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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1107/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4138/2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Di Carlo ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Casal Bernocchi n. 73; Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Mucci ed elettivamente CP_1 domiciliato in Via Famagosta n. 8; Pt_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata: “Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 6908/2023, la
[...] conveniva in giudizio chiedendo al giudice Parte_1 CP_2 adito di accogliere le seguenti conclusioni: - In via preliminare nel merito, accertare e dichiarare l' intervenuta prescrizione per ogni somma rivendicata antecedentemente al mese di novembre 2016 stante la decorrenza del termine di prescrizione di cui all' art. 2948 c.c.; - in via principale nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 6908/2023 per tutte le motivazioni espresse in narrativa, da cui si evince indiscutibilmente il difetto di legittimazione passiva in capo alla - in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto Parte_2 dell'opposizione a D.I. n. 6908/2023, riconoscere il minor importo di € 19.130,70, a fronte dei conteggi operati da questa e dell'avvenuta prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.; - Pt_1 in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell' opposizione a D.I. n. 6908/2023 e di rigetto dell' eccezione preliminare di avvenuta prescrizione di cui all' art. 2948 c.c. per il periodo antecedente al novembre 2016, riconoscere in ogni caso, il minor importo di € 20.808,09 in ragione dei conteggi articolati dagli uffici aziendali competenti. Con riserva di ulteriormente eccepire dedurre e rilevare. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite. Esponeva l' opponente che con decreto ingiuntivo n. 6908/2023, emesso in data 7.12..2023 dal Tribunale di Roma e notificato in data 12.9.2023, era stato ingiunto alla di pagare alla parte opposta la somma complessiva di € 21.648,60, oltre Parte_2 accessori e spese legali;
che con Determina n. 3407 del 20.10.2009 veniva approvato per la Regione Lazio il Regolamento Unità Cure Primarie UCP del 23.09.2009, che prevedeva e regolava diverse forme organizzative, tra cui le UCP Semplici (UCPS) e le UCP Complesse (UCPC); che, a seconda della UCP di appartenenza, veniva riconosciuta al Medico di Medicina Generale un'indennità annua;
che nello specifico, per i medici appartenenti alle ra prevista un'indennità di € 6,40 (annue/assistito), quindi € 0,53 al mese per Parte_3 ogni singolo paziente;
che , invece, per i medici appartenenti alle UCP Complesse era prevista un'indennità di € 8,40 (annue/assistito), quindi € 0,73 al mese per ogni singolo paziente;
che tuttavia, con successivo DCA n. 376/2014, la disponeva la Parte_4 riorganizzazione dell'assistenza territoriale, attraverso la trasformazione in un'unica forma associativa, denominata Unità Cure Primarie a sede Unica, con conseguente cessazione delle UCP semplici;
che con altro DCA n. 565/2017, la recepiva l'Accordo Parte_4 Parte stipulato con le OO.SS. , dando la possibilità ai medici di costituire ex novo a Pt_5 sede Unica, prevedendo, altresì, l'onere della di provvedere, entro 6 mesi Parte_4 dalla sottoscrizione dell'Accordo, ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA n. 376/2014, con Pt_6 conseguente adeguamento delle relative indennità in favore dei medici, anche alla luce Parte di costi aggiuntivi che dovevano sostenere per far parte delle nove a sede Unica;
che
, tuttavia, sebbene i si fossero dovuti conformare a quanto Controparte_3 disposto dai predetti DCA, gli stessi avevano continuato a percepire un'indennità mensile base di € 0,53 per ciascun paziente, corrispondente a quanto veniva riconosciuto a ciascun medico per l'attività prestata nel UCP semplici, anziché l'indennità maggiorata prevista per le nuove UCP a sede Unica. Tanto premesso in fatto, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché il difetto di legittimazione passiva della in virtù del Parte_2 mancato vincolo di subordinazione tra il medico di base e l . Al Parte_1 riguardo, faceva rilevare che il medico opposto non era inquadrato come medico dipendente della ma rientrava nella categoria del medico convenzionato che Parte_2
è sottoposto ad un rapporto di para subordinazione con l;
che la mancanza del Pt_1 Part vincolo di subordinazione determinava in capo alla la carenza di obblighi per ogni Parte_ pretesa economica vantata dal considerato che la elaborazione delle buste paga veniva effettuata direttamente dalla centrale operativa della;
che l' unica Parte_4 voce in cui poteva intervenire l' Amministrazione opponente riguardava le cosiddette “ voci accessorie“.
La parte opponente contestava la domanda facendo rilevare che: - l'art. 4 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2014, recepito con DCA n. 376/2014, ha previsto la graduale trasformazione delle diverse forme associative di Unità Cure Primarie, mediante l'istituzione di nuove forme associative denominate Unità Cure Primarie a sede Unica, con la conseguente cessazione delle preesistenti 321 UCP Semplici;
- il predetto art. 4 precisava che “la trasformazione della UCP-S a UCP” [dovesse avvenire] tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”; - con successivo DCA n. 565/2017 (cfr. all. 2), la Parte_4 prendeva atto dell'Accordo sottoscritto tra la e le OO.SS. dei Medici di Parte_4
Medicina Generale, avente ad oggetto “la nuova sanità nel Lazio: obiettivi di salute e medicina d'iniziativa”; - l'art. 2 del già citato Accordo, recepito con DCA n. 565/2017, oltre a indicare l'organizzazione e gli obiettivi delle istituite UCP, specificava che la entro Pt_4
6 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo avrebbe provveduto a una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP, nel rispetto del DCA n. 376/2014; - tale Pt_6 ricognizione non era stata effettuata;
- il predetto art. 2 prevedeva, altresì, che sulla base Parte_ di tale ricognizione le parti – la , da un lato, e le OO.SS. dei dall'altro – Parte_4 Parte avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di - tuttavia, tale accordo per l'adeguamento della indennità delle nuova UCP non era ancora stato promosso, poiché, come si evince anche dai verbali di riunione tra la e Parte_4 le OO.SS. di appartenenza (all. 5) in cui oggetto di discussione era la mera organizzazione delle nuove UCP e non l'adeguamento delle indennità, ad oggi rivendicate da parte opposta. Contestava in ogni caso i conteggi, richiamando la nota prot. n. 66270 del 13.10.2023 , a firma del Direttore UOC Amministrativa Cure , Dr.ssa , e Pt_7 Persona_1 del Direttore f.f. UOC Distretto , Dr. , in cui si specificava che tutte le Parte_8 Per_2 Parte operazioni da (Unità Cure Primarie Semplici) a (Unità Cure Primarie a Sede Unica) Pt_6 hanno come data di riferimento le seguenti date: le sono cessate in data 30.04.2016; Pt_6 le UCP a Sede Unica sono state avviate in data 01.05.2016. Pertanto, in caso di riconoscimento dell'indennità e dell'obbligo dell'odierna opponente di corrisponderla, essa poteva decorrere solo dal 01.05.2016 e non dal mese di gennaio 2016, in quanto a quell'epoca le UCP a Sede Unica ancora non erano state istituite;
che, conseguentemente, l'importo astrattamente riconoscibile poteva essere pari a €19.130,70. Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto CP_2
e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale: accertata la tardività dell'opposizione, dichiararne l'improcedibilità con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc. in via preliminare: 2) concedere con ordinanza non impugnabile ex art. 648, comma 1° cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 6908/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, non avendo l'opponente fornito idonea prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale: respingere i motivi di opposizione in quanto infondati in fatto e diritto e sforniti di prova;
accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente al pagamento delle indennità previste per i membri delle UCP così come richieste;
per l'effetto, a conferma del decreto ingiuntivo opposto 6908/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, condannare la
[...] al pagamento in favore dott./ssa della somma di 21.648,60, o nella Pt_2 CP_1 maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
in via subordinata: dichiarare il maggior o minor credito, rispetto alla somma riconosciuta con il provvedimento monitorio, accertato in corso di causa all'esito dell'istruttoria, e qualificato dal giudice secondo il suo prudente giudizio, e per l'effetto condannare la al pagamento in favore Parte_2 dott./ssa della somma che verrà determinata e quantificata nel corso del CP_1 giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali. in ogni caso: condannare la
[...] alla refusione delle spese e dei compensi per il procedimento monitorio e per quello Pt_2 di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario secondo gli importi stabiliti dal DM 55/2014 ed aggiornati al momento della decisione".
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma preliminarmente rigettava l'eccezione di tardività della opposizione, verificate le date di iscrizione a ruolo del presente fascicolo e quella di notifica del decreto ingiuntivo opposto nonché l'eccezione di carenza Part di legittimazione sollevata dalla Riteneva, invece, prescritte le differenze rivendicate per l'epoca anteriore al mese di novembre 2016. Nel merito, revocava il D.I. n.5180 /2023 emesso dal Tribunale di Roma e condannava l al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_2 di 19.130,70, oltre accessori come per legge. Condannava, altresì, l Parte_1 al pagamento delle spese di lite nella misura di due terzi, che liquidava
[...] complessivamente in € 2.490,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario e le compensava per la parte residua.
Avverso la decisione suddetta, con ricorso depositato il 5.5.2025, ha proposto gravame la , censurando la stessa per: Parte_2
1. “1. Erronea analisi esegetica del DCA n. 376/2014 e del DCA n. 565/2017. … questa Amministrazione, sulla scorta dei parametri esegetici dell'art. 4, DCA n. 376/2014 (cfr. all. 4 fascicolo 1° grado) e dell'art. 2, lett. a), DCA n. 565/2017 (cfr. all. 2 fascicolo 1° grado), rilevava che l'adeguamento dell'indennità da € 6,40 annui a € 8,60 annui dovesse avvenire, in primis, “a saldi invariati per la ” Pt_4
e, in secundis, che fosse subordinato a un incontro tra la e le OO.SS. Parte_4 di categoria, a cui si era impegnata a dare seguito entro 6 mesi dalla Parte_9 sottoscrizione dell'Accordo di cui al già citato DCA n. 565/2017.”: 2. “2. Sul difetto di legittimazione passiva. Il Giudice di primo grado è incorso in errore nella parte in cui a pag. n. 5) afferma testualmente di ritenere “infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente”. Si è costituita chiedendo il rigettare dell'appello. CP_4
Sul secondo motivo di appello da esaminare in via previa per ovvie ragioni logistiche occorre osservare quanto segue. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla Part Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la pubblica amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996). Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è, pertanto, l , sicché è su quest'ultima Parte_1 che gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Part Inconferente in tema appare il richiamo della ll'art. 1, comma 10, D. L. n. 324/1993, ai sensi del quale “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. Nella specie, infatti, il credito è fatto valere da un medico di medicina generale convenzionato e non da un medico specialista convenzionato, con conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata. Certamente, l'art 1 Decreto-Legge 27 agosto 1993, n. 324 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 prevede al comma 10 che
“Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. Tuttavia, Il medico di base (di medicina generale), noto anche come medico di famiglia, funge da primo punto di contatto nel sistema sanitario per i pazienti. Una delle principali differenze rispetto ai medici specialisti risiede nella natura della loro formazione e nel focus della loro pratica. Il medico di base è un professionista della salute generalista, che si occupa di una vasta gamma di problemi medici. La sua formazione è ampia e inclusiva di vari aspetti della medicina generale, consentendo di gestire numerose condizioni mediche comuni e coordinate cure a lungo termine. Al contrario, i medici specialisti si concentrano su un particolare ramo della medicina, come la cardiologia, l'oncologia o la dermatologia. La loro formazione è più approfondita nel loro campo specifico, portandoli a gestire casi più complessi che vanno oltre la competenza del medico di base. Questa specializzazione richiede ulteriori anni di studio e pratica dopo la laurea in medicina. Pertanto, mentre il medico di base tratta una gamma diversificata di problemi, lo specialista offre competenze dettagliate e approfondite in specifici ambiti della salute. Inoltre, a differenza dei medici che lavorano negli ospedali o nei poliambulatori, il Part medico di base non è dipendente della e non ha un rapporto di lavoro subordinato, Part ma rientra nella libera professione convenzionata dall di competenza, a cui emette fattura per i servizi resi. E', pertanto, conforme al vero che parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è l Parte_1
, sicché è su quest'ultima che gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla
[...] disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata.
Parimenti infondato è il primo motivo d'appello, L'appellata rivendica un maggiore compenso, per il periodo da maggio 2016 a ottobre 2022 in forza del Decreto U00027 del 7.2.2012 che aveva riconosciuto ai destinatari una remunerazione di €. 8,60 annuo/assistito, in luogo di quello ricevuto di €. 6,40 annuo/assistito, facendo parte di un UCP complessa. A prescindere da quanto avrebbe disposto in seguito DCA 565/2017, l'accordo del 2014, allo scopo di procedere alla riorganizzazione dell' , aveva preso Parte_10 atto della esistenza delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie ancora presenti prevedendo la cessazione di quelle semplici e la loro trasformazione attraverso due distinte Parte iniziali modalità: a) ingresso dei componenti di per l'attività di nelle istituende Pt_6
Case della Salute fatte salve le attuali indennità; b) costituzione, da parte dei componenti Part di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a Pt_6 Part disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015. Mentre successivamente la trasformazione si sarebbe potuta realizzare solo mediante "ingresso dei Parte componenti di per le attività di nelle UCP a sede unica esistenti". Il co. 5 dell'art. Pt_6
4 aveva inoltre previsto che "La messa a regime delle UCP, salvo le UCP a sede unica già esistenti, per l'attuazione dei compiti previsti, avverrà con le modalità di seguito riportate, a partire dalla data della deliberazione di recepimento della presente intesa da parte della Part Parte_ Giunta Regionale. Entro 6 mesi si procederà: -le attraverso il comitato aziendale effettuano una ricognizione delle proposte di nuove UCP presentate, o integrazione di quelle presenti in sede unica secondo il presente accordo;
- vengono individuati dai medici Parte afferenti alle UCP costituite i relativi coordinatori;
- l dovrà organizzare e realizzare una Parte_ rete informatica tra i che la compongono. Essa verrà collegata in cooperazione applicativa con la rete informatica dell e delle Case della salute, la necessaria Pt_1 Part messa in opera per la connessione è a carico delle come previsto dall'art.59 bis comma 4 dell'ACN vigente". Si può allora sostenere che il DCA 376/2014 avesse avviato un processo di trasformazione delle la cui principale modalità di superamento avrebbe dovuto Pt_6 consistere nell'ingresso dei suoi componenti nelle UCP a sede unica esistenti o di nuova costituzione. Tale considerazione induce in primo luogo a smentire l'assunto che le UCP a sede unica, esistenti alla data di entrata in vigore del DCA 565/2017, siano state sostituite dalle nuove UCP a sede unica. Deve inoltre ritenersi che lì dove il comma 4 DCA 376/2014
[invero art. 4 comma 2 lettera a) Accordo Assistenza territoriale e Medicina d'iniziativa – Attuazione protocollo 23 luglio 2014 ndr] aveva fatto salve le attuali indennità per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo, avesse inteso mantenere in vita l'originario regime introdotto dal DCA 38 del 01/06/2011 a maggior ragione nei riguardi delle strutture (UCP a sede unica) preesistenti alla riorganizzazione. L'intenzione di confermare l'applicabilità delle originarie tariffe non può inoltre ritenersi smentita neanche dal DCA 656/2017 che ad avviso dell'azienda avrebbe reso inapplicabile tout court i preesistenti emolumenti: occorre in primo luogo osservare che il DCA 565/2017 risulta emanato successivamente al termine per la chiusura delle UCP semplici e per il necessario ingresso nelle diverse strutture (31.12.2015) [Le 321 (unità di cure primarie semplici) attualmente Pt_6 presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015 Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1 novembre 2014 con le seguenti Parte modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per l'attività di nelle Pt_6 istituende Case della Salute fatte salve le attuali indennità; ndr]. sicché sarebbe quanto meno anomalo che abbia potuto disciplinare retroattivamente le modalità e la quantificazione delle indennità in vigore;
appare inoltre evidente che il DCA 565/2017, fosse finalizzato a regolamentare gli eventuali futuri adeguamenti, previa ricognizione delle trasformazioni e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale;
il fatto che esso abbia utilizzato il termine di adeguamento evidenzia l'esistenza di preesistenti emolumenti e la mancanza di disposizioni destinate a sopprimerne o a sospenderne l'efficacia impone di ritenere l'applicabilità dell'originaria indennità anche in favore dei medici transitati nelle UCPS in sede unica già esistenti. In quest'ottica risulta del tutto irrilevante la circostanza che gli accordi tra e OO.SS destinati a disciplinare i futuri Pt_4 adeguamenti non siano stati ancora conclusi. Il sistema che ne era derivato può essere così di seguito sintetizzato: - coloro che percepivano l'indennità prevista per le UCPS o semplici (€ 6,40 annue/assistito) avrebbero continuato a percepirla fino alla data di soppressione di tali strutture prevista per la data ultima del 31.12.2015; - successivamente avrebbero perso qualsiasi diritto qualora non avessero aderito alla trasformazione;
- lì dove entro la data del 31.12.2015 avessero fatto ingresso in una UCPC a sede unica tra quelle esistenti avrebbero avuto accesso all'indennità prevista per l'adesione a tali unità (euro 8,60 annue/assistito). Né a conclusioni diverse si potrebbe pervenire facendo leva sul principio di tendenziale invarianza dei costi stabilita nell'art. 4 del DCA 376/2014: il carattere tendenziale della previsione era palesemente connesso alle incertezze sul numero dei medici delle UPC semplici che avrebbero deciso di non aderire al percorso di trasformazione e quelli che avrebbero optato per l'ingresso nelle UCP a sede unica esistenti o di nuova costituzione;
In Parte ultimo, sembra ragionevole sostenere che l'attuale comune partecipazione alla a sede unica impedisca una diversità di trattamento tra chi vi abbia fatto ingresso prima del 2014 e chi vi abbia aderito successivamente;
non vale quindi a scongiurare la disparità di trattamento l'osservazione che i primi vi abbiano fatto parte da sempre. Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito prova del suo ingresso nella UCP in sede unica antecedentemente al 2017. Va conseguentemente riconosciuto il suo diritto alla superiore indennità. Ne consegue il rigetto dell'appello. Stante la soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che a carico di quest'ultima sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello; - condanna l'azienda appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che a carico di parte appellante sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1107/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4138/2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Di Carlo ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Casal Bernocchi n. 73; Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Mucci ed elettivamente CP_1 domiciliato in Via Famagosta n. 8; Pt_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata: “Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 6908/2023, la
[...] conveniva in giudizio chiedendo al giudice Parte_1 CP_2 adito di accogliere le seguenti conclusioni: - In via preliminare nel merito, accertare e dichiarare l' intervenuta prescrizione per ogni somma rivendicata antecedentemente al mese di novembre 2016 stante la decorrenza del termine di prescrizione di cui all' art. 2948 c.c.; - in via principale nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 6908/2023 per tutte le motivazioni espresse in narrativa, da cui si evince indiscutibilmente il difetto di legittimazione passiva in capo alla - in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto Parte_2 dell'opposizione a D.I. n. 6908/2023, riconoscere il minor importo di € 19.130,70, a fronte dei conteggi operati da questa e dell'avvenuta prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.; - Pt_1 in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell' opposizione a D.I. n. 6908/2023 e di rigetto dell' eccezione preliminare di avvenuta prescrizione di cui all' art. 2948 c.c. per il periodo antecedente al novembre 2016, riconoscere in ogni caso, il minor importo di € 20.808,09 in ragione dei conteggi articolati dagli uffici aziendali competenti. Con riserva di ulteriormente eccepire dedurre e rilevare. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite. Esponeva l' opponente che con decreto ingiuntivo n. 6908/2023, emesso in data 7.12..2023 dal Tribunale di Roma e notificato in data 12.9.2023, era stato ingiunto alla di pagare alla parte opposta la somma complessiva di € 21.648,60, oltre Parte_2 accessori e spese legali;
che con Determina n. 3407 del 20.10.2009 veniva approvato per la Regione Lazio il Regolamento Unità Cure Primarie UCP del 23.09.2009, che prevedeva e regolava diverse forme organizzative, tra cui le UCP Semplici (UCPS) e le UCP Complesse (UCPC); che, a seconda della UCP di appartenenza, veniva riconosciuta al Medico di Medicina Generale un'indennità annua;
che nello specifico, per i medici appartenenti alle ra prevista un'indennità di € 6,40 (annue/assistito), quindi € 0,53 al mese per Parte_3 ogni singolo paziente;
che , invece, per i medici appartenenti alle UCP Complesse era prevista un'indennità di € 8,40 (annue/assistito), quindi € 0,73 al mese per ogni singolo paziente;
che tuttavia, con successivo DCA n. 376/2014, la disponeva la Parte_4 riorganizzazione dell'assistenza territoriale, attraverso la trasformazione in un'unica forma associativa, denominata Unità Cure Primarie a sede Unica, con conseguente cessazione delle UCP semplici;
che con altro DCA n. 565/2017, la recepiva l'Accordo Parte_4 Parte stipulato con le OO.SS. , dando la possibilità ai medici di costituire ex novo a Pt_5 sede Unica, prevedendo, altresì, l'onere della di provvedere, entro 6 mesi Parte_4 dalla sottoscrizione dell'Accordo, ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA n. 376/2014, con Pt_6 conseguente adeguamento delle relative indennità in favore dei medici, anche alla luce Parte di costi aggiuntivi che dovevano sostenere per far parte delle nove a sede Unica;
che
, tuttavia, sebbene i si fossero dovuti conformare a quanto Controparte_3 disposto dai predetti DCA, gli stessi avevano continuato a percepire un'indennità mensile base di € 0,53 per ciascun paziente, corrispondente a quanto veniva riconosciuto a ciascun medico per l'attività prestata nel UCP semplici, anziché l'indennità maggiorata prevista per le nuove UCP a sede Unica. Tanto premesso in fatto, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché il difetto di legittimazione passiva della in virtù del Parte_2 mancato vincolo di subordinazione tra il medico di base e l . Al Parte_1 riguardo, faceva rilevare che il medico opposto non era inquadrato come medico dipendente della ma rientrava nella categoria del medico convenzionato che Parte_2
è sottoposto ad un rapporto di para subordinazione con l;
che la mancanza del Pt_1 Part vincolo di subordinazione determinava in capo alla la carenza di obblighi per ogni Parte_ pretesa economica vantata dal considerato che la elaborazione delle buste paga veniva effettuata direttamente dalla centrale operativa della;
che l' unica Parte_4 voce in cui poteva intervenire l' Amministrazione opponente riguardava le cosiddette “ voci accessorie“.
La parte opponente contestava la domanda facendo rilevare che: - l'art. 4 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2014, recepito con DCA n. 376/2014, ha previsto la graduale trasformazione delle diverse forme associative di Unità Cure Primarie, mediante l'istituzione di nuove forme associative denominate Unità Cure Primarie a sede Unica, con la conseguente cessazione delle preesistenti 321 UCP Semplici;
- il predetto art. 4 precisava che “la trasformazione della UCP-S a UCP” [dovesse avvenire] tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”; - con successivo DCA n. 565/2017 (cfr. all. 2), la Parte_4 prendeva atto dell'Accordo sottoscritto tra la e le OO.SS. dei Medici di Parte_4
Medicina Generale, avente ad oggetto “la nuova sanità nel Lazio: obiettivi di salute e medicina d'iniziativa”; - l'art. 2 del già citato Accordo, recepito con DCA n. 565/2017, oltre a indicare l'organizzazione e gli obiettivi delle istituite UCP, specificava che la entro Pt_4
6 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo avrebbe provveduto a una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP, nel rispetto del DCA n. 376/2014; - tale Pt_6 ricognizione non era stata effettuata;
- il predetto art. 2 prevedeva, altresì, che sulla base Parte_ di tale ricognizione le parti – la , da un lato, e le OO.SS. dei dall'altro – Parte_4 Parte avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di - tuttavia, tale accordo per l'adeguamento della indennità delle nuova UCP non era ancora stato promosso, poiché, come si evince anche dai verbali di riunione tra la e Parte_4 le OO.SS. di appartenenza (all. 5) in cui oggetto di discussione era la mera organizzazione delle nuove UCP e non l'adeguamento delle indennità, ad oggi rivendicate da parte opposta. Contestava in ogni caso i conteggi, richiamando la nota prot. n. 66270 del 13.10.2023 , a firma del Direttore UOC Amministrativa Cure , Dr.ssa , e Pt_7 Persona_1 del Direttore f.f. UOC Distretto , Dr. , in cui si specificava che tutte le Parte_8 Per_2 Parte operazioni da (Unità Cure Primarie Semplici) a (Unità Cure Primarie a Sede Unica) Pt_6 hanno come data di riferimento le seguenti date: le sono cessate in data 30.04.2016; Pt_6 le UCP a Sede Unica sono state avviate in data 01.05.2016. Pertanto, in caso di riconoscimento dell'indennità e dell'obbligo dell'odierna opponente di corrisponderla, essa poteva decorrere solo dal 01.05.2016 e non dal mese di gennaio 2016, in quanto a quell'epoca le UCP a Sede Unica ancora non erano state istituite;
che, conseguentemente, l'importo astrattamente riconoscibile poteva essere pari a €19.130,70. Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto CP_2
e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale: accertata la tardività dell'opposizione, dichiararne l'improcedibilità con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc. in via preliminare: 2) concedere con ordinanza non impugnabile ex art. 648, comma 1° cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 6908/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, non avendo l'opponente fornito idonea prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale: respingere i motivi di opposizione in quanto infondati in fatto e diritto e sforniti di prova;
accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente al pagamento delle indennità previste per i membri delle UCP così come richieste;
per l'effetto, a conferma del decreto ingiuntivo opposto 6908/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, condannare la
[...] al pagamento in favore dott./ssa della somma di 21.648,60, o nella Pt_2 CP_1 maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
in via subordinata: dichiarare il maggior o minor credito, rispetto alla somma riconosciuta con il provvedimento monitorio, accertato in corso di causa all'esito dell'istruttoria, e qualificato dal giudice secondo il suo prudente giudizio, e per l'effetto condannare la al pagamento in favore Parte_2 dott./ssa della somma che verrà determinata e quantificata nel corso del CP_1 giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali. in ogni caso: condannare la
[...] alla refusione delle spese e dei compensi per il procedimento monitorio e per quello Pt_2 di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario secondo gli importi stabiliti dal DM 55/2014 ed aggiornati al momento della decisione".
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma preliminarmente rigettava l'eccezione di tardività della opposizione, verificate le date di iscrizione a ruolo del presente fascicolo e quella di notifica del decreto ingiuntivo opposto nonché l'eccezione di carenza Part di legittimazione sollevata dalla Riteneva, invece, prescritte le differenze rivendicate per l'epoca anteriore al mese di novembre 2016. Nel merito, revocava il D.I. n.5180 /2023 emesso dal Tribunale di Roma e condannava l al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_2 di 19.130,70, oltre accessori come per legge. Condannava, altresì, l Parte_1 al pagamento delle spese di lite nella misura di due terzi, che liquidava
[...] complessivamente in € 2.490,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario e le compensava per la parte residua.
Avverso la decisione suddetta, con ricorso depositato il 5.5.2025, ha proposto gravame la , censurando la stessa per: Parte_2
1. “1. Erronea analisi esegetica del DCA n. 376/2014 e del DCA n. 565/2017. … questa Amministrazione, sulla scorta dei parametri esegetici dell'art. 4, DCA n. 376/2014 (cfr. all. 4 fascicolo 1° grado) e dell'art. 2, lett. a), DCA n. 565/2017 (cfr. all. 2 fascicolo 1° grado), rilevava che l'adeguamento dell'indennità da € 6,40 annui a € 8,60 annui dovesse avvenire, in primis, “a saldi invariati per la ” Pt_4
e, in secundis, che fosse subordinato a un incontro tra la e le OO.SS. Parte_4 di categoria, a cui si era impegnata a dare seguito entro 6 mesi dalla Parte_9 sottoscrizione dell'Accordo di cui al già citato DCA n. 565/2017.”: 2. “2. Sul difetto di legittimazione passiva. Il Giudice di primo grado è incorso in errore nella parte in cui a pag. n. 5) afferma testualmente di ritenere “infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente”. Si è costituita chiedendo il rigettare dell'appello. CP_4
Sul secondo motivo di appello da esaminare in via previa per ovvie ragioni logistiche occorre osservare quanto segue. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla Part Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la pubblica amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996). Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è, pertanto, l , sicché è su quest'ultima Parte_1 che gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Part Inconferente in tema appare il richiamo della ll'art. 1, comma 10, D. L. n. 324/1993, ai sensi del quale “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. Nella specie, infatti, il credito è fatto valere da un medico di medicina generale convenzionato e non da un medico specialista convenzionato, con conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata. Certamente, l'art 1 Decreto-Legge 27 agosto 1993, n. 324 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 prevede al comma 10 che
“Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. Tuttavia, Il medico di base (di medicina generale), noto anche come medico di famiglia, funge da primo punto di contatto nel sistema sanitario per i pazienti. Una delle principali differenze rispetto ai medici specialisti risiede nella natura della loro formazione e nel focus della loro pratica. Il medico di base è un professionista della salute generalista, che si occupa di una vasta gamma di problemi medici. La sua formazione è ampia e inclusiva di vari aspetti della medicina generale, consentendo di gestire numerose condizioni mediche comuni e coordinate cure a lungo termine. Al contrario, i medici specialisti si concentrano su un particolare ramo della medicina, come la cardiologia, l'oncologia o la dermatologia. La loro formazione è più approfondita nel loro campo specifico, portandoli a gestire casi più complessi che vanno oltre la competenza del medico di base. Questa specializzazione richiede ulteriori anni di studio e pratica dopo la laurea in medicina. Pertanto, mentre il medico di base tratta una gamma diversificata di problemi, lo specialista offre competenze dettagliate e approfondite in specifici ambiti della salute. Inoltre, a differenza dei medici che lavorano negli ospedali o nei poliambulatori, il Part medico di base non è dipendente della e non ha un rapporto di lavoro subordinato, Part ma rientra nella libera professione convenzionata dall di competenza, a cui emette fattura per i servizi resi. E', pertanto, conforme al vero che parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è l Parte_1
, sicché è su quest'ultima che gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla
[...] disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata.
Parimenti infondato è il primo motivo d'appello, L'appellata rivendica un maggiore compenso, per il periodo da maggio 2016 a ottobre 2022 in forza del Decreto U00027 del 7.2.2012 che aveva riconosciuto ai destinatari una remunerazione di €. 8,60 annuo/assistito, in luogo di quello ricevuto di €. 6,40 annuo/assistito, facendo parte di un UCP complessa. A prescindere da quanto avrebbe disposto in seguito DCA 565/2017, l'accordo del 2014, allo scopo di procedere alla riorganizzazione dell' , aveva preso Parte_10 atto della esistenza delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie ancora presenti prevedendo la cessazione di quelle semplici e la loro trasformazione attraverso due distinte Parte iniziali modalità: a) ingresso dei componenti di per l'attività di nelle istituende Pt_6
Case della Salute fatte salve le attuali indennità; b) costituzione, da parte dei componenti Part di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a Pt_6 Part disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015. Mentre successivamente la trasformazione si sarebbe potuta realizzare solo mediante "ingresso dei Parte componenti di per le attività di nelle UCP a sede unica esistenti". Il co. 5 dell'art. Pt_6
4 aveva inoltre previsto che "La messa a regime delle UCP, salvo le UCP a sede unica già esistenti, per l'attuazione dei compiti previsti, avverrà con le modalità di seguito riportate, a partire dalla data della deliberazione di recepimento della presente intesa da parte della Part Parte_ Giunta Regionale. Entro 6 mesi si procederà: -le attraverso il comitato aziendale effettuano una ricognizione delle proposte di nuove UCP presentate, o integrazione di quelle presenti in sede unica secondo il presente accordo;
- vengono individuati dai medici Parte afferenti alle UCP costituite i relativi coordinatori;
- l dovrà organizzare e realizzare una Parte_ rete informatica tra i che la compongono. Essa verrà collegata in cooperazione applicativa con la rete informatica dell e delle Case della salute, la necessaria Pt_1 Part messa in opera per la connessione è a carico delle come previsto dall'art.59 bis comma 4 dell'ACN vigente". Si può allora sostenere che il DCA 376/2014 avesse avviato un processo di trasformazione delle la cui principale modalità di superamento avrebbe dovuto Pt_6 consistere nell'ingresso dei suoi componenti nelle UCP a sede unica esistenti o di nuova costituzione. Tale considerazione induce in primo luogo a smentire l'assunto che le UCP a sede unica, esistenti alla data di entrata in vigore del DCA 565/2017, siano state sostituite dalle nuove UCP a sede unica. Deve inoltre ritenersi che lì dove il comma 4 DCA 376/2014
[invero art. 4 comma 2 lettera a) Accordo Assistenza territoriale e Medicina d'iniziativa – Attuazione protocollo 23 luglio 2014 ndr] aveva fatto salve le attuali indennità per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo, avesse inteso mantenere in vita l'originario regime introdotto dal DCA 38 del 01/06/2011 a maggior ragione nei riguardi delle strutture (UCP a sede unica) preesistenti alla riorganizzazione. L'intenzione di confermare l'applicabilità delle originarie tariffe non può inoltre ritenersi smentita neanche dal DCA 656/2017 che ad avviso dell'azienda avrebbe reso inapplicabile tout court i preesistenti emolumenti: occorre in primo luogo osservare che il DCA 565/2017 risulta emanato successivamente al termine per la chiusura delle UCP semplici e per il necessario ingresso nelle diverse strutture (31.12.2015) [Le 321 (unità di cure primarie semplici) attualmente Pt_6 presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015 Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1 novembre 2014 con le seguenti Parte modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per l'attività di nelle Pt_6 istituende Case della Salute fatte salve le attuali indennità; ndr]. sicché sarebbe quanto meno anomalo che abbia potuto disciplinare retroattivamente le modalità e la quantificazione delle indennità in vigore;
appare inoltre evidente che il DCA 565/2017, fosse finalizzato a regolamentare gli eventuali futuri adeguamenti, previa ricognizione delle trasformazioni e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale;
il fatto che esso abbia utilizzato il termine di adeguamento evidenzia l'esistenza di preesistenti emolumenti e la mancanza di disposizioni destinate a sopprimerne o a sospenderne l'efficacia impone di ritenere l'applicabilità dell'originaria indennità anche in favore dei medici transitati nelle UCPS in sede unica già esistenti. In quest'ottica risulta del tutto irrilevante la circostanza che gli accordi tra e OO.SS destinati a disciplinare i futuri Pt_4 adeguamenti non siano stati ancora conclusi. Il sistema che ne era derivato può essere così di seguito sintetizzato: - coloro che percepivano l'indennità prevista per le UCPS o semplici (€ 6,40 annue/assistito) avrebbero continuato a percepirla fino alla data di soppressione di tali strutture prevista per la data ultima del 31.12.2015; - successivamente avrebbero perso qualsiasi diritto qualora non avessero aderito alla trasformazione;
- lì dove entro la data del 31.12.2015 avessero fatto ingresso in una UCPC a sede unica tra quelle esistenti avrebbero avuto accesso all'indennità prevista per l'adesione a tali unità (euro 8,60 annue/assistito). Né a conclusioni diverse si potrebbe pervenire facendo leva sul principio di tendenziale invarianza dei costi stabilita nell'art. 4 del DCA 376/2014: il carattere tendenziale della previsione era palesemente connesso alle incertezze sul numero dei medici delle UPC semplici che avrebbero deciso di non aderire al percorso di trasformazione e quelli che avrebbero optato per l'ingresso nelle UCP a sede unica esistenti o di nuova costituzione;
In Parte ultimo, sembra ragionevole sostenere che l'attuale comune partecipazione alla a sede unica impedisca una diversità di trattamento tra chi vi abbia fatto ingresso prima del 2014 e chi vi abbia aderito successivamente;
non vale quindi a scongiurare la disparità di trattamento l'osservazione che i primi vi abbiano fatto parte da sempre. Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito prova del suo ingresso nella UCP in sede unica antecedentemente al 2017. Va conseguentemente riconosciuto il suo diritto alla superiore indennità. Ne consegue il rigetto dell'appello. Stante la soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che a carico di quest'ultima sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello; - condanna l'azienda appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che a carico di parte appellante sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste