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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2317/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2317 /2023 R.G. riservata in decisione in data 31/07/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANGIAROTTI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto in Pavia, via Giuseppe Frank n. 22
RICORRENTE
E
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Parte ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dal coniuge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata rimessa al Collegio per la sola pronuncia della sentenza parziale di separazione.
Nel caso di specie sussistono le condizioni per la richiesta pronuncia, in quanto deve ritenersi che, anche alla luce del contenuto del ricorso e considerata la contumacia del resistente, i coniugi non siano nella condizione di riprendere la vita coniugale.
Le altre questioni verranno decise con la sentenza definitiva. Con separata ordinanza parti e causa devono quindi essere rimesse sul ruolo davanti al Giudice istruttore per la continuazione del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 19/05/2023 e notificato a , così decide: CP_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati Parte_1 CP_1 in data 16.4.2010 in Raducaneni- Iasi atto trascritto in data 7.10.2021 nei registri degli atti di matrimonio di , al n. 6, Parte II, Serie C;
Pt_2
2) ordina alla cancelleria di trasmettere copia di questa sentenza, appena passata in giudicato, al Comune predetto per l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2317 /2023 R.G. riservata in decisione in data 31/07/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANGIAROTTI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto in Pavia, via Giuseppe Frank n. 22
RICORRENTE
E
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Parte ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dal coniuge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata rimessa al Collegio per la sola pronuncia della sentenza parziale di separazione.
Nel caso di specie sussistono le condizioni per la richiesta pronuncia, in quanto deve ritenersi che, anche alla luce del contenuto del ricorso e considerata la contumacia del resistente, i coniugi non siano nella condizione di riprendere la vita coniugale.
Le altre questioni verranno decise con la sentenza definitiva. Con separata ordinanza parti e causa devono quindi essere rimesse sul ruolo davanti al Giudice istruttore per la continuazione del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 19/05/2023 e notificato a , così decide: CP_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati Parte_1 CP_1 in data 16.4.2010 in Raducaneni- Iasi atto trascritto in data 7.10.2021 nei registri degli atti di matrimonio di , al n. 6, Parte II, Serie C;
Pt_2
2) ordina alla cancelleria di trasmettere copia di questa sentenza, appena passata in giudicato, al Comune predetto per l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)