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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1199/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da:
, residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Gallarate, Viale RL Noè n. 43/A, presso lo studio dell'avv.
RL IA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-appellante- nei confronti di
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MA TI FO ed elettivamente domiciliata in Giaveno (TO), Via
Bramante n. 12, presso lo studio dell'avv. Manuela Girardi per procura in atti
-appellata-
In contraddittorio con
1 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.ssa N. Quaglino cha non intende presentare le proprie conclusioni.
Avente ad oggetto: impugnazione avverso sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Verbania in data 19 settembre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino – Sezione Minori e Famiglia –, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n.
484/2022 emessa dal Tribunale di Verbania in data 19.09.2024 e pubblicata in data 23.09.2024, così statuire:
- nel merito in via principale: -revocare l'obbligo posto a carico di
[...]
di corrispondere mensilmente a , a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile, l'importo di € 450,00, non sussistendone i presupposti in fatto e diritto per le motivazioni esposte e/o per quelle diverse ritenute di Giustizia, con effetto dalla data della presente domanda;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermato il diritto di a percepire un assegno divorzile, ridurre l'importo dello CP_1
stesso alla somma non superiore a € 150,00 o a quella diversa somma ritenuta di Giustizia, per le motivazioni esposte e/o per quelle diverse ritenute di Giustizia, con effetto dalla data della domanda.
2 Con vittoria spese e competenze di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: A) ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., limitatamente ai capitoli finora non ammessi e ai testi non escussi, che di seguito si ripropongono integralmente:
1) Vero che la sig.ra lavora e collabora con CP_1
l'agenzia immobiliare denominata La Fenice Immobiliare con sede in Via Toce n. 83 a Villadossola?
2) Vero che oltre 2 anni la sig.ra convive con il CP_1 sig. nell'immobile di proprietà di quest'ultimo sito Controparte_2 nel Comune di Piedimulera, Via Roma 12?
3) Vero che il sig. è titolare dell'impresa CP_3 individuale “Fenice Agenzia Immobiliare di Gravano Fabiano” con sede legale in Villadosia, Via Toce n. 83, come da documento che si mostra al teste (allegato n. 11)?
4) Vero che la sig.ra oltre alla collaborazione CP_1 con l'Agenzia Immobiliare “La Fenice” svolge attività di collaboratrice domestica saltuaria presso diverse famiglie della zona di residenza?
5) Vero che la sig.ra avora presso l'abitazione della CP_1 sig.ra in Crevoladossola, Via Brodolini, 4, Controparte_4 svolgendo l'attività di collaboratrice domestica per circa tre ore settimanali?
6) Vero che la sig.ra al 2000 lavora presso lo studio CP_1 geologico del Dott. , in Mergozzo, Via Roma, 7, dove attende alle pulizie Persona_1 dell'ufficio per circa tre ore settimanali?
7) Vero che la sig.ra avora ovvero lavorava presso CP_1
l'abitazione della sig.ra , in Gravellona Toce, Via Persona_2
Pescatori, 22, svolgendo l'attività di collaboratrice domestica per circa 3 ore settimanali? 8) Vero che la sig.ra avorava ovvero lavora presso CP_1
l'abitazione della famiglia in Ornavasso, Via Lavarini, 37, Per_3 svolgendo l'attività di collaboratrice domestica per circa tre ore settimanali? 9) Vero che la sig.ra avora ovvero lavorava presso CP_1
l'abitazione del sig. , in Ornavasso, Via Lavarini, 37, Parte_2 svolgendo l'attività di collaboratrice domestica per circa tre ore settimanali? 10) Vero che la sig.ra avorava ovvero lavora come CP_1 collaboratrice domestica presso quattro famiglie del condominio sito in Ornavasso, Via Lavarini, 37?
3 11) Vero che la sig.ra ssiste ovvero assisteva CP_1 quotidianamente nelle faccende domestiche il sig. , Tes_1 residente in [...]?
12) Vero che in costanza di matrimonio il sig. chiedeva in Pt_1 varie occasioni alla moglie a reperire una occupazione lavorativa per contribuire alle spese domestiche della famiglia?
13) Vero che nel 2007 la Coop Italia di Gravellona Toce proponeva alla sig.ra a sottoscrizione di un contratto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento della mansione di commessa e cassiera?
14) Vero che in costanza di matrimonio alla sig.ra CP_1 riceveva l'offerta di lavoro a tempo indeterminato per la vendita al dettaglio di beni alimentari nei mercati rionali?
15) Vero che con atto notarile del 27.06.2019 i coniugi vendevano la ex casa familiare al prezzo di € 80.000,00, dividendo il ricavato in parti uguali, come da documento che si mostra al teste (allegato n. 5)?
16) Vero che il sig. lavora alle dipendenze del Sindacato Pt_1
Edile Feneal UI di Novara con uno stipendio netto di circa € 1.700,00, come da documenti che si mostrano al teste (allegati nn. 6, 7, 8, 9)?
17) Vero che nel mese di giugno 2019 la Segreteria Regionale della deliberava la revisione degli Parte_3 inquadramenti contrattuali secondo le disposizioni del CCNL Edil Industria, come da documento che si mostra al teste (allegato n. 6)?
18) Vero che, al fine di evitare il licenziamento, in data 20.06.2019 il sig. (come altri lavoratori) siglava un accordo Pt_1 individuale che prevedeva la riduzione dello stipendio di circa € 300,00 al mese, come da documento che si mostra al teste (allegato n. 7)?
19) Vero che lo stipendio del sig. è sottoposto alla Pt_1 cessione del quinto per l'importo di € 412,00 per un finanziamento contratto nel mese di agosto 2020 con la Futuro S.p.a., come da documento che si mostra al teste (allegato n. 10)?
20) Vero che lo stipendio del sig. è sottoposto a Pt_1 pignoramento da parte della sig.ra er l'importo di € 382,29? CP_1
Si indicano come testimoni:
- sig. , Via Anna MA Casone 27, Ornavasso Testimone_2
(VB);
- sig.ra , Via Anna MA Casone 27, Ornavasso (VB); Testimone_3
- sig. , Via Aldo Saglio Salti 20, Ornavasso (VB); Controparte_5
4 - sig.ra , Via Aldo Saglio Salti 20, Ornavasso (VB); Parte_4
- sig.ra in Crevoladossola, Via Brodolini, 4; Controparte_4
- dott. , in Mergozzo, Via Roma, 7; Persona_1
- sig.ra , in Gravellona Toce, Via Pescatori, 22; Persona_2
- sig. , in Ornavasso, Via Lavarini, 37; Parte_2
- sig. , residente in [...]
24/26;
- sig. , Gattico, Via Leonardi, 124. Testimone_4
B) Tenuto conto dell'assoluta incertezza dei redditi percepiti dalla resistente, si chiede di voler assumere tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, compiendo ogni altro accertamento ritenuto opportuno, anche a mezzo Polizia Tributaria, al fine di acclarare lo stato economico e patrimoniale effettivo della resistente evidenziando l'attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali;
D) disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione/produzione in Giudizio da parte della resistente degli estratti conto bancari relativi ai conti correnti intestati o cointestati alla stessa relativi agli ultimi 5 anni, nonché gli estratti conto sempre relativi agli ultimi 5 anni delle carte di credito intestate o cointestate alla stessa, nonché conti titoli e qualunque rapporto di credito in essere presso istituti di credito (mutuo, fideiussioni, garanzia etc) e CTU CONTABILE volta a ricostruire l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale della resistente, sia sul patrimonio intestato direttamente che indirettamente, stabilendone la capacità reddituale e tutte le relative potenzialità”.
Parte appellata:
5 “Voglia l'On.le Corte D'Appello di Torino
- rigettare le domande dell'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 398/2024 emessa dal Tribunale di
Verbania il 19.09.2024, pubblicata il 23.09.2024 e notificata in data
26.09.2024, nel procedimento di divorzio di primo grado R.G. 484/2022.
- Rigettare le istanze istruttorie dell'appellante.
- Con favore di spese anche generali, competenze ed onorari di secondo grado”.
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE SOST. DOTT.SSA
CO GL che non ha inteso rassegnare conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Parte_1
concordatario in Mergozzo in data 19.03.1988.
Dal matrimonio nascevano le figlie TI (nata il [...]) e Pt_4
(nata il [...]).
Con sentenza n. 199 del 2020 del Tribunale di Verbania veniva pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi con obbligo a carico del marito di corrispondere l'assegno di mantenimento di euro 750 mensili a favore della moglie, somma rivalutabile secondo gli indici Istat. Tale sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino.
Con ricorso depositato in data 07.04.2022 il signor chiedeva al Parte_1
Tribunale di Verbania di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di revocare l'assegno di mantenimento di € 750,00 mensili di cui alla sentenza di separazione.
La NO si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo a carico del marito
6 un assegno divorzile di 450 euro mensili con ordine al datore di lavoro del signor di pagamento diretto a favore della NO Pt_1 CP_1
In corso di giudizio di primo grado veniva eseguita l'istruttoria con prova per testi, audizione delle parti e produzioni documentali.
Il Tribunale, con sentenza in data 19 settembre 2024, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poneva a carico del signor l'obbligo di versare alla NO entro Pt_1 CP_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di €
450,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Condannava il signor Pace alla refusione alla NO delle spese di CP_1
lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale di Verbania, in punto di mantenimento, richiamava il disposto di cui all'art. 5 co. 6 L. 898/1970 come interpretato dalla Corte di Cassazione con la decisione a Sezioni Unite n. 18287/2018, precisando che il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, avente insieme funzione assistenziale e perequativa-compensativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante nonché dell'impossibilità di procurarseli per motivi oggettivi. Inoltre appare rilevante il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune anche considerando le eventuali aspettative professionali sacrificate.
Invero, nel caso di specie, nonostante l'instaurazione di una nuova relazione con convivenza more uxorio da parte della NO il Primo Giudice CP_1
ha ritenuto che non fosse venuta meno la componente perequativa- compensativa dell'assegno divorzile, tenuto conto dei seguenti elementi:
1) il signor aveva un reddito mensile di circa € 2.200,00, mentre la Pt_1
NO non aveva alcuna fonte di reddito (eccetto l'assegno di CP_1
mantenimento versato dal coniuge) e non svolgeva alcuna attività
7 lavorativa retribuita (le figlie avevano escluso che la madre lavorasse come collaboratrice domestica dopo l'emergenza pandemica). Inoltre era indiscusso che durante il matrimonio la NO si fosse CP_1
occupata della casa e delle figlie, svolgendo solo saltuariamente qualche lavoro domestico;
da ultimo, doveva considerarsi la durata quasi trentennale del matrimonio nonché le cause della separazione come emerse nel giudizio di separazione con addebito al marito e cioè il comportamento ludopatico e violento tenuto dal marito.
Pertanto, il Tribunale, esclusa la componente assistenziale dell'assegno divorzile, riconosceva a favore della NO a CP_1
titolo compensativo un assegno divorzile che quantificava in € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo appello il signor Pace evidenziando, in primo luogo, l'erronea valutazione circa il riconoscimento dell'assegno divorzile posto a suo carico.
Rappresentava invero che il proprio reddito netto mensile disponibile era pari ad € 950,00, in quanto già durante la separazione lo stesso aveva subito una contrazione di € 300,00 dello stipendio ed era, altresì, gravato dei seguenti costi fissi mensili: € 412,00 per un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio;
€ 500,00 per il pignoramento del quinto della retribuzione effettuato da parte della NO € 120,00 per rimborso CP_1
finanziamento; € 450,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della NO Quanto, invece, alla capacità economica della NO CP_1 CP_1
l'appellante rilevava che la stessa, dalla vendita dell'ex abitazione familiare, aveva ottenuto la somma di € 40.000,00 (pari alla metà del corrispettivo della vendita pattuito in € 80.000,00) e che aveva sempre svolto l'attività di collaboratrice domestica presso diverse famiglie. Inoltre, a seguito della nuova relazione con convivenza more uxorio, la NO collaborava CP_1
8 attivamente nell'impresa del nuovo compagno (titolare della Fenice Agenzia
Immobiliare di Gravano Fabiano), disponendo, pertanto, di sicure entrate mensili.
Il signor evidenziava altresì che la NO aveva anche Pt_1 CP_1
acquistato un immobile in comproprietà con il nuovo compagno. Appariva, dunque, necessario esaminare l'incidenza di una stabile convivenza di fatto da parte del coniuge beneficiario del diritto di assegno.
Invero, la costante giurisprudenza riteneva che l'istaurazione di una nuova famiglia da parte dell'ex coniuge facesse venire meno ogni presupposto per il riconoscimento dell'assegno a carico dell'altro coniuge, così da escludere definitivamente il relativo diritto. Chiedeva quindi di revocare l'obbligo posto a carico del medesimo di corrispondere mensilmente alla NO a CP_1
titolo di assegno divorzile, l'importo di € 450,00, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto.
Si doleva poi dell'ingiusta condanna alle spese, stante la manifesta erroneità della sentenza impugnata, chiedendone vittoria e competenze di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la NO domandando il rigetto del gravame CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto nonché delle istanze istruttorie formulate dall'appellante. Essa, nel merito, osservava che la sentenza di primo grado di separazione personale dei coniugi del Tribunale di Verbania n.
199/2020 aveva stabilito l'addebito al marito tenuto conto della sua dedizione al gioco d'azzardo e delle vessazioni e violenze poste in essere dallo stesso ai danni della moglie. Inoltre, aveva disposto l'assegno di mantenimento di €
750,00 mensili a carico dell'uomo e tale decisione era stata confermata dalla stessa Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 1172/2021 del 15.10.2021.
In sede di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la Corte
d'Appello , a seguito del reclamo del signor avverso l'ordinanza Pt_1
9 presidenziale del 13.12.2022, aveva disposto la riduzione ad € 450,00 del contributo di mantenimento a favore della NO CP_1
Contestava di aver ricevuto la somma di € 40.000,00 a titolo compensativo- perequativo dalla vendita della casa coniugale (il cui corrispettivo totale di trasferimento era pari ad € 80.000,00). Infatti dal rogito del 27.06.2019 era emerso quanto segue: € 52.521,82 erano andati a favore della CP_6
ad abbattimento del mutuo residuo;
€ 4.289,94 erano andati a favore del condominio, ad abbattimento del debito insoluto per spese condominiali;
€
1.882,00 erano andati su un unico assegno intestato ad entrambi (signor e NO , ad abbattimento del saldo negativo del c/c comune Pt_1 CP_1
che i coniugi avevano chiesto di estinguere in data 27.06.2019 saldando l'insoluto; € 909,53 era stati attribuiti a ciascuno dei venditori (la NO aveva versato tale somma sul c/c comune sempre ad abbattimento CP_1
del saldo negativo); € 9.739,09 erano andati a ciascuno dei venditori (la NO aveva versato tale somma sul suo c/c personale in data CP_1
28.06.2019) ; da tale somma dovevano, però, sottrarsi € 1.202,00 versati all'agenzia immobiliare per la mediazione immobiliare. Dunque, l'appellata , in conseguenza della vendita dell'immobile, non percepiva € 40.000,00 quanto piuttosto € 8.537,09. Evidenziava altresì di non aver più depositato dichiarazioni dei redditi a partire dal 2020 per esonero di legge .
Riconosceva di avere durante il matrimonio svolto attività lavorativa ” in nero” che le fruttava circa 60 euro a settimana e ciò anche nel tentativo di riparare agli sperperi causati dal signor nel gioco d'azzardo (dalla prova per testi Pt_1
effettuata in primo grado era emerso chiaramente che la NO CP_1
avesse svolto tale attività occasionalmente e che, dall'emergenza epidemiologica del 2020, non avesse più potuto espletare i suddetti lavori domestici di pulizie). Inoltre, la prova testimoniale aveva portato anche ad escludere che l'appellata lavorasse presso l'agenzia immobiliare del nuovo compagno (la NO non aveva neanche le chiavi di accesso CP_1
10 all'agenzia, né vi era una postazione per un'impiegata nell'ufficio, né, tanto meno, la stessa aveva le competenze professionali per poter aiutare il compagno). Peraltro, l'appellata aveva prodotto in sede di giudizio di primo grado i propri estratti conto dal 2019 al 2024, dai quali era emerso che le uniche entrate fossero costituite dai proventi della vendita della casa coniugale per € 8.537,09, dal quinto dello stipendio dell'ex marito pignorato nonché da un'elargizione di € 5.000,00 da parte del genero e della figlia in data 11.10.2021 recante quale causale “donazione per mancati Pt_4
mezzi di sussistenza”. Rilevava ancora come entrambe le figlie avessero confermato la progressione professionale del padre durante il matrimonio e che la scelta di non reperire un'occupazione remunerativa stabile da parte della stessa durante il matrimonio fosse stata una scelta condivisa con il marito. Quanto all'immobile acquistato unitamente al nuovo compagno, precisava che si era trattato di un immobile di modestissimo valore, pari a €
23.500,00, e che il corrispettivo versato dalla stessa corrispondeva ai proventi accumulati dal 2019 al 2024 come sopra indicati. Pertanto la NO CP_1
sosteneva di non aver in alcun modo migliorato la propria situazione economica.
Quanto alla situazione economica del signor la osservava che Pt_1 CP_1
lo stipendio percepito dallo stesso era pari a € 2.215,57 mensili netti (come emerso dal CU 2022 e come confermato dal datore di lavoro nelle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.). Peraltro, la Corte d'Appello si era già pronunciata sul punto durante il procedimento di separazione con sentenza n.
1172/2021 del 15.10.2021, passata in giudicato in data 24.04.2022. Quindi qualsiasi asserita contrazione economica nelle entrate dell'appellante era già stata dedotta da quest'ultimo nel grado di appello del giudizio di separazione e valutata dalla Corte d'Appello di Torino.
L'appellata sosteneva che la convivenza more uxorio con il compagno non era di per sé un fatto che escludesse il proprio diritto ad ottenere l'assegno
11 divorzile in funzione compensativa, tenuto conto di tutti i sacrifici fatti dalla stessa per la famiglia ed in favore della progressione lavorativa del marito durante i trent'anni di matrimonio.
Invero nella determinazione dell'assegno divorzile doveva tenersi conto della durata del matrimonio, pari a trent'anni, dell'addebito della crisi coniugale al signor (confermato anche in appello), nonché del comportamento Pt_1
dell'ex marito tenuto in costanza di matrimonio (dipendenza da gioco d'azzardo, vessazioni e violenze nei confronti della NO e CP_1
abbandono ingiustificato del tetto coniugale).
In punto spese di lite , l'appellata sosteneva che il Tribunale avesse ben valutato la soccombenza dell'ex coniuge rispetto alle domande di revoca dell'assegno di mantenimento.
Da ultimo, contro le istanze istruttorie, l'appellata osservava che nella reiterata richiesta di prova testimoniale invocata da parte appellante non vi fosse nulla di rilevante rispetto a quanto era già stato affrontato dai testi escussi in primo grado e/o provato per documenti prodotti. Anche la richiesta di CTU contabile era da ritenere inammissibile tenuto conto della spontanea produzione degli estratti conto della da parte della NO CP_7
CP_1
All'udienza del 3 ottobre 2025, sostituita con la trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni definitive e , decorsi i termini per le conclusionali e le repliche, la causa veniva trattenuta a decisione con termine di giorni 20 per le conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
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L'appello è in parte fondato.
Le istanze istruttorie di parte appellante risultano inammissibili. In particolare l'istanza istruttoria di ammissione della prova per interpello e testi manca dei requisiti di specificità essendosi limitato l'appellante a riproporre l'ammissione dei capitoli di prova già articolati in primo grado e non ammessi dal giudice di
12 prime cure senza nulla dedurre e senza addurre argomenti in ordine all'idoneità dei fatti ivi capitolati al fine di sovvertire la decisione del primo giudice.
Pertanto la mera riproposizione dei capitoli di prova senza argomentazione alcuna , risulta inammissibile in questo grado di appello.
Per quanto concerne la richiesta di indagini di Polizia tributaria , questa Corte non può non rilevare l'assoluta genericità dell'istanza non accompagnata dalla prova di particolari indici di ricchezza in capo alla NO Per lo CP_1
stesso ordine di motivi appare del tutto esplorativa l'istanza di CTU contabile.
Infine anche l'ordine di esibizione alla NO degli estratti conto CP_1
bancari e degli estratti conto delle carte di credito non appare necessario e , peraltro, è del tutto generica non essendo individuati gli istituti di credito dove rivolgere l'indagine.
Ciò posto, le argomentazioni sviluppate dal Primo Giudice appaiono del tutto corrette ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di
Cassazione.
Va premesso, infatti, che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve avvenire sulla base dell'art. 5 comma 6 della legge 1970 n. 898 sulla base di un parametro composito e di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori riportati nella norma ora citata.
L'ultimo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( cfr. Cass. 2018 n. 18287) ha riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita , in parte assistenziale e cioè nei casi di non autosufficienza economica incolpevole ma anche compensativa-perequativa specie laddove il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per il matrimonio o per la famiglia laddove si tratti di riequilibrare squilibri economici generatisi per effetto del matrimonio.
Ai fini delle valutazioni di cui sopra assumono rilevanza soprattutto i seguenti fattori: la durata del matrimonio, l'età del coniuge richiedente, la sua capacità
13 reddituale e lavorativa nonché il contributo personale fornito alla vita e al patrimonio familiare.
Nel caso in esame è pacifico che non venga in rilievo la funzione assistenziale dell'assegno divorzile in quanto è pacifica l'instaurazione da parte della NO di una nuova relazione con convivenza more CP_1
uxorio dalla quale scaturisce l'obbligo del nuovo compagno di fornirle l'assistenza morale e materiale necessaria.
Va però osservato che nel caso di specie il matrimonio ha avuto una lunga durata ( di oltre trent'anni) e che durante il matrimonio la NO si è CP_1
dedicata prevalentemente alla famiglia svolgendo occasionalmente attività di collaboratrice domestica non regolarizzata ( cfr. sul punto sentenza della
Corte d'Appello di Torino sulla separazione n. 1172 del 2021 , passata in giudicato).
Non risulta che attualmente la NO continui a svolgere attività CP_1
lavorativa né come collaboratrice domestica né come collaboratrice dell'agenzia immobiliare del compagno ( cfr. deposizioni delle figlie
[...]
e nonché dei generi della signori Pt_4 Testimone_3 CP_1 Tes_2
e ).
[...] Controparte_5
Per la NO , all'epoca della separazione , avendo oramai quasi 55 CP_1
anni non sarebbe stato in ogni caso facile inserirsi nel mondo del lavoro.
Il mancato svolgimento durante la lunga convivenza matrimoniale di attività lavorativa regolarizzata fa sì che la medesima attualmente non possa sperare di conseguire una futura pensione.
Al contrario il signor , da un lato con i propri comportamenti violenti e Pt_1
ludopatici, ha dato causa alla rottura dell'unione matrimoniale.
Dall'altro ha usufruito durante tutta la convivenza matrimoniale della tranquillità necessaria per dedicarsi appieno al proprio lavoro di dipendente del sindacato FE UI ( sul punto, riferisce la figlia sentita come Pt_4
teste che il padre stava via per lavoro tutto il giorno arrivando alle 20-22 di
14 sera) e riuscendo a percepire un reddito medio negli ultimi anni pari a circa
2.200 euro mensili senza che le trattenute per cessione del quinto dello stipendio o per pignoramento possano avere rilevanza come già è stato dettagliatamente motivato alla pagina 9 della sentenza di primo grado , motivazione che la Corte condivide pienamente.
Non vi è dubbio che la frattura dell'unione matrimoniale abbia ingenerato uno squilibrio economico rilevante a detrimento della NO la quale si è CP_1
ritrovata senza lavoro stabile, senza alcuna competenza specifica da spendere nel mondo del lavoro e senza redditi tranne alcuni limitati risparmi.
Non si può certo sostenere che per effetto della vendita della casa ex coniugale in comproprietà con il signor la NO abbia Pt_1 CP_1
acquistato una liquidità di entità tale da risolvere tutti i suoi problemi economici.
La somma ricavata dalla ( 40.000 euro) è infatti stata assorbita dal CP_1
pagamento di debiti per mutuo e spese relative alla compravendita sicchè la somma liquida residua è risultata pari a poco più di 8.000 euro come la NO a dettagliatamente allegato e provato in giudizio. CP_1
Tuttavia l'avvenuto acquisto in comproprietà con il nuovo compagno di un immobile a Piedimulera ( Verbania) il 5 ottobre 2022 del valore dichiarato di euro 23.500,00 di cui più della metà versati dalla NO denota una CP_1
certa capacità reddituale, di origine incerca, in capo alla NO non CP_1
apparendo del tutto giustificato il contributo per l'acquisto che sarebbe stato dato , a titolo di donazione indiretta, dalla figlia e dal marito di Pt_4
quest'ultima.
D'altra parte è logico ritenere che chi si duole della mancanza di mezzi economici tenda a risparmiare e a mantenere i denari di cui dispone piuttosto che impegnarli in acquisti immobiliari non produttivi di reddito.
Tale circostanza che denota capacità reddituale della NO induce CP_1
questa Corte a ridurre l'assegno divorzile a favore della stessa a 250 euro
15 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e ciò a far data dalla sentenza di primo grado essendo l'acquisto dell'immobile di cui sopra intervenuto in corso di giudizio.
Ricorrono fondati motivi, considerata la reciproca soccombenza, per compensare per intero le spese di lite di primo e di secondo grado tra le parti.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Torino Sezione MINORENNI E FAMIGLIA Definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n. 398/2024 pubblicata il 23 settembre 2024, accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, CP_1 riduce l'assegno divorzile a favore della NO e a carico del CP_1 signor alla somma mensile di euro 250 a far data dalla Parte_1 sentenza di primo grado oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Dichiara compensate per intero le spese di lite di primo e di secondo grado tra le parti. Torino 28 novembre 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1199/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da:
, residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Gallarate, Viale RL Noè n. 43/A, presso lo studio dell'avv.
RL IA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-appellante- nei confronti di
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MA TI FO ed elettivamente domiciliata in Giaveno (TO), Via
Bramante n. 12, presso lo studio dell'avv. Manuela Girardi per procura in atti
-appellata-
In contraddittorio con
1 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.ssa N. Quaglino cha non intende presentare le proprie conclusioni.
Avente ad oggetto: impugnazione avverso sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Verbania in data 19 settembre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino – Sezione Minori e Famiglia –, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n.
484/2022 emessa dal Tribunale di Verbania in data 19.09.2024 e pubblicata in data 23.09.2024, così statuire:
- nel merito in via principale: -revocare l'obbligo posto a carico di
[...]
di corrispondere mensilmente a , a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile, l'importo di € 450,00, non sussistendone i presupposti in fatto e diritto per le motivazioni esposte e/o per quelle diverse ritenute di Giustizia, con effetto dalla data della presente domanda;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermato il diritto di a percepire un assegno divorzile, ridurre l'importo dello CP_1
stesso alla somma non superiore a € 150,00 o a quella diversa somma ritenuta di Giustizia, per le motivazioni esposte e/o per quelle diverse ritenute di Giustizia, con effetto dalla data della domanda.
2 Con vittoria spese e competenze di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: A) ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., limitatamente ai capitoli finora non ammessi e ai testi non escussi, che di seguito si ripropongono integralmente:
1) Vero che la sig.ra lavora e collabora con CP_1
l'agenzia immobiliare denominata La Fenice Immobiliare con sede in Via Toce n. 83 a Villadossola?
2) Vero che oltre 2 anni la sig.ra convive con il CP_1 sig. nell'immobile di proprietà di quest'ultimo sito Controparte_2 nel Comune di Piedimulera, Via Roma 12?
3) Vero che il sig. è titolare dell'impresa CP_3 individuale “Fenice Agenzia Immobiliare di Gravano Fabiano” con sede legale in Villadosia, Via Toce n. 83, come da documento che si mostra al teste (allegato n. 11)?
4) Vero che la sig.ra oltre alla collaborazione CP_1 con l'Agenzia Immobiliare “La Fenice” svolge attività di collaboratrice domestica saltuaria presso diverse famiglie della zona di residenza?
5) Vero che la sig.ra avora presso l'abitazione della CP_1 sig.ra in Crevoladossola, Via Brodolini, 4, Controparte_4 svolgendo l'attività di collaboratrice domestica per circa tre ore settimanali?
6) Vero che la sig.ra al 2000 lavora presso lo studio CP_1 geologico del Dott. , in Mergozzo, Via Roma, 7, dove attende alle pulizie Persona_1 dell'ufficio per circa tre ore settimanali?
7) Vero che la sig.ra avora ovvero lavorava presso CP_1
l'abitazione della sig.ra , in Gravellona Toce, Via Persona_2
Pescatori, 22, svolgendo l'attività di collaboratrice domestica per circa 3 ore settimanali? 8) Vero che la sig.ra avorava ovvero lavora presso CP_1
l'abitazione della famiglia in Ornavasso, Via Lavarini, 37, Per_3 svolgendo l'attività di collaboratrice domestica per circa tre ore settimanali? 9) Vero che la sig.ra avora ovvero lavorava presso CP_1
l'abitazione del sig. , in Ornavasso, Via Lavarini, 37, Parte_2 svolgendo l'attività di collaboratrice domestica per circa tre ore settimanali? 10) Vero che la sig.ra avorava ovvero lavora come CP_1 collaboratrice domestica presso quattro famiglie del condominio sito in Ornavasso, Via Lavarini, 37?
3 11) Vero che la sig.ra ssiste ovvero assisteva CP_1 quotidianamente nelle faccende domestiche il sig. , Tes_1 residente in [...]?
12) Vero che in costanza di matrimonio il sig. chiedeva in Pt_1 varie occasioni alla moglie a reperire una occupazione lavorativa per contribuire alle spese domestiche della famiglia?
13) Vero che nel 2007 la Coop Italia di Gravellona Toce proponeva alla sig.ra a sottoscrizione di un contratto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento della mansione di commessa e cassiera?
14) Vero che in costanza di matrimonio alla sig.ra CP_1 riceveva l'offerta di lavoro a tempo indeterminato per la vendita al dettaglio di beni alimentari nei mercati rionali?
15) Vero che con atto notarile del 27.06.2019 i coniugi vendevano la ex casa familiare al prezzo di € 80.000,00, dividendo il ricavato in parti uguali, come da documento che si mostra al teste (allegato n. 5)?
16) Vero che il sig. lavora alle dipendenze del Sindacato Pt_1
Edile Feneal UI di Novara con uno stipendio netto di circa € 1.700,00, come da documenti che si mostrano al teste (allegati nn. 6, 7, 8, 9)?
17) Vero che nel mese di giugno 2019 la Segreteria Regionale della deliberava la revisione degli Parte_3 inquadramenti contrattuali secondo le disposizioni del CCNL Edil Industria, come da documento che si mostra al teste (allegato n. 6)?
18) Vero che, al fine di evitare il licenziamento, in data 20.06.2019 il sig. (come altri lavoratori) siglava un accordo Pt_1 individuale che prevedeva la riduzione dello stipendio di circa € 300,00 al mese, come da documento che si mostra al teste (allegato n. 7)?
19) Vero che lo stipendio del sig. è sottoposto alla Pt_1 cessione del quinto per l'importo di € 412,00 per un finanziamento contratto nel mese di agosto 2020 con la Futuro S.p.a., come da documento che si mostra al teste (allegato n. 10)?
20) Vero che lo stipendio del sig. è sottoposto a Pt_1 pignoramento da parte della sig.ra er l'importo di € 382,29? CP_1
Si indicano come testimoni:
- sig. , Via Anna MA Casone 27, Ornavasso Testimone_2
(VB);
- sig.ra , Via Anna MA Casone 27, Ornavasso (VB); Testimone_3
- sig. , Via Aldo Saglio Salti 20, Ornavasso (VB); Controparte_5
4 - sig.ra , Via Aldo Saglio Salti 20, Ornavasso (VB); Parte_4
- sig.ra in Crevoladossola, Via Brodolini, 4; Controparte_4
- dott. , in Mergozzo, Via Roma, 7; Persona_1
- sig.ra , in Gravellona Toce, Via Pescatori, 22; Persona_2
- sig. , in Ornavasso, Via Lavarini, 37; Parte_2
- sig. , residente in [...]
24/26;
- sig. , Gattico, Via Leonardi, 124. Testimone_4
B) Tenuto conto dell'assoluta incertezza dei redditi percepiti dalla resistente, si chiede di voler assumere tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, compiendo ogni altro accertamento ritenuto opportuno, anche a mezzo Polizia Tributaria, al fine di acclarare lo stato economico e patrimoniale effettivo della resistente evidenziando l'attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali;
D) disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione/produzione in Giudizio da parte della resistente degli estratti conto bancari relativi ai conti correnti intestati o cointestati alla stessa relativi agli ultimi 5 anni, nonché gli estratti conto sempre relativi agli ultimi 5 anni delle carte di credito intestate o cointestate alla stessa, nonché conti titoli e qualunque rapporto di credito in essere presso istituti di credito (mutuo, fideiussioni, garanzia etc) e CTU CONTABILE volta a ricostruire l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale della resistente, sia sul patrimonio intestato direttamente che indirettamente, stabilendone la capacità reddituale e tutte le relative potenzialità”.
Parte appellata:
5 “Voglia l'On.le Corte D'Appello di Torino
- rigettare le domande dell'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 398/2024 emessa dal Tribunale di
Verbania il 19.09.2024, pubblicata il 23.09.2024 e notificata in data
26.09.2024, nel procedimento di divorzio di primo grado R.G. 484/2022.
- Rigettare le istanze istruttorie dell'appellante.
- Con favore di spese anche generali, competenze ed onorari di secondo grado”.
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE SOST. DOTT.SSA
CO GL che non ha inteso rassegnare conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Parte_1
concordatario in Mergozzo in data 19.03.1988.
Dal matrimonio nascevano le figlie TI (nata il [...]) e Pt_4
(nata il [...]).
Con sentenza n. 199 del 2020 del Tribunale di Verbania veniva pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi con obbligo a carico del marito di corrispondere l'assegno di mantenimento di euro 750 mensili a favore della moglie, somma rivalutabile secondo gli indici Istat. Tale sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino.
Con ricorso depositato in data 07.04.2022 il signor chiedeva al Parte_1
Tribunale di Verbania di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di revocare l'assegno di mantenimento di € 750,00 mensili di cui alla sentenza di separazione.
La NO si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo a carico del marito
6 un assegno divorzile di 450 euro mensili con ordine al datore di lavoro del signor di pagamento diretto a favore della NO Pt_1 CP_1
In corso di giudizio di primo grado veniva eseguita l'istruttoria con prova per testi, audizione delle parti e produzioni documentali.
Il Tribunale, con sentenza in data 19 settembre 2024, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poneva a carico del signor l'obbligo di versare alla NO entro Pt_1 CP_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di €
450,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Condannava il signor Pace alla refusione alla NO delle spese di CP_1
lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale di Verbania, in punto di mantenimento, richiamava il disposto di cui all'art. 5 co. 6 L. 898/1970 come interpretato dalla Corte di Cassazione con la decisione a Sezioni Unite n. 18287/2018, precisando che il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, avente insieme funzione assistenziale e perequativa-compensativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante nonché dell'impossibilità di procurarseli per motivi oggettivi. Inoltre appare rilevante il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune anche considerando le eventuali aspettative professionali sacrificate.
Invero, nel caso di specie, nonostante l'instaurazione di una nuova relazione con convivenza more uxorio da parte della NO il Primo Giudice CP_1
ha ritenuto che non fosse venuta meno la componente perequativa- compensativa dell'assegno divorzile, tenuto conto dei seguenti elementi:
1) il signor aveva un reddito mensile di circa € 2.200,00, mentre la Pt_1
NO non aveva alcuna fonte di reddito (eccetto l'assegno di CP_1
mantenimento versato dal coniuge) e non svolgeva alcuna attività
7 lavorativa retribuita (le figlie avevano escluso che la madre lavorasse come collaboratrice domestica dopo l'emergenza pandemica). Inoltre era indiscusso che durante il matrimonio la NO si fosse CP_1
occupata della casa e delle figlie, svolgendo solo saltuariamente qualche lavoro domestico;
da ultimo, doveva considerarsi la durata quasi trentennale del matrimonio nonché le cause della separazione come emerse nel giudizio di separazione con addebito al marito e cioè il comportamento ludopatico e violento tenuto dal marito.
Pertanto, il Tribunale, esclusa la componente assistenziale dell'assegno divorzile, riconosceva a favore della NO a CP_1
titolo compensativo un assegno divorzile che quantificava in € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo appello il signor Pace evidenziando, in primo luogo, l'erronea valutazione circa il riconoscimento dell'assegno divorzile posto a suo carico.
Rappresentava invero che il proprio reddito netto mensile disponibile era pari ad € 950,00, in quanto già durante la separazione lo stesso aveva subito una contrazione di € 300,00 dello stipendio ed era, altresì, gravato dei seguenti costi fissi mensili: € 412,00 per un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio;
€ 500,00 per il pignoramento del quinto della retribuzione effettuato da parte della NO € 120,00 per rimborso CP_1
finanziamento; € 450,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della NO Quanto, invece, alla capacità economica della NO CP_1 CP_1
l'appellante rilevava che la stessa, dalla vendita dell'ex abitazione familiare, aveva ottenuto la somma di € 40.000,00 (pari alla metà del corrispettivo della vendita pattuito in € 80.000,00) e che aveva sempre svolto l'attività di collaboratrice domestica presso diverse famiglie. Inoltre, a seguito della nuova relazione con convivenza more uxorio, la NO collaborava CP_1
8 attivamente nell'impresa del nuovo compagno (titolare della Fenice Agenzia
Immobiliare di Gravano Fabiano), disponendo, pertanto, di sicure entrate mensili.
Il signor evidenziava altresì che la NO aveva anche Pt_1 CP_1
acquistato un immobile in comproprietà con il nuovo compagno. Appariva, dunque, necessario esaminare l'incidenza di una stabile convivenza di fatto da parte del coniuge beneficiario del diritto di assegno.
Invero, la costante giurisprudenza riteneva che l'istaurazione di una nuova famiglia da parte dell'ex coniuge facesse venire meno ogni presupposto per il riconoscimento dell'assegno a carico dell'altro coniuge, così da escludere definitivamente il relativo diritto. Chiedeva quindi di revocare l'obbligo posto a carico del medesimo di corrispondere mensilmente alla NO a CP_1
titolo di assegno divorzile, l'importo di € 450,00, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto.
Si doleva poi dell'ingiusta condanna alle spese, stante la manifesta erroneità della sentenza impugnata, chiedendone vittoria e competenze di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la NO domandando il rigetto del gravame CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto nonché delle istanze istruttorie formulate dall'appellante. Essa, nel merito, osservava che la sentenza di primo grado di separazione personale dei coniugi del Tribunale di Verbania n.
199/2020 aveva stabilito l'addebito al marito tenuto conto della sua dedizione al gioco d'azzardo e delle vessazioni e violenze poste in essere dallo stesso ai danni della moglie. Inoltre, aveva disposto l'assegno di mantenimento di €
750,00 mensili a carico dell'uomo e tale decisione era stata confermata dalla stessa Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 1172/2021 del 15.10.2021.
In sede di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la Corte
d'Appello , a seguito del reclamo del signor avverso l'ordinanza Pt_1
9 presidenziale del 13.12.2022, aveva disposto la riduzione ad € 450,00 del contributo di mantenimento a favore della NO CP_1
Contestava di aver ricevuto la somma di € 40.000,00 a titolo compensativo- perequativo dalla vendita della casa coniugale (il cui corrispettivo totale di trasferimento era pari ad € 80.000,00). Infatti dal rogito del 27.06.2019 era emerso quanto segue: € 52.521,82 erano andati a favore della CP_6
ad abbattimento del mutuo residuo;
€ 4.289,94 erano andati a favore del condominio, ad abbattimento del debito insoluto per spese condominiali;
€
1.882,00 erano andati su un unico assegno intestato ad entrambi (signor e NO , ad abbattimento del saldo negativo del c/c comune Pt_1 CP_1
che i coniugi avevano chiesto di estinguere in data 27.06.2019 saldando l'insoluto; € 909,53 era stati attribuiti a ciascuno dei venditori (la NO aveva versato tale somma sul c/c comune sempre ad abbattimento CP_1
del saldo negativo); € 9.739,09 erano andati a ciascuno dei venditori (la NO aveva versato tale somma sul suo c/c personale in data CP_1
28.06.2019) ; da tale somma dovevano, però, sottrarsi € 1.202,00 versati all'agenzia immobiliare per la mediazione immobiliare. Dunque, l'appellata , in conseguenza della vendita dell'immobile, non percepiva € 40.000,00 quanto piuttosto € 8.537,09. Evidenziava altresì di non aver più depositato dichiarazioni dei redditi a partire dal 2020 per esonero di legge .
Riconosceva di avere durante il matrimonio svolto attività lavorativa ” in nero” che le fruttava circa 60 euro a settimana e ciò anche nel tentativo di riparare agli sperperi causati dal signor nel gioco d'azzardo (dalla prova per testi Pt_1
effettuata in primo grado era emerso chiaramente che la NO CP_1
avesse svolto tale attività occasionalmente e che, dall'emergenza epidemiologica del 2020, non avesse più potuto espletare i suddetti lavori domestici di pulizie). Inoltre, la prova testimoniale aveva portato anche ad escludere che l'appellata lavorasse presso l'agenzia immobiliare del nuovo compagno (la NO non aveva neanche le chiavi di accesso CP_1
10 all'agenzia, né vi era una postazione per un'impiegata nell'ufficio, né, tanto meno, la stessa aveva le competenze professionali per poter aiutare il compagno). Peraltro, l'appellata aveva prodotto in sede di giudizio di primo grado i propri estratti conto dal 2019 al 2024, dai quali era emerso che le uniche entrate fossero costituite dai proventi della vendita della casa coniugale per € 8.537,09, dal quinto dello stipendio dell'ex marito pignorato nonché da un'elargizione di € 5.000,00 da parte del genero e della figlia in data 11.10.2021 recante quale causale “donazione per mancati Pt_4
mezzi di sussistenza”. Rilevava ancora come entrambe le figlie avessero confermato la progressione professionale del padre durante il matrimonio e che la scelta di non reperire un'occupazione remunerativa stabile da parte della stessa durante il matrimonio fosse stata una scelta condivisa con il marito. Quanto all'immobile acquistato unitamente al nuovo compagno, precisava che si era trattato di un immobile di modestissimo valore, pari a €
23.500,00, e che il corrispettivo versato dalla stessa corrispondeva ai proventi accumulati dal 2019 al 2024 come sopra indicati. Pertanto la NO CP_1
sosteneva di non aver in alcun modo migliorato la propria situazione economica.
Quanto alla situazione economica del signor la osservava che Pt_1 CP_1
lo stipendio percepito dallo stesso era pari a € 2.215,57 mensili netti (come emerso dal CU 2022 e come confermato dal datore di lavoro nelle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.). Peraltro, la Corte d'Appello si era già pronunciata sul punto durante il procedimento di separazione con sentenza n.
1172/2021 del 15.10.2021, passata in giudicato in data 24.04.2022. Quindi qualsiasi asserita contrazione economica nelle entrate dell'appellante era già stata dedotta da quest'ultimo nel grado di appello del giudizio di separazione e valutata dalla Corte d'Appello di Torino.
L'appellata sosteneva che la convivenza more uxorio con il compagno non era di per sé un fatto che escludesse il proprio diritto ad ottenere l'assegno
11 divorzile in funzione compensativa, tenuto conto di tutti i sacrifici fatti dalla stessa per la famiglia ed in favore della progressione lavorativa del marito durante i trent'anni di matrimonio.
Invero nella determinazione dell'assegno divorzile doveva tenersi conto della durata del matrimonio, pari a trent'anni, dell'addebito della crisi coniugale al signor (confermato anche in appello), nonché del comportamento Pt_1
dell'ex marito tenuto in costanza di matrimonio (dipendenza da gioco d'azzardo, vessazioni e violenze nei confronti della NO e CP_1
abbandono ingiustificato del tetto coniugale).
In punto spese di lite , l'appellata sosteneva che il Tribunale avesse ben valutato la soccombenza dell'ex coniuge rispetto alle domande di revoca dell'assegno di mantenimento.
Da ultimo, contro le istanze istruttorie, l'appellata osservava che nella reiterata richiesta di prova testimoniale invocata da parte appellante non vi fosse nulla di rilevante rispetto a quanto era già stato affrontato dai testi escussi in primo grado e/o provato per documenti prodotti. Anche la richiesta di CTU contabile era da ritenere inammissibile tenuto conto della spontanea produzione degli estratti conto della da parte della NO CP_7
CP_1
All'udienza del 3 ottobre 2025, sostituita con la trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni definitive e , decorsi i termini per le conclusionali e le repliche, la causa veniva trattenuta a decisione con termine di giorni 20 per le conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
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L'appello è in parte fondato.
Le istanze istruttorie di parte appellante risultano inammissibili. In particolare l'istanza istruttoria di ammissione della prova per interpello e testi manca dei requisiti di specificità essendosi limitato l'appellante a riproporre l'ammissione dei capitoli di prova già articolati in primo grado e non ammessi dal giudice di
12 prime cure senza nulla dedurre e senza addurre argomenti in ordine all'idoneità dei fatti ivi capitolati al fine di sovvertire la decisione del primo giudice.
Pertanto la mera riproposizione dei capitoli di prova senza argomentazione alcuna , risulta inammissibile in questo grado di appello.
Per quanto concerne la richiesta di indagini di Polizia tributaria , questa Corte non può non rilevare l'assoluta genericità dell'istanza non accompagnata dalla prova di particolari indici di ricchezza in capo alla NO Per lo CP_1
stesso ordine di motivi appare del tutto esplorativa l'istanza di CTU contabile.
Infine anche l'ordine di esibizione alla NO degli estratti conto CP_1
bancari e degli estratti conto delle carte di credito non appare necessario e , peraltro, è del tutto generica non essendo individuati gli istituti di credito dove rivolgere l'indagine.
Ciò posto, le argomentazioni sviluppate dal Primo Giudice appaiono del tutto corrette ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di
Cassazione.
Va premesso, infatti, che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve avvenire sulla base dell'art. 5 comma 6 della legge 1970 n. 898 sulla base di un parametro composito e di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori riportati nella norma ora citata.
L'ultimo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( cfr. Cass. 2018 n. 18287) ha riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita , in parte assistenziale e cioè nei casi di non autosufficienza economica incolpevole ma anche compensativa-perequativa specie laddove il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per il matrimonio o per la famiglia laddove si tratti di riequilibrare squilibri economici generatisi per effetto del matrimonio.
Ai fini delle valutazioni di cui sopra assumono rilevanza soprattutto i seguenti fattori: la durata del matrimonio, l'età del coniuge richiedente, la sua capacità
13 reddituale e lavorativa nonché il contributo personale fornito alla vita e al patrimonio familiare.
Nel caso in esame è pacifico che non venga in rilievo la funzione assistenziale dell'assegno divorzile in quanto è pacifica l'instaurazione da parte della NO di una nuova relazione con convivenza more CP_1
uxorio dalla quale scaturisce l'obbligo del nuovo compagno di fornirle l'assistenza morale e materiale necessaria.
Va però osservato che nel caso di specie il matrimonio ha avuto una lunga durata ( di oltre trent'anni) e che durante il matrimonio la NO si è CP_1
dedicata prevalentemente alla famiglia svolgendo occasionalmente attività di collaboratrice domestica non regolarizzata ( cfr. sul punto sentenza della
Corte d'Appello di Torino sulla separazione n. 1172 del 2021 , passata in giudicato).
Non risulta che attualmente la NO continui a svolgere attività CP_1
lavorativa né come collaboratrice domestica né come collaboratrice dell'agenzia immobiliare del compagno ( cfr. deposizioni delle figlie
[...]
e nonché dei generi della signori Pt_4 Testimone_3 CP_1 Tes_2
e ).
[...] Controparte_5
Per la NO , all'epoca della separazione , avendo oramai quasi 55 CP_1
anni non sarebbe stato in ogni caso facile inserirsi nel mondo del lavoro.
Il mancato svolgimento durante la lunga convivenza matrimoniale di attività lavorativa regolarizzata fa sì che la medesima attualmente non possa sperare di conseguire una futura pensione.
Al contrario il signor , da un lato con i propri comportamenti violenti e Pt_1
ludopatici, ha dato causa alla rottura dell'unione matrimoniale.
Dall'altro ha usufruito durante tutta la convivenza matrimoniale della tranquillità necessaria per dedicarsi appieno al proprio lavoro di dipendente del sindacato FE UI ( sul punto, riferisce la figlia sentita come Pt_4
teste che il padre stava via per lavoro tutto il giorno arrivando alle 20-22 di
14 sera) e riuscendo a percepire un reddito medio negli ultimi anni pari a circa
2.200 euro mensili senza che le trattenute per cessione del quinto dello stipendio o per pignoramento possano avere rilevanza come già è stato dettagliatamente motivato alla pagina 9 della sentenza di primo grado , motivazione che la Corte condivide pienamente.
Non vi è dubbio che la frattura dell'unione matrimoniale abbia ingenerato uno squilibrio economico rilevante a detrimento della NO la quale si è CP_1
ritrovata senza lavoro stabile, senza alcuna competenza specifica da spendere nel mondo del lavoro e senza redditi tranne alcuni limitati risparmi.
Non si può certo sostenere che per effetto della vendita della casa ex coniugale in comproprietà con il signor la NO abbia Pt_1 CP_1
acquistato una liquidità di entità tale da risolvere tutti i suoi problemi economici.
La somma ricavata dalla ( 40.000 euro) è infatti stata assorbita dal CP_1
pagamento di debiti per mutuo e spese relative alla compravendita sicchè la somma liquida residua è risultata pari a poco più di 8.000 euro come la NO a dettagliatamente allegato e provato in giudizio. CP_1
Tuttavia l'avvenuto acquisto in comproprietà con il nuovo compagno di un immobile a Piedimulera ( Verbania) il 5 ottobre 2022 del valore dichiarato di euro 23.500,00 di cui più della metà versati dalla NO denota una CP_1
certa capacità reddituale, di origine incerca, in capo alla NO non CP_1
apparendo del tutto giustificato il contributo per l'acquisto che sarebbe stato dato , a titolo di donazione indiretta, dalla figlia e dal marito di Pt_4
quest'ultima.
D'altra parte è logico ritenere che chi si duole della mancanza di mezzi economici tenda a risparmiare e a mantenere i denari di cui dispone piuttosto che impegnarli in acquisti immobiliari non produttivi di reddito.
Tale circostanza che denota capacità reddituale della NO induce CP_1
questa Corte a ridurre l'assegno divorzile a favore della stessa a 250 euro
15 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e ciò a far data dalla sentenza di primo grado essendo l'acquisto dell'immobile di cui sopra intervenuto in corso di giudizio.
Ricorrono fondati motivi, considerata la reciproca soccombenza, per compensare per intero le spese di lite di primo e di secondo grado tra le parti.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Torino Sezione MINORENNI E FAMIGLIA Definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n. 398/2024 pubblicata il 23 settembre 2024, accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, CP_1 riduce l'assegno divorzile a favore della NO e a carico del CP_1 signor alla somma mensile di euro 250 a far data dalla Parte_1 sentenza di primo grado oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Dichiara compensate per intero le spese di lite di primo e di secondo grado tra le parti. Torino 28 novembre 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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