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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. EL LL Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS AN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 96/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VITAGLIANO CARMINE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
La parte si riportava al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27/1/2025, avanza Parte_1 richiesta di scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
, esponendo che aveva contratto matrimonio concordatario in
[...]
ER (Romania), in data 2/3/2022, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Agropoli (SA) al n. 28, Parte II, Serie C – anno 2022 e che dalla loro unione non erano nati figli.
Pertanto, trascorsi sei mesi della data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 12/2025, depositata in data 9/1/2025, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
non si costituiva, nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica perfezionatasi in data 20/3/2025 e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8/7/2025, compariva il solo , il quale Parte_1 ribadiva il proprio interesse allo scioglimento del matrimonio e chiedeva che la causa fosse decisa con rinuncia ai termini.
Il Giudice, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, riserva la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l.
6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Vallo della Lucania nel procedimento di separazione giudiziale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
in particolare:
“- I vivranno separati, con mutuo rispetto e liberi. Per_1
-Il Sig. nulla dovrà versare alla Sig.ra Parte_1 CP_1
, circa l'Assegno di Mantenimento, e per le proprie condizioni di
[...] salute e per il Proprio Reddito Pensionistico”. Ritiene il Collegio che, alla luce della mancata costituzione della resistente e della conseguente mancanza di domanda in punto di assegno divorzile, nulla debba essere sul punto disposto.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
ER (Romania) il 2/3/2022 tra , nato il Parte_1
30/6/1958 in Eboli (Sa) e , nata il CP_1 Controparte_1
28/11/1972 in Onesti (Romania) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Agropoli n. 28 –
Anno 2022 – Parte II – Serie C, alle condizioni di cui in parte motiva.
C) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Agropoli, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
D) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SS AN EL LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. EL LL Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS AN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 96/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VITAGLIANO CARMINE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
La parte si riportava al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27/1/2025, avanza Parte_1 richiesta di scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
, esponendo che aveva contratto matrimonio concordatario in
[...]
ER (Romania), in data 2/3/2022, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Agropoli (SA) al n. 28, Parte II, Serie C – anno 2022 e che dalla loro unione non erano nati figli.
Pertanto, trascorsi sei mesi della data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 12/2025, depositata in data 9/1/2025, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
non si costituiva, nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica perfezionatasi in data 20/3/2025 e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8/7/2025, compariva il solo , il quale Parte_1 ribadiva il proprio interesse allo scioglimento del matrimonio e chiedeva che la causa fosse decisa con rinuncia ai termini.
Il Giudice, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, riserva la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l.
6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Vallo della Lucania nel procedimento di separazione giudiziale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
in particolare:
“- I vivranno separati, con mutuo rispetto e liberi. Per_1
-Il Sig. nulla dovrà versare alla Sig.ra Parte_1 CP_1
, circa l'Assegno di Mantenimento, e per le proprie condizioni di
[...] salute e per il Proprio Reddito Pensionistico”. Ritiene il Collegio che, alla luce della mancata costituzione della resistente e della conseguente mancanza di domanda in punto di assegno divorzile, nulla debba essere sul punto disposto.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
ER (Romania) il 2/3/2022 tra , nato il Parte_1
30/6/1958 in Eboli (Sa) e , nata il CP_1 Controparte_1
28/11/1972 in Onesti (Romania) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Agropoli n. 28 –
Anno 2022 – Parte II – Serie C, alle condizioni di cui in parte motiva.
C) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Agropoli, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
D) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SS AN EL LL