Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1917 /2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, nella causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.1
c.p.c., iscritta al n. 1917/2024 R.G., a seguito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. ultimo comma, nel giudizio vertente
TRA
avente C.F.: e P. Iva n. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Parte_1
Aleandri (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Roma (cap 00197) C.F._1 al viale Parioli n. 47
Opponente
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cercola (NA) alla via Europa n. 29 presso lo studio dell'avv. Daniele
Saggese (C.f.. ) C.F._3
Opposto
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere;
2) Compensa le spese del presente giudizio.
Tribunale di Napoli lì, 04/02/2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Ludovica Russo)
1
EX ART. 281sexies c.p.c.
Posta la qualificazione dell'opposizione in atti (art. 615 c.p.c.), è pacifico il venir meno dell'interesse relativo alla spiegata opposizione.
Ed invero, con atto di citazione ex art.617 c.p.c., (da qualificarsi invece come opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c.) ritualmente notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data
22.01.2024, la conveniva in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1 contestando la regolarità formale del precetto notificatogli dall'odierno opposto in data 08.01.2024, avente ad oggetto un complessivo importo di € 18.859,81, pedissequamente al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 11331/2023, della XII sezione del Tribunale di Napoli.
In particolare, l'odierno opponente contestava l'atto di precetto limitatamente alla voce “Spese consultazione cliente”, contenuta nella sezione “Compensi professionali della fase successiva alla formazione del titolo”, dell'importo di € 27,50.
Sul punto, è pacifico che il creditore possa autoliquidarsi ed intimare le spese ed i compensi relativi allo stesso atto di precetto e quelle che derivano direttamente dalla legge e dal titolo, senza che occorra alcuna statuizione da parte del giudice, in quanto queste spese costituiscono un accessorio di legge.
Ebbene, con riguardo alla somma di euro 27,50, oggetto di opposizione a precetto, parte opposta riconosceva da subito la non debenza della stessa, dichiarando che fosse stata inserita nell'atto di precetto in virtù di mero errore e/o refuso di stampa e, dunque, rinunciando alla stessa.
Di conseguenza, va dichiarata la cessata materia del contendere, in relazione al merito della questione. Ciò comporta il venir meno dell'interesse alla decisione, restando aperta, però, la questione attinente alla regolamentazione delle spese che, in mancanza di accordo, deve seguire il principio della cd: “soccombenza virtuale”.
Nel nostro caso, l'opponente contestava l'atto di precetto limitatamente alla voce “spese consultazione cliente” dell'importo di € 27,50, in quanto non documentata e non dovuta. Ebbene, tale doglianza avrebbe certamente potuto trovare accoglimento. Ed invero, tale voce era inserita nell'atto di precetto tra i “compensi professionali della fase successiva alla formazione del titolo”.
Al fine di determinare tali compensi è necessario far riferimento alle tabelle di cui al DM 55/2014 e
DM 147 dell'agosto 2022. In particolare, nella sezione relativa all'atto di precetto, non si evince alcuna voce “spese consultazione cliente”.
2 Tuttavia, è opportuno rammentare che “non può ritenersi che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo di fare applicazione del criterio della
"soccombenza virtuale", con esclusione del potere del giudice di pervenire alla compensazione delle spese, totale o parziale. Tanto è stato di recente affermato da questa Corte nella sentenza del
23 aprile 2015, n. 8309 sulla base di analogo principio già espresso in precedenza - Cass. 21 giugno
2004 n. 11494 - ancorché con riguardo ad una ipotesi di cessazione della materia del contendere sopravvenuta nel corso del processo di impugnazione che "non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale". Ed allora, pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è ben possibile disporre la compensazione delle spese per motivi che, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005, devono essere esplicitamente indicati nella motivazione”. (Cass., Sez. IV, Ord. n. 3148 del 17/02/2016).
Orbene, sulla scorta di tali principi, per ciò che attiene alle spese (nonostante parte opponente chieda la soccombenza a carico dell'opposto), risultano presenti le condizioni per la compensazione delle spese ex art. 92 c. 2 cpc.
In realtà, nel nostro caso: da un lato non viene sconfessato il credito nella sua essenza ma la sola voce relativa alle “spese consultazione cliente” dell'importo di 27,50 euro.
Inoltre, si deve dare atto del contegno processuale di parte opposta, mirato a ridurre le attività processuali. In particolare, la stessa riconosceva la non debenza di tali somme dichiarando che le stesse fossero state inserite nell'atto di precetto in virtù di mero errore e/o refuso di stampa.
Ulteriormente, parte opposta asseriva, in sede di costituzione, di voler rinunciare al predetto importo di 27,50 euro e provvedeva al pignoramento presso il terzo Intesa SanPaolo Spa, delle somme da quest'ultima dovute alla ma solo fino alla Parte_2 concorrenza di € 18.832,31, ovvero dell'importo inizialmente precettato di € 18.859,81 detratto l'importo di € 27,50 non dovuto. Sul punto, non era necessario che l'opposto notificasse un nuovo precetto per procedere al pignoramento presso il terzo e ciò sulla scorta dell'ordinanza n. 27032 del
19 dicembre 2014, con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadendo il principio di diritto secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità o con l' inefficacia parziale per la somma eccedente, restando valida l'intimazione per la parte dovuta.
Infine, può essere richiamato un principio, elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione, riguardante il pignoramento per importi molto bassi. In particolare, “in tema di procedimento
3 esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU” (Cass., sez. III, 05/11/2020, n.24691). Ebbene, tale principio può essere letto anche a contrario, con riferimento alla posizione del debitore. In particolare, nel caso di specie, a fronte di un debito cospicuo pari a € 18.832,31 e non contestato da parte opponente, appare quantomai contrastante con le regole di correttezza e buona fede, nonché coi principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi, la condotta del debitore, il quale esercita l'azione di opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. per l'esigua somma di euro 27,50.
Per tali ragioni, il contegno processuale delle parti consente una giusta ed equa compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 04.02.2023
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Evelina Piperno, Mot in tirocinio
Il giudice
(dott.ssa Maria Ludovica Russo)
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