Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 106/2025 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gianluca Blasi e dall'Avv. Carmelo
Spinella, presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.2.2025 (di seguito semplicemente la Parte_1 ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il Controparte_1
per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie e festività
[...] soppresse non godute nell'anno scolastico 2021/2022 e del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”), per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1 negli anni scolastici:
“2021/22: dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
Ha chiesto pertanto: “In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma
121 Legge 107/2015 e s.m.i. così come il DPCM del 23.09.2015 e DPCM del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 107/2015, ricomprendono all'interno della individuata
“area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero Voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno
(supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto - Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati sub punto 1) della narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici di cui alla “Carta elettronica ex art. 1 comma 121 della L. 107/2015 nei limiti della prescrizione quinquennale e, per l'effetto: - Condannare il a riconoscere in favore di parte Controparte_1 ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di euro 1.000,00 o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a non essere collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni, giusto art. 19 co. 2 CCNL di riferimento;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/22 e, per l'effetto: - condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2 al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non
[...] godute per gli anni scolastici indicati in narrativa, della somma di € 1.610,61, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia. - Condannare il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari), per le plurime ragioni indicate in memoria, e affermando, quanto alla richiesta di monetizzazione delle ferie, che – anche in forza di una consolidata prassi, il docente sarebbe a riposo nei giorni di sospensione delle attività didattiche e in quelli compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto. Ha insistito, in via subordinata, per lo scomputo dei giorni relativi alle festività soppresse, oltre che delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di indennità per ferie non godute, e ha eccepito la sussistenza di un indebito arricchimento. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Relativamente alla domanda di riconoscimento del diritto alla "Carta docente": Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del
18.05.22 in causa C–451/21: 1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie.
B) Relativamente alla domanda di monetizzazione delle ferie non fruite:
1. accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa perché sapeva di essere considerato in ferie anche senza esplicita istanza;
2. rigettare conseguentemente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; 3. in via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, accertare il dovuto escludendo dal computo i giorni di riposo spettanti a titolo di "festività soppresse" (Legge n. 937/1977) e dichiarando prescritte le indennità maturate per il periodo anteriore al quinquennio precedente il primo atto interruttivo. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza.”.
1. Sulla monetizzazione delle ferie.
La questione è già stata affrontata da altro giudice di questo Tribunale;
si rinvia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al condivisibile percorso motivazionale della sentenza n. 227/2025 R.G. (est.
Dott. Matteo Maria Marciante).
Ai fini del corretto inquadramento della questione, appare doveroso osservare, sotto un profilo di ordine generale, che l'art. 13 del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, ai commi 9 e 10, collocava la fruizione delle ferie da parte del personale docente di ruolo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, con facoltà di utilizzare, durante la rimanente parte dell'anno, fino a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede e senza oneri aggiuntivi;
per i soli docenti a tempo indeterminato, inoltre, disponeva il godimento delle ferie non fruite nell'anno scolastico di riferimento entro l'anno successivo, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19, poi, disponeva, al co. 2, che se la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consentiva la fruizione delle ferie, le stesse dovevano essere liquidate al termine dell'anno scolastico o del contratto, altresì precisando che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”1. Così, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni.
Su tale impianto collettivo è intervenuto, poi, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. in Legge 135/2012,
a mente del quale “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Inoltre, l'art. 1, co. 54 e 56, della Legge n. 228/2012, ha previsto che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. … Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
L'assetto appena delineato è stato, infine, esaminato dalla giurisprudenza.
In particolare, in riferimento al richiamato art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, la Corte costituzionale, intervenuta sulla questione con sentenza n. 95/2016, ha ritenuto che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata - ha concluso la Corte - la normativa, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Successivamente, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinato con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha ritenuto contraria al diritto sovranazionale la normativa interna che prevede che il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione al momento della cessazione e, al contempo, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione, attraverso un'informazione datoriale adeguata (cause riunite C-569/16 e C-570/16; causa C-
619/16; causa C-684/16).
La Corte, quindi, ha negato la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa, come quella oggi scrutinata, che imponga la perdita definitiva delle ferie – e, dunque, l'impossibilità di una loro fruizione sia in forma specifica che per equivalente – in assenza di una rinuncia, espressa o tacita, del lavoratore, il quale, a tal fine, deve essere stato posto nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto, sotto il duplice profilo informativo e materiale.
Su tali premesse, pertanto, anche la Suprema Corte ha precisato che “il datore di lavoro deve … assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (Cass. lav., ord. n. 14268/2022).
In altri termini, si è chiarito che - dal momento che il diritto alle ferie non può essere arbitrariamente negato, con una illegittima imputazione ex post, né sottratto alla necessaria compensazione economica per il caso in cui, alla scadenza del contratto, il lavoratore non ne abbia goduto – la previsione normativa della perdita definitiva e senza indennizzo dei giorni maturati e non goduti è legittima solo a condizione che la mancata fruizione sia integralmente imputabile alla libera scelta del lavoratore;
questa, però, presuppone che il prestatore sia stato adeguatamente informato della doverosa fruizione dei giorni di ferie nel corso del rapporto e sia stato posto nelle condizioni di godere effettivamente del riposo.
Inoltre, poiché, salvi i periodi di legittima sospensione della prestazione, durante la vigenza del contratto si presumono tanto la resa dell'attività lavorativa – nel caso dei docenti, non limitata alle ore di insegnamento in aula durante i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, ma estesa alle attività ulteriori di programmazione, correzione e preparazione delle lezioni – quanto la soggezione ai poteri direttivi e organizzativi datoriali, la Cassazione, con orientamento ormai già consolidato (cfr. da ultimo, Cass. lav., n. 11968/2025), ha chiarito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. lav., ord. n. 14268/2022). È evidente, del resto, che solo la piena consapevolezza della fruizione delle ferie consente al docente di goderne effettivamente, posto che solo a tali condizioni è possibile organizzare il proprio tempo in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo o vincolo, anche solo potenziale, di ordine lavorativo.
Se questi sono i presupposti di riferimento, risulta innanzitutto – e indubbiamente - illegittima l'imputazione unilaterale a ferie godute, da parte degli istituti scolastici, dei giorni ricompresi tra il termine delle lezioni e la scadenza naturale del contratto: la Suprema Corte, infatti, ha già specificamente chiarito che il “docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. lav., n. 15415/2024), permanendo una disponibilità nei confronti dell'Amministrazione che si rivela incompatibile con la completa e programmata fruizione del riposo.
Per quanto detto, però, deve anche concludersi per il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie conteggiate in occasione delle festività natalizie, pasquali e del carnevale (cfr. Trib. Milano, sentenze n. 4165/2024, n. 272/2025, n. 574/2025, n. 761/2025, n.
1756/2025; Trib. Bergamo, n. 339/2025; Trib. Mantova, n. 146/2025; Trib. Napoli, n. 2575/2025), trattandosi di periodi di sospensione del calendario scolastico - che è cosa diversa dalla sospensione del rapporto di lavoro - nei quali non può ravvisarsi alcun automatismo nel godimento del riposo.
In tal senso, del resto, è già stato autorevolmente osservato che “il personale docente a termine non
è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” (Cass. lav. n. 16715/2024; C. App. Brescia, n. 43/2025).
Nel caso concreto, invero, la ricorrente ha espressamente negato di avere fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, anzi, ha contestato l'unilaterale imputazione delle ferie operata dal
, adducendo di essere tenuta a rimanere a disposizione dell'Amministrazione nel CP_1 periodo compreso tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (30 giugno) e di essere sempre stata impegnata in attività collaterali e strumentali all'insegnamento in aula nei restanti periodi di sospensione delle lezioni;
con ciò, ella ha soddisfatto il proprio onere di allegazione, di talché è giuridicamente errata – alla luce di quanto ampiamente argomentato supra - la pretesa dell'Amministrazione di addossare al lavoratore la prova di avere reso la prestazione nei giorni di sospensione delle attività didattiche. A fronte delle avversarie deduzioni, invece, il non ha provato né di avere invitato la CP_1 docente alla fruizione delle ferie né di averla informato delle conseguenze della relativa omissione, come pure non ha dimostrato il godimento delle stesse da parte della ricorrente.
All'evidenza, poi, non sussistono i presupposti per il ricorso al fatto notorio, atteso che l'art. 115, co. 2 c.p.c., si applica ai soli fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili e incontestabili per la generalità delle persone e che il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso, dovendosi escludere da tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni e le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice o delle parti (cfr. Cass. n. 1128/2024).
Le ampie argomentazioni sviluppate escludono, inoltre, che possa operare l'eccezione di indebito arricchimento, dovendosi osservare, altresì, che la stessa si fonda sul cumulo tra l'indennizzo richiesto nel presente giudizio e la presunta fruizione in natura del riposo e, quindi, su un presupposto in fatto che è rimasto totalmente indimostrato.
Non v'è dubbio, poi, che, contrariamente a quanto eccepito dal , Controparte_1
l'indennità richiesta debba tenere conto anche delle festività soppresse, avendo la Suprema Corte già chiarito che l'art. 2 della Legge n. 937/1977 – che prevede la liquidazione delle suddette giornate in caso di mancato godimento delle stesse per esigenze di servizio – ne impone la monetizzazione alla cessazione del rapporto, ove sussistano i medesimi presupposti richiesti per la monetizzazione delle ferie, a cui le prime “sono sostanzialmente assimilabili” (Cass. n. 8926/2024).
A quanto sopra si aggiunge, infine, un'ultima considerazione.
Si è già osservato che l'art. 1, co. 54, della Legge n. 228/2012 prevede la fruizione delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Dunque, come anche riconosciuto dal convenuto, per i docenti di ruolo il legislatore ha individuato le finestre temporali nelle quali, per garantire la continuità delle attività didattiche in aula, essi sono tenuti a fruire del (minore) numero di ferie maturate, potendo goderne nei restanti periodi per soli sei giorni, senza alcun automatismo tra giorni di riposo e giorni destinati al riposo. Del resto, diversamente opinando, cioè equiparando de plano giorni di sospensione del calendario scolastico e giorni di ferie, i lavoratori assunti a tempo indeterminato si troverebbero inevitabilmente in debito, avendo diritto a “soli” 30-32 giorni annuali, nettamente inferiori ai periodi di sospensione delle attività didattiche.
Poiché, però, tale evenienza è espressamente esclusa per i docenti di ruolo, è anche palese che l'imposizione unilaterale ex post delle ferie al personale a termine, se avvallata, darebbe luogo a una palese discriminazione rispetto agli assunti a tempo indeterminato, che imporrebbe al Giudice interno di disapplicare la normativa nazionale contrastante – segnatamente, la deroga introdotta dall'art. 1, co. 55, della Legge n. 228/2012 - onde rimuovere la disparità generata dalla previsione di un regime differenziato delle ferie, privo di un'obiettiva e ragionevole giustificazione.
Il risultato, pertanto, sarebbe quello di riconoscere anche ai docenti precari il medesimo regime operante per i docenti di ruolo e di escludere, anche per i primi, ogni automatica equiparazione, a monte, tra ferie e giorni di sospensione delle lezioni.
Per tali ragioni, in definitiva, appare chiaro come l'impostazione da ultimo adottata dalla Suprema
Corte, da un lato, sia l'unica coerente con il rispetto della parità di trattamento e, dall'altro, costituisca la corretta attuazione dei principi espressi dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e dall'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia. Tali principi, del resto, sono inevitabilmente destinati a prevalere sulle ragioni di carattere finanziario sottese all'adozione della normativa interna, non potendo farsi discendere la legittimità della prassi seguita dall'Amministrazione né dalla specialità del settore scolastico né dalla necessità di contenimento della spesa a fronte del massivo impiego di personale precario, essendo quest'ultima, peraltro, una condotta già a sua volta ripetutamente censurata a livello unionale.
In conseguenza di quanto osservato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute, l'importo complessivo di euro 1.610,61, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, co.
36, della Legge n. 724/1994, dal dovuto al saldo.
La ricorrente, infatti, ha esposto il seguente calcolo:
- Euro 1.610,61 per l'a.s. 2021/2022, pari ai giorni spettanti per ferie (24,75) e festività (3) in relazione ai 297 giorni utili lavorati, moltiplicati per la paga di euro 58,04;
Tale conteggio - che appare corretto e condivisibile sotto il profilo formale - non risulta specificamente contestato dal , neppure in via gradata e sotto il Controparte_1 profilo del criterio di liquidazione degli importi indicati, né è stata provata la fruizione di ulteriori giorni effettivi di ferie o la liquidazione – anche parziale – della relativa indennità in relazione alle annualità richieste (vd. nota di deposito del Ministero del 25.6.2025). Esso, pertanto, deve essere ritenuto corretto, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. lav., n. 10116/2015; Cass. lav. n. 29236/2017).
2. Sulla Carta del docente.
Giova ricostruire il quadro normativo del beneficio denominato “Carta del Docente”.
Tale beneficio consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di euro 500,00 annui che il docente può utilizzare per l'acquisto di libri e riviste, di biglietti per l'ingresso in musei, teatri, cinema e per la partecipazione a eventi culturali, per l'iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
.. Controparte_3
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati dal successivo comma 122, che stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. 23 settembre 2015 (“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) prevede al comma 1 dell'art. 2 che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e al comma 2 che
“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”.
Il comma 124 L. 107/2015 cit. precisa poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_5 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Da ultimo il D.L. 22/2020, all'art. 2, comma 3, ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”; così ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento e, dunque, assicurando un migliore espletamento della didattica a distanza.
Alla luce del delineato quadro normativo si ritiene che i docenti assunti con contratti a tempo determinato, pur essendo stati adibiti alle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato, non abbiano ingiustamente usufruito delle somme di denaro concesse tramite “Carta del Docente” e, di conseguenza, non abbiano avuto accesso ai benefici alla stessa connessi (l'acquisto di materiale didattico, la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua, l'acquisto di hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza etc.).
Ragion per cui risulta una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato. Come sostenuto dal Consiglio di Stato nella condivisibile sentenza n. 1842/2022 – alla motivazione della quale si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò si aggiunga che ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007
“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, senza distinzioni in base alla natura giuridica del contratto di lavoro.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 cit., infatti, “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”
(Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 cit.).
Sulla questione oggetto di causa è pure intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita dal Tribunale di Vercelli proprio della questione di compatibilità dell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 con le clausole 4, punto 1, e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la
Corte di Giustizia ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” (vd. Corte di Giustizia UE n. 450 del 18.5.2022).
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione prospettata da parte ricorrente con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
Orbene, nella fattispecie è provato per tabulas che la ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 come supplente alle dipendenze del con Controparte_1 incarichi per docenza annuali (fino al 31.8) ovvero sino al termine delle attività didattiche (30.6), senza ricevere la “Carta del Docente” e senza fruire dei benefici a essa connessi (vd. stato matricolare).
Non risulta la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema delle docenze scolastiche, sicché spetta all'istante l'adempimento in forma specifica (vd. stato matricolare).
Pertanto - considerato che la differenza di trattamento in punto di concessione della “Carta del docente” fra l'istante, assunto a tempo pieno e determinato, e il personale assunto a tempo pieno e indeterminato nel medesimo tipo di scuola e di classe non risulta giustificato da alcuna ragione obiettiva - va riconosciuto il diritto dell'istante per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 all'attribuzione della “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa (e dunque anche tenendo conto della destinazione vincolata della somma annualmente disponibile) nonché per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano nel dispositivo in CP_1 ragione del valore della causa, della natura seriale della questione esaminata e dell'attività effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie e Parte_1
delle festività soppresse non godute nell'anno scolastico 2021/2022; per l'effetto, condanna il a pagare alla ricorrente la somma di euro Controparte_1
1.610,61 lordi, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994; accerta il diritto di all'attribuzione della “Carta Elettronica del Docente” per Parte_1 gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
per l'effetto, condanna il
[...]
ai conseguenti adempimenti;
Controparte_1
2) condanna il a pagare in favore di Controparte_1
le spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 1.030,00, oltre spese di Parte_1 contributo unificato, rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Gianluca Blasi e Carmelo Spinella, dichiaratisi anticipatari.
Cremona, 26.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma è stata sostanzialmente reiterata dall'attuale art. 35, co. 2, CCNL 2019/2021, che dispone: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.