Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 26/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2509/2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MILONE Mariaconcetta ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ostuni, alla via A. Diaz, n. 77/A
– Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– Resistente non costituito –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2025 dipendente del Parte_1 [...]
in qualità di docente in virtù di contratti a tempo Controparte_1
determinato per gli anni scolastici 2017/2018 e 2019/2020, chiedeva la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma pari ad € 1.482,65, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali.
All'odierna udienza nessuno compariva.
Infatti, “nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo” (cfr. Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 21587 del 13.08.2008).
Nulla per le spese per la rilevata mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19.02.2025, nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese.
Bari, 26 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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