Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
dott. Stefania Basso Consigliere rel.
dott. Anna Rita Motti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
20/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 378 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Paolo Zambardino con Parte_1
studio in Giugliano in Campania (Na) alla Via Ripuaria, 149, presso il quale elettivamente domicilia
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso – CP_1
anche disgiuntamente - dagli avvocati Patrizia Colella, Silvano Imbriaci, Paola
Forgione, Erminio Capasso ed Agostino Di Feo ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto presso l'Ufficio Legale di Napoli, via Alcide De CP_1
Gasperi n. 55
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, depositato in data 24.02.2023, ha Parte_1
impugnato sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 709/2023 pubblicata in data 08.02.2023, con la quale è stata rigettata la
Lamenta l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado non ha tenuto in alcun conto la buona fede della percipiente, certamente sussistente non solo per come si sono verificati i fatti, ma anche per “l'assoluta carenza culturale nonché economica della patrocinata”. Ha, quindi, censurato la sentenza per la parte in cui ha disposto la condanna alle spese di lite pur in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. Ha concluso chiedendo: “1. accogliere il presente appello e per l'effetto annullare la parte della sentenza impugnata relativa sia al rigetto del ricorso sia alla condanna delle spese di giudizio nei confronti della parte appellata;
2. dichiarare e quantificare sia il diritto azionato in primo grado sia le spese dovute a titolo di onorari, diritti e spese sostenute nel primo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore;
3. condannare la resistente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio espressamente CP_1
appellate oltre quelle del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
4. in via subordinata accogliere l'appello circa la condanna alla rifusione delle spese di lite di primo grado e dichiarare che nulla è dovuto all . CP_1
Si è costituito l' appellato che – rimarcata l'infondatezza dell'appello – ne CP_2
ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Ed invero, l'analisi della documentazione in atti consente di ritenere che la
è stata tempestivamente messa a conoscenza degli esiti della visita Pt_1
medica (verbale del 14/08/2015 comunicato alla ricorrente/odierna appellante con raccomandata del 18/08/2015 ricevuto il 27/08/2015), circostanza non soltanto pacifica in quanto incontestata, ma anche provata dalla documentazione prodotta sin dal primo grado dall' CP_1
E ciò in disparte la considerazione che l'indebito assistenziale decorre dal momento della visita di accertamento del venir meno delle condizioni sanitarie e non da quello di comunicazione. Può, difatti, ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni”
(Cass. sez. 6, 05/01/2023 n. 248).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi legittima la richiesta di restituzione dei ratei relativi al periodo successivo a quello della visita di revisione del
14.08.2015, con decorrenza dall'accertato venir meno delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (febbraio
2015), cioè esattamente quelli oggetto della richiesta di ripetizione da parte dell' . CP_2
Pertanto, considerato che il giudice di primo grado ha correttamente applicato i principi costantemente espressi dalla Suprema Corte, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Fondata è, invece, la censura relativa alla condanna alle spese di lite di cui si duole l'appellante rimarcando di aver prodotto la documentazione richiesta per l'esonero dalle spese di lite ex art. 152 disp att.
Sul punto le più recenti pronunce della Suprema Corte sono pervenute ad un orientamento opposto a quello che si era radicato precedentemente.
Con la sent. n. 23920/2023 è stato, invero, affermato: “nel confrontarsi con la disposizione in oggetto (art. 152 disp att. c.p.c., n.d.r.), la Corte ha osservato come il beneficio dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 11, sulle basi della L. n. 153 del 1969, previgente art. 57, attraverso alcune pronunce della Corte Costituzionale avesse, nel tempo, ampliato l'ambito di estensione sia dal punto di vista soggettivo, includendovi l' dal lato passivo (Corte Cost. n. 23 del 1973) ed i congiunti CP_3
superstiti del lavoratore (Corte Cost. n. 98 del 1987), sia dal punto di vista oggettivo, ricomprendendo (Corte Cost. n. 85 del 1979) anche le controversie assistenziali, per l'assimilabilità delle due situazioni sul piano sostanziale e processuale;
la Corte ha anche evidenziato come, soprattutto nella vigenza della precedente versione della disposizione (quella introdotta dalla L. n. 533 del 1973, art. 11), si fosse realizzata, grazie agli interventi della Corte Costituzionale richiamati, la massima forza espansiva della ratio normativa, tesa a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale quando "si occupa di prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" (v. in motivaz. Cass. nn.
16676 del 2020 e 29010 del 2020). Nel contempo, ha osservato che, così individuata la finalità che sorregge la logica di favore di cui la disposizione è espressione, essa deve legarsi strettamente "non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale ma - appunto - solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali", trattandosi di
"disciplina (...) espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati" (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con richiamo a Cass. n. 25759 del 2008 che, sia pure resa con riferimento all'art. 152 att. c.p.c. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, osservava come "L'esonero del
Data pubblicazione 07/08/2023 lavoratore dall'obbligo di rifusione delle spese
(fosse) subordinato al fatto che questi (chiedesse) ad istituti di assistenza e previdenza prestazioni previdenziali"); Cass. n. 16676 del 2020, cit., seguita dalla successiva Cass. n. 6572 del 2023, ha pure osservato che la medesima ratio è alla base del successivo corollario per cui è necessario che "il diritto alla prestazione
(costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento"; il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli;
non si intende ora rimettere in discussione i principi esposti, tuttavia, la fattispecie concreta non è riconducibile ai precedenti della Corte, per avere un petitum diverso e più ampio;
oggetto del giudizio non è solo l'accertamento della illegittimità della pretesa dell ma anche del diritto a CP_1
CP_ trattenere la quota di pensione pretesa dall il diritto alla prestazione previdenziale e', quindi, l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza "indiretta ed eventuale" della domanda di accertamento del diritto alla soluti retentio”. In applicazione di tale principio, considerato che la parte ha prodotto adeguata certificazione reddituale e coerente dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., la sentenza impugnata va riformata in parte qua.
Compensate le spese di lite di questo grado di giudizio in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello limitatamente al regime delle spese.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nella restante parte conferma, dichiara esonerata dal pagamento delle spese di lite del primo grado;
Parte_1
compensa le spese di questo grado.
Napoli 20/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro