Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter
Cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 414/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Carmine Sparano con Parte_1
domicilio eletto in Capaccio Paestum alla via Magna Grecia n. 179
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Lelio Maritato, come in atti, con domicilio CP_1 eletto in Salerno al Corso Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente
APPELLATO
Oggetto: oneri contributivi- appello sentenza n. 455/2023 del 28.03.2023 del Tribunale di
Salerno, sezione lavoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 13.07.2023 proponeva appello avverso la Parte_2
sentenza n. 455/2023 del 28.03.2023 del Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., aveva rigettato con compensazione al pagamento delle spese di lite, il ricorso per opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 0I- 000475105 notificato il 14.02.20222 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 avente ad oggetto omissioni contributive per l'anno 2016 quantificate complessivamente in € 17.506,60.
La parte appellante, ripercorse le vicende di causa, lamentava che erroneamente il primo
Giudice aveva omesso di valutare tutte le prove poste a sostegno dell'opposizione ed in particolare di aver pagato la somma di €. 606,42 il 21.12.2018 a fronte della notifica di un CP_ avviso dell' in data 23.12.2017.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva con memoria ritualmente depositata con CP_1
la quale resisteva al gravame chiedendone, come in atti, il rigetto in quanto inammissibile e comunque infondato.
All'esito dell'odierna camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art.127 ter Cpc e art. 35 del
D.Lgs. 149/2022, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello, anche a volerlo ritenere nel complesso ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., è comunque nel merito infondato e va quindi rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla nullità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento risulta incontrovertibilmente provato dall'avviso di ricevimento prodotto CP_ dall' che la ricorrente-appellante ha avuto notifica dell'atto di accertamento in data
27.12.2017 ai sensi degli art. 139 e 140 Cpc. e che è stato emesso anche Cad non notificato per avvenuta giacenza.
Priva di pregio, cosi come correttamente esposto dal giudice di primo grado, è da ritenersi
CP_ l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall' con l'impugnata ordinanza ingiunzione.
Invero, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass. 8078/2025, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16 agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria è intervenuta nell'anno 2016 e ad essa ha fatto seguito la notifica dell'avviso di accertamento, perfezionatasi nel gennaio del 2018.
Ne consegue che, allorquando è stata effettuata la notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui
è causa (14.2.2022), il termine prescrizionale (quinquennale) non era affatto decorso.
Da condividere è poi la parte della decisione secondo la quale nessun rilievo può esplicare, ai fini che interessano nella presente sede, la circostanza che l'opponente abbia provveduto, in epoca successiva alla scadenza del termine di legge, al pagamento della somma rivendicata
CP_ dall'
Quest'ultima, infatti, doveva essere versata entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
È di tutta evidenza, quindi, che il tardivo pagamento della stessa non ha comportato il venir meno della violazione, integrata, nella sua materialità, alla scadenza del termine fissato per l'adempimento: di qui la piena legittimità della sanzione amministrativa irrogata dall'
[...]
. CP_2
Deve da ultimo precisarsi che è preclusa, nella presente sede, ogni valutazione in ordine all'ammontare della sanzione, non essendo stata formulata, in parte qua, una specifica doglianza con il ricorso introduttivo del giudizio e nemmeno con l'atto di gravame non potendo questo giudice adottare ex officio alcuna statuizione, stante il divieto di ultrapetizione sancito dall'art. 112 cod. proc. civ..
Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, liquidate ex D.M. n. 147/2022 considerato lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del
15% di detta somma, IVA e CPA come per legge. Salerno, 24.02.2025
Il Giudice Ausiliario est.
avv. Mauro Casale
Il Presidente dott. Maura Stassano