
l'annotazione del Gruppo GDF di Cremona del 28.07.2025, allegati al ricorso;
• afferma che la società è assoggettabile a procedura di liquidazione giudiziale, atteso che: (1) si tratta di imprenditore commerciale che svolge attività edile (come da visura camerale); (2)
“dalle fatture di vendita emesse nell'ultimo anno di attività della ditta (2023) emerge un valore complessivo pari a 286.641,60euro”;
pagina 1 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• afferma che la società si trovi in una situazione di “palese insolvenza” anche considerando che: la società non ha mai depositato bilanci di esercizio;
la sede legale è risultata inesistente;
la
“ditta è di fatto inattiva, avendo cessato di emettere fatture nell'anno 2023 nonché inserita in un contesto di frode fiscale”; “l'indebitamento complessivo per debiti scaduti è superiore al limite di € 30.000,00 stabilito dall'art. 49 comma 5 CCII per “debiti previdenziali iscritti a ruolo pari a € 219.495,71”;
• con riguardo alla competenza territoriale del Tribunale di Brescia, la Procura della Repubblica afferma che sebbene la sede formale dell'impresa sia a Milano , gli accertamenti compiuti dalla PG consentono di ritenere la sede legale del tutto fittizia. Per contro, nella memoria depositata il 10 novembre 2025, la Procura ha evidenziato numerosi elementi dai quali desumere che il centro principale degli interessi della ditta insista nel territorio di competenza di questo Tribunale. In particolare: documenti contabili, raccomandate a mano, certificazioni uniche password di accesso a e.mail e PEC riferibili alla società;
§ Verificato che il ricorso è stato regolarmente notificato alla società intimata a mezzo PEC il
19.09.2025.
§ Ritenuto che il Tribunale sia territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i., perché il “centro degli interessi principali” della società deve essere individuato nel circondario del
Tribunale di Brescia e precisamente a Castrezzato, via C. Battisti n. 48; la presunzione, di cui all'articolo 27 comma del CCII, della corrispondenza tra sede legale e centro degli interessi principali
è superata dall'accertamento dell'ufficiale giudiziario che la sede legale era un mera “domiciliazione” e che questa non è più attiva da tempo;
la collocazione a Castrezzato del centro principale degli interessi può essere desunta, in mancanza di diverse indicazioni della società che non si è costituita nel procedimento, dalle risultanze evidenziate dalla Procura della Repubblica, in base ai verbali di perquisizione e sequestro n. 1590/2024 del 26.06.2024, evidenze che, secondo la prospettazione della
Procura della Repubblica, dimostrano che la società era dedita alla “attività di somministrazione illecita di manodopera e di emissione di fatture per operazioni inesistenti”;
§ ritenuto che il debitore, secondo le risultanze della Visura Camerale, in base alla quale la società appare “attiva”, ha la qualità di imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
§ considerato che il debitore, pur essendone onerato, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
pagina 2 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
§ ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00, essendo stata la società attinta, come da documentazione acquisita d'ufficio, da cartelle esattoriali per oltre 290.000,00 euro;
§ ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
1) Irreperibilità dell'imprenditore;
2) mancato deposito totale dei bilanci;
3) cartelle esattoriali per importi molto ingenti a fronte di una società di fatto inattiva;
Il tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede in Milano, CP_1 via Jacopo Dal Verme n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.
e sede effettiva in Castrezzato (BS), via C. Battisti n. 48; P.IVA_2
b) NOMINA giudice delegato il dott. Luca Perilli;
c) NOMINA curatore la dottoressa con studio in Brescia, via Moretto n. 84, Persona_1 soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 26 febbraio 2026 ore 11.50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile stanza 4.97;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 3 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore Dott. Luca Perilli
pagina 4 di 4
N. 460-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Luca Perilli Presidente relatore dott.ssa Simonetta Bruno Giudice dott. Gianluigi Canali Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia Parte_1
• ricorrente nei confronti di
con sede in Milano, via Jacopo Dal Verme n. 7, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, C.F. P.IVA_1
• resistente contumace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
§ Visto il ricorso dd. 15.09.2025 per l'apertura di liquidazione giudiziale proposto dalla della Pt_1
Repubblica presso il Tribunale di Brescia con la quale il PM ricorrente:
• richiama gli atti del procedimento penale 1590/2024 RGNR mod. 21 e, in particolare,
l'annotazione del Gruppo GDF di Cremona del 28.07.2025, allegati al ricorso;
• afferma che la società è assoggettabile a procedura di liquidazione giudiziale, atteso che: (1) si tratta di imprenditore commerciale che svolge attività edile (come da visura camerale); (2)
“dalle fatture di vendita emesse nell'ultimo anno di attività della ditta (2023) emerge un valore complessivo pari a 286.641,60euro”;
pagina 1 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• afferma che la società si trovi in una situazione di “palese insolvenza” anche considerando che: la società non ha mai depositato bilanci di esercizio;
la sede legale è risultata inesistente;
la
“ditta è di fatto inattiva, avendo cessato di emettere fatture nell'anno 2023 nonché inserita in un contesto di frode fiscale”; “l'indebitamento complessivo per debiti scaduti è superiore al limite di € 30.000,00 stabilito dall'art. 49 comma 5 CCII per “debiti previdenziali iscritti a ruolo pari a € 219.495,71”;
• con riguardo alla competenza territoriale del Tribunale di Brescia, la Procura della Repubblica afferma che sebbene la sede formale dell'impresa sia a Milano , gli accertamenti compiuti dalla PG consentono di ritenere la sede legale del tutto fittizia. Per contro, nella memoria depositata il 10 novembre 2025, la Procura ha evidenziato numerosi elementi dai quali desumere che il centro principale degli interessi della ditta insista nel territorio di competenza di questo Tribunale. In particolare: documenti contabili, raccomandate a mano, certificazioni uniche password di accesso a e.mail e PEC riferibili alla società;
§ Verificato che il ricorso è stato regolarmente notificato alla società intimata a mezzo PEC il
19.09.2025.
§ Ritenuto che il Tribunale sia territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i., perché il “centro degli interessi principali” della società deve essere individuato nel circondario del
Tribunale di Brescia e precisamente a Castrezzato, via C. Battisti n. 48; la presunzione, di cui all'articolo 27 comma del CCII, della corrispondenza tra sede legale e centro degli interessi principali
è superata dall'accertamento dell'ufficiale giudiziario che la sede legale era un mera “domiciliazione” e che questa non è più attiva da tempo;
la collocazione a Castrezzato del centro principale degli interessi può essere desunta, in mancanza di diverse indicazioni della società che non si è costituita nel procedimento, dalle risultanze evidenziate dalla Procura della Repubblica, in base ai verbali di perquisizione e sequestro n. 1590/2024 del 26.06.2024, evidenze che, secondo la prospettazione della
Procura della Repubblica, dimostrano che la società era dedita alla “attività di somministrazione illecita di manodopera e di emissione di fatture per operazioni inesistenti”;
§ ritenuto che il debitore, secondo le risultanze della Visura Camerale, in base alla quale la società appare “attiva”, ha la qualità di imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
§ considerato che il debitore, pur essendone onerato, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
pagina 2 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
§ ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00, essendo stata la società attinta, come da documentazione acquisita d'ufficio, da cartelle esattoriali per oltre 290.000,00 euro;
§ ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
1) Irreperibilità dell'imprenditore;
2) mancato deposito totale dei bilanci;
3) cartelle esattoriali per importi molto ingenti a fronte di una società di fatto inattiva;
Il tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede in Milano, CP_1 via Jacopo Dal Verme n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.
e sede effettiva in Castrezzato (BS), via C. Battisti n. 48; P.IVA_2
b) NOMINA giudice delegato il dott. Luca Perilli;
c) NOMINA curatore la dottoressa con studio in Brescia, via Moretto n. 84, Persona_1 soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 26 febbraio 2026 ore 11.50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile stanza 4.97;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 3 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore Dott. Luca Perilli
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