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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma III, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16633/2024 con rito semplificato ex art. 281- decies e ss. c.p.c. promossa da:
(codice fiscale n. ) rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 anche disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Manuzzi del Foro di Cesena, dall'avv. Silvia
Manuzzi del foro di Cesena e dall'avv. Francesco Rizzo del foro di Bologna
RICORRENTE contro odice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE contumace
C O N C L U S I O N I Parte ricorrente:
“Contrariis reiectis, a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria
(leasing) n. IM 67935 stipulato il 15.04.16, condannarsi Controparte_1 in persona del legale rappresentante, all'immediato rilascio in favore di del Parte_1 capannone artigianale/industriale si-to in Comune di Umbertide (PG) - Zona Industriale
1 Buzzacchero, composto da un unico piano fuori terra, con uffici e servizi disposti su due livelli, oltre area estera di pertinenza esclusiva, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Umbertide al foglio
84, part. 1205 sub 2, 3 e 4 il tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da co-se e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di b. fissarsi, ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro 106,19= la somma dovuta da
[...]
a per ogni giorno di ritardo nella riconsegna Controparte_1 Parte_1 dell'immobile a far data dalla notifica dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge”.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 26 novembre 2024
[...] ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare ovvero dichiarare Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. IM 67935 avente ad oggetto un capannone artigianale/industriale sito in Umbertide, in applicazione dell'art. 9 delle condizioni particolari di contratto (risoluzione di diritto) ovvero per grave inadempimento dell'utilizzatrice nonché per l'effetto, in Controparte_1 ogni caso, la condanna della stessa all'immediato rilascio del bene immobile indicato.
Parte ricorrente ha chiesto altresì fissarsi in euro 106,19 ex art. 614 bis c.p.c. la somma dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica della sentenza;
il tutto con vittoria di spese di lite e compenso professionale.
Nessuno si è costituito per l'impresa convenuta, della quale pertanto, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, va dichiarata la contumacia.
Alla prima ed unica udienza del 9 aprile 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2 La domanda di parte ricorrente è fondata.
L'azione promossa dalla si fonda sull'intervenuta risoluzione Parte_1 di diritto del contratto di leasing per effetto dell'invocata clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 delle condizioni generali del contratto (doc. n. 2 – pag. 18).
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che:
- il titolo azionato è costituito da contratto di locazione finanziaria stipulato in data 15.4.2016 con (doc. n. 2) avente ad oggetto un capannone Controparte_2 artigianale/industriale sito in Umbertide (PG), zona industriale Buzzacchero, distinto al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 84, part. 1205 sub 2, 3 e
4;
- il rapporto è stato ceduto in data 20.10.2020 alla convenuta (doc. n. 3).
Parte ricorrente ha quindi allegato che l'utilizzatore ha omesso il pagamento del canone dal novembre 2023 e che, conseguentemente, previa diffida e costituzione in mora, la concedente ha comunicato all'impresa utilizzatrice la risoluzione di diritto del contratto di leasing sulla base dell'operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali di contratto, intimando altresì il rilascio dell'immobile (doc. n.
6).
Come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 19/04/2007, n. 9351).
Nella fattispecie, va accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, stante il pacifico inadempimento della parte utilizzatrice odierna convenuta che non ha dimostrato di aver pagato il canone della locazione dal novembre 2023; parte resistente
3 è rimasta contumace e pertanto nessun fatto estintivo e/o impeditivo dell'inadempimento allegato è stato introdotto nel giudizio.
La società concedente si è quindi legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa nell'agosto 2024 (doc. 6).
Dalla risoluzione del negozio si verifica ex art. 1458 c.c. per ciascuno dei contraenti una totale “restitutio in integrum” e, quindi, tutti gli effetti del negozio vengono meno. Ne deriva che parte resistente, subentrata all'originaria utilizzatrice, va condannata a rilasciare l'immobile a favore della concedente.
Può altresì essere accolta la domanda di parte ricorrente ex art. 614 bis c.p.c. di fissazione di un importo giornaliero dovuto dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica del presente provvedimento;
e ciò anche in linea con quanto stabilito dall'art. 10 delle condizioni generali del contratto per il caso di ritardata consegna dell'immobile.
Quanto all'ammontare, si deve ritenere che tale somma possa esser indicata – tenuto conto del tempo trascorso dalla conclusione del negozio – in un terzo del canone giornaliero pattuito, pari a euro 35 per ogni giorno di ritardo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ma deve tenere conto sia della natura meramente documentale della causa, sia della sostanziale mancanza della fase di trattazione e decisoria.
Le spese sono quindi liquiate in favore della ricorrente come in dispositivo secondo i parametri vigenti per le sole fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore indeterminato della causa
(complessità media), oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:
1) accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria del
15.4.2016 e, per l'effetto, condanna al rilascio in Controparte_1 favore della ricorrente del capannone artigianale/industriale sito in Umbertide
4 (PG), zona industriale Buzzacchero, distinto al Catasto Fabbricati del detto
Comune al foglio 84, part. 1205 sub 2, 3 e 4, unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da persone e cose, anche interposte;
2) determina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., in euro 35,00 la somma dovuta da a per ogni Controparte_1 Parte_1 giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica del presente provvedimento;
3) condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in € 3.543,00 per compensi e Parte_1 in euro 1.214,00 per spese, oltre a spese generali Iva e CPA come per legge.
Bologna, 22 aprile 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma III, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16633/2024 con rito semplificato ex art. 281- decies e ss. c.p.c. promossa da:
(codice fiscale n. ) rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 anche disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Manuzzi del Foro di Cesena, dall'avv. Silvia
Manuzzi del foro di Cesena e dall'avv. Francesco Rizzo del foro di Bologna
RICORRENTE contro odice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE contumace
C O N C L U S I O N I Parte ricorrente:
“Contrariis reiectis, a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria
(leasing) n. IM 67935 stipulato il 15.04.16, condannarsi Controparte_1 in persona del legale rappresentante, all'immediato rilascio in favore di del Parte_1 capannone artigianale/industriale si-to in Comune di Umbertide (PG) - Zona Industriale
1 Buzzacchero, composto da un unico piano fuori terra, con uffici e servizi disposti su due livelli, oltre area estera di pertinenza esclusiva, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Umbertide al foglio
84, part. 1205 sub 2, 3 e 4 il tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da co-se e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di b. fissarsi, ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro 106,19= la somma dovuta da
[...]
a per ogni giorno di ritardo nella riconsegna Controparte_1 Parte_1 dell'immobile a far data dalla notifica dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge”.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 26 novembre 2024
[...] ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare ovvero dichiarare Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. IM 67935 avente ad oggetto un capannone artigianale/industriale sito in Umbertide, in applicazione dell'art. 9 delle condizioni particolari di contratto (risoluzione di diritto) ovvero per grave inadempimento dell'utilizzatrice nonché per l'effetto, in Controparte_1 ogni caso, la condanna della stessa all'immediato rilascio del bene immobile indicato.
Parte ricorrente ha chiesto altresì fissarsi in euro 106,19 ex art. 614 bis c.p.c. la somma dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica della sentenza;
il tutto con vittoria di spese di lite e compenso professionale.
Nessuno si è costituito per l'impresa convenuta, della quale pertanto, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, va dichiarata la contumacia.
Alla prima ed unica udienza del 9 aprile 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2 La domanda di parte ricorrente è fondata.
L'azione promossa dalla si fonda sull'intervenuta risoluzione Parte_1 di diritto del contratto di leasing per effetto dell'invocata clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 delle condizioni generali del contratto (doc. n. 2 – pag. 18).
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che:
- il titolo azionato è costituito da contratto di locazione finanziaria stipulato in data 15.4.2016 con (doc. n. 2) avente ad oggetto un capannone Controparte_2 artigianale/industriale sito in Umbertide (PG), zona industriale Buzzacchero, distinto al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 84, part. 1205 sub 2, 3 e
4;
- il rapporto è stato ceduto in data 20.10.2020 alla convenuta (doc. n. 3).
Parte ricorrente ha quindi allegato che l'utilizzatore ha omesso il pagamento del canone dal novembre 2023 e che, conseguentemente, previa diffida e costituzione in mora, la concedente ha comunicato all'impresa utilizzatrice la risoluzione di diritto del contratto di leasing sulla base dell'operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali di contratto, intimando altresì il rilascio dell'immobile (doc. n.
6).
Come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 19/04/2007, n. 9351).
Nella fattispecie, va accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, stante il pacifico inadempimento della parte utilizzatrice odierna convenuta che non ha dimostrato di aver pagato il canone della locazione dal novembre 2023; parte resistente
3 è rimasta contumace e pertanto nessun fatto estintivo e/o impeditivo dell'inadempimento allegato è stato introdotto nel giudizio.
La società concedente si è quindi legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa nell'agosto 2024 (doc. 6).
Dalla risoluzione del negozio si verifica ex art. 1458 c.c. per ciascuno dei contraenti una totale “restitutio in integrum” e, quindi, tutti gli effetti del negozio vengono meno. Ne deriva che parte resistente, subentrata all'originaria utilizzatrice, va condannata a rilasciare l'immobile a favore della concedente.
Può altresì essere accolta la domanda di parte ricorrente ex art. 614 bis c.p.c. di fissazione di un importo giornaliero dovuto dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica del presente provvedimento;
e ciò anche in linea con quanto stabilito dall'art. 10 delle condizioni generali del contratto per il caso di ritardata consegna dell'immobile.
Quanto all'ammontare, si deve ritenere che tale somma possa esser indicata – tenuto conto del tempo trascorso dalla conclusione del negozio – in un terzo del canone giornaliero pattuito, pari a euro 35 per ogni giorno di ritardo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ma deve tenere conto sia della natura meramente documentale della causa, sia della sostanziale mancanza della fase di trattazione e decisoria.
Le spese sono quindi liquiate in favore della ricorrente come in dispositivo secondo i parametri vigenti per le sole fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore indeterminato della causa
(complessità media), oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:
1) accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria del
15.4.2016 e, per l'effetto, condanna al rilascio in Controparte_1 favore della ricorrente del capannone artigianale/industriale sito in Umbertide
4 (PG), zona industriale Buzzacchero, distinto al Catasto Fabbricati del detto
Comune al foglio 84, part. 1205 sub 2, 3 e 4, unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da persone e cose, anche interposte;
2) determina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., in euro 35,00 la somma dovuta da a per ogni Controparte_1 Parte_1 giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica del presente provvedimento;
3) condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in € 3.543,00 per compensi e Parte_1 in euro 1.214,00 per spese, oltre a spese generali Iva e CPA come per legge.
Bologna, 22 aprile 2025
La Giudice
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