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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili riunite iscritte ai nn° 44 e
45/2024 R.G.L., promosse
D A
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Walter Miceli e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliati in Monreale (PA) nella Via
Roma, 48.
- ricorrenti -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 7.07.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con distinti ricorsi depositati in data 2.01.2024, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe convennero in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento Controparte_2 delle somme loro dovute a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati e quelli effettivamente fruiti, per gli anni scolastici indicati nei ricorsi.
Il ministero convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio.
I ricorrenti, alla luce delle successive pronunce giurisprudenziali, con note scritte autorizzate hanno chiesto di essere autorizzati all'emendatio libelli e a modificare il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, considerando i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale come giorni in cui erano in servizio e non in ferie d'ufficio. Le cause senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc, sono state decise all'esito della suddetta udienza.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del convenuto che seppur CP_1 ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare va osservato che quanto chiesto dalle parti ricorrenti con le note conclusionali non può considerarsi una mera emendatio libelli, ma una mutatio, come tale inammissibile perché tardiva.
Le parti ricorrenti, infatti, hanno espressamente agito per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per “giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue...”, indicando dettagliatamente il numero dei giorni residui.
La modifica di detto elenco o, meglio, il suo ampliamento, e l'introduzione a fondamento della domanda di un argomento diverso da quello speso in ricorso, determina una modifica del tema d'indagine e sposta i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (in termini, Cass. 12195/2020; n. 20870/2019); pertanto deve ritenersi inammissibile.
Nel merito, il ricorso così come in origine formulato deve trovare accoglimento, nei termini seguenti, dovendosi interamente richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, le sentenze rese da questo Tribunale, anche in diversa composizione, in materia analoga.
Nella fattispecie in esame, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma 54 della L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie (e, in quanto perfettamente sovrapponibili, di festività soppresse) durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma
8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie (e festività soppresse) maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande 4 IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 14268/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 15415/2024).
In particolare, l'ultima ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024 ha espresso il seguente principio di diritto: “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande IO (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.”.
Deve, inoltre, ritenersi che il docente non può considerarsi automaticamente in ferie neppure nei restanti periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.
Invero, sotto questo profilo, il diritto di parte ricorrente all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, così come riconosciuto dalla citate pronunce della Suprema
Corte, discende anche dal fatto che l'art.
2.1 della direttiva 2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Secondo il consolidato insegnamento della CGUE, pertanto, l'elemento caratterizzante la nozione di «orario di lavoro» può essere sintetizzata nell'essere «a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», per cui «l'integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate dal lavoratore nel corso di suddetto periodo (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, C-151/02, punto 65; del 5 ottobre 2004, Per_1
Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, punto 93, nonché del 1° dicembre 2005, e a., Per_2
C-14/04, punti 46 e 58). 37- D'altro lato, la Corte ha dichiarato che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, sebbene non imponga al lavoratore di restare sul luogo di lavoro, deve essere parimenti qualificato, nella sua integralità, come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, allorché, in considerazione dell'impatto oggettivo e alquanto significativo dei vincoli imposti al lavoratore riguardo alle possibilità, per quest'ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, esso si differenzia da un periodo durante il quale il lavoratore deve unicamente essere a disposizione del suo datore di lavoro affinché quest'ultimo possa contattarlo (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio
2018, C-518/15, punti da 63 a 66)». Per_3
Un'interpretazione teleologicamente orientata della direttiva citata, volta a impedire al datore di lavoro di imporre ai lavoratori una restrizione dei loro diritti, approfittando del fatto che il lavoratore è la parte debole nel contratto di lavoro, impone pertanto di riconoscere il diritto del lavoratore alla remunerazione anche delle giornate in cui rimane a disposizione del datore di lavoro presso il proprio domicilio, poiché anche in tale ipotesi non può dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, qualora la necessità del suo intervento dipenda dalle concrete circostanze e dalle variabile esigenze datoriali (Così: CGUE 9 marzo 2021, causa
C-580/19, RJ e nel senso appena detto Cfr. CGUE sentenza del 21 febbraio 2018, Per_3
C-518/15, in una fattispecie in cui il lavoratore doveva rimanere nel proprio domicilio a causa della necessità di raggiungere il posto di lavoro in caso di necessità).
La CGUE ha statuito inoltre che tali definizioni sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri, poiché “le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» costituiscono nozioni di diritto dell'Unione che vanno definite in base a caratteristiche oggettive, facendo riferimento all'economia sistematica e alla finalità della direttiva 2003/88.
Infatti, soltanto un'interpretazione autonoma di questo tipo è idonea ad assicurare a tale direttiva la sua piena efficacia nonché un'applicazione uniforme delle nozioni suddette nella totalità degli Stati membri [sentenza del 9 marzo 2021, LE JA (Periodo di reperibilità in un luogo isolato), C-344/19, punto 30” 8].
Ne deriva che il periodo infrannuale di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, così come il periodo compreso tra il “termine delle lezioni” (solitamente l'8 giugno) e il “termine delle attività didattiche” (30 giugno) deve considerarsi orario lavorativo, in quanto il docente rimane indubbiamente a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza, così andando precisato il principio di diritto come sopra richiamato espresso dalla Suprema Corte. Nella fattispecie in esame, il , che non si CP_1
è neppure costituito in giudizio, non ha dimostrato di avere messo parte ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie, come ritenuto doveroso dalla Suprema Corte e in applicazione del diritto sovranazionale, con conseguente diritto del ricorrente medesimo al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
La quantificazione operata in ricorso dell'indennità sostitutiva delle ferie (e festività soppresse) non godute spettante ai docenti per il periodo oggetto di causa appare esatta, fondata su una corretta metodologia ed esenti da vizi.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore delle controversie;
c) della natura seriale delle stesse;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle e della riunione delle cause.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_1
Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore di : , a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni Parte_1 scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, della somma di € 2.910,79 oltre gli accessori di legge;
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni Parte_2 scolastici 2019/20 e 2020/21, della somma di € 2.082,95 oltre gli accessori di legge.
Condanna il alla rifusione in Controparte_2 favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, per ciascuna controversia a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U.,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. GANCI
FABIO e MICELI WALTER.
Così deciso in Palermo, 21/07/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili riunite iscritte ai nn° 44 e
45/2024 R.G.L., promosse
D A
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Walter Miceli e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliati in Monreale (PA) nella Via
Roma, 48.
- ricorrenti -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 7.07.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con distinti ricorsi depositati in data 2.01.2024, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe convennero in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento Controparte_2 delle somme loro dovute a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati e quelli effettivamente fruiti, per gli anni scolastici indicati nei ricorsi.
Il ministero convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio.
I ricorrenti, alla luce delle successive pronunce giurisprudenziali, con note scritte autorizzate hanno chiesto di essere autorizzati all'emendatio libelli e a modificare il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, considerando i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale come giorni in cui erano in servizio e non in ferie d'ufficio. Le cause senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc, sono state decise all'esito della suddetta udienza.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del convenuto che seppur CP_1 ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare va osservato che quanto chiesto dalle parti ricorrenti con le note conclusionali non può considerarsi una mera emendatio libelli, ma una mutatio, come tale inammissibile perché tardiva.
Le parti ricorrenti, infatti, hanno espressamente agito per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per “giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue...”, indicando dettagliatamente il numero dei giorni residui.
La modifica di detto elenco o, meglio, il suo ampliamento, e l'introduzione a fondamento della domanda di un argomento diverso da quello speso in ricorso, determina una modifica del tema d'indagine e sposta i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (in termini, Cass. 12195/2020; n. 20870/2019); pertanto deve ritenersi inammissibile.
Nel merito, il ricorso così come in origine formulato deve trovare accoglimento, nei termini seguenti, dovendosi interamente richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, le sentenze rese da questo Tribunale, anche in diversa composizione, in materia analoga.
Nella fattispecie in esame, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma 54 della L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie (e, in quanto perfettamente sovrapponibili, di festività soppresse) durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma
8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie (e festività soppresse) maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande 4 IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 14268/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 15415/2024).
In particolare, l'ultima ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024 ha espresso il seguente principio di diritto: “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande IO (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.”.
Deve, inoltre, ritenersi che il docente non può considerarsi automaticamente in ferie neppure nei restanti periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.
Invero, sotto questo profilo, il diritto di parte ricorrente all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, così come riconosciuto dalla citate pronunce della Suprema
Corte, discende anche dal fatto che l'art.
2.1 della direttiva 2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Secondo il consolidato insegnamento della CGUE, pertanto, l'elemento caratterizzante la nozione di «orario di lavoro» può essere sintetizzata nell'essere «a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», per cui «l'integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate dal lavoratore nel corso di suddetto periodo (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, C-151/02, punto 65; del 5 ottobre 2004, Per_1
Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, punto 93, nonché del 1° dicembre 2005, e a., Per_2
C-14/04, punti 46 e 58). 37- D'altro lato, la Corte ha dichiarato che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, sebbene non imponga al lavoratore di restare sul luogo di lavoro, deve essere parimenti qualificato, nella sua integralità, come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, allorché, in considerazione dell'impatto oggettivo e alquanto significativo dei vincoli imposti al lavoratore riguardo alle possibilità, per quest'ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, esso si differenzia da un periodo durante il quale il lavoratore deve unicamente essere a disposizione del suo datore di lavoro affinché quest'ultimo possa contattarlo (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio
2018, C-518/15, punti da 63 a 66)». Per_3
Un'interpretazione teleologicamente orientata della direttiva citata, volta a impedire al datore di lavoro di imporre ai lavoratori una restrizione dei loro diritti, approfittando del fatto che il lavoratore è la parte debole nel contratto di lavoro, impone pertanto di riconoscere il diritto del lavoratore alla remunerazione anche delle giornate in cui rimane a disposizione del datore di lavoro presso il proprio domicilio, poiché anche in tale ipotesi non può dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, qualora la necessità del suo intervento dipenda dalle concrete circostanze e dalle variabile esigenze datoriali (Così: CGUE 9 marzo 2021, causa
C-580/19, RJ e nel senso appena detto Cfr. CGUE sentenza del 21 febbraio 2018, Per_3
C-518/15, in una fattispecie in cui il lavoratore doveva rimanere nel proprio domicilio a causa della necessità di raggiungere il posto di lavoro in caso di necessità).
La CGUE ha statuito inoltre che tali definizioni sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri, poiché “le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» costituiscono nozioni di diritto dell'Unione che vanno definite in base a caratteristiche oggettive, facendo riferimento all'economia sistematica e alla finalità della direttiva 2003/88.
Infatti, soltanto un'interpretazione autonoma di questo tipo è idonea ad assicurare a tale direttiva la sua piena efficacia nonché un'applicazione uniforme delle nozioni suddette nella totalità degli Stati membri [sentenza del 9 marzo 2021, LE JA (Periodo di reperibilità in un luogo isolato), C-344/19, punto 30” 8].
Ne deriva che il periodo infrannuale di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, così come il periodo compreso tra il “termine delle lezioni” (solitamente l'8 giugno) e il “termine delle attività didattiche” (30 giugno) deve considerarsi orario lavorativo, in quanto il docente rimane indubbiamente a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza, così andando precisato il principio di diritto come sopra richiamato espresso dalla Suprema Corte. Nella fattispecie in esame, il , che non si CP_1
è neppure costituito in giudizio, non ha dimostrato di avere messo parte ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie, come ritenuto doveroso dalla Suprema Corte e in applicazione del diritto sovranazionale, con conseguente diritto del ricorrente medesimo al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
La quantificazione operata in ricorso dell'indennità sostitutiva delle ferie (e festività soppresse) non godute spettante ai docenti per il periodo oggetto di causa appare esatta, fondata su una corretta metodologia ed esenti da vizi.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore delle controversie;
c) della natura seriale delle stesse;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle e della riunione delle cause.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_1
Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore di : , a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni Parte_1 scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, della somma di € 2.910,79 oltre gli accessori di legge;
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni Parte_2 scolastici 2019/20 e 2020/21, della somma di € 2.082,95 oltre gli accessori di legge.
Condanna il alla rifusione in Controparte_2 favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, per ciascuna controversia a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U.,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. GANCI
FABIO e MICELI WALTER.
Così deciso in Palermo, 21/07/2025
IL GIUDICE
Dante Martino