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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/12/2024, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 426/2022 alla quale sono state riunite le cause R.G. n. 429/2022 e n. 430/2022, posta in decisione con ordinanza del 13/09/2024, vertente
TRA
C.F. e P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Nicola Verderico e Antonio Verderico ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Catania-Todaro in Messina,
Via Tommaso Capra, is. 301/bis
APPELLANTE - APPELLATA
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliata in TT, Via L. D'amico, n. C.F._1
10 presso lo studio dell'avv. Carmelo Amata dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLATA nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
e nato a [...] il C.F._2 Controparte_3
21/08/1981 (C.F. ) elettivamente domiciliati in TT Via C.F._3
L. D'Amico n. 3 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Mastrantonio che li rappresenta e difende giusta procura in calce
APPELLANTI ed APPELLATI
1 , nato a [...] il Controparte_4
01/07/1947 (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta C.F._4
procura in atti, dall' Avv. Nicola Marino Merlo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in TT (ME), Via F. Crispi n. 9
APPELLANTE ed APPELLATO
C.F. – partita IVA di Controparte_5 P.IVA_2
gruppo ), in persona del legale rappresentante p.t., quale nuova P.IVA_3
denominazione sociale di incorporante Controparte_6 CP_7
(già e
[...] Controparte_8 Controparte_9
elettivamente domiciliata in Messina, Via Degli Controparte_10
Amici n. 21 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
DI nato a [...] il [...] (C.F. CP_11
) elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME) Via C.F._5
Roma n. 61 presso lo studio dell'Avv. Francesco Cacciola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
(C.F. ) residente in [...] CP_12 C.F._6
Via Aldo Moro n. 7, ( ) CP_13 CodiceFiscale_7
residente in [...], (C.F. CP_14
) residente in [...], tutti n.q. di eredi C.F._8
di (C.F. ), Persona_1 C.F._9 Controparte_15
(C.F. residente in [...]
Ferriato n. 9, (C.F. ) Controparte_16 C.F._11
residente in [...], Controparte_17
(C.F. ) residente in [...] e C.F._12
(C.F. ) residente Controparte_18 C.F._13
in TT (ME) via Ferriato n. 23
APPELLATI CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 889/2021 del Tribunale di TT del 29/11/2021 nel procedimento R.G. 731/2011.
OGGETTO: azione a tutela di diritti reali.
2 Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 05/08/2011 e hanno Persona_1 Controparte_1
convenuto in giudizio Controparte_15 CP_16
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_17 [...]
e la innanzi al Tribunale di TT. Controparte_18 Parte_1
Gli attori esponevano di essere comproprietari di un appezzamento di terreno, sito in TT, c/da Agliastri, in catasto foglio 5, part. 226, sul quale era stato edificato, a seguito della licenza di costruzione rilasciata dal Sindaco del
Comune di TT in data 11/6/1975, un fabbricato per civile abitazione, costituito da due elevazioni fuori terra e da un piano seminterrato;
il suddetto immobile confina lato sud con un appezzamento di terreno censito al catasto al foglio 5, part. 715 di are 8,10 sul quale, in data 20/04/2006, è stata rilasciata, a nome dei proprietari del tempo, Controparte_15 CP_16
, , e
[...] Controparte_4 Controparte_17 [...]
la concessione edilizia n. 9/2006 con la quale è stata assentita Controparte_18
la costruzione di un fabbricato a quattro elevazioni oltre piano seminterrato e cantinato. Gli attori esponevano ancora che tale terreno, con atto in Notar
del 31/07/2006, è stato poi trasferito alla Persona_2 [...]
la quale, giusta la concessione edilizia sopra citata, ha Parte_1
proceduto a realizzare un fabbricato, costituito da quattro piani più sottotetto, piano seminterrato e cantinato e che con l'atto di cui sopra i venditori si sono riservati per sé ed aventi causa l'area del terzo e quarto piano, per cui proprietari dell'edificio risultavano la stessa società acquirente e per quanto riguarda il terzo e quarto piano gli altri convenuti. Gli attori esponevano inoltre che il fabbricato di controparte, oltre a presentare alcune evidenti irregolarità amministrative, già oggetto di diversi esposti all'Ufficio tecnico del Comune di TT ed alla stessa
Procura della Repubblica di TT, risulta in violazione delle norme previste dal codice civile e dal PRG del Comune di TT, in materia di distanze delle costruzioni tra fondi finitimi che prevedono una distanza minima di mt. 10,00 tra pareti finestrate e tra pareti cieche la possibilità di costruire in aderenza oppure a mt.5,00, mentre dal confine per le pareti finestrate una distanza pari a metà dell'altezza dell'edificio e, comunque, non inferiore a mt. 5,00 e per le
3 pareti cieche la possibilità di costruire sul confine oppure a distanza di mt 5,00.
Più precisamente rilevavano che da accertamenti eseguiti, era emerso che sui due prospetti (est ed ovest) del fabbricato erano stati realizzati, per tutti e quattro i piani, dei balconi a sbalzo con una profondità di m 1,65, chiusi con parapetti alti di m 2 circa, che per le dimensioni e caratteristiche sicuramente da considerare corpi di fabbrica e come tali soggetti al calcolo delle distanze e che pertanto, trovandosi ad un distacco di cm. 80 circa dal confine, da considerarsi realizzati in violazione delle distanze previste dalle norme sopra richiamate;
gli attori lamentavano inoltre che la parete nord del fabbricato fronteggia per circa mt.
2,20 il terrazzino ed il corpo di scala del fabbricato di proprietà della signora per cui anche essa si trova rispetto al preesistente limitrofo fabbricato CP_1
ad una distanza minore rispetto a quella stabilita dalle norme, ed inoltre che lungo la parete lato strada del fabbricato in questione, e ad una distanza che varia da cm 30 a cm 50 circa dal confine, si trova collocato un pluviale in lamierino che discende dalla copertura per finire all'interno del muro di recinzione in blocchi di cemento realizzato sul confine, come pure che alla sommità di tale muro, e posto ad una distanza di cm. 40 circa dal confine, si nota altresì un tubo di scarico in pvc di colore grigio che si innesta a quota del primo solaio e quindi in palese violazione dell'art. 889, II comma cod.civ. che prescrive per i tubi di acqua pura o lurida e loro diramazioni la distanza di almeno un metro dal confine. Gli attori esponevano, infine, che dagli elaborati grafici relativi alla concessione edilizia n. 31/2008 avente in oggetto il fabbricato in questione, risulta che i locali wc sono stati ubicati, per tutti i quattro piani, lungo la parete di confine sicché è da ritenere che i relativi impianti idrici e di scarico sono posizionati ad un distacco inferiore a quello legale previsto dall' art 889, II comma cod civ.. Lamentavano, infine, che la società costruttrice, nel corso dei lavori di costruzione del fabbricato, aveva danneggiato la recinzione metallica esistente sul confine ed il piccolo manufatto in muratura adibito a forno a legna, anch'esso sul confine, arrecando un danno pari ad Euro 3.062,83.
Ciò premesso gli attori chiedevano la condanna di controparte alla demolizione ed arretramento di tutte le parti del fabbricato realizzate in violazione delle norme sopra richiamate come pure dei pluviali, dei tubi di scarico e degli impianti idrici posizionati anch'essi ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista, ed al risarcimento per i danni materiali arrecati.
4 Nell'instaurato giudizio R.G. 731/2011 si costituiva la Parte_1 deducendo l'infondatezza della domanda, per essere stata la costruzione realizzata in conformità al progetto assentito dalla concessione edilizia e che nessuna violazione delle distanze era stata posta in essere, mentre quanto al danno al forno a legna e alla recinzione posti sul confine, chiedeva la chiamata in causa delle due ditte esecutrici materiali dei lavori e cioè quella di CP_3
e quella di , per esserne garantita e manlevata.
[...] Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si sono costituiti in giudizio Controparte_2
e ; il primo ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa Controparte_3
la compagnia che assicurava i danni del cantiere, ed Controparte_9
entrambi hanno chiesto la chiamata in causa del direttore dei lavori della
[...]
e cioè l'Arch. , per essere garantiti e manlevati Parte_1 CP_19
da eventuali vizi della costruzione in violazione delle distanze legali.
I terzi chiamati hanno eccepito la prescrizione dell'azione ex art. 1667 cod.civ. per non avere il committente denunciato i presunti vizi entro sessanta giorni, e la decadenza dal termine biennale per la proposizione dell'azione giudiziaria, contro il committente;
hanno poi eccepito l'insussistenza delle violazioni lamentate e, in subordine, la responsabilità esclusiva della Parte_1
e del progettista e direttore dei lavori per i presunti vizi della costruzione e
[...]
per la violazione delle distanze legali;
quanto ai danni alla recinzione, rilevavano la mancata segnalazione avvenuta solo in sede giudiziaria, mentre i danni al manufatto che ospita il forno a legna erano stati denunciati all'assicurazione nel
2009 e verosimilmente già pagati.
Autorizzata la chiamata in causa, all'udienza all'uopo fissata, si sono costituiti sia la compagnia assicuratrice, sia l'Arch. e sia il convenuto CP_19 [...]
, e quest'ultimo ha chiesto il rigetto della domanda degli Controparte_4
attori e, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che le presunte violazioni delle distanze legali erano frutto di varianti al progetto originario apportate dalla in violazione degli accordi Parte_1
contrattuali assunti con la parte venditrice;
l'Arch. ha chiesto il rigetto CP_19
delle domande spiegate nei suoi confronti, non avendo neppure diretto i lavori per l'intera durata degli stessi e per essersi attenuto alle indicazioni progettuali fornite dalla ed ha chiesto poi la condanna dei Parte_1
5 chiamanti e al pagamento delle spese di Controparte_2 Controparte_3
lite.
Si è costituita anche la compagnia assicuratrice, eccependo, tra l'altro, la inoperatività della polizza per i danni al forno e alla recinzione metallica perché risalenti al 2007, epoca in cui ad eseguire i lavori di scavo per le fondamenta dell'edificio, per conto della era stato , mentre il Parte_1 Controparte_3
contraente/assicurato era solo e gli effetti della polizza Controparte_2
risalivano al 09/02/2009; la compagnia ha eccepito la decadenza della
[...]
dalla possibilità di agire in regresso verso Parte_1 Controparte_2
per mancata denuncia dei vizi entro sessanta giorni e per decadenza biennale dall'azione.
Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Veniva espletata CTU affidata all'Ing. che depositava il Persona_3
proprio elaborato peritale, come pure prova per testi.
La causa poi è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 24/02/2021.
Con sentenza del 29/11/2021 il Tribunale ha così deciso: “Accerta e dichiara che i balconi realizzati sull'immobile dei convenuti violano le distanze legali e, per l'effetto, ne ordina ai convenuti, ciascuno per la sua proprietà, la demolizione;
accerta e dichiara che i pluviali, i tubi di scarico e gli impianti idrici esistenti sul fabbricato dei convenuti, per come descritti in CTU, si trovano posizionati ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 889, comma II c.c. e, per l'effetto, ne ordina la rimozione;
accerta e dichiara che i danni alla recinzione e al forno di proprietà degli attori sono stati causati dalla ditta e, per l'effetto, condanna la al relativo Controparte_3 Parte_1 risarcimento di € 3.500,00 oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata sino al soddisfo, con obbligo di di tenere indenne la di quanto da questa Controparte_3 Parte_1
pagato agli attori a titolo risarcitorio;
condanna i convenuti Parte_1
e , ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 [...]
, e al Controparte_4 Controparte_18 Controparte_17 pagamento in favore di parte attrice di € 402,49 per spese ed € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese
6 tra e;
Condanna la a Parte_1 Controparte_3 Parte_1 pagare a € 1.986,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_2
(7,5%) IVA e CPA come per legge, con obbligo di refusione in favore dell'Erario; condanna a pagare alla € 2.430,00 Controparte_2 CP_20
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna Con
e al pagamento, in favore dell'ing. Controparte_3 Controparte_2
, di € 7.254,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
[...]
Il Tribunale ha assunto la propria decisione sulla scorta, in particolare, del contenuto della CTU, per quanto ne abbia disatteso in parte le conclusioni, ritenendo fondata la domanda attorea.
Avverso la suddetta sentenza la ha proposto Parte_1 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e . Controparte_21 CP_19 Controparte_4
Anche ha proposto impugnazione così come Controparte_4
con instaurando rispettivamente i Controparte_2 Controparte_3
procedimenti R.G. 429/2020 e R.G. 430/2020, entrambi poi riuniti al presente
R.G. 426/2020, mentre , , CP_12 CP_13 CP_14
, Controparte_15 CP_4 CP_16 CP_17
e benché regolarmente citati, non si sono
[...] Controparte_18
costituiti in giudizio.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 13/09/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , , CP_12 CP_13
, , CP_14 Controparte_15 Controparte_16
e che, benché regolarmente Controparte_17 Controparte_18
citati, non si sono costituiti nel giudizio.
Vengono innanzi tutto all'esame della Corte il primo e secondo motivo di appello della e di che Parte_1 Controparte_4
stante la stretta connessione fra essi, possono essere trattati congiuntamente.
Gli appellanti contestano la sentenza di prime cure per manifesta illogicità ed erroneità e violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione;
in particolare sostengono che l'accertamento compiuto in sentenza riguarda una questione
7 estranea e non prospettata dalle parti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente attribuzione di un'utilità non richiesta dalla parte attrice.
Più precisamente sostengono che gli attori non avevano chiesto l'accertamento della distanza legale dei balconi costruiti sul fronte est e sul fronte ovest dell'edificio ma avevano semmai lamentato la violazione della distanza tra le costruzioni e quindi, conseguentemente, il Giudice in assenza di specifica domanda al riguardo, nulla doveva disporre in merito al rispetto della distanza fra i balconi in questione e il confine tra i fondi.
La sentenza del Tribunale viene altresì contestata per manifesta illogicità ed erroneità, erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e delle norme di diritto per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 905 e 906 cod.civ..
Gli appellanti rilevano infatti che sulla base delle risultanze istruttorie il giudice di prime cure, errando, ha ritenuto che i balconi est e ovest dell'edificio andassero demoliti poiché non costruiti in aderenza al confine ad una distanza di mt 5 da esso, ma solo ad una distanza di 80 cm dal confine, posto che vanno considerati costruzioni e dunque soggiacciono alle prescrizioni in tema di distanze tra edifici;
sul punto evidenziano che la distanza di 80 cm misurata dal
CTU, posta alla base della decisione del giudice di prime cure, non è quella tra gli edifici, bensì quella tra i balconi est - ovest ed il confine tra il fondo attoreo e quello dei convenuti, come pure che il consulente non ha infatti provveduto a misurare la distanza tra i balconi in questione e l'edificio degli attori che non è neppure frontistante rispetto a quello dei convenuti. Ad avviso degli appellanti il giudice, non doveva ritenere applicabile la distanza prevista dal P.R.G. tra costruzioni ma doveva applicare il disposto di cui agli artt. 905 e 906 cod.civ.
(trattandosi di vedute oblique), come peraltro indicato dal CTU stesso. In proposito evidenziano come, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito, da tempo, che la disposizione normativa di cui all'art. 873 cod.civ., dettata in tema di distanze tra fabbricati, e diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitanti (tale, pertanto, da consentire anche una più rigorosa valutazione in sede locale) non ha alcuna correlazione con la norma di cui all'art. 905 cod.civ., relativa alla distanza delle vedute. Evidenziano infine che il giudice avrebbe errato nel ritenere che il limite da rispettare in ordine alla distanza tra i balconi prospetti est- ovest ed il confine fosse quello previsto dal P.R.G. in merito alle distanze tra costruzioni.
8 Ne deriva che, come rilevato dal CTU, il Tribunale avrebbe semmai dovuto ritenere, laddove fosse stata avanzata specifica domanda al riguardo dagli attori, che i balconi presentano un parapetto in muratura alto 1.77 mt che di fatto impedisce ogni possibilità di veduta diretta, che pertanto, la veduta è soltanto laterale e ad una distanza di 1,60 mt dal confine e che pertanto la distanza prevista dal codice civile, tanto dall'art. 905 cod. civ., che dall'art. 906 cod. civ., risulta pienamente rispettata.
In ordine ai suddetti motivi di appello, la Corte osserva quanto segue.
In atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli originari attori hanno chiesto di “ritenere e dichiarare che i balconi esistenti sui due prospetti est ed ovest del fabbricato dei convenuto, nonché la parte del fabbricato fronteggiante il terrazzino ed il corpo scala del fabbricato degli attori si trovano rispetto all'immobile degli attori ad una distanza inferiore a quella prevista dal
Codice Civile e dal Piano Regolatore del Comune di TT e, conseguentemente, condannare i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, a demolire ed ad arretrare tutte le parti del fabbricato realizzate in violazione delle norme sopra richiamate”: la loro domanda è quindi da esaminare e valutare con riferimento all'art. 873 cod. civ. in materia di distanze fra costruzioni ed alle norme previste in materia di distanza tra fondi finitimi previste dal P.R.G. del Comune di TT che stabiliscono (art. 27 norme di attuazione) tra pareti finestrate una distanza minima di mt 10 e, tra pareti cieche, la possibilità di costruire in aderenza oppure a distanza di mt. 5, mentre invece prevedono dal confine per le pareti finestrate una distanza pari ad un mezzo dell'altezza dell'edificio e, comunque, non inferiore a mt. 5 e per le pareti cieche la possibilità di costruire sul confine oppure a distanza di mt. 5”.
Il nominato CTU Ing. , sulla scorta di tali previsione normative, ha Persona_4
quindi reso una precisa descrizione dei luoghi individuando come il fronte sud del fabbricato attoreo non risulti antistante pareti o balconi di quello dei convenuti, come pure che il magazzino attoreo non fronteggia il fabbricato di parte convenuta e che il corpo scala di questi ultimi, peraltro da non considerare come costruzione ma solo alla stregua di un corpo aggettante, si trova a distanza di mt. 5,76. Il CTU ha quindi effettuato la misurazione dei balconi dei convenuti posti ad est ed ovest ed ha individuato una distanza di cm 80, ed ha rilevato la presenza di un parapetto in muratura alto 1,77 sui balconi che impedisce la
9 possibilità di veduta diretta ed al massimo consente solo veduta laterale a mt.
1,60.
Il CTU conclude che risultano “rispettate le distanze tra costruzioni previste dal
P.R.G. dell'epoca”.
Esaminata la CTU, questa Corte, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Dalla relazione di CTU ed in particolare dai suoi allegati planimetrici si evince che non si discute di due edifici frontistanti e, dunque, non vi sarebbe da calcolare la distanza tra rispettive pareti finestrate e cieche;
inoltre la parete nord dell'edificio dei convenuti, odierni appellanti, è posta sul confine dei due lotti e non presenta alcuna apertura verso il fondo attoreo e quindi risultano rispettate le previsioni della vigente normativa e del P.R.G..
Sul punto osservano correttamente gli appellanti che i balconi non costituiscono
“le sporgenze estreme” del fabbricato da cui operare la misurazione dell'immobile dal confine in quanto sono strutturalmente integrati nella costruzione e quindi non possono essere considerati ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella in cui è posta la parete più sporgente dell'edificio, ovvero in modo tale da estendere quest'ultima verso il fondo attoreo;
i balconi, del resto, insistono sui prospetti est ed ovest del fabbricato e sono arretrati dalla linea confine di 80 cm per la parte laterale, peraltro schermata da un parapetto,
e dunque non creano un volume ulteriore che sporge oltre la parete cieca dell'edificio.
Il CTU rileva inoltre che i balconi in questione rispettano le distanze di cui agli art. 905 e 906 cod. civ per quanto tale aspetto non è oggetto di causa atteso che nella loro domanda originaria gli attori non hanno posto alcuna questione in ordine a violazione di veduta sia essa diretta od obliqua.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure non si è pronunciato su tale ultima questione, non affrontando quindi una problematica che non era oggetto di domanda, ma ha errato nell'ordinare la demolizione dei balconi ritenendoli in violazione delle distanze: in ordine, infatti, alle superiori considerazioni deve infatti ritenersi che i balconi in questione non violano le previsioni di cui all'art. 10 873 cod. civ e nemmeno quelle del P.R.G. vigente e pertanto non ne deve essere disposta la demolizione.
La domanda degli appellanti va pertanto accolta.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante Parte_1
contesta la sentenza per manifesta illogicità ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e delle norme di diritto per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 889, comma 2, cod.civ.; l'appellante contesta in particolare l'accoglimento della domanda attorea e quindi l'ordine di rimozione delle tubazioni ed impianti, evidenziando come gli impianti idrici e di scarico dei wc posti lungo la parete a confine sono tubature interne all'immobile e pertanto, alla fattispecie, non sarebbe applicabile l'art. 889 cod.civ.. In ragione di ciò ne deriverebbe che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere non applicabile l'art. 889 cod.civ. al caso di specie, trattandosi di tubature e impianti interni all'immobile e dunque non potenzialmente nocivi e di conseguenza avrebbe dovuto rigettare le domande attoree sul punto.
L'appello è sul punto infondato.
Come osservato dal giudice di prime cure, in tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria. (cfr. Cass. Sent. 14273 del 24/05/2019); la prescrizione di tale norma mira ad evitare il pericolo di infiltrazioni a danno del fondo del vicino, nei cui confronti prevede una presunzione assoluta di danno, specialmente per tipologia di tubi o impianti, come quelli per cui è causa, nei quali è presumibile un continuo flusso di liquidi tale da poter far presumere la possibilità di infiltrazioni in danno del vicino.
Sul punto il CTU ha rilevato che sono presenti internamente alla parete del piano seminterrato del fabbricato dei convenuti i quadri e contatori elettrici a distanza inferiore a mt. 1,00 che però non presentano attitudine a cagionare danno e pertanto non rientranti nel richiamo dell'art. 889 cod. civ;
ha invece rilevato in corrispondenza della parete nord ed a distanza di circa 40 cm, i contatori d'acqua con le loro diramazioni come pure lungo il prospetto est un pluviale in lamiera a
27 cm dal confine, un pozzetto sifonato lungo il muro di recinzione nel quale
11 passano due diverse condotte di scarico e cioè quella di adduzione delle acque meteoriche e la condotta fognaria degli scarichi, come pure in ciascuna delle unità immobiliari a nord, ha riscontrato la presenza di locali igienici in adiacenza alla parete con colonna di scarico a 50 cm dalla parete. Il CTU ha rilevato che entrambe le condotte conducono ad un pozzetto intermedio di ispezione a 2.00 mt dal confine con un percorso orizzontale in contrasto con l'art. 889 cod. civ di cui sopra ed infine ha evidenziato lungo la rampa di accesso al piano seminterrato una grata di raccolta acque meteoriche che scarica a distanza di 1.00 mt dal confine.
Tutte le suddette opere, interne o meno alla struttura, sono in palese violazione dell'art. 889 cod. civ. e pertanto correttamente il giudice di prime cure ne ha ordinato la rimozione.
Viene all'esame della Corte il motivo di appello proposto da
[...]
il quale lamenta la mancata pronuncia del Tribunale in ordine Controparte_4 alla sua domanda di “condanna, in ipotesi di soccombenza, della
[...]
obbligata comunque a tenere indenni i venditori committenti Parte_1 da ogni responsabilità civile e penale per l'esecuzione dell'appalto”.
Osserva l'appellante che le presunte violazioni delle distanze lamentate in citazione sono il frutto delle varianti al progetto originario apportate esclusivamente dalla in spregio ai precisi obblighi Parte_1
assunti con il contratto stipulato in data 31/07/2006 ed ha evidenziato che per l'ipotesi di soccombenza la si era obbligata comunque Parte_1
a tenerlo indenne da ogni responsabilità civile e penale per l'esecuzione dell'appalto. L'appellante ha chiesto pertanto di essere in ogni caso esonerato da qualsivoglia responsabilità, in forza della clausola di esonero contenuta nel contratto dallo stesso stipulato insieme ai germani ed alla madre con la
[...]
in data 31/07/2006 e ritualmente prodotto nel primo grado di Parte_1
giudizio, sul quale la società non ha formulato alcuna contestazione e sul quale il Tribunale non si è pronunciato.
La richiesta è fondata.
Già in comparsa di costituzione del 02/04/2013 nel giudizio di primo grado,
aveva avanzato tale domanda di garanzia Controparte_4
allegando in atti copia del citato contratto e copia della variante al progetto;
l'odierno appellante evidenzia come a pagina 5 del contratto veniva consentito
12 alla di presentare varianti in corso d'opera a condizione Parte_1
che le stesse non interessassero le unità immobiliari ricadenti nelle aree che la parte venditrice (lo stesso ) si era riservato, ed inoltre era previsto CP_4
l'obbligo per la società di tenere indenni i venditori e “da CP_15 CP_4 ogni responsabilità civile e penale per l'esecuzione dell'appalto”.
Atteso che i danni oggetto di causa sono riconducibili alla fattispecie di cui sopra, la domanda di manleva, riproposta in appello, va accolta e pertanto va tenuto indenne da ogni danno derivante Controparte_4 dall'esecuzione dell'appalto e quindi nascente da condanna giudiziale.
Va infine esaminato l'appello proposto da e Controparte_2 CP_3
riguardante le spese legali che la sentenza di primo grado ha
[...] riconosciuto in favore dell'ulteriore chiamato in causa ovvero il direttore dei lavori e della compagnia assicurativa che copriva il cantiere. CP_19
Gli appellanti ribadiscono la richiesta di ritenere e dichiarare che il progettista e direttore dei Lavori Ing. è l'unico responsabile dei danni e delle CP_19
violazioni lamentate relative alle distanze ed al posizionamento del fabbricato ed a quant'altro richiesto dagli originari attori con esclusione di responsabilità per le ditte e , e quindi di condannare l'Ing. Controparte_2 CP_3 [...]
a tenere indenne le ditte e dal pagamento CP_19 Controparte_2 CP_3
delle somme che questi ultimi saranno eventualmente condannate a pagare.
La richiesta è però infondata atteso che dalla documentazione in atti è emerso come il direttore di lavori si sia limitato a rispettare ed eseguire quanto previsto dal progetto e dalla variante, e pertanto allo stesso non può essere imputata alcuna responsabilità in quanto anch'egli mero esecutore di altrui disposizioni.
Secondo costante giurisprudenza, tra gli obblighi del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera in conformità con il capitolato e l'adozione degli accorgimenti attraverso cui garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte; l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa da attuarsi
13 in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (recente Cass. Ord. 7376 del 14/03/2019)
La fattispecie per cui è causa non ha ad oggetto difetti di costruzione ma solo violazioni di distanze che, semmai, dovevano essere oggetto di verifica da parte del progettista o della società appaltante, e pertanto la domanda delle imprese non andava proposta nei confronti del direttore dei lavori. CP_2
Nel proprio appello la ditta si duole inoltre della condanna Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite nei confronti della compagnia assicurativa;
l'appellante rileva di essere stato costretto alla chiamata in causa in quanto dalla domanda risarcitoria avanzata con riferimento ai danni arrecati sui luoghi, non era indicata l'epoca esatta degli stessi, ed inoltre analoga domanda veniva proposta contro l'altra ditta e cioè e pertanto la chiamata in Controparte_2
giudizio era puramente prudenziale onde evitare di decadere dalla manleva/garanzia ed essere costretta a sopportare in proprio l'eventuale condanna al risarcimento.
La richiesta è infondata;
per quanto la chiamata in causa sia stata definita solo prudenziale, la stessa ha comunque costretto la compagnia assicurativa a sopportare spese per la costituzione in giudizio, non potendosi peraltro non rilevare che i danni sui luoghi erano comunque facilmente riscontrabili, se presenti o meno, al momento del subentro di una ditta all'altra, e quindi CP_2
ben poteva valutarsi se per gli stessi vi fosse o meno copertura assicurativa prevista dalla polizza.
Anche tale richiesta va pertanto rigettata.
In conclusione l'appello è parzialmente fondato e la sentenza va in parte riformata;
spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato l'art. 1, comma 17, della L. 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il c.1 quater all'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
14 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”; atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico della parte appellante e per la condanna al Controparte_2 Controparte_3 versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento dagli stessi promosso.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla da Parte_1 Controparte_4
e da con avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2 Controparte_3
889/2021 del Tribunale di TT del 29/11/2021 nel procedimento R.G. 731/2011, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , , , CP_12 CP_13 CP_14
, Controparte_15 Controparte_16 CP_17
e
[...] Controparte_18
2) Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla e per Parte_1
l'effetto rigetta la domanda di e di demolizione Persona_1 Controparte_1
ed arretramento delle parti del fabbricato realizzate ed indicate in violazione dell'art. 873 cod. civ. e del P.R.G. comunale;
accerta e dichiara che i pluviali, i tubi di scarico e gli impianti idrici esistenti sul fabbricato realizzato dalla
[...]
per come descritti in CTU del giudizio di primo grado, si Parte_1 trovano posizionati ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 889, comma II c.c. e, per l'effetto, ne ordina la rimozione;
3) Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto Controparte_4
dichiara la società a tenere indenne Parte_1 [...]
da ogni danno e spesa conseguente alla presente sentenza;
Controparte_4
4) Rigetta l'appello proposto da e;
Controparte_2 Controparte_3
5) Condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida Controparte_4
per il primo grado in Euro 7.500,00 per compensi e per il presente grado in Euro
15 800,00 per spese ed Euro 4.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..
6) Condanna e , in solido fra essi, al Controparte_2 Controparte_3
rimborso in favore di e della di CP_19 Controparte_5
spese e compensi del presente giudizio che liquida in favore di ciascuno e stante il valore della richiesta, in Euro 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..
7) Compensa interamente le spese del presente grado di giudizio fra la
[...]
con e , con Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_1
(stante il parziale accoglimento dell'appello), e con la
[...] CP_19
Controparte_5
8) Compensa interamente le spese del presente grado di giudizio fra
[...]
con e , con Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
, e con la Controparte_1 Controparte_22 Controparte_5
9) Compensa interamente le spese del presente grado di giudizio fra CP_2
e con;
[...] Controparte_3 Controparte_1
9) Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
10) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge
24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante e al versamento in favore dell'Erario Controparte_2 Controparte_3 dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento dagli stessi promosso;
Messina, camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
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